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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/02/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.n.11096 / 2017
Repubblica ALna
In nome del Popolo ALno
Tribunale di Monza
Sezione Prima civile
Il Tribunale di Monza, Sez. Prima Civile, giudice dott. Alessandro Rossato, ha emesso la seguente
Sentenza
Nel procedimento civile n. 11096 / 2017 Ruolo Generale tra:
in persona del legale rappresentante pro tempore , con gli avv.ti Parte_1 Antonino La Lumia, Claudia Carmicino e Monica Casiraghi del Foro di Milano
-attrice contro
(già ), in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore con l'avv. Carla Siracusano del Foro di Milano
-convenuta
Conclusioni delle parti
➢ PARTE ATTRICE 8.11.2024) Parte_1
[i] difensori della – insistono Parte_1
IN VIA PRELIMARE affinché CO UD (anche alla luce delle osservazioni alla CTU formulate dal perito di parte attrice, nonché dalle considerazioni formulate dalla scrivente difesa nelle 'Osservazioni alla CTU', nella 'Replica alle osservazioni alla CTU formulate dalla banca', nelle conclusionali e repliche e in occasione della scorsa udienza del 5 giugno 2024) disponga la rimessione in ruolo della causa - se ritenuto necessario previa modifica e/o revoca dell'ordinanza resa in data 12 ottobre 2024 - affinché venga disposta la modifica e/o integrazione del quesito e l'integrazione della consulenza già espletata;
in particolare si chiede che venga affidato al CTU il compito di procedere:
- in relazione ai rapporti di conto corrente:
a) alla verifica dell'usura pattizia sulla base dell'art. 644 c.p.c. e utilizzando la formula della BA d'AL
(ritenendo l'erroneità delle verifiche effettuate dal CTU che si è limitato a raffrontare i tassi pattuiti ai tassi soglia) e all'accertamento dell'avvenuto superamento del tasso soglia anche in corso di rapporto, alla luce all'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, III sezione civile, 28 settembre 2023 n. 27545 che ha ritenuto
1 illegittima la pretesa della BA in relazione agli importi eccedenti la soglia di usura “… anche se i saggi di interesse usurario sono sopraggiunti in corso di rapporto”;
b) alla verifica dell'illegittima applicazione di interessi ultralegali, interessi anatocistici, commissioni, spese e valute in relazione ai profili indicati i atti;
-in relazione al contratto di mutuo del 24 maggio 2012:
a) a verificare che il tasso di interesse originariamente pattuito e/o praticato dalla BA nel corso del rapporto - comprensivo di “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”, inclusi gli interessi anatocistici - ha superato il c.d.
“tasso soglia” fissato dalla legge in materia di usura;
b) a verificare che la ha comunque applicato tassi di interesse differenti rispetto a quelli riportati nel CP_2 contratto stipulato, anche per effetto del mancato utilizzo delle corrette formule matematiche di frazionamento del tasso nominale annuo in sotto-periodi inferiori all'anno, della mancata indicazione di taluni elementi essenziali del contratto e che il contratto de quo conteneva comunque clausole di determinazione delle variabili essenziali per la predisposizione del piano di ammortamento del mutuo che - in combinato tra loro - hanno dato luogo a diversi piani di ammortamenti incompatibili con il contenuto degli allegati al contratto medesimo;
c) a determinare, sulla base del calcolo effettuato, la cifra illecitamente addebitata dalla convenuta nel CP_2 corso del rapporto e pagata dall'odierna attrice, che dovrà essere oggetto di rettifica e restituzione a quest'ultima.
*
IN SUBORDINE, gli scriventi difensori insistono per il rigetto di ogni conclusione, richiesta e istanza avversaria e per l'integrale accoglimento delle conclusioni formulate in atti e in particolare:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni avversa difesa, eccezione e istanza, anche in via istruttoria, così provvedere:
IN RELAZIONE AL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE
a) accertare e dichiarare che, nel corso del rapporto oggetto del presente giudizio (conto corrente di corrispondenza n. 542 con relative linee di credito tempo per tempo accordate) intrattenuto tra
[...]
e la BA convenuta, come indicato nella parte motiva del presente atto e specificamente nei Parte_1 trimestri riportati nella perizia tecnica di parte redatta dal dott. , prodotta in atti e qui Persona_1 integralmente richiamata:
- sono stati applicati ai danni della parte attrice interessi usurari e, ratione temporis, superiori al “tasso- soglia” in violazione della legge n. 108 del 1996;
- sono stati applicati ai danni della parte attrice tassi di interessi passivi ultralegali, non preventivamente pattuiti in modo chiaro e sufficientemente determinato e determinabile, e comunque illeciti, ingiustificati e illegittimi in violazione anche degli artt. 1283, 1284 c.c., 116, 117, 117 bis e 118 TUB e delle norme in materia di trasparenza bancaria;
-sono stati applicati ai danni della parte attrice illecitamente commissioni (la Commissione per messa a disposizione fondi e la Commissione di istruttoria veloce), spese, costi non preventivamente pattuiti in modo chiaro e sufficientemente determinato e determinabile, e comunque illeciti, ingiustificati e illegittimi, anche in violazione degli artt. 1375 c.c., 116, 117, 117 bis e 118 TUB e delle norme in materia di trasparenza bancaria;
2 - sono state applicate ai danni della parte attrice illecitamente valute bancarie “fittizie”, addebitando le operazioni passive per il cliente con data anticipata rispetto a quella di effettuazione dell'operazione e accreditando le operazioni attive per il cliente con data posticipata rispetto a quella dell'effettiva esecuzione o disposizione dei fondi, così elevando l'importo degli interessi debitori e delle commissioni, con ciò lucrando sulle stesse valute a discapito della parte attrice, senza che il suddetto comportamento sia stato preventivamente pattuito per iscritto e in modo chiaro, determinato e determinabile e, comunque, anche in violazione degli artt. 1375 c.c., 116, 117, 117 bis e 118 TUB e delle norme in materia di trasparenza bancaria;
- sono stati applicati ai danni della parte attrice, illecitamente, interessi anatocistici capitalizzando periodicamente interessi passivi, commissioni e spese di vario tipo non preventivamente pattuiti in modo chiaro e sufficientemente determinato e determinabile, in assenza di qualsivoglia concreta e reale reciprocità tra Cliente e BA, e comunque illeciti, ingiustificati e illegittimi in violazione delle disposizioni in materia di trasparenza bancaria e degli artt. 1283, 1284, 1375 c.c., nonché della normativa citata nella parte motiva del presente atto;
b) accertare e dichiarare l'illegittimo e illecito ricorso al c.d. “ius variandi” per la variazione unilaterale delle condizioni praticate dalla convenuta nel corso del rapporto bancario oggetto del presente giudizio, CP_2 anche in violazione degli artt. 118 del D.lgs. n. 385 del 1993 e 1375 c.c.;
c) accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia, anche ai sensi degli artt. 1283, 1284, 1325,
1341, 1418, 1419 e 1815 c.c., 644 c.p., 116, 117, 117 bis e 118 del D.lgs. n. 385 del 1993, delle relative condizioni illecite applicate dalla BA convenuta nel suddetto rapporto oggetto del presente giudizio e/o delle clausole contrattuali eventualmente convenute e/o modificate unilateralmente dalla BA convenuta nell'ambito del rapporto medesimo, in relazione a tutte le pratiche illecite sopra indicate, comportanti l'applicazione di interessi superiori al “tasso-soglia” in violazione della legge n. 108 del 1996, interessi passivi ultralegali, valute bancarie “fittizie”, interessi anatocistici, commissioni e spese di vario tipo, come specificamente indicato - anche per i periodi interessati - nella perizia tecnica del dott. , Persona_1 prodotta in atti e qui integralmente richiamata;
d)ritenere e dichiarare che il tasso effettivo globale ai fini della rilevanza del superamento del “tasso soglia
”ai sensi della legge n. 108 del 1996 debba essere calcolato includendo anche tutte le commissioni (ivi comprese la Commissione per messa a disposizione fondi e la Commissione di istruttoria veloce) i costi vari di tenuta del conto, gli effetti dell'anatocismo e quelli delle valute differenziate applicate dalla BA convenuta a sfavore dell'odierna attrice per le operazioni attive e passive;
e) accertare e dichiarare che, nei periodi di superamento del suddetto “tasso-soglia” da parte della CP_2 convenuta nell'ambito del rapporto di conto corrente oggetto del presente giudizio, non erano dovuti interessi di alcun genere da parte della da intendersi comprensivi di ogni costo Parte_1 sostenuto dal cliente per ottenere il finanziamento, e che, pertanto, la BA convenuta non aveva diritto ad addebitarli, né a percepirli, di talché tutte le relative somme dovranno essere oggetto di rettifica contabile sui rispettivi saldi e dovranno essere integralmente restituite alla medesima attrice, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
f) accertare e dichiarare che -stante il difetto di idonea e valida pattuizione tra e la Parte_1
BA convenuta e comunque l'illiceità per tutti i motivi esposti nella parte motiva del presente atto, ivi compresa l'indeterminatezza e indeterminabilità, del tasso di interesse ultralegale e/o anatocistico, nonché dell'applicazione di commissioni, spese e costi vari, e delle relative, eventuali, clausole contrattuali, come indicato nella perizia tecnica del dott. , prodotta in atti e qui integralmente richiamata - non Persona_1 erano, in ogni caso, dovuti interessi di alcun genere (e, in subordine, non erano dovuti tutti gli interessi addebitati in eccedenza dalla convenuta, nell'ambito dei rapporti oggetto del presente giudizio, CP_2 rispetto al tasso di legge tempo per tempo previsto), né comunque erano dovute le suddette commissioni
3 (ivi comprese la Commessione per Messa a Disposizione Fondi e la Commissione di istruttoria Veloce), spese e costi vari, ivi comprese le somme addebitate con il meccanismo delle valute fittizie, e che, pertanto, la convenuta non aveva diritto ad addebitarli, né a percepirli, di tal che tutte le relative somme dovranno CP_2 essere oggetto di rettifica contabile sui rispettivi saldi dei rapporti e dovranno essere integralmente restituite alla medesima attrice, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
g) accertare e dichiarare - mediante espletamento di idonea consulenza tecnica d'ufficio e sulla base dell'intera documentazione relativa agli intrattenuti rapporti bancari oggetto del presente giudizio, ivi compresa quella che sarà depositata in corso di causa - l'effettiva ed esatta consistenza economico contabile del rapporto di dare/avere tra le parti per il suddetto rapporto bancario, depurandolo dagli interessi superiori al “tasso-soglia” in violazione della legge n. 108 del 1996, dagli interessi passivi ultralegali, dalle valute bancarie “fittizie”, dagli interessi anatocistici e dalle commissioni e spese di vario tipo, secondo i criteri indicati nella parte motiva del presente atto e nella perizia tecnica del dott. , prodotta in atti Persona_1
e qui integralmente richiamata;
h) accertare e dichiarare che la banca convenuta è tenuta a rettificare i saldi del rapporto oggetto del presente giudizio in favore della parte attrice un ammontare complessivo di € 42.261,68 alla data del 30 settembre 2015 (e fatte salve le ulteriori rettifiche per il periodo successivo), o per quelle maggiori o minori somme che saranno determinate in esito all'espletanda consulenza tecnica d'ufficio; per l'effetto, condannare la convenuta a rettificare, con relative annotazioni, il saldo del conto corrente n. 542 per CP_2 le somme sopra indicate, nonché - ricorrendone i presupposti - a pagare e restituire, a titolo di indebito e/o comunque di danno patrimoniale, alla le somme sopra indicate per il suddetto conto, Parte_2 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto a quello del pagamento effettivo, se del caso dichiarando la compensazione, totale o parziale, di dette somme con quelle maggiori che risultassero eventualmente dovute da parte attrice in conseguenza della rideterminazione del corretto saldo del complessivo rapporto di dare / avere tra le Parti;
* * *
IN RELAZIONE AL CONTRATTO DI MUTUO FONDIARIO IPOTECARIO DEL 24 MAGGIO 2012
i) accertare e dichiarare - in via principale - che il tasso di interesse originariamente pattuito e/o comunque quello praticato dalla BA convenuta nel corso del rapporto - comprensivo di “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”, inclusi gli interessi anatocistici, gli interessi di mora e la commissione di estinzione anticipata - ha superato il
“tasso soglia” fissato dalla legge in materia di usura (L. n. 108 del 1996 e ss.mm.ii, art. 644 c.p.), per tutti i motivi esposti in narrativa e come risulta dalla perizia tecnica del dott. , prodotta in atti e qui Persona_1 integralmente richiamata;
l) accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia, anche ai sensi degli artt. 1283, 1284, 1322,
1325, 1341, 1344, 1346, 1418 e 1419 e 1815 c.c., 116, 117 e 118 del D.Lgs. n. 385 del 1993, nonché 644 c.p., delle clausole contrattuali relative ai tassi di interesse, nonché accertare e dichiarare che, ai sensi degli artt.
1815, secondo comma, c.c. e 644 c.p., non erano dovuti - da parte di - interessi di alcun Parte_1 genere (da intendersi comprensivi di ogni costo sostenuto dal Cliente per ottenere il finanziamento) per l'intera durata del contratto e che, pertanto, la BA convenuta non aveva diritto di addebitarli, né di percepirli, e tutte le relative somme - previa rettifica contabile dei saldi e del relativo piano di ammortamento
- dovranno essere integralmente restituite all'odierna attrice, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
m) accertare e dichiarare che, sulla base di un corretto piano di ammortamento per le rate scadute e a scadere - da determinare mediante consulenza tecnica d'ufficio - al mutuo oggetto del presente giudizio non
4 deve essere applicato alcun tasso di interesse (da intendersi comprensivo di ogni costo sostenuto dal Cliente per ottenere il finanziamento) e che l'odierna attrice era ed è tenuta a rimborsare alla convenuta CP_2 unicamente la quota capitale alle stesse scadenze previste per il pagamento delle rate nel periodo convenuto nel contratto, come dedotto nella superiore narrativa e sulla scorta delle risultanze della perizia del dott.
, prodotta in atti e qui integralmente richiamata;
Persona_1
n) in ragione di quanto sopra e mediante espletamento di idonea consulenza tecnica d'ufficio, sulla base dell'intera documentazione in atti relativa al contratto di mutuo in esame, accertare e dichiarare l'effettivo ed esatto ammontare delle somme che - secondo un corretto piano di ammortamento calcolato, per tutte le rate, senza alcun interesse e quindi con rate composte di sole quote capitali -l'odierna attrice ha indebitamente corrisposto alla convenuta e che quest'ultima ha illegittimamente addebitato e CP_2 incassato;
o) accertare e dichiarare, pertanto, che la banca convenuta è tenuta e restituire alla parte attrice, a titolo di indebito e/o comunque di danno patrimoniale, la somma di € 57.554,82 (per il periodo esaminato dal 24 giugno 2012 al 24 settembre 2015) o quella maggiore o minore somma, che sarà determinata in esito all'espletanda consulenza tecnica d'ufficio, anche per i periodi successivi;
per l'effetto, condannare la CP_2 convenuta a pagare e restituire detta somma all'odierna attrice, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto a quello del pagamento effettivo, eventualmente mediante compensazione con quanto risultasse ancora dovuto a titolo di rimborso del mero capitale;
p) in via subordinata, nella non temuta ipotesi in cui CO Ill.mo Tribunale non ritenesse sussistere tassi oltre la soglia di usura, accertare e dichiarare che la BA convenuta, in violazione degli artt. 1175, 1283,
1284, 1322, 1344, 1346 e 1375 c.c., degli artt. 116 e 117 TUB e delle altre norme in materia di trasparenza bancaria, nonché dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 - ha applicato nei confrontidi Parte_1 un tasso di interesse reale diverso da quello indicato nel contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 24 maggio 2012 (omettendo di indicare il TAEG corrispondente) e comunque occulto e non conoscibile a priori dall'attrice, anche per effetto del mancato utilizzo delle corrette formule matematiche di frazionamento del tasso nominale annuo in sotto-periodi inferiori all'anno, e che il contratto de quo contiene comunque clausole di determinazione delle variabili essenziali per la predisposizione del piano di ammortamento del mutuo che - in combinato tra loro - danno luogo a diversi piano di ammortamento incompatibili con il contenuto degli allegati al contratto medesimo;
accertare e dichiarare che tali vizi e discrasie hanno comportato anche che il tasso in questione sia divenuto indeterminato e indeterminabile in violazione dell'art. 1284 c.c. e delle norme in materia di trasparenza bancaria (D.Lgs. n. 385 del 1993), o comunque diverso da quello pattuito, e che comunque l'indeterminatezza del tasso è dipendente anche dall'applicazione del parametro di indicizzazione legato all'Euribor, come dedotto nella superiore narrativa e come indicato nella perizia tecnica del dott. , prodotta in atti e qui integralmente richiamata;
Persona_1
q) accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia, anche ai sensi degli artt. 1283, 1284, 1322,
1325, 1341, 1346, 1418 e 1419 c.c., 116, 117 e 118 del D.Lgs. n. 385 del 1993, delle clausole contrattuali relative ai tassi di interesse (ivi compresi gli allegati in parte qua e il piano di ammortamento), nonché accertare e dichiarare che, sulla base di un corretto piano di ammortamento - da determinare mediante consulenza tecnica d'ufficio - al mutuo in esame doveva essere applicato - in luogo dell'interesse indicato nel contratto - il semplice tasso di legge ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 385 del 1993 (o, se ritenuto di giustizia, dell'art. 1284 cod. civ.), come dedotto nella superiore narrativa e sulla scorta delle risultanze della perizia tecnica del dott. , prodotta in atti e qui integralmente richiamata;
Persona_1
r) in ragione di quanto sopra e mediante espletamento di idonea consulenza tecnica d'ufficio, sulla base dell'intera documentazione in atti relativa al contratto di mutuo in esame, accertare e dichiarare l'effettivo ed esatto ammontare delle somme che - secondo un corretto piano di ammortamento calcolato su tutte le rate, aggiungendo alla quota capitale il semplice tasso di legge ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 385 del 1993
5 (o, se ritenuto di giustizia, dell'art. 1284 cod. civ.) - l'odierna attrice ha indebitamente corrisposto alla CP_2 convenuta e che quest'ultima ha illegittimamente addebitato e incassato;
s) accertare e dichiarare, pertanto, che la convenuta è tenuta a restituire alla a CP_2 Parte_1 titolo di indebito e/o comunque di danno patrimoniale, la somma € 37.291,67 (per il periodo esaminato dal
24 giugno 2012 al 24 settembre 2015) o quella maggiore o minore somma che sarà determinata in esito all'espletanda consulenza tecnica d'ufficio, anche per i periodi successivi;
per l'effetto, condannare la CP_2 convenuta a pagare e restituire detta somma all'odierna attrice, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto a quello del pagamento effettivo, eventualmente mediante compensazione con quanto risultasse ancora dovuto;
in ogni caso,
t) accertare e dichiarare l'illiceità e/o illegittimità della segnalazione comunicata dalla BA convenuta a carico della alla Centrale Rischi presso la BA d'AL e/o ad altre banche dati del Parte_1 sistema interbancario, in quanto l'esposizione debitoria esposta dalla medesima per i rapporti oggetto CP_2 del presente giudizio è gravemente errata ed è oggetto di specifica contestazione, ordinando a parte convenuta di adottare ogni necessaria misura, ivi comprese le comunicazioni alla BA d'AL, per la cancellazione integrale, con effetto retroattivo, di tale segnalazione e comunque attualmente alla rettifica della stessa, indicando il saldo come “contestato”;
*
u) ritenere e dichiarare che la ha diritto al risarcimento dei danni - patrimoniali e non Parte_1 patrimoniali - procurati dalla banca convenuta a causa e in conseguenza dell'applicazione sistematica di tutte le condizioni illecite sopra illustrate e dell'errata segnalazione alla Centrale Rischi della BA d'AL;
v) per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento di un'ulteriore somma di importo almeno pari CP_2
a quello complessivo che dovrà essere già oggetto di rettifica per tutti i rapporti oggetto del presente giudizio o, in subordine, quella maggiore o minore somma che verrà equitativamente determinata da CO Ecc.mo
Tribunale ai sensi dell'art. 1226 c.c. alla luce delle risultanze di causa;
z) in ogni caso, condannare la banca convenuta al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente giudizio.
➢ PARTE CONVENUTA (già o Controparte_1 Controparte_2 CP_2
)
[...]
insiste affinchè CO Spettabile Tribunale, contrariis reiectis e previe le declaratorie Controparte_1 del caso, voglia così giudicare:
Nel merito:
-accerti e dichiari che (già già ha Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 effettuato, nei rapporti contrattuali per cui è causa, contabilizzazioni del tutto corrette, in linea con le norme primarie, regolamentari e gli usi vigenti e, per l'effetto, la mandi assolta da tutte le domande avverse, che vanno respinte nella loro integralità;
In via istruttoria:
-rigetti ogni istanza istruttoria di parte attrice e/o ogni eccezione formulata dalla stessa in fase istruttoria, con conferma, oltre al resto, dell'ordinanza già resa in data 21 novembre 2018;
6 -visto l'elaborato peritale del 9 giugno 2022 depositato dal CTU dr. detragga dal saldo dallo Persona_2 stesso ricalcolato l'importo di € 35,41 di interessi ricalcolati (e compresi nel saldo finale) che non avrebbero dovuto formare oggetto di ricalcolo per le ragioni esposte con le Note alla CTU del 7 luglio 2022;
-dichiari l'irritualità e l'inammissibilità della produzione documentale ex adverso effettuata per mezzo dell'inserimento nelle sue “Osservazioni alla CTU” del 7 luglio 2022 di immagini di un documento identificato da parte attrice come “estratto dalla Centrale Rischi“; in ogni caso, non tenga conto nè della medesima documentazione nè delle affermazioni ex adverso svolte al riguardo alle pagine 1-3 delle “Osservazioni alla
CTU”, in ordine alle quali ha dichiarato, come dichiara, di non accettare il contraddittorio Controparte_1
(come anche con riguardo a eventuali domande o argomentazioni nuove che fossero nel caso svolte dall'Attrice);
-non tenga in alcun conto delle inconferenti “Osservazioni alla CTU” del 7 luglio 2022 e della “Replica alle
Osservazioni della BA” del 27 luglio 2022, depositati da parte attrice, per le ragioni esposte in atti.
In ogni caso:
Con vittoria per compensi di difesa e spese di giudizio, oltre a spese generali del 15%, iva e cpa motivi della decisione
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene indicata in termini sintetici , alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod.proc.civ.
(come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale,peraltro, non è più indicata, fra i contenuti della sentenza la "esposizione dello svolgimento del processo".
È consentito in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente.
Infatti il principio richiamato suggerisce al UD un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le sezioni unite della Corte di Cassazione il principio citato risponde ad: “esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. Cass. S.U.
9.10.2008 n. 24883; conf. Cass. sez. un.
12.12.2014, n. 26242; Cass, SU 8.05.2014 nr. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
- deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento
7 dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato). [Si vedano pure Cassazione 8.05.2014, n. 12002; Cassazione 16.5.2006 n. 11356;
Tribunale Milano sez. V 3.12.2014; Tribunale Bari sez. III 19.09.2013; Tribunale
Reggio Emilia 29 novembre 2012; Tribunale Bari sez. fer. 6.9.2012].
In definitiva ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
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Con atto di citazione notificato in data 25 settembre 2017 a convenuto Parte_1 in giudizio l'allora ( ad oggi Controparte_4 [...]
a seguito di incorporazione) per contestare i rapporti intervenuti con CP_5
l'istituto di credito e veder accogliere le domande indicate in epigrafe.
La convenuta si è costituita, chiedendo il rigetto delle domande.
E' necessario dar conto degli sviluppi processuali , considerato il lungo lasso di tempo tra l'inizio della causa e la sua conclusione.
Per tale ricostruzione si farà riferimento agli scritti di parte convenuta ( comparsa conclusionale del 4.12.2024) non contrastanti con quelli di parte attrice, che vi si differenziano solo per una esposizione più sintetica.
Costituitasi tempestivamente in giudizio (allora , la causa è stata CP_1 CP_2 trattenuta in decisione (una prima volta), le parti hanno depositato i rispettivi scritti ex art. 190 c.p.c.
Successivamente, il Tribunale, nella persona del UD dr. Claudio Miele, ha reso l'ordinanza del 22 settembre 2021 con la quale:
a) ha ritenuto di non accogliere le doglianze e le domande attoree svolte con riferimento al contratto di conto corrente, relativamente a “valute fittizie”, capitalizzazione degli interessi
8 per il periodo anteriore al 1° gennaio 2014, tassi legali contra legem, tassi usurari, commissioni e spese illegittime e/o prive di giustificazione causale, mancanza di esplicitazione dell'Indice sintetico di costo;
b) ha ritenuto di non accogliere le doglianze e domande attoree svolte con riferimento al contratto di mutuo;
c) ha rimesso la causa in istruttoria per l'ulteriore suo corso per l'espletamento della CTU limitatamente al quesito ivi formulato, fissando il successivo calendario processuale.
Successivamente all'ordinanza del 22 settembre 2021, effettuata la CTU dagli esiti non condivisi da parte attrice, le parti sono state invitate a precisare le rispettive conclusioni entro il 1° dicembre 2022, e sono stati concessi i termini per il deposito degli scritti finali ex art. 190 c.p.c.
Successivamente ( 12.1.2022) , la causa è stata assegnata al ruolo dell'odierno giudicante il quale, con provvedimento reso fuori udienza il 26 novembre 2022, essendo contemporaneamente applicato alla sezione penale per la trattazione di un processo particolarmente complesso, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 6 luglio 2023 con trattazione scritta, comunicando che da tale data avrebbe trattenuto la causa in decisione nonché assegnando alle parti i termini per il deposito degli scritti ex art. 190 c.p.c.
Con provvedimento dell'8 febbraio 2023, poi, sono stati liquidati i compensi del CTU ponendoli provvisoriamente a carico delle parti.
In vista dell'udienza del 6 luglio 2023 così fissata, le parti hanno depositato le rispettive
Note di Trattazione Scritta e i rispettivi Fogli di Precisazione delle Conclusioni.
Con Ordinanza del 31 marzo 2023 il giudicante , letti gli atti, le comparse conclusionali e le memorie di replica, ha ritenuto necessario convocare il CTU a chiarimenti, sulla scorta delle prospettazioni difensive;
ha pertanto rimesso la causa in istruttoria e fissato udienza al 16 maggio 2024, disponendo la convocazione del CTU dr. a chiarimenti Per_2 riguardo alle prospettazioni difensive.
All'udienza del 16 maggio 2024, ribadita dal CTU la correttezza dell'interpretazione del quesito e del rispetto dei termini per esitarlo, e dalla convenuta di non avere obiezioni da Parte_ muovere al riguardo, , riportandosi alle proprie osservazioni alla CTU, chiedeva un contraddittorio completo in merito, in cui il CTU fosse sentito in contraddittorio con i
Consulenti tecnici di parte, e benchè, come osservato in udienza il CTU avesse già risposto alle osservazioni di parte.
9 Il giudicante, ritenuto opportuno mettere in condizione parte attrice di confutare le conclusioni del CTU alla presenza del proprio consulente di parte, rinviava all'udienza del
5 giugno 2024 per i chiarimenti del CTU, ammettendo la presenza dei CTP.
All'udienza sopra indicata, presenti tutte le Parti, i Consulenti di Parte e il CTU, si è svolto il contraddittorio in merito al quesito.
All'esito della detta udienza con Ordinanza del 12 ottobre 2024 il giudicante ha così disposto:
a) ha rigettato la richiesta di integrazione della CTU;
b) ha ritenuto la causa matura per la decisione;
c) ha rinviato il procedimento per la precisazione delle conclusioni al 14 novembre 2024, nelle forme della trattazione scritta d) ha concesso termini ridotti per le comparse conclusionali e le memorie conclusionali di replica, ex art. 190, 2^ comma, cpc.
La causa perviene quindi a conclusione per la terza volta dal suo inizio, sulle domande riportate in epigrafe.
# # #
Si è già detto del provvedimento del giudice precedente assegnatario del procedimento , che ha risolto una parte delle problematiche poste dalle difese.
Si legge nell'ordinanza del 12 ottobre 2021:
<< Rilevato che l'attrice ha proposto azione di nullità e domanda restitutoria in relazione al conto corrente di corrispondenza n. 542, aperto in data 20.10.2009, nonchè al mutuo fondiario concluso in data del 24 maggio 2012.
Rilevato che, in relazione al conto corrente, l'attrice ha contestato:
- il superamento del c.d. “tasso-soglia” di usura;
- l'applicazione di tassi ultralegali contra legem;
- commissioni e spese illegittime e/o prive di giustificazione causale;
- l'applicazione di valute cd. fittizie;
- l'illecita capitalizzazione trimestrale degli interessi
Appare utile esaminare le contestazioni in ordine logico.
a. Valute fittizie
La parte ha affermato che la banca avrebbe considerato date di valuta diverse da quelle in cui si erano effettivamente verificati i singoli movimenti.
La doglianza, peraltro, non può essere accolta.
10 In linea generale, infatti, non è vietato o illecito prevedere dei giorni cd. di valuta, nel senso che le diverse operazioni possano essere annotate a debito o a credito dopo o prima di alcuni giorni, tanto che la normativa in materia prevede espressamente tale possibilità.
Inoltre, va rilevato che nell'ambito del contratto per cui è causa sono previste valute diverse in relazione alle varie operazioni.
Per poter dunque contestare l'applicazione di giorni di valuta, sarebbe stato necessario in primo luogo indicare quali tra queste fossero contestate ed inoltre quale norma costituisse il fondamento della eventuale nullità. In mancanza di tali precisazioni la doglianza non può essere accolta.
b. Capitalizzazione degli interessi
Per il periodo anteriore al 1° gennaio 2014 è valida la pattuizione (art. 7 del contratto in data 20.10.2009), specificamente approvata per iscritto, conformemente alle previsioni di cui all'art. 6 della delibera Cicr
09.02.2000.
Né rileva al fine di far venir meno la pari periodicità di capitalizzazione la circostanza che i tassi attivi siano inferiori a quelli passivi, perché ciò riguarda una mera determinazione di fatto, non in conflitto con la previsione della norma, che non richiede una pari misura degli interessi attivi o passivi.
Per il periodo successivo al 1° gennaio 2014, occorrerà tenere conto della disciplina all'epoca vigente, con conseguente nullità della pattuizione sino all'entrata in vigore del nuovo art. 120 t.u.b. nel testo risultante a seguito delle modifiche disposte con l. 49/2016; sul punto potrà farsi luogo a consulenza tecnica di ufficio.
c. Tassi ultralegali contra legem;
Premesso che la doglianza è eccessivamente generica, non specificandosi sotto quale profilo vi sarebbe la violazione di legge, si osserva che i tassi di interesse sono correttamente indicati nel contratto 20-21 ottobre
2009, sia per quel che riguarda il Tan che il Taeg. Né può richiedersi una parità di tassi tra poste attive o passive, come sembrerebbe allegare l'opponente.La censura non è dunque condivisibile.
d. Tassi superiori a quelli contrattuali
Sostiene l'attore che i tassi applicati dal I trimestre 2010 sarebbero comunque superiori a quelli contrattuali
(12,15 per cento;
nel I trimestre 2011 del 13,90 per cento).Su tale punto potrà verificarsi quanto sostenuto dalla parte a mezzo consulenza tecnica di ufficio.La verifica dovrà esser fatta senza tener conto di successive variazioni unilaterali eventualmente disposte, posto che non risulta prodotta documentazione ad esse inerente. Né variazioni dei tassi risultano dal contratto cd. Utilio click and go in data 23.12.2014.
e. Tassi usurari
Con riferimento al tasso usurario, occorre richiamare il principio secondo cui, ai fini di verificare il superamento o meno del tasso soglia, occorre far riferimento al momento della pattuizione. In sostanza, ciò che viene sanzionato è il patto usurario. Non è invece sufficiente che, di fatto ed in esecuzione del patto originariamente legittimo, nel corso del rapporto si verifichi -sia pure in applicazione dei suddetti patti- un superamento del tasso usurario.
L'attrice allega il superamento di tale tasso in corso di rapporto, ma non che quello inizialmente pattuito fosse oltre i limiti al momento della conclusione del contratto.
Sarebbe possibile verificare il superamento del tasso lecito con riferimento a successive pattuizioni intervenute;
vi è però un onere di specifica allegazione della parte, nella specie non adempiuto;
né dagli atti emergono successive modifiche o accordi quanto agli interessi.
11 Tali allegazioni potranno dunque essere esaminate esclusivamente in relazione ai contratti di fido via via intervenuti, in relazione ai quali vi è la nuova pattuizione e la specifica allegazione.
f. Commissioni e spese illegittime e/o prive di giustificazione causale
La doglianza è rimasta del tutto generica, laddove, prevedendo i contratti un ampio ventaglio di commissioni e spese, con diverse causali giuridiche;
sarebbe stata dunque necessaria una contestazione specifica, che indicasse quali di tali spese e commissioni fossero contestate e soprattutto quale fosse il motivo della contestazione.
Quanto alla commissione di messa a disposizione fondi, si osserva che essa non era quantificata nel contratto di conto corrente, posto che non era prevista in quella sede una apertura di credito.
Le commissioni di messa a disposizione fondi sono invece previste nei contratti di apertura di credito nelle date del 3 maggio 2010, 8 novembre 2010 (in contratto la data sembra invece essere quella dell'8 gennaio
2010), 29 settembre 2011 e 18 luglio 2014, atti tutti debitamente sottoscritti dalla società. Stante la natura negoziale di tali atti (e non di modifica unilaterale di precedenti condizioni) le relative pattuizioni sono pienamente valide.
g. Mancanza di esplicitazione dell'Indice sintetico di costo
Si lamenta la mancanza di tale indicatore nei rapporti di apertura di credito nelle date del 3 maggio 2010, 8 novembre 2010 (in quel contratto la data sembra invece essere quella dell'8 gennaio 2010), 29 settembre
2011.Secondo l'orientamento di questo tribunale, peraltro, che la mancanza di tale indicazione non comporta la nullità del contratto o della pattuizione di tasso, bensì si risolve in una violazione avente esclusiva rilevanza disciplinare.
h. Mancanza di pattuizione della misura degli interessi nel contratto di fido del 18 luglio 2014
Non risulta pattuita la misura dei tassi. Dovrà dunque farsi riferimento ai tassi legali. Si verificherà tale profilo a mezzo di consulenza tecnica di ufficio.
II. In ordine al rapporto di mutuo fondiario, l'attrice ha dedotto:
a. Il superamento del tasso soglia.
b. L'indeterminatezza del tasso, per la discrasia esistente tra tasso annuo nominale e il tasso effettivo conseguente alla previsione di rate mensili;
c. L'erronea applicazione dei criteri indicati in contratto per la determinazione degli interessi, posto che il dato corretto sarebbe dell'1,05% e non del 1,25%.
Con riferimento al punto a., si osserva che l'allegazione circa la previsione di tassi usurari si fonda sull'inclusione, nel calcolo della misura degli interessi, del tasso di mora ed anche della penale di estinzione anticipata
Tale prospettazione non è condivisibile, posto che, in base ai più recenti orientamenti, il saggio di interessi moratori va comparato non già con il tasso soglia relativo agli interessi corrispettivi, ma al tasso complessivo risultante dalla somma di tale tasso con la maggiorazione media conseguente alla applicazione degli interessi moratori.
Escludendo dunque i maggiori interessi di mora ne deriva che il tasso pattuito risulta nei limiti di legge. Inoltre il criterio adottato dall'attrice non appare comunque corretto, posto che include nel calcolo anche tassi che sono applicabili, in base al contratto, nel caso in cui si verifichino eventi futuri e meramente eventuali, quali
12 l'inadempimento e la estinzione anticipata del mutuo;
casi estranei al normale corso del rapporto, cui si riferisce la pattuizione degli interessi corrispettivi.
In ordine alla indeterminabilità dei tassi (punto b.), va rilevato che in contratto sono indicati sia i criteri di determinazione dei tassi, sia il sistema di ammortamento (cd. alla francese).
E' corretto affermare che un tasso annuale, nel caso in cui il rimborso avvenga in rate infrannuali, è diverso ed inferiore rispetto al tasso cd. periodale effettivo, posto che il pagamento rateizzato si traduce, sotto un profilo matematico, in maggiori oneri per interessi.
Tuttavia, la mancata indicazione di questo maggior tasso non rende indeterminabile l'interesse dovuto, posto che, in primo luogo, è normativamente richiesta la enunciazione del tasso annuale e non di quello ora indicato;
inoltre, con le necessarie formule matematiche, è ben possibile quantificare il diverso saggio effettivo.
In ogni caso, la discrasia esistente tra il tasso enunciato e il tasso risultante dalla periodicità mensile delle rate, non potrebbe configurarsi come indeterminatezza o indeterminabilità dei tassi, ma al più come violazione delle norme sulla trasparenza;
non inciderebbe pertanto, secondo l'orientamento già richiamato, sulla validità delle pattuizioni.
In ordine alla circostanza che non sarebbe convenuto il regime finanziario (semplice o composto) né la base di calcolo degli interessi -capitale in scadenza o capitale residuo - si deve rilevare che nel contratto è indicato, come tipo di ammortamento, quello cd. alla francese;
tale modalità è caratterizzata non solo dalla costanza dell'importo delle rate -come comunemente si ritiene-, ma anche ma anche dal regime composto e dal calcolo degli interessi sul capitale residuo (nè rileva la astratta possibilità di redigere un piano di ammortamento in regime lineare anche nel caso di ammortamento alla francese, considerato il prevalente e diverso uso negoziale). In ogni caso la quantificazione della rata appare idonea a esprimere l'impegno assunto dalla parte.
L'indicazione contenuta in contratto, unitamente alla determinazione della rata ed ai criteri di modifica delle stesse, è dunque sufficiente a determinare anche tali profili.
Circa l'osservazione secondo cui non sarebbe ammissibile la previsione contrattuale di rate predeterminate con un tasso variabile indicizzato al tasso Euribor, si rileva che, in astratto, l'adeguamento al mutato tasso di interesse può avvenire o modificando il valore della rata (ricalcolando sia il capitale che gli interessi, oppure solo gli interessi) oppure mantenendo la rata costante e allungando i tempi di restituzione.
Nel contratto in esame, doc. 7 in prod. conv. si è stabilito che :
le modificazioni della misura del tasso di interesse in base quanto sopra disposto incideranno esclusivamente sulla misura degli interessi fermo restando, invece, il piano di ammortamento in linea capitale stabilito inizialmente
Dai piani di ammortamento prodotti in causa (docc. 19 e 25 in prod. conv.) emerge che in effetti le quote di capitale nelle diverse rate, pur essendosi modificato il piano di ammortamento a causa delle variazioni di interesse, sono rimaste eguali a quelle inizialmente previste.
Sulla base delle variazioni, potrà poi essere eventualmente verificata la sussistenza della condizione di chiusura, facendo riferimento al momento della variazione.
In ogni caso, la condizione di chiusura esprime l'esito finanziario del piano di ammortamento ed è criterio per determinarlo;
non fa parte dunque delle condizioni del contratto.
13 In ordine all'Euribor, non appaiono pertinenti, in quanto relative a circostanze estranee al contratto, le considerazioni secondo cui quel tasso sarebbe influenzabile dalle banche e renderebbe squilibrato - a vantaggio degli istituti di credito - il rapporto tra le parti contrattuali.
Circa la affermazione che il valore indicato in contratto (1,25%) del tasso non sarebbe conforme ai criteri in esso indicati, va rilevato che in base a quelle pattuizioni è stato esplicitamente stabilito il tasso di interesse iniziale, in cifra determinata (6,750 %).
Il valore di 1,25% riferito alla “media aritmetica semplice dei valori medi mensili del tasso Eurobor a tre mesi, relativa al tre mesi immediatamente precedenti il mese di dicembre, marzo, giugno e settembre di ogni anno”, come menzionato nell'atto è stato calcolato dalla banca con riferimento alle variazioni intervenute subito prima della conclusione del negozio.
Tuttavia, esso non ha avuto alcuna concreta influenza sul rapporto, posto che, come già detto, il tasso iniziale
è stato stabilito in cifra determinata e non per relationem al parametro indicato;
inoltre, dal piano di ammortamento si evidenzia che il tasso inizialmente stabilito del 6.750 per cento è stato applicato a far tempo dalla conclusione del contratto e sino all'ottobre 2012; in quest'ultima data si è effettuato un primo il ricalcolo in base a parametri non contestati, mentre non risulta sia mai stato applicato il diverso valore sopra menzionato. Anche dunque se vi fosse stato un errore nel calcolo di quel tasso, esso non ha avuto alcuna influenza sul dispiegarsi del rapporto.
Anche questa eccezione è pertanto infondata.
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Così risolte le questioni sopra indicate, il giudice ha disposto CTU formulando il seguente quesito:
"Il consulente, in relazione al conto n. 542, aperto in data 21.10.09:
a. Verifichi se gli addebiti per interessi ed altri oneri siano conformi alle pattuizioni contrattuali, senza tener conto di eventuali modifiche delle condizioni unilateralmente disposte;
in caso di difformità proceda al ricalcolo delle somme dovute per tali causali;
b. Detragga dalle somme dovute dal cliente gli interessi anatocistici dal 1/1/2014;
c. Verifichi se, a far tempo dal 30/9/2016, gli interessi anatocistici richiesti siano stati calcolati in conformità alle disposizioni di cui alla delibera Cicr del 3 agosto 2016 art. 4, ricalcolando, in caso contrario, le somme a tale titolo dovute;
d. Ricalcoli il saldo all'esito delle operazioni richieste.
In relazione ai contratti di fido via via intervenuti:
e. Verifichi se i tassi, nel momento in cui furono pattuiti, fossero superiori al TEGM calcolato secondo le istruzioni della BA d'AL tempo per tempo vigenti;
in caso affermativo detragga gli importi addebitati per tali interessi;
f. Ove non risulti pattuito il tasso di interesse (in particolare, nel contratto di fido 18.7.2014) calcoli gli interessi applicando il tasso legale tempo per tempo vigente;
g. Ricalcoli il saldo all'esito delle operazioni sopra indicate".
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Oggetto della controversia sono:
14 - Il rapporto di conto corrente n. -542, aperto il 20/10/2009;
-i contratti di apertura di credito nelle date del 3 maggio 2010, 8 novembre 2010, 29 settembre 2011 e 18 luglio 2014, atti tutti debitamente sottoscritti dalla società;
-Il contratto di mutuo fondiario rep. 240449, racc. 224121 del 24/5/2012, dell'importo di euro 256.963,72, con addebito rate in c/c, rimborsabile in 180 mesi, attraverso rate, calcolate con il metodo di ammortamento alla francese, mensili e pagabili alla fine del mese di riferimento, con tasso corrispettivo del 6,75% annuo, soggetto a revisioni in base all'art. 3 del contratto in oggetto;
soggetto a revisioni in base all'art. 3 del contratto in oggetto;
è prevista una clausola di (eventuale) preestinzione o di rimborsi parziali (art. 4), con penale del 1,50 sul capitale restituito anticipatamente;
vi sono costi di istruttoria (art. 5) e, nelle allegate condizioni generali di contratto, all'art. 8, sono previsti interessi di mora nella misura del 2% da aggiungersi all'interesse corrispettivo, sempre tenendo presente che ivi
è altresì prevista una “clausola di salvaguardia” –art. 8, punto 2-che prevede espressamente che il detto tasso degli interessi moratori vada automaticamente ricondotto entro il tasso-soglia usura della L. 108/96, ove il tasso moratorio dovesse sforare il tasso soglia;
è altresì previsto che gli interessi moratori non siano soggetti a capitalizzazione periodica.
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Si è sopra richiamato il contenuto dell'ordinanza del giudice precedente assegnatario del procedimento.
L'odierno giudicante ne condivide il metodo valutativo e le conclusioni raggiunte, con la conseguenza che restano da esaminare e valutare gli aspetti non ricompresi nell'ordinanza richiamata ed in particolare gli esiti della CTU nelle contestazioni mosse da parte attrice, posto che parte convenuta sostanzialmente concorda con le conclusioni del CTU ( si veda verbale di udienza 5.6.2024).
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Richiamato il quesito posto al CTU, occorre riportarsi al contenuto e agli esiti della CTU.
E' stata esaminata la seguente documentazione di pertinenza al quesito:
• Contratto di apertura di conto corrente n. 542 CP_2 Controparte_3 aperto presso la filiale di Nova Milanese il 21 ottobre 2009 arrecante tutte le condizioni economiche da applicarsi a detto conto
• Contratti di fido datati: 03.05.2009 / 08.11.2010 / 29.09.2011 / 18.07.2014
15 I conteggi sono stati effettuati ricostruendo gli estratti conto movimento per movimento quando possibile;
si è successivamente proceduto all'analisi degli estratti conto e degli estratti conto scalare prodotti trimestralmente.
Scrive il CTU: “il saldo di un conto corrente è sempre uno e solo uno, il saldo ricalcolato è anch'esso uno solo ed è l'importo risultante dopo aver effettuato tutti i ricalcoli.(…) Salvo poche eccezioni, che sono state ricondotte al tasso contrattuale, i tassi contrattualmente pattuiti sono allineati o superiori a quanto effettivamente applicato in conto.
La capitalizzazione del periodo successivo al 31.12.2013 è stata azzerata fino all'implementazione della capitalizzazione annuale come da riforma dell'art. 120 del TUB a far data dal quarto trimestre 2016.
I tassi concordati nei contratti di fido datati 03.05.2009 / 08.11.2010 / 29.09.2011 / 18.07.2014 non sono superiori ai limiti tempo per tempo stabiliti dalla BA d'AL.
Con riferimento al contratto di fido del 18.07.2014 non appare alcun tasso pattuito.
Questo contratto di fido datato 18.07.2014 aveva scadenza 02.08.2014; nei 15 giorni che intercorrono tra le due date è stato implementato il tasso sostitutivo. Allo scadere di questo contratto di affidamento è stato nuovamente implementato il tasso pattuito con il contratto di affidamento del 29.09.2011 con validità sino a revoca.
Il conto corrente alla data del 28.02.2018 presentava un saldo creditore di euro 11.07.
Il ricalcolo ha prodotto un aumento degli interessi creditori sintomo di un conto che, seppur per importi non significativi, ha presentato anche saldi positivi.
In relazione alle osservazioni di parte attrice, In merito alla richiesta di ricalcolo al tasso sostitutivo degli interessi debitori per il periodo che va dal 21.10.2009 al 03.05.2010, a causa dell'assenza in atti del contratto di affidamento, si evidenzia che in atti, tra gli allegati di parte convenuta (DOC 21), risulta un documento che norma le condizioni di apertura di credito a far data dal 11.12.2009,ragione per cui il CTU ha effettuato il conteggio ricalcolando gli interessi debitori al tasso sostitutivo per i 51 giorni che intercorrono tra il 21.10.2009 e il 11.12.2009 che porta il saldo creditore alla data del 28.02.2018 a euro
909,92.
Lo scrivente precisa che il tasso applicato dalla banca agli interessi debitori rientra in ogni caso all'interno del perimetro degli interessi debitori statuiti dal contratto di apertura di conto corrente e quindi la facilitazione relativa ad un tasso preferenziale è stata concessa e in ogni caso tecnicamente tutelata dal maggior tasso espresso nel contratto di apertura di conto corrente.
Riguardo invece l'eccezione di non aver espunto la capitalizzazione post entrata in vigore dell'art. 120 del
TUB, lo scrivente non ha reperito in atti alcuna pregressa richiesta in tal senso nell'atto di citazione.
In ogni caso, escludendo anche la capitalizzazione annuale post entrata in vigore dell'art. 120 del TUB il saldo creditore non varia poiché, per l'esito del ricalcolo, i saldi del periodo risultano essere saldi creditori.
In relazione alle osservazioni di parte convenuta: la differenza tra il saldo riportato nell'estratto conto a cui riferisce il Dott. e il saldo ricalcolato dal CTU risiede nel fatto che il Dott. non tiene conto Per_3 Per_3 dell'ultimo estratto conto prodotto in atti, ma di un estratto conto precedente.(…)
16 Quando si modificano i saldi,debitori espungendo degli indebiti, è sovente possibile che il saldo si possa spostare in territorio positivo. Questo saldo attivo può generare interessi creditori come nel caso di specie dove sono stati ricalcolati interessi creditori per effetto delle espunzioni come da quesito che hanno ovviamente modificato, tempo per tempo, il saldo del conto corrente. Gli interessi attivi maturati per effetto del ricalcolo ammontano a euro 35.41.
Il CTU ha applicato i tassi corrispettivi nell'effettuare il ricalcolo, salvo per i 15 giorni che intercorrono, come spiegato nel corpo della relazione, tra il 18.07.2014 e il 02.08.2014; tra le due date è stato applicato il tasso sostitutivo. Successivamente è stato nuovamente applicato il tasso pattuito con il contratto di affidamento del 29.09.2011 con validità sino a revoca.
In sintesi conclusiva il CTU ha affermato: l'applicazione dei ricalcoli richiesti dal quesito ha generato un saldo di conto di euro 892.45 a credito del correntista alla data del 31.03.2018 data delle fine del trimestre (il conto alla data dell'ultimo estratto conto disponibile non risulta essere stato chiuso).
Va ricordato che all'udienza del 5 giugno 2024, tenuta per chiarimenti alla CTU, il dott.
a sostanzialmente confermato gli esiti del proprio elaborato. Per_2
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Parte attrice , riaffermate tutte le contestazioni già svolte in precedenza , ha ulteriormente approfondito le problematiche del rapporto di conto corrente e degli esiti della consulenza tecnica espletata.
1.1 Sull'applicazione degli interessi ultralegali
Parte attrice afferma (conclusionale pag.5) : “La sottoscrizione di un contratto di fido in data 18 luglio 2014 ha determinato la revoca dei precedenti affidamenti e, considerato che il medesimo affidamento scadeva in data 2 agosto 2014, la banca avrebbe dovuto procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto.
In assenza della sottoscrizione di nuove condizioni economiche, le stesse devono considerarsi non pattuite e non si può ritenere, come pure ha fatto il CTU, che trovino applicazione le precedenti condizioni economiche”.
Richiama in proposito il documento della Centrale Rischi da cui emergerebbe l'inesistenza di affidamenti alla data del 2 agosto 2014.
Parte convenuta nella conclusionale di replica 24.10.2023 richiamata a pag. 3 della conclusionale di replica del 24.12.2024 (erroneamente si indica il 24.10.2024, palese essendo l'errore materiale) contesta tali affermazioni nei seguenti termini:
In primo luogo, si evidenzia che il documento ex adverso irritualmente e illegittimamente prodotto non consente nè di verificare la provenienza dello stralcio dalle risultanze della Centrale Rischi;
nè di verificare la correttezza e la completezza dei dati ivi riportati;
nè di svolgere alcuna verifica sulla effettiva riconducibilità del “rischio a revoca“ registrato nell'estratto al settembre 2011 e nell'estratto all'agosto 2014 al contratto Parte del 29 settembre 2011, come affermato da .
Ad esempio, si osserva che, nell'estratto relativo al settembre 2011, la colonna relativa al “tipo di garanzia“ del “rischio a revoca“ reca il codice “103“; mentre invece, nell'estratto relativo all'agosto 2014, il codice del
17 “tipo di garanzia“ è “125“; il che lascia ragionevolmente ritenere che non si tratti del medesimo “rischio a revoca“.
Ciò detto, si deve rimarcare come sia documentalmente provato che il contratto di apertura di credito del luglio 2014 aveva tassi indeterminati e scadenza fissa al 2 agosto 2014 (lo si legge sulla prima pagina del doc.
n. 10-sub 05 di parte attrice, non si tratta di un “presupposto“ del CTU”, osserva la difesa della convenuta).
“Scaduto (a far data dal 2 agosto 2014) il contratto di apertura di credito a tassi indeterminati concesso il 18 luglio 2014, ed essendo invece in essere il contratto di fido precedente del 29 settembre 2011 (con scadenza a revoca e che non risulta revocato nel mese di luglio 2014, alla concessione del fido con tassi indeterminati),
è logico e legittimo che abbia trovato applicazione il contratto del 29 settembre 2011.Peraltro, anche volendo Parte in ipotesi poter prendere in considerazione l'“estratto“ riportato da (ed è solo una ipotesi), si evidenzia che l'estratto relativo all'agosto 2014, a fronte di un “accordato“ pari a zero, registra comunque un
“utilizzato“ pari a € 16.919,00.
Il che già di per sè evidenzia l' inconferenza dell'assunto avversario per il quale “le condizioni del contratto del 29 settembre 2011 non possono trovare applicazione, come pure effettuato dal CTU, per gli affidamenti successivi al 2 agosto 2014, non essendo la linea di credito del 2011 più attiva“.
Possono essere condivise queste conclusioni di parte convenuta, dovendosi anche ricordare, come già nelle dichiarazioni del CTU, che nel conto in questione vi sono stati più affidamenti in contemporanea, possibilità del tutto prevista.
Come ha esattamente rilevato il CTU, infatti, il contratto di fido del 18 agosto non andava a sostituire le precedenti pattuizioni, ma si inseriva quale pattuizione aggiuntiva ed autonoma a quelle precedenti.
Non è stata provata la revoca dell'affidamento in essere prima del 18 luglio 2014, conseguentemente allo scadere dell'anticipo fatture temporaneo si è tornati ad utilizzare l'affidamento originario a revoca.
La contestazione sul punto va quindi respinta e non vi è necessità di un supplemento di
CTU.
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Le seconda ragione di doglianza di parte attrice sugli esiti della CTU si è focalizzata (1.2) sul superamento del tasso soglia.
Scrive parte attrice: si insiste nella richiesta di integrazione della consulenza tecnica espletata, ritendo che il CTU non abbia utilizzato la corretta metodologia di calcolo. Nella propria relazione, il dott. i Per_2
è, infatti, limitato a rilevare che “I tassi concordati nei contratti di fido datati 03.05.2009 / 08.11.2010 /
29.09.2011 / 18.07.2014 non sono superiori ai limiti tempo per tempo stabiliti dalla BA d'AL” senza in alcun modo specificare come sarebbero stati effettuati i relativi conteggi.
In occasione della scorsa udienza del 5 maggio 2024, il CTU - convocato a chiarimenti - ha espressamente confermato di essersi limitato a confrontare i tassi indicati nei moduli di affidamento con i tassi soglia dei
18 relativi periodi contenuti del DM: si legge nel verbaled'udienza: “Con riguardo all'usura [il dott. ha Per_2 effettuato un raffronto tra i tassi contrattuali e i tassi soglia, come da richiesta del quesito”.
Tale operazione è errata.
Come chiaramente previsto dall'art. 644 c.p.: “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.
Tale previsione è legata al principio della onnicomprensività dell'interesse, il quale mira ad evitare l'aggiramento della norma attraverso l'imputazione di somme, invece che al capitale e agli interessi, a spese varie.
Infatti, i tassi pattuiti in contratto non tengono conto delle ulteriori spese collegate all'erogazione del credito e, proprio per tale motivo, la BA d'AL ha indicato le modalità operative che devono essere applicate per la verifica del tasso di interesse concretamente applicato (TEG) che va poi confrontato al tasso effettivo globale medio (TEGM) comunicato dalla BA d'AL per il relativo periodo, al fine di verificare l'eventuale usurarietà dei tassi pattuiti e concretamente applicati in esecuzione del contratto.
(…)
Nella violazione della normativa antiusura il superamento del tasso-soglia deve essere valutato, ai fini dell'usurarietà del tasso d'interesse, non con riferimento al tasso nominale, bensì al tasso effettivo globale
(TEG), che comprende commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese varie collegate alla erogazione del credito (cfr. art. 644, comma 4, c.p.).
Il tasso così calcolato deve, poi, essere raffrontato al “tasso-soglia” che è stabilito, a far data dal 14 maggio
2011 “nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma primo relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali” (art. 2, comma 4, l. n. 108/1996)
(…)
Per il calcolo del T.E.G. occorre, dunque, utilizzare la seguente formula contenuta nelle Istruzioni della BA
d'AL dell'agosto 2009:
TEG= (interessi x 36.500: numeri debitori ) + ( Oneri su base annua x 100: accordato)
Sulla scorta della relazione del proprio CTP parte attrice afferma che il proprio consulente ha verificato che i tassi pattuiti nei moduli di affidamento sono superiore ai tassi soglia dei relativi periodi di riferimento;
in particolare:
a) modulo di fido dell'8 novembre 2010:
- il tasso contrattualmente previsto risulta in usura:
- T.A.E. + CDF (annuale) + (SPESE su BASE ANNUA) / FIDO Pt_3 Parte_4
- (1+ T.A.N./4)^4 - 1 = (1+ 11,90%/4)^4 - 1 = 12,4416%
[...]
- 12,4416% + 2,00% + (20/20.000) Pt_3
T.E.G. = 12,4416% + 2,00% + 0,001% = 14,4426%
Si precisa che la CDF, commissione disposizione fondi, espressa formalmente in percentuale altro non è che l'onere specifico sul fido accordato
19 (…)
È pacifico che la CDF è un costo annuale sostenuto in funzione del fido accordato.
Il tasso effettivo globale medio (TEGM) comunicato dalla BA d'AL ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 della legge 108/1996 per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2010, a valere per le “aperture di credito in conto corrente oltre 5.000” era pari al 9,15%. Il tasso soglia usurario di riferimento era all'epoca pari al
13,725% ovvero:Tasso Soglia = 9,15% x 1,5 = 13,725%
Ne consegue che il T.E.G. calcolato in funzione di quanto previsto per l'apertura di credito eccedeva il tasso soglia d'usura di riferimento.
T.E.G. (apertura di credito) = 14,4426% > TA OG (13,725%)
(…)
Pur volendo considerare in subordine, per i soli interessi, al posto che il T.A.E. il T.A.N. il tasso pattuito risulta comunque in usura:
T.E.G. = 11,90% + 2,00% + 0,001% = 13,91% > TA OG (13,725%).
b) modulo di fido del 29 settembre 2011:
il tasso oltre fido contrattualmente previsto risulta in usura:
T.E.G. = T.A.E. + CDF (annuale) + (SPESE su ) / FIDO Parte_5
T.A.E. = (1+ T.A.N./4)^4 - 1 = (1+ 13,50%/4)^4 - 1 = 14,1989%
T.E.G. = 14,1989% + 2,00% + (20/35.000)
T.E.G. = 14,1989% + 2,00% + 0,001% = 16,1989%
Il tasso effettivo globale medio (TEGM) comunicato dalla BA d'AL ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 della legge 108/1996 per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2011 - a valere le “aperture di credito in conto corrente oltre 5.000” era pari al 9,27% e il tasso soglia a 15,5875%, mentre a valere “anticipi e sconti commerciali da 5.000 a 100.000” era pari al 6,34% e il tasso soglia a 11,925%.
Ne consegue che il T.E.G. calcolato in funzione di quanto previsto per l'apertura di credito eccedeva il tasso soglia d'usura di riferimento.
T.E.G. (apertura di credito) = 16,4989% > (15,5875%) Parte_6
Si specifica, in subordine, che - per quanto concerne il tasso annuale oltre fido in riferimento alla linea SBF - questo risulta in usura alla verifica del semplice tasso annuo nominale.
T.A.N. (SBF) = 13,50% > TA OG (11,925%).
Sotto altro profilo, si insiste nella richiesta di integrazione del quesito affinché la verifica del superamento del tasso soglia non sia limitata al momento delle pattuizioni dei tassi contenute nei moduli di apertura, ma tenga conto delle variazioni degli stessi unilateralmente disposte dalla CP_2
# # #
Così riportate le ulteriori doglianze di parte attrice si osserva che i riconteggi effettuati in riferimento ai moduli di fido dell' 8.11.2010 e del 29.9.2011 si fondano su un presupposto errato.
20 E' infatti errato inserire la CDF nel conteggio del tasso originario ai fini della verifica dell' usura perché la CDF non ha la stessa operatività degli interessi convenzionali.
Il tasso debitore nominale annuo è il tasso con cui si calcolano gli interessi convenuti per l'utilizzo del credito concesso. Il tasso si applica per il periodo in cui si verifica l'utilizzo della linea di credito.
La commissione di “disponibilità fondi”si applica in misura percentuale, al termine di ogni trimestre solare, alla media dell'importo dell'apertura di credito in essere durante il trimestre stesso;
viene quindi calcolata trimestralmente, attraverso applicazione di una aliquota sull'utilizzo dei fidi concessi.
Per il superamento del tasso soglia occorre quindi verificare quanto in concreto la CDF abbia inciso nel rapporto contrattuale e tale operazione non è stata effettuata da parte attrice.
Anche tale doglianza non può pertanto essere accolta.
Con riguardo all'ulteriore richiesta si deve rilevare che tutte le appostazioni in conto corrente operate dalla banca sono state effettuate in aderenza ai contratti sottoscritti tra le parti e alle relative variazioni, sempre comunicate al correntista.
Va quindi rigettata la richiesta di rimessione in istruttoria per supplemento di CTU;
# # #
Con riguardo alle ulteriori doglianze riprese in comparsa conclusionale del 3 dicembre
2024 sull'illecita capitalizzazione degli interessi, sulle commissioni illegittimamente addebitate e sulle valute, nonché sul rapporto di mutuo si è già scritto che l'odierno giudicante condivide le conclusioni cui era giunto il dott. Miele nell'ordinanza in data
12.10.2021.
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Occorre esaminare le contestazioni di parte convenuta riguardo all'ammissibilità dell'azione.
Parte convenuta infatti, nella comparsa conclusionale di replica del 24.10.2023 , richiamata nella comparsa conclusionale del 24.12.2024 ha contestato :“essendo il conto corrente per cui è causa ancora aperto alla data di notifica dell'atto di citazione, nessuna azione di ripetizione poteva essere proposta da controparte.
Parte
ha formulato domande di accertamento e, in uno, di rettifica e restituzione nonché di condanna alla restituzione a titolo di indebito e/o comunque di danno patrimoniale, se del caso operando la compensazione Parte con eventuali debiti di essa (pagg. 2, 4, 5 del Foglio di Precisazione delle Conclusioni avversario).
La domanda di restituzione e/o condanna non è stata svolta separatamente o in via subordinata.
21 L'Ill.mo Tribunale di Monza dovrà dunque giudicare della complessiva domanda avversaria nel suo tenore letterale, senza poter separare la domanda di accertamento da quella di restituzione e condanna e senza poter prescindere dal fatto che quest'ultima è parte inscindibile della domanda attorea.
Parte attrice ha replicato: “ Ciò che sembra sfuggire a controparte è la differenza tra l'azione di ripetizione e la diversa azione di accertamento e rettifica del saldo.
La scrivente difesa, nelle proprie conclusioni, ha chiesto la rettifica del saldo del conto corrente n. 542, nonché - ricorrendone i presupposti - il pagamento delle somme accertate.
La domanda di accertamento del saldo è strumentale alla ripetizione dell'indebito, ma può essere avanzata anche autonomamente. L'accertamento delle nullità contrattuali e la conseguente verifica di addebiti illegittimi prescindono, infatti, dalla chiusura del conto;
anzi il correntista ha interesse alla dichiarazione delle invalidità contrattuali e conseguentemente alla rettifica dei saldi a norma di legge prima che il conto sia chiuso.
In tali ipotesi, infatti, l'interesse del correntista risiede proprio nell'ottenere lo storno di addebiti posti in essere in virtù di clausole nulle, nel ripristinare il corretto svolgimento dei rapporti e il corretto saldo, escludendo - per il futuro - l'annotazione di ulteriori addebiti illegittimi”.
Ciò premesso, tenuto presente che il conto corrente non risulta sia stato chiuso, va richiamato il paragrafo h) delle conclusioni di parte attrice ( se ne sottolineano le parti rilevanti:
“h) accertare e dichiarare che la banca convenuta è tenuta a rettificare i saldi del rapporto oggetto del presente giudizio in favore della parte attrice un ammontare complessivo di € 42.261,68 alla data del 30 settembre 2015 (e fatte salve le ulteriori rettifiche per il periodo successivo o per quelle maggiori o minori somme che saranno determinate in esito all'espletanda consulenza tecnica d'ufficio; per l'effetto, condannare la convenuta a rettificare, con relative annotazioni, il saldo del conto corrente n. 542 per CP_2 le somme sopra indicate, nonché - ricorrendone i presupposti - a pagare e restituire, a titolo di indebito e/o comunque di danno patrimoniale, alla le somme sopra indicate per il suddetto conto, Parte_2 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto a quello del pagamento effettivo, se del caso dichiarando la compensazione, totale o parziale, di dette somme con quelle maggiori che risultassero eventualmente dovute da parte attrice in conseguenza della rideterminazione del corretto saldo del complessivo rapporto di dare / avere tra le Parti”.
Non è quindi attivata solo un'azione di accertamento e di condanna ad una rettifica dei saldi, ma anche una richiesta di condanna al pagamento di una somma determinata ( con interessi e rivalutazione monetaria) o alla sua compensazione.
La domanda può quindi essere accolta solo nei limiti di una dichiarazione di obbligo di rettifica del saldo di conto corrente alla data indicata dal CTU, a carico della banca, non risultando ancora chiuso il conto.
Le diverse domande indicate nel paragrafo h) vanno rigettate.
# # #
All'esito delle considerazioni complessive che precedono si deve osservare che l'unica domanda di parte attrice che viene ( parzialmente ) accolta è quella ora indicata di
22 dichiarazione dell'obbligo della banca a rettificare il saldo del conto corrente ancora aperto, alla data del 31.03.2018 ( si veda CTU) per un importo di euro 892,45 a credito del correntista, importo notevolmente differente da quello invocato da parte attrice.
Ogni diversa domanda è invece da rigettare.
Ne consegue che parte attrice è pressoché totalmente soccombente ( l'eccezione riguarda la rettifica del saldo per euro 892,45, di entità notevolmente ridotta rispetto alla richiesta).
Vanno pertanto posti a suo carico per intero gli oneri della CTU e va altresì dichiarato il diritto di parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo , tenuto conto dell'impegno professionale necessario e dell'opera svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti: rigetta la richiesta di rimessione in istruttoria per supplemento di CTU;
dichiara tenuta la parte convenuta (già Controparte_1 [...]
, a procedere alla rettifica del saldo del conto corrente Controparte_2 di corrispondenza n. 542, aperto in data 20.10.2009 ,nell'importo di euro 892,45 a credito del correntista alla data del 31.03.2018.
Rigetta tutte le altre domande di parte attrice.
Pone a carico di parte attrice, per intero, l'onere di pagamento dei compensi già liquidati al CTU, con diritto della convenuta al rimborso di quanto eventualmente anticipato allo stesso CTU.
Dichiara tenuta e condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, che liquida in euro 14.103,00 per compensi oltre rimborso forfettario 15%,
IVA e CPA ex lege.
Rigetta ogni diversa eccezione, domanda , istanza, conclusione di parte.
Sentenza esecutiva ex lege.
Monza, 17 febbraio 2025
Il giudice
Dott. Alessandro Rossato
23
Repubblica ALna
In nome del Popolo ALno
Tribunale di Monza
Sezione Prima civile
Il Tribunale di Monza, Sez. Prima Civile, giudice dott. Alessandro Rossato, ha emesso la seguente
Sentenza
Nel procedimento civile n. 11096 / 2017 Ruolo Generale tra:
in persona del legale rappresentante pro tempore , con gli avv.ti Parte_1 Antonino La Lumia, Claudia Carmicino e Monica Casiraghi del Foro di Milano
-attrice contro
(già ), in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore con l'avv. Carla Siracusano del Foro di Milano
-convenuta
Conclusioni delle parti
➢ PARTE ATTRICE 8.11.2024) Parte_1
[i] difensori della – insistono Parte_1
IN VIA PRELIMARE affinché CO UD (anche alla luce delle osservazioni alla CTU formulate dal perito di parte attrice, nonché dalle considerazioni formulate dalla scrivente difesa nelle 'Osservazioni alla CTU', nella 'Replica alle osservazioni alla CTU formulate dalla banca', nelle conclusionali e repliche e in occasione della scorsa udienza del 5 giugno 2024) disponga la rimessione in ruolo della causa - se ritenuto necessario previa modifica e/o revoca dell'ordinanza resa in data 12 ottobre 2024 - affinché venga disposta la modifica e/o integrazione del quesito e l'integrazione della consulenza già espletata;
in particolare si chiede che venga affidato al CTU il compito di procedere:
- in relazione ai rapporti di conto corrente:
a) alla verifica dell'usura pattizia sulla base dell'art. 644 c.p.c. e utilizzando la formula della BA d'AL
(ritenendo l'erroneità delle verifiche effettuate dal CTU che si è limitato a raffrontare i tassi pattuiti ai tassi soglia) e all'accertamento dell'avvenuto superamento del tasso soglia anche in corso di rapporto, alla luce all'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, III sezione civile, 28 settembre 2023 n. 27545 che ha ritenuto
1 illegittima la pretesa della BA in relazione agli importi eccedenti la soglia di usura “… anche se i saggi di interesse usurario sono sopraggiunti in corso di rapporto”;
b) alla verifica dell'illegittima applicazione di interessi ultralegali, interessi anatocistici, commissioni, spese e valute in relazione ai profili indicati i atti;
-in relazione al contratto di mutuo del 24 maggio 2012:
a) a verificare che il tasso di interesse originariamente pattuito e/o praticato dalla BA nel corso del rapporto - comprensivo di “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”, inclusi gli interessi anatocistici - ha superato il c.d.
“tasso soglia” fissato dalla legge in materia di usura;
b) a verificare che la ha comunque applicato tassi di interesse differenti rispetto a quelli riportati nel CP_2 contratto stipulato, anche per effetto del mancato utilizzo delle corrette formule matematiche di frazionamento del tasso nominale annuo in sotto-periodi inferiori all'anno, della mancata indicazione di taluni elementi essenziali del contratto e che il contratto de quo conteneva comunque clausole di determinazione delle variabili essenziali per la predisposizione del piano di ammortamento del mutuo che - in combinato tra loro - hanno dato luogo a diversi piani di ammortamenti incompatibili con il contenuto degli allegati al contratto medesimo;
c) a determinare, sulla base del calcolo effettuato, la cifra illecitamente addebitata dalla convenuta nel CP_2 corso del rapporto e pagata dall'odierna attrice, che dovrà essere oggetto di rettifica e restituzione a quest'ultima.
*
IN SUBORDINE, gli scriventi difensori insistono per il rigetto di ogni conclusione, richiesta e istanza avversaria e per l'integrale accoglimento delle conclusioni formulate in atti e in particolare:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni avversa difesa, eccezione e istanza, anche in via istruttoria, così provvedere:
IN RELAZIONE AL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE
a) accertare e dichiarare che, nel corso del rapporto oggetto del presente giudizio (conto corrente di corrispondenza n. 542 con relative linee di credito tempo per tempo accordate) intrattenuto tra
[...]
e la BA convenuta, come indicato nella parte motiva del presente atto e specificamente nei Parte_1 trimestri riportati nella perizia tecnica di parte redatta dal dott. , prodotta in atti e qui Persona_1 integralmente richiamata:
- sono stati applicati ai danni della parte attrice interessi usurari e, ratione temporis, superiori al “tasso- soglia” in violazione della legge n. 108 del 1996;
- sono stati applicati ai danni della parte attrice tassi di interessi passivi ultralegali, non preventivamente pattuiti in modo chiaro e sufficientemente determinato e determinabile, e comunque illeciti, ingiustificati e illegittimi in violazione anche degli artt. 1283, 1284 c.c., 116, 117, 117 bis e 118 TUB e delle norme in materia di trasparenza bancaria;
-sono stati applicati ai danni della parte attrice illecitamente commissioni (la Commissione per messa a disposizione fondi e la Commissione di istruttoria veloce), spese, costi non preventivamente pattuiti in modo chiaro e sufficientemente determinato e determinabile, e comunque illeciti, ingiustificati e illegittimi, anche in violazione degli artt. 1375 c.c., 116, 117, 117 bis e 118 TUB e delle norme in materia di trasparenza bancaria;
2 - sono state applicate ai danni della parte attrice illecitamente valute bancarie “fittizie”, addebitando le operazioni passive per il cliente con data anticipata rispetto a quella di effettuazione dell'operazione e accreditando le operazioni attive per il cliente con data posticipata rispetto a quella dell'effettiva esecuzione o disposizione dei fondi, così elevando l'importo degli interessi debitori e delle commissioni, con ciò lucrando sulle stesse valute a discapito della parte attrice, senza che il suddetto comportamento sia stato preventivamente pattuito per iscritto e in modo chiaro, determinato e determinabile e, comunque, anche in violazione degli artt. 1375 c.c., 116, 117, 117 bis e 118 TUB e delle norme in materia di trasparenza bancaria;
- sono stati applicati ai danni della parte attrice, illecitamente, interessi anatocistici capitalizzando periodicamente interessi passivi, commissioni e spese di vario tipo non preventivamente pattuiti in modo chiaro e sufficientemente determinato e determinabile, in assenza di qualsivoglia concreta e reale reciprocità tra Cliente e BA, e comunque illeciti, ingiustificati e illegittimi in violazione delle disposizioni in materia di trasparenza bancaria e degli artt. 1283, 1284, 1375 c.c., nonché della normativa citata nella parte motiva del presente atto;
b) accertare e dichiarare l'illegittimo e illecito ricorso al c.d. “ius variandi” per la variazione unilaterale delle condizioni praticate dalla convenuta nel corso del rapporto bancario oggetto del presente giudizio, CP_2 anche in violazione degli artt. 118 del D.lgs. n. 385 del 1993 e 1375 c.c.;
c) accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia, anche ai sensi degli artt. 1283, 1284, 1325,
1341, 1418, 1419 e 1815 c.c., 644 c.p., 116, 117, 117 bis e 118 del D.lgs. n. 385 del 1993, delle relative condizioni illecite applicate dalla BA convenuta nel suddetto rapporto oggetto del presente giudizio e/o delle clausole contrattuali eventualmente convenute e/o modificate unilateralmente dalla BA convenuta nell'ambito del rapporto medesimo, in relazione a tutte le pratiche illecite sopra indicate, comportanti l'applicazione di interessi superiori al “tasso-soglia” in violazione della legge n. 108 del 1996, interessi passivi ultralegali, valute bancarie “fittizie”, interessi anatocistici, commissioni e spese di vario tipo, come specificamente indicato - anche per i periodi interessati - nella perizia tecnica del dott. , Persona_1 prodotta in atti e qui integralmente richiamata;
d)ritenere e dichiarare che il tasso effettivo globale ai fini della rilevanza del superamento del “tasso soglia
”ai sensi della legge n. 108 del 1996 debba essere calcolato includendo anche tutte le commissioni (ivi comprese la Commissione per messa a disposizione fondi e la Commissione di istruttoria veloce) i costi vari di tenuta del conto, gli effetti dell'anatocismo e quelli delle valute differenziate applicate dalla BA convenuta a sfavore dell'odierna attrice per le operazioni attive e passive;
e) accertare e dichiarare che, nei periodi di superamento del suddetto “tasso-soglia” da parte della CP_2 convenuta nell'ambito del rapporto di conto corrente oggetto del presente giudizio, non erano dovuti interessi di alcun genere da parte della da intendersi comprensivi di ogni costo Parte_1 sostenuto dal cliente per ottenere il finanziamento, e che, pertanto, la BA convenuta non aveva diritto ad addebitarli, né a percepirli, di talché tutte le relative somme dovranno essere oggetto di rettifica contabile sui rispettivi saldi e dovranno essere integralmente restituite alla medesima attrice, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
f) accertare e dichiarare che -stante il difetto di idonea e valida pattuizione tra e la Parte_1
BA convenuta e comunque l'illiceità per tutti i motivi esposti nella parte motiva del presente atto, ivi compresa l'indeterminatezza e indeterminabilità, del tasso di interesse ultralegale e/o anatocistico, nonché dell'applicazione di commissioni, spese e costi vari, e delle relative, eventuali, clausole contrattuali, come indicato nella perizia tecnica del dott. , prodotta in atti e qui integralmente richiamata - non Persona_1 erano, in ogni caso, dovuti interessi di alcun genere (e, in subordine, non erano dovuti tutti gli interessi addebitati in eccedenza dalla convenuta, nell'ambito dei rapporti oggetto del presente giudizio, CP_2 rispetto al tasso di legge tempo per tempo previsto), né comunque erano dovute le suddette commissioni
3 (ivi comprese la Commessione per Messa a Disposizione Fondi e la Commissione di istruttoria Veloce), spese e costi vari, ivi comprese le somme addebitate con il meccanismo delle valute fittizie, e che, pertanto, la convenuta non aveva diritto ad addebitarli, né a percepirli, di tal che tutte le relative somme dovranno CP_2 essere oggetto di rettifica contabile sui rispettivi saldi dei rapporti e dovranno essere integralmente restituite alla medesima attrice, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
g) accertare e dichiarare - mediante espletamento di idonea consulenza tecnica d'ufficio e sulla base dell'intera documentazione relativa agli intrattenuti rapporti bancari oggetto del presente giudizio, ivi compresa quella che sarà depositata in corso di causa - l'effettiva ed esatta consistenza economico contabile del rapporto di dare/avere tra le parti per il suddetto rapporto bancario, depurandolo dagli interessi superiori al “tasso-soglia” in violazione della legge n. 108 del 1996, dagli interessi passivi ultralegali, dalle valute bancarie “fittizie”, dagli interessi anatocistici e dalle commissioni e spese di vario tipo, secondo i criteri indicati nella parte motiva del presente atto e nella perizia tecnica del dott. , prodotta in atti Persona_1
e qui integralmente richiamata;
h) accertare e dichiarare che la banca convenuta è tenuta a rettificare i saldi del rapporto oggetto del presente giudizio in favore della parte attrice un ammontare complessivo di € 42.261,68 alla data del 30 settembre 2015 (e fatte salve le ulteriori rettifiche per il periodo successivo), o per quelle maggiori o minori somme che saranno determinate in esito all'espletanda consulenza tecnica d'ufficio; per l'effetto, condannare la convenuta a rettificare, con relative annotazioni, il saldo del conto corrente n. 542 per CP_2 le somme sopra indicate, nonché - ricorrendone i presupposti - a pagare e restituire, a titolo di indebito e/o comunque di danno patrimoniale, alla le somme sopra indicate per il suddetto conto, Parte_2 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto a quello del pagamento effettivo, se del caso dichiarando la compensazione, totale o parziale, di dette somme con quelle maggiori che risultassero eventualmente dovute da parte attrice in conseguenza della rideterminazione del corretto saldo del complessivo rapporto di dare / avere tra le Parti;
* * *
IN RELAZIONE AL CONTRATTO DI MUTUO FONDIARIO IPOTECARIO DEL 24 MAGGIO 2012
i) accertare e dichiarare - in via principale - che il tasso di interesse originariamente pattuito e/o comunque quello praticato dalla BA convenuta nel corso del rapporto - comprensivo di “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”, inclusi gli interessi anatocistici, gli interessi di mora e la commissione di estinzione anticipata - ha superato il
“tasso soglia” fissato dalla legge in materia di usura (L. n. 108 del 1996 e ss.mm.ii, art. 644 c.p.), per tutti i motivi esposti in narrativa e come risulta dalla perizia tecnica del dott. , prodotta in atti e qui Persona_1 integralmente richiamata;
l) accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia, anche ai sensi degli artt. 1283, 1284, 1322,
1325, 1341, 1344, 1346, 1418 e 1419 e 1815 c.c., 116, 117 e 118 del D.Lgs. n. 385 del 1993, nonché 644 c.p., delle clausole contrattuali relative ai tassi di interesse, nonché accertare e dichiarare che, ai sensi degli artt.
1815, secondo comma, c.c. e 644 c.p., non erano dovuti - da parte di - interessi di alcun Parte_1 genere (da intendersi comprensivi di ogni costo sostenuto dal Cliente per ottenere il finanziamento) per l'intera durata del contratto e che, pertanto, la BA convenuta non aveva diritto di addebitarli, né di percepirli, e tutte le relative somme - previa rettifica contabile dei saldi e del relativo piano di ammortamento
- dovranno essere integralmente restituite all'odierna attrice, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
m) accertare e dichiarare che, sulla base di un corretto piano di ammortamento per le rate scadute e a scadere - da determinare mediante consulenza tecnica d'ufficio - al mutuo oggetto del presente giudizio non
4 deve essere applicato alcun tasso di interesse (da intendersi comprensivo di ogni costo sostenuto dal Cliente per ottenere il finanziamento) e che l'odierna attrice era ed è tenuta a rimborsare alla convenuta CP_2 unicamente la quota capitale alle stesse scadenze previste per il pagamento delle rate nel periodo convenuto nel contratto, come dedotto nella superiore narrativa e sulla scorta delle risultanze della perizia del dott.
, prodotta in atti e qui integralmente richiamata;
Persona_1
n) in ragione di quanto sopra e mediante espletamento di idonea consulenza tecnica d'ufficio, sulla base dell'intera documentazione in atti relativa al contratto di mutuo in esame, accertare e dichiarare l'effettivo ed esatto ammontare delle somme che - secondo un corretto piano di ammortamento calcolato, per tutte le rate, senza alcun interesse e quindi con rate composte di sole quote capitali -l'odierna attrice ha indebitamente corrisposto alla convenuta e che quest'ultima ha illegittimamente addebitato e CP_2 incassato;
o) accertare e dichiarare, pertanto, che la banca convenuta è tenuta e restituire alla parte attrice, a titolo di indebito e/o comunque di danno patrimoniale, la somma di € 57.554,82 (per il periodo esaminato dal 24 giugno 2012 al 24 settembre 2015) o quella maggiore o minore somma, che sarà determinata in esito all'espletanda consulenza tecnica d'ufficio, anche per i periodi successivi;
per l'effetto, condannare la CP_2 convenuta a pagare e restituire detta somma all'odierna attrice, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto a quello del pagamento effettivo, eventualmente mediante compensazione con quanto risultasse ancora dovuto a titolo di rimborso del mero capitale;
p) in via subordinata, nella non temuta ipotesi in cui CO Ill.mo Tribunale non ritenesse sussistere tassi oltre la soglia di usura, accertare e dichiarare che la BA convenuta, in violazione degli artt. 1175, 1283,
1284, 1322, 1344, 1346 e 1375 c.c., degli artt. 116 e 117 TUB e delle altre norme in materia di trasparenza bancaria, nonché dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 - ha applicato nei confrontidi Parte_1 un tasso di interesse reale diverso da quello indicato nel contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 24 maggio 2012 (omettendo di indicare il TAEG corrispondente) e comunque occulto e non conoscibile a priori dall'attrice, anche per effetto del mancato utilizzo delle corrette formule matematiche di frazionamento del tasso nominale annuo in sotto-periodi inferiori all'anno, e che il contratto de quo contiene comunque clausole di determinazione delle variabili essenziali per la predisposizione del piano di ammortamento del mutuo che - in combinato tra loro - danno luogo a diversi piano di ammortamento incompatibili con il contenuto degli allegati al contratto medesimo;
accertare e dichiarare che tali vizi e discrasie hanno comportato anche che il tasso in questione sia divenuto indeterminato e indeterminabile in violazione dell'art. 1284 c.c. e delle norme in materia di trasparenza bancaria (D.Lgs. n. 385 del 1993), o comunque diverso da quello pattuito, e che comunque l'indeterminatezza del tasso è dipendente anche dall'applicazione del parametro di indicizzazione legato all'Euribor, come dedotto nella superiore narrativa e come indicato nella perizia tecnica del dott. , prodotta in atti e qui integralmente richiamata;
Persona_1
q) accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia, anche ai sensi degli artt. 1283, 1284, 1322,
1325, 1341, 1346, 1418 e 1419 c.c., 116, 117 e 118 del D.Lgs. n. 385 del 1993, delle clausole contrattuali relative ai tassi di interesse (ivi compresi gli allegati in parte qua e il piano di ammortamento), nonché accertare e dichiarare che, sulla base di un corretto piano di ammortamento - da determinare mediante consulenza tecnica d'ufficio - al mutuo in esame doveva essere applicato - in luogo dell'interesse indicato nel contratto - il semplice tasso di legge ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 385 del 1993 (o, se ritenuto di giustizia, dell'art. 1284 cod. civ.), come dedotto nella superiore narrativa e sulla scorta delle risultanze della perizia tecnica del dott. , prodotta in atti e qui integralmente richiamata;
Persona_1
r) in ragione di quanto sopra e mediante espletamento di idonea consulenza tecnica d'ufficio, sulla base dell'intera documentazione in atti relativa al contratto di mutuo in esame, accertare e dichiarare l'effettivo ed esatto ammontare delle somme che - secondo un corretto piano di ammortamento calcolato su tutte le rate, aggiungendo alla quota capitale il semplice tasso di legge ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 385 del 1993
5 (o, se ritenuto di giustizia, dell'art. 1284 cod. civ.) - l'odierna attrice ha indebitamente corrisposto alla CP_2 convenuta e che quest'ultima ha illegittimamente addebitato e incassato;
s) accertare e dichiarare, pertanto, che la convenuta è tenuta a restituire alla a CP_2 Parte_1 titolo di indebito e/o comunque di danno patrimoniale, la somma € 37.291,67 (per il periodo esaminato dal
24 giugno 2012 al 24 settembre 2015) o quella maggiore o minore somma che sarà determinata in esito all'espletanda consulenza tecnica d'ufficio, anche per i periodi successivi;
per l'effetto, condannare la CP_2 convenuta a pagare e restituire detta somma all'odierna attrice, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto a quello del pagamento effettivo, eventualmente mediante compensazione con quanto risultasse ancora dovuto;
in ogni caso,
t) accertare e dichiarare l'illiceità e/o illegittimità della segnalazione comunicata dalla BA convenuta a carico della alla Centrale Rischi presso la BA d'AL e/o ad altre banche dati del Parte_1 sistema interbancario, in quanto l'esposizione debitoria esposta dalla medesima per i rapporti oggetto CP_2 del presente giudizio è gravemente errata ed è oggetto di specifica contestazione, ordinando a parte convenuta di adottare ogni necessaria misura, ivi comprese le comunicazioni alla BA d'AL, per la cancellazione integrale, con effetto retroattivo, di tale segnalazione e comunque attualmente alla rettifica della stessa, indicando il saldo come “contestato”;
*
u) ritenere e dichiarare che la ha diritto al risarcimento dei danni - patrimoniali e non Parte_1 patrimoniali - procurati dalla banca convenuta a causa e in conseguenza dell'applicazione sistematica di tutte le condizioni illecite sopra illustrate e dell'errata segnalazione alla Centrale Rischi della BA d'AL;
v) per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento di un'ulteriore somma di importo almeno pari CP_2
a quello complessivo che dovrà essere già oggetto di rettifica per tutti i rapporti oggetto del presente giudizio o, in subordine, quella maggiore o minore somma che verrà equitativamente determinata da CO Ecc.mo
Tribunale ai sensi dell'art. 1226 c.c. alla luce delle risultanze di causa;
z) in ogni caso, condannare la banca convenuta al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente giudizio.
➢ PARTE CONVENUTA (già o Controparte_1 Controparte_2 CP_2
)
[...]
insiste affinchè CO Spettabile Tribunale, contrariis reiectis e previe le declaratorie Controparte_1 del caso, voglia così giudicare:
Nel merito:
-accerti e dichiari che (già già ha Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 effettuato, nei rapporti contrattuali per cui è causa, contabilizzazioni del tutto corrette, in linea con le norme primarie, regolamentari e gli usi vigenti e, per l'effetto, la mandi assolta da tutte le domande avverse, che vanno respinte nella loro integralità;
In via istruttoria:
-rigetti ogni istanza istruttoria di parte attrice e/o ogni eccezione formulata dalla stessa in fase istruttoria, con conferma, oltre al resto, dell'ordinanza già resa in data 21 novembre 2018;
6 -visto l'elaborato peritale del 9 giugno 2022 depositato dal CTU dr. detragga dal saldo dallo Persona_2 stesso ricalcolato l'importo di € 35,41 di interessi ricalcolati (e compresi nel saldo finale) che non avrebbero dovuto formare oggetto di ricalcolo per le ragioni esposte con le Note alla CTU del 7 luglio 2022;
-dichiari l'irritualità e l'inammissibilità della produzione documentale ex adverso effettuata per mezzo dell'inserimento nelle sue “Osservazioni alla CTU” del 7 luglio 2022 di immagini di un documento identificato da parte attrice come “estratto dalla Centrale Rischi“; in ogni caso, non tenga conto nè della medesima documentazione nè delle affermazioni ex adverso svolte al riguardo alle pagine 1-3 delle “Osservazioni alla
CTU”, in ordine alle quali ha dichiarato, come dichiara, di non accettare il contraddittorio Controparte_1
(come anche con riguardo a eventuali domande o argomentazioni nuove che fossero nel caso svolte dall'Attrice);
-non tenga in alcun conto delle inconferenti “Osservazioni alla CTU” del 7 luglio 2022 e della “Replica alle
Osservazioni della BA” del 27 luglio 2022, depositati da parte attrice, per le ragioni esposte in atti.
In ogni caso:
Con vittoria per compensi di difesa e spese di giudizio, oltre a spese generali del 15%, iva e cpa motivi della decisione
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene indicata in termini sintetici , alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod.proc.civ.
(come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale,peraltro, non è più indicata, fra i contenuti della sentenza la "esposizione dello svolgimento del processo".
È consentito in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente.
Infatti il principio richiamato suggerisce al UD un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le sezioni unite della Corte di Cassazione il principio citato risponde ad: “esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. Cass. S.U.
9.10.2008 n. 24883; conf. Cass. sez. un.
12.12.2014, n. 26242; Cass, SU 8.05.2014 nr. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
- deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento
7 dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato). [Si vedano pure Cassazione 8.05.2014, n. 12002; Cassazione 16.5.2006 n. 11356;
Tribunale Milano sez. V 3.12.2014; Tribunale Bari sez. III 19.09.2013; Tribunale
Reggio Emilia 29 novembre 2012; Tribunale Bari sez. fer. 6.9.2012].
In definitiva ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
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Con atto di citazione notificato in data 25 settembre 2017 a convenuto Parte_1 in giudizio l'allora ( ad oggi Controparte_4 [...]
a seguito di incorporazione) per contestare i rapporti intervenuti con CP_5
l'istituto di credito e veder accogliere le domande indicate in epigrafe.
La convenuta si è costituita, chiedendo il rigetto delle domande.
E' necessario dar conto degli sviluppi processuali , considerato il lungo lasso di tempo tra l'inizio della causa e la sua conclusione.
Per tale ricostruzione si farà riferimento agli scritti di parte convenuta ( comparsa conclusionale del 4.12.2024) non contrastanti con quelli di parte attrice, che vi si differenziano solo per una esposizione più sintetica.
Costituitasi tempestivamente in giudizio (allora , la causa è stata CP_1 CP_2 trattenuta in decisione (una prima volta), le parti hanno depositato i rispettivi scritti ex art. 190 c.p.c.
Successivamente, il Tribunale, nella persona del UD dr. Claudio Miele, ha reso l'ordinanza del 22 settembre 2021 con la quale:
a) ha ritenuto di non accogliere le doglianze e le domande attoree svolte con riferimento al contratto di conto corrente, relativamente a “valute fittizie”, capitalizzazione degli interessi
8 per il periodo anteriore al 1° gennaio 2014, tassi legali contra legem, tassi usurari, commissioni e spese illegittime e/o prive di giustificazione causale, mancanza di esplicitazione dell'Indice sintetico di costo;
b) ha ritenuto di non accogliere le doglianze e domande attoree svolte con riferimento al contratto di mutuo;
c) ha rimesso la causa in istruttoria per l'ulteriore suo corso per l'espletamento della CTU limitatamente al quesito ivi formulato, fissando il successivo calendario processuale.
Successivamente all'ordinanza del 22 settembre 2021, effettuata la CTU dagli esiti non condivisi da parte attrice, le parti sono state invitate a precisare le rispettive conclusioni entro il 1° dicembre 2022, e sono stati concessi i termini per il deposito degli scritti finali ex art. 190 c.p.c.
Successivamente ( 12.1.2022) , la causa è stata assegnata al ruolo dell'odierno giudicante il quale, con provvedimento reso fuori udienza il 26 novembre 2022, essendo contemporaneamente applicato alla sezione penale per la trattazione di un processo particolarmente complesso, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 6 luglio 2023 con trattazione scritta, comunicando che da tale data avrebbe trattenuto la causa in decisione nonché assegnando alle parti i termini per il deposito degli scritti ex art. 190 c.p.c.
Con provvedimento dell'8 febbraio 2023, poi, sono stati liquidati i compensi del CTU ponendoli provvisoriamente a carico delle parti.
In vista dell'udienza del 6 luglio 2023 così fissata, le parti hanno depositato le rispettive
Note di Trattazione Scritta e i rispettivi Fogli di Precisazione delle Conclusioni.
Con Ordinanza del 31 marzo 2023 il giudicante , letti gli atti, le comparse conclusionali e le memorie di replica, ha ritenuto necessario convocare il CTU a chiarimenti, sulla scorta delle prospettazioni difensive;
ha pertanto rimesso la causa in istruttoria e fissato udienza al 16 maggio 2024, disponendo la convocazione del CTU dr. a chiarimenti Per_2 riguardo alle prospettazioni difensive.
All'udienza del 16 maggio 2024, ribadita dal CTU la correttezza dell'interpretazione del quesito e del rispetto dei termini per esitarlo, e dalla convenuta di non avere obiezioni da Parte_ muovere al riguardo, , riportandosi alle proprie osservazioni alla CTU, chiedeva un contraddittorio completo in merito, in cui il CTU fosse sentito in contraddittorio con i
Consulenti tecnici di parte, e benchè, come osservato in udienza il CTU avesse già risposto alle osservazioni di parte.
9 Il giudicante, ritenuto opportuno mettere in condizione parte attrice di confutare le conclusioni del CTU alla presenza del proprio consulente di parte, rinviava all'udienza del
5 giugno 2024 per i chiarimenti del CTU, ammettendo la presenza dei CTP.
All'udienza sopra indicata, presenti tutte le Parti, i Consulenti di Parte e il CTU, si è svolto il contraddittorio in merito al quesito.
All'esito della detta udienza con Ordinanza del 12 ottobre 2024 il giudicante ha così disposto:
a) ha rigettato la richiesta di integrazione della CTU;
b) ha ritenuto la causa matura per la decisione;
c) ha rinviato il procedimento per la precisazione delle conclusioni al 14 novembre 2024, nelle forme della trattazione scritta d) ha concesso termini ridotti per le comparse conclusionali e le memorie conclusionali di replica, ex art. 190, 2^ comma, cpc.
La causa perviene quindi a conclusione per la terza volta dal suo inizio, sulle domande riportate in epigrafe.
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Si è già detto del provvedimento del giudice precedente assegnatario del procedimento , che ha risolto una parte delle problematiche poste dalle difese.
Si legge nell'ordinanza del 12 ottobre 2021:
<< Rilevato che l'attrice ha proposto azione di nullità e domanda restitutoria in relazione al conto corrente di corrispondenza n. 542, aperto in data 20.10.2009, nonchè al mutuo fondiario concluso in data del 24 maggio 2012.
Rilevato che, in relazione al conto corrente, l'attrice ha contestato:
- il superamento del c.d. “tasso-soglia” di usura;
- l'applicazione di tassi ultralegali contra legem;
- commissioni e spese illegittime e/o prive di giustificazione causale;
- l'applicazione di valute cd. fittizie;
- l'illecita capitalizzazione trimestrale degli interessi
Appare utile esaminare le contestazioni in ordine logico.
a. Valute fittizie
La parte ha affermato che la banca avrebbe considerato date di valuta diverse da quelle in cui si erano effettivamente verificati i singoli movimenti.
La doglianza, peraltro, non può essere accolta.
10 In linea generale, infatti, non è vietato o illecito prevedere dei giorni cd. di valuta, nel senso che le diverse operazioni possano essere annotate a debito o a credito dopo o prima di alcuni giorni, tanto che la normativa in materia prevede espressamente tale possibilità.
Inoltre, va rilevato che nell'ambito del contratto per cui è causa sono previste valute diverse in relazione alle varie operazioni.
Per poter dunque contestare l'applicazione di giorni di valuta, sarebbe stato necessario in primo luogo indicare quali tra queste fossero contestate ed inoltre quale norma costituisse il fondamento della eventuale nullità. In mancanza di tali precisazioni la doglianza non può essere accolta.
b. Capitalizzazione degli interessi
Per il periodo anteriore al 1° gennaio 2014 è valida la pattuizione (art. 7 del contratto in data 20.10.2009), specificamente approvata per iscritto, conformemente alle previsioni di cui all'art. 6 della delibera Cicr
09.02.2000.
Né rileva al fine di far venir meno la pari periodicità di capitalizzazione la circostanza che i tassi attivi siano inferiori a quelli passivi, perché ciò riguarda una mera determinazione di fatto, non in conflitto con la previsione della norma, che non richiede una pari misura degli interessi attivi o passivi.
Per il periodo successivo al 1° gennaio 2014, occorrerà tenere conto della disciplina all'epoca vigente, con conseguente nullità della pattuizione sino all'entrata in vigore del nuovo art. 120 t.u.b. nel testo risultante a seguito delle modifiche disposte con l. 49/2016; sul punto potrà farsi luogo a consulenza tecnica di ufficio.
c. Tassi ultralegali contra legem;
Premesso che la doglianza è eccessivamente generica, non specificandosi sotto quale profilo vi sarebbe la violazione di legge, si osserva che i tassi di interesse sono correttamente indicati nel contratto 20-21 ottobre
2009, sia per quel che riguarda il Tan che il Taeg. Né può richiedersi una parità di tassi tra poste attive o passive, come sembrerebbe allegare l'opponente.La censura non è dunque condivisibile.
d. Tassi superiori a quelli contrattuali
Sostiene l'attore che i tassi applicati dal I trimestre 2010 sarebbero comunque superiori a quelli contrattuali
(12,15 per cento;
nel I trimestre 2011 del 13,90 per cento).Su tale punto potrà verificarsi quanto sostenuto dalla parte a mezzo consulenza tecnica di ufficio.La verifica dovrà esser fatta senza tener conto di successive variazioni unilaterali eventualmente disposte, posto che non risulta prodotta documentazione ad esse inerente. Né variazioni dei tassi risultano dal contratto cd. Utilio click and go in data 23.12.2014.
e. Tassi usurari
Con riferimento al tasso usurario, occorre richiamare il principio secondo cui, ai fini di verificare il superamento o meno del tasso soglia, occorre far riferimento al momento della pattuizione. In sostanza, ciò che viene sanzionato è il patto usurario. Non è invece sufficiente che, di fatto ed in esecuzione del patto originariamente legittimo, nel corso del rapporto si verifichi -sia pure in applicazione dei suddetti patti- un superamento del tasso usurario.
L'attrice allega il superamento di tale tasso in corso di rapporto, ma non che quello inizialmente pattuito fosse oltre i limiti al momento della conclusione del contratto.
Sarebbe possibile verificare il superamento del tasso lecito con riferimento a successive pattuizioni intervenute;
vi è però un onere di specifica allegazione della parte, nella specie non adempiuto;
né dagli atti emergono successive modifiche o accordi quanto agli interessi.
11 Tali allegazioni potranno dunque essere esaminate esclusivamente in relazione ai contratti di fido via via intervenuti, in relazione ai quali vi è la nuova pattuizione e la specifica allegazione.
f. Commissioni e spese illegittime e/o prive di giustificazione causale
La doglianza è rimasta del tutto generica, laddove, prevedendo i contratti un ampio ventaglio di commissioni e spese, con diverse causali giuridiche;
sarebbe stata dunque necessaria una contestazione specifica, che indicasse quali di tali spese e commissioni fossero contestate e soprattutto quale fosse il motivo della contestazione.
Quanto alla commissione di messa a disposizione fondi, si osserva che essa non era quantificata nel contratto di conto corrente, posto che non era prevista in quella sede una apertura di credito.
Le commissioni di messa a disposizione fondi sono invece previste nei contratti di apertura di credito nelle date del 3 maggio 2010, 8 novembre 2010 (in contratto la data sembra invece essere quella dell'8 gennaio
2010), 29 settembre 2011 e 18 luglio 2014, atti tutti debitamente sottoscritti dalla società. Stante la natura negoziale di tali atti (e non di modifica unilaterale di precedenti condizioni) le relative pattuizioni sono pienamente valide.
g. Mancanza di esplicitazione dell'Indice sintetico di costo
Si lamenta la mancanza di tale indicatore nei rapporti di apertura di credito nelle date del 3 maggio 2010, 8 novembre 2010 (in quel contratto la data sembra invece essere quella dell'8 gennaio 2010), 29 settembre
2011.Secondo l'orientamento di questo tribunale, peraltro, che la mancanza di tale indicazione non comporta la nullità del contratto o della pattuizione di tasso, bensì si risolve in una violazione avente esclusiva rilevanza disciplinare.
h. Mancanza di pattuizione della misura degli interessi nel contratto di fido del 18 luglio 2014
Non risulta pattuita la misura dei tassi. Dovrà dunque farsi riferimento ai tassi legali. Si verificherà tale profilo a mezzo di consulenza tecnica di ufficio.
II. In ordine al rapporto di mutuo fondiario, l'attrice ha dedotto:
a. Il superamento del tasso soglia.
b. L'indeterminatezza del tasso, per la discrasia esistente tra tasso annuo nominale e il tasso effettivo conseguente alla previsione di rate mensili;
c. L'erronea applicazione dei criteri indicati in contratto per la determinazione degli interessi, posto che il dato corretto sarebbe dell'1,05% e non del 1,25%.
Con riferimento al punto a., si osserva che l'allegazione circa la previsione di tassi usurari si fonda sull'inclusione, nel calcolo della misura degli interessi, del tasso di mora ed anche della penale di estinzione anticipata
Tale prospettazione non è condivisibile, posto che, in base ai più recenti orientamenti, il saggio di interessi moratori va comparato non già con il tasso soglia relativo agli interessi corrispettivi, ma al tasso complessivo risultante dalla somma di tale tasso con la maggiorazione media conseguente alla applicazione degli interessi moratori.
Escludendo dunque i maggiori interessi di mora ne deriva che il tasso pattuito risulta nei limiti di legge. Inoltre il criterio adottato dall'attrice non appare comunque corretto, posto che include nel calcolo anche tassi che sono applicabili, in base al contratto, nel caso in cui si verifichino eventi futuri e meramente eventuali, quali
12 l'inadempimento e la estinzione anticipata del mutuo;
casi estranei al normale corso del rapporto, cui si riferisce la pattuizione degli interessi corrispettivi.
In ordine alla indeterminabilità dei tassi (punto b.), va rilevato che in contratto sono indicati sia i criteri di determinazione dei tassi, sia il sistema di ammortamento (cd. alla francese).
E' corretto affermare che un tasso annuale, nel caso in cui il rimborso avvenga in rate infrannuali, è diverso ed inferiore rispetto al tasso cd. periodale effettivo, posto che il pagamento rateizzato si traduce, sotto un profilo matematico, in maggiori oneri per interessi.
Tuttavia, la mancata indicazione di questo maggior tasso non rende indeterminabile l'interesse dovuto, posto che, in primo luogo, è normativamente richiesta la enunciazione del tasso annuale e non di quello ora indicato;
inoltre, con le necessarie formule matematiche, è ben possibile quantificare il diverso saggio effettivo.
In ogni caso, la discrasia esistente tra il tasso enunciato e il tasso risultante dalla periodicità mensile delle rate, non potrebbe configurarsi come indeterminatezza o indeterminabilità dei tassi, ma al più come violazione delle norme sulla trasparenza;
non inciderebbe pertanto, secondo l'orientamento già richiamato, sulla validità delle pattuizioni.
In ordine alla circostanza che non sarebbe convenuto il regime finanziario (semplice o composto) né la base di calcolo degli interessi -capitale in scadenza o capitale residuo - si deve rilevare che nel contratto è indicato, come tipo di ammortamento, quello cd. alla francese;
tale modalità è caratterizzata non solo dalla costanza dell'importo delle rate -come comunemente si ritiene-, ma anche ma anche dal regime composto e dal calcolo degli interessi sul capitale residuo (nè rileva la astratta possibilità di redigere un piano di ammortamento in regime lineare anche nel caso di ammortamento alla francese, considerato il prevalente e diverso uso negoziale). In ogni caso la quantificazione della rata appare idonea a esprimere l'impegno assunto dalla parte.
L'indicazione contenuta in contratto, unitamente alla determinazione della rata ed ai criteri di modifica delle stesse, è dunque sufficiente a determinare anche tali profili.
Circa l'osservazione secondo cui non sarebbe ammissibile la previsione contrattuale di rate predeterminate con un tasso variabile indicizzato al tasso Euribor, si rileva che, in astratto, l'adeguamento al mutato tasso di interesse può avvenire o modificando il valore della rata (ricalcolando sia il capitale che gli interessi, oppure solo gli interessi) oppure mantenendo la rata costante e allungando i tempi di restituzione.
Nel contratto in esame, doc. 7 in prod. conv. si è stabilito che :
le modificazioni della misura del tasso di interesse in base quanto sopra disposto incideranno esclusivamente sulla misura degli interessi fermo restando, invece, il piano di ammortamento in linea capitale stabilito inizialmente
Dai piani di ammortamento prodotti in causa (docc. 19 e 25 in prod. conv.) emerge che in effetti le quote di capitale nelle diverse rate, pur essendosi modificato il piano di ammortamento a causa delle variazioni di interesse, sono rimaste eguali a quelle inizialmente previste.
Sulla base delle variazioni, potrà poi essere eventualmente verificata la sussistenza della condizione di chiusura, facendo riferimento al momento della variazione.
In ogni caso, la condizione di chiusura esprime l'esito finanziario del piano di ammortamento ed è criterio per determinarlo;
non fa parte dunque delle condizioni del contratto.
13 In ordine all'Euribor, non appaiono pertinenti, in quanto relative a circostanze estranee al contratto, le considerazioni secondo cui quel tasso sarebbe influenzabile dalle banche e renderebbe squilibrato - a vantaggio degli istituti di credito - il rapporto tra le parti contrattuali.
Circa la affermazione che il valore indicato in contratto (1,25%) del tasso non sarebbe conforme ai criteri in esso indicati, va rilevato che in base a quelle pattuizioni è stato esplicitamente stabilito il tasso di interesse iniziale, in cifra determinata (6,750 %).
Il valore di 1,25% riferito alla “media aritmetica semplice dei valori medi mensili del tasso Eurobor a tre mesi, relativa al tre mesi immediatamente precedenti il mese di dicembre, marzo, giugno e settembre di ogni anno”, come menzionato nell'atto è stato calcolato dalla banca con riferimento alle variazioni intervenute subito prima della conclusione del negozio.
Tuttavia, esso non ha avuto alcuna concreta influenza sul rapporto, posto che, come già detto, il tasso iniziale
è stato stabilito in cifra determinata e non per relationem al parametro indicato;
inoltre, dal piano di ammortamento si evidenzia che il tasso inizialmente stabilito del 6.750 per cento è stato applicato a far tempo dalla conclusione del contratto e sino all'ottobre 2012; in quest'ultima data si è effettuato un primo il ricalcolo in base a parametri non contestati, mentre non risulta sia mai stato applicato il diverso valore sopra menzionato. Anche dunque se vi fosse stato un errore nel calcolo di quel tasso, esso non ha avuto alcuna influenza sul dispiegarsi del rapporto.
Anche questa eccezione è pertanto infondata.
# # #
Così risolte le questioni sopra indicate, il giudice ha disposto CTU formulando il seguente quesito:
"Il consulente, in relazione al conto n. 542, aperto in data 21.10.09:
a. Verifichi se gli addebiti per interessi ed altri oneri siano conformi alle pattuizioni contrattuali, senza tener conto di eventuali modifiche delle condizioni unilateralmente disposte;
in caso di difformità proceda al ricalcolo delle somme dovute per tali causali;
b. Detragga dalle somme dovute dal cliente gli interessi anatocistici dal 1/1/2014;
c. Verifichi se, a far tempo dal 30/9/2016, gli interessi anatocistici richiesti siano stati calcolati in conformità alle disposizioni di cui alla delibera Cicr del 3 agosto 2016 art. 4, ricalcolando, in caso contrario, le somme a tale titolo dovute;
d. Ricalcoli il saldo all'esito delle operazioni richieste.
In relazione ai contratti di fido via via intervenuti:
e. Verifichi se i tassi, nel momento in cui furono pattuiti, fossero superiori al TEGM calcolato secondo le istruzioni della BA d'AL tempo per tempo vigenti;
in caso affermativo detragga gli importi addebitati per tali interessi;
f. Ove non risulti pattuito il tasso di interesse (in particolare, nel contratto di fido 18.7.2014) calcoli gli interessi applicando il tasso legale tempo per tempo vigente;
g. Ricalcoli il saldo all'esito delle operazioni sopra indicate".
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Oggetto della controversia sono:
14 - Il rapporto di conto corrente n. -542, aperto il 20/10/2009;
-i contratti di apertura di credito nelle date del 3 maggio 2010, 8 novembre 2010, 29 settembre 2011 e 18 luglio 2014, atti tutti debitamente sottoscritti dalla società;
-Il contratto di mutuo fondiario rep. 240449, racc. 224121 del 24/5/2012, dell'importo di euro 256.963,72, con addebito rate in c/c, rimborsabile in 180 mesi, attraverso rate, calcolate con il metodo di ammortamento alla francese, mensili e pagabili alla fine del mese di riferimento, con tasso corrispettivo del 6,75% annuo, soggetto a revisioni in base all'art. 3 del contratto in oggetto;
soggetto a revisioni in base all'art. 3 del contratto in oggetto;
è prevista una clausola di (eventuale) preestinzione o di rimborsi parziali (art. 4), con penale del 1,50 sul capitale restituito anticipatamente;
vi sono costi di istruttoria (art. 5) e, nelle allegate condizioni generali di contratto, all'art. 8, sono previsti interessi di mora nella misura del 2% da aggiungersi all'interesse corrispettivo, sempre tenendo presente che ivi
è altresì prevista una “clausola di salvaguardia” –art. 8, punto 2-che prevede espressamente che il detto tasso degli interessi moratori vada automaticamente ricondotto entro il tasso-soglia usura della L. 108/96, ove il tasso moratorio dovesse sforare il tasso soglia;
è altresì previsto che gli interessi moratori non siano soggetti a capitalizzazione periodica.
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Si è sopra richiamato il contenuto dell'ordinanza del giudice precedente assegnatario del procedimento.
L'odierno giudicante ne condivide il metodo valutativo e le conclusioni raggiunte, con la conseguenza che restano da esaminare e valutare gli aspetti non ricompresi nell'ordinanza richiamata ed in particolare gli esiti della CTU nelle contestazioni mosse da parte attrice, posto che parte convenuta sostanzialmente concorda con le conclusioni del CTU ( si veda verbale di udienza 5.6.2024).
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Richiamato il quesito posto al CTU, occorre riportarsi al contenuto e agli esiti della CTU.
E' stata esaminata la seguente documentazione di pertinenza al quesito:
• Contratto di apertura di conto corrente n. 542 CP_2 Controparte_3 aperto presso la filiale di Nova Milanese il 21 ottobre 2009 arrecante tutte le condizioni economiche da applicarsi a detto conto
• Contratti di fido datati: 03.05.2009 / 08.11.2010 / 29.09.2011 / 18.07.2014
15 I conteggi sono stati effettuati ricostruendo gli estratti conto movimento per movimento quando possibile;
si è successivamente proceduto all'analisi degli estratti conto e degli estratti conto scalare prodotti trimestralmente.
Scrive il CTU: “il saldo di un conto corrente è sempre uno e solo uno, il saldo ricalcolato è anch'esso uno solo ed è l'importo risultante dopo aver effettuato tutti i ricalcoli.(…) Salvo poche eccezioni, che sono state ricondotte al tasso contrattuale, i tassi contrattualmente pattuiti sono allineati o superiori a quanto effettivamente applicato in conto.
La capitalizzazione del periodo successivo al 31.12.2013 è stata azzerata fino all'implementazione della capitalizzazione annuale come da riforma dell'art. 120 del TUB a far data dal quarto trimestre 2016.
I tassi concordati nei contratti di fido datati 03.05.2009 / 08.11.2010 / 29.09.2011 / 18.07.2014 non sono superiori ai limiti tempo per tempo stabiliti dalla BA d'AL.
Con riferimento al contratto di fido del 18.07.2014 non appare alcun tasso pattuito.
Questo contratto di fido datato 18.07.2014 aveva scadenza 02.08.2014; nei 15 giorni che intercorrono tra le due date è stato implementato il tasso sostitutivo. Allo scadere di questo contratto di affidamento è stato nuovamente implementato il tasso pattuito con il contratto di affidamento del 29.09.2011 con validità sino a revoca.
Il conto corrente alla data del 28.02.2018 presentava un saldo creditore di euro 11.07.
Il ricalcolo ha prodotto un aumento degli interessi creditori sintomo di un conto che, seppur per importi non significativi, ha presentato anche saldi positivi.
In relazione alle osservazioni di parte attrice, In merito alla richiesta di ricalcolo al tasso sostitutivo degli interessi debitori per il periodo che va dal 21.10.2009 al 03.05.2010, a causa dell'assenza in atti del contratto di affidamento, si evidenzia che in atti, tra gli allegati di parte convenuta (DOC 21), risulta un documento che norma le condizioni di apertura di credito a far data dal 11.12.2009,ragione per cui il CTU ha effettuato il conteggio ricalcolando gli interessi debitori al tasso sostitutivo per i 51 giorni che intercorrono tra il 21.10.2009 e il 11.12.2009 che porta il saldo creditore alla data del 28.02.2018 a euro
909,92.
Lo scrivente precisa che il tasso applicato dalla banca agli interessi debitori rientra in ogni caso all'interno del perimetro degli interessi debitori statuiti dal contratto di apertura di conto corrente e quindi la facilitazione relativa ad un tasso preferenziale è stata concessa e in ogni caso tecnicamente tutelata dal maggior tasso espresso nel contratto di apertura di conto corrente.
Riguardo invece l'eccezione di non aver espunto la capitalizzazione post entrata in vigore dell'art. 120 del
TUB, lo scrivente non ha reperito in atti alcuna pregressa richiesta in tal senso nell'atto di citazione.
In ogni caso, escludendo anche la capitalizzazione annuale post entrata in vigore dell'art. 120 del TUB il saldo creditore non varia poiché, per l'esito del ricalcolo, i saldi del periodo risultano essere saldi creditori.
In relazione alle osservazioni di parte convenuta: la differenza tra il saldo riportato nell'estratto conto a cui riferisce il Dott. e il saldo ricalcolato dal CTU risiede nel fatto che il Dott. non tiene conto Per_3 Per_3 dell'ultimo estratto conto prodotto in atti, ma di un estratto conto precedente.(…)
16 Quando si modificano i saldi,debitori espungendo degli indebiti, è sovente possibile che il saldo si possa spostare in territorio positivo. Questo saldo attivo può generare interessi creditori come nel caso di specie dove sono stati ricalcolati interessi creditori per effetto delle espunzioni come da quesito che hanno ovviamente modificato, tempo per tempo, il saldo del conto corrente. Gli interessi attivi maturati per effetto del ricalcolo ammontano a euro 35.41.
Il CTU ha applicato i tassi corrispettivi nell'effettuare il ricalcolo, salvo per i 15 giorni che intercorrono, come spiegato nel corpo della relazione, tra il 18.07.2014 e il 02.08.2014; tra le due date è stato applicato il tasso sostitutivo. Successivamente è stato nuovamente applicato il tasso pattuito con il contratto di affidamento del 29.09.2011 con validità sino a revoca.
In sintesi conclusiva il CTU ha affermato: l'applicazione dei ricalcoli richiesti dal quesito ha generato un saldo di conto di euro 892.45 a credito del correntista alla data del 31.03.2018 data delle fine del trimestre (il conto alla data dell'ultimo estratto conto disponibile non risulta essere stato chiuso).
Va ricordato che all'udienza del 5 giugno 2024, tenuta per chiarimenti alla CTU, il dott.
a sostanzialmente confermato gli esiti del proprio elaborato. Per_2
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Parte attrice , riaffermate tutte le contestazioni già svolte in precedenza , ha ulteriormente approfondito le problematiche del rapporto di conto corrente e degli esiti della consulenza tecnica espletata.
1.1 Sull'applicazione degli interessi ultralegali
Parte attrice afferma (conclusionale pag.5) : “La sottoscrizione di un contratto di fido in data 18 luglio 2014 ha determinato la revoca dei precedenti affidamenti e, considerato che il medesimo affidamento scadeva in data 2 agosto 2014, la banca avrebbe dovuto procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto.
In assenza della sottoscrizione di nuove condizioni economiche, le stesse devono considerarsi non pattuite e non si può ritenere, come pure ha fatto il CTU, che trovino applicazione le precedenti condizioni economiche”.
Richiama in proposito il documento della Centrale Rischi da cui emergerebbe l'inesistenza di affidamenti alla data del 2 agosto 2014.
Parte convenuta nella conclusionale di replica 24.10.2023 richiamata a pag. 3 della conclusionale di replica del 24.12.2024 (erroneamente si indica il 24.10.2024, palese essendo l'errore materiale) contesta tali affermazioni nei seguenti termini:
In primo luogo, si evidenzia che il documento ex adverso irritualmente e illegittimamente prodotto non consente nè di verificare la provenienza dello stralcio dalle risultanze della Centrale Rischi;
nè di verificare la correttezza e la completezza dei dati ivi riportati;
nè di svolgere alcuna verifica sulla effettiva riconducibilità del “rischio a revoca“ registrato nell'estratto al settembre 2011 e nell'estratto all'agosto 2014 al contratto Parte del 29 settembre 2011, come affermato da .
Ad esempio, si osserva che, nell'estratto relativo al settembre 2011, la colonna relativa al “tipo di garanzia“ del “rischio a revoca“ reca il codice “103“; mentre invece, nell'estratto relativo all'agosto 2014, il codice del
17 “tipo di garanzia“ è “125“; il che lascia ragionevolmente ritenere che non si tratti del medesimo “rischio a revoca“.
Ciò detto, si deve rimarcare come sia documentalmente provato che il contratto di apertura di credito del luglio 2014 aveva tassi indeterminati e scadenza fissa al 2 agosto 2014 (lo si legge sulla prima pagina del doc.
n. 10-sub 05 di parte attrice, non si tratta di un “presupposto“ del CTU”, osserva la difesa della convenuta).
“Scaduto (a far data dal 2 agosto 2014) il contratto di apertura di credito a tassi indeterminati concesso il 18 luglio 2014, ed essendo invece in essere il contratto di fido precedente del 29 settembre 2011 (con scadenza a revoca e che non risulta revocato nel mese di luglio 2014, alla concessione del fido con tassi indeterminati),
è logico e legittimo che abbia trovato applicazione il contratto del 29 settembre 2011.Peraltro, anche volendo Parte in ipotesi poter prendere in considerazione l'“estratto“ riportato da (ed è solo una ipotesi), si evidenzia che l'estratto relativo all'agosto 2014, a fronte di un “accordato“ pari a zero, registra comunque un
“utilizzato“ pari a € 16.919,00.
Il che già di per sè evidenzia l' inconferenza dell'assunto avversario per il quale “le condizioni del contratto del 29 settembre 2011 non possono trovare applicazione, come pure effettuato dal CTU, per gli affidamenti successivi al 2 agosto 2014, non essendo la linea di credito del 2011 più attiva“.
Possono essere condivise queste conclusioni di parte convenuta, dovendosi anche ricordare, come già nelle dichiarazioni del CTU, che nel conto in questione vi sono stati più affidamenti in contemporanea, possibilità del tutto prevista.
Come ha esattamente rilevato il CTU, infatti, il contratto di fido del 18 agosto non andava a sostituire le precedenti pattuizioni, ma si inseriva quale pattuizione aggiuntiva ed autonoma a quelle precedenti.
Non è stata provata la revoca dell'affidamento in essere prima del 18 luglio 2014, conseguentemente allo scadere dell'anticipo fatture temporaneo si è tornati ad utilizzare l'affidamento originario a revoca.
La contestazione sul punto va quindi respinta e non vi è necessità di un supplemento di
CTU.
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Le seconda ragione di doglianza di parte attrice sugli esiti della CTU si è focalizzata (1.2) sul superamento del tasso soglia.
Scrive parte attrice: si insiste nella richiesta di integrazione della consulenza tecnica espletata, ritendo che il CTU non abbia utilizzato la corretta metodologia di calcolo. Nella propria relazione, il dott. i Per_2
è, infatti, limitato a rilevare che “I tassi concordati nei contratti di fido datati 03.05.2009 / 08.11.2010 /
29.09.2011 / 18.07.2014 non sono superiori ai limiti tempo per tempo stabiliti dalla BA d'AL” senza in alcun modo specificare come sarebbero stati effettuati i relativi conteggi.
In occasione della scorsa udienza del 5 maggio 2024, il CTU - convocato a chiarimenti - ha espressamente confermato di essersi limitato a confrontare i tassi indicati nei moduli di affidamento con i tassi soglia dei
18 relativi periodi contenuti del DM: si legge nel verbaled'udienza: “Con riguardo all'usura [il dott. ha Per_2 effettuato un raffronto tra i tassi contrattuali e i tassi soglia, come da richiesta del quesito”.
Tale operazione è errata.
Come chiaramente previsto dall'art. 644 c.p.: “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.
Tale previsione è legata al principio della onnicomprensività dell'interesse, il quale mira ad evitare l'aggiramento della norma attraverso l'imputazione di somme, invece che al capitale e agli interessi, a spese varie.
Infatti, i tassi pattuiti in contratto non tengono conto delle ulteriori spese collegate all'erogazione del credito e, proprio per tale motivo, la BA d'AL ha indicato le modalità operative che devono essere applicate per la verifica del tasso di interesse concretamente applicato (TEG) che va poi confrontato al tasso effettivo globale medio (TEGM) comunicato dalla BA d'AL per il relativo periodo, al fine di verificare l'eventuale usurarietà dei tassi pattuiti e concretamente applicati in esecuzione del contratto.
(…)
Nella violazione della normativa antiusura il superamento del tasso-soglia deve essere valutato, ai fini dell'usurarietà del tasso d'interesse, non con riferimento al tasso nominale, bensì al tasso effettivo globale
(TEG), che comprende commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese varie collegate alla erogazione del credito (cfr. art. 644, comma 4, c.p.).
Il tasso così calcolato deve, poi, essere raffrontato al “tasso-soglia” che è stabilito, a far data dal 14 maggio
2011 “nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma primo relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali” (art. 2, comma 4, l. n. 108/1996)
(…)
Per il calcolo del T.E.G. occorre, dunque, utilizzare la seguente formula contenuta nelle Istruzioni della BA
d'AL dell'agosto 2009:
TEG= (interessi x 36.500: numeri debitori ) + ( Oneri su base annua x 100: accordato)
Sulla scorta della relazione del proprio CTP parte attrice afferma che il proprio consulente ha verificato che i tassi pattuiti nei moduli di affidamento sono superiore ai tassi soglia dei relativi periodi di riferimento;
in particolare:
a) modulo di fido dell'8 novembre 2010:
- il tasso contrattualmente previsto risulta in usura:
- T.A.E. + CDF (annuale) + (SPESE su BASE ANNUA) / FIDO Pt_3 Parte_4
- (1+ T.A.N./4)^4 - 1 = (1+ 11,90%/4)^4 - 1 = 12,4416%
[...]
- 12,4416% + 2,00% + (20/20.000) Pt_3
T.E.G. = 12,4416% + 2,00% + 0,001% = 14,4426%
Si precisa che la CDF, commissione disposizione fondi, espressa formalmente in percentuale altro non è che l'onere specifico sul fido accordato
19 (…)
È pacifico che la CDF è un costo annuale sostenuto in funzione del fido accordato.
Il tasso effettivo globale medio (TEGM) comunicato dalla BA d'AL ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 della legge 108/1996 per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2010, a valere per le “aperture di credito in conto corrente oltre 5.000” era pari al 9,15%. Il tasso soglia usurario di riferimento era all'epoca pari al
13,725% ovvero:Tasso Soglia = 9,15% x 1,5 = 13,725%
Ne consegue che il T.E.G. calcolato in funzione di quanto previsto per l'apertura di credito eccedeva il tasso soglia d'usura di riferimento.
T.E.G. (apertura di credito) = 14,4426% > TA OG (13,725%)
(…)
Pur volendo considerare in subordine, per i soli interessi, al posto che il T.A.E. il T.A.N. il tasso pattuito risulta comunque in usura:
T.E.G. = 11,90% + 2,00% + 0,001% = 13,91% > TA OG (13,725%).
b) modulo di fido del 29 settembre 2011:
il tasso oltre fido contrattualmente previsto risulta in usura:
T.E.G. = T.A.E. + CDF (annuale) + (SPESE su ) / FIDO Parte_5
T.A.E. = (1+ T.A.N./4)^4 - 1 = (1+ 13,50%/4)^4 - 1 = 14,1989%
T.E.G. = 14,1989% + 2,00% + (20/35.000)
T.E.G. = 14,1989% + 2,00% + 0,001% = 16,1989%
Il tasso effettivo globale medio (TEGM) comunicato dalla BA d'AL ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 della legge 108/1996 per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2011 - a valere le “aperture di credito in conto corrente oltre 5.000” era pari al 9,27% e il tasso soglia a 15,5875%, mentre a valere “anticipi e sconti commerciali da 5.000 a 100.000” era pari al 6,34% e il tasso soglia a 11,925%.
Ne consegue che il T.E.G. calcolato in funzione di quanto previsto per l'apertura di credito eccedeva il tasso soglia d'usura di riferimento.
T.E.G. (apertura di credito) = 16,4989% > (15,5875%) Parte_6
Si specifica, in subordine, che - per quanto concerne il tasso annuale oltre fido in riferimento alla linea SBF - questo risulta in usura alla verifica del semplice tasso annuo nominale.
T.A.N. (SBF) = 13,50% > TA OG (11,925%).
Sotto altro profilo, si insiste nella richiesta di integrazione del quesito affinché la verifica del superamento del tasso soglia non sia limitata al momento delle pattuizioni dei tassi contenute nei moduli di apertura, ma tenga conto delle variazioni degli stessi unilateralmente disposte dalla CP_2
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Così riportate le ulteriori doglianze di parte attrice si osserva che i riconteggi effettuati in riferimento ai moduli di fido dell' 8.11.2010 e del 29.9.2011 si fondano su un presupposto errato.
20 E' infatti errato inserire la CDF nel conteggio del tasso originario ai fini della verifica dell' usura perché la CDF non ha la stessa operatività degli interessi convenzionali.
Il tasso debitore nominale annuo è il tasso con cui si calcolano gli interessi convenuti per l'utilizzo del credito concesso. Il tasso si applica per il periodo in cui si verifica l'utilizzo della linea di credito.
La commissione di “disponibilità fondi”si applica in misura percentuale, al termine di ogni trimestre solare, alla media dell'importo dell'apertura di credito in essere durante il trimestre stesso;
viene quindi calcolata trimestralmente, attraverso applicazione di una aliquota sull'utilizzo dei fidi concessi.
Per il superamento del tasso soglia occorre quindi verificare quanto in concreto la CDF abbia inciso nel rapporto contrattuale e tale operazione non è stata effettuata da parte attrice.
Anche tale doglianza non può pertanto essere accolta.
Con riguardo all'ulteriore richiesta si deve rilevare che tutte le appostazioni in conto corrente operate dalla banca sono state effettuate in aderenza ai contratti sottoscritti tra le parti e alle relative variazioni, sempre comunicate al correntista.
Va quindi rigettata la richiesta di rimessione in istruttoria per supplemento di CTU;
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Con riguardo alle ulteriori doglianze riprese in comparsa conclusionale del 3 dicembre
2024 sull'illecita capitalizzazione degli interessi, sulle commissioni illegittimamente addebitate e sulle valute, nonché sul rapporto di mutuo si è già scritto che l'odierno giudicante condivide le conclusioni cui era giunto il dott. Miele nell'ordinanza in data
12.10.2021.
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Occorre esaminare le contestazioni di parte convenuta riguardo all'ammissibilità dell'azione.
Parte convenuta infatti, nella comparsa conclusionale di replica del 24.10.2023 , richiamata nella comparsa conclusionale del 24.12.2024 ha contestato :“essendo il conto corrente per cui è causa ancora aperto alla data di notifica dell'atto di citazione, nessuna azione di ripetizione poteva essere proposta da controparte.
Parte
ha formulato domande di accertamento e, in uno, di rettifica e restituzione nonché di condanna alla restituzione a titolo di indebito e/o comunque di danno patrimoniale, se del caso operando la compensazione Parte con eventuali debiti di essa (pagg. 2, 4, 5 del Foglio di Precisazione delle Conclusioni avversario).
La domanda di restituzione e/o condanna non è stata svolta separatamente o in via subordinata.
21 L'Ill.mo Tribunale di Monza dovrà dunque giudicare della complessiva domanda avversaria nel suo tenore letterale, senza poter separare la domanda di accertamento da quella di restituzione e condanna e senza poter prescindere dal fatto che quest'ultima è parte inscindibile della domanda attorea.
Parte attrice ha replicato: “ Ciò che sembra sfuggire a controparte è la differenza tra l'azione di ripetizione e la diversa azione di accertamento e rettifica del saldo.
La scrivente difesa, nelle proprie conclusioni, ha chiesto la rettifica del saldo del conto corrente n. 542, nonché - ricorrendone i presupposti - il pagamento delle somme accertate.
La domanda di accertamento del saldo è strumentale alla ripetizione dell'indebito, ma può essere avanzata anche autonomamente. L'accertamento delle nullità contrattuali e la conseguente verifica di addebiti illegittimi prescindono, infatti, dalla chiusura del conto;
anzi il correntista ha interesse alla dichiarazione delle invalidità contrattuali e conseguentemente alla rettifica dei saldi a norma di legge prima che il conto sia chiuso.
In tali ipotesi, infatti, l'interesse del correntista risiede proprio nell'ottenere lo storno di addebiti posti in essere in virtù di clausole nulle, nel ripristinare il corretto svolgimento dei rapporti e il corretto saldo, escludendo - per il futuro - l'annotazione di ulteriori addebiti illegittimi”.
Ciò premesso, tenuto presente che il conto corrente non risulta sia stato chiuso, va richiamato il paragrafo h) delle conclusioni di parte attrice ( se ne sottolineano le parti rilevanti:
“h) accertare e dichiarare che la banca convenuta è tenuta a rettificare i saldi del rapporto oggetto del presente giudizio in favore della parte attrice un ammontare complessivo di € 42.261,68 alla data del 30 settembre 2015 (e fatte salve le ulteriori rettifiche per il periodo successivo o per quelle maggiori o minori somme che saranno determinate in esito all'espletanda consulenza tecnica d'ufficio; per l'effetto, condannare la convenuta a rettificare, con relative annotazioni, il saldo del conto corrente n. 542 per CP_2 le somme sopra indicate, nonché - ricorrendone i presupposti - a pagare e restituire, a titolo di indebito e/o comunque di danno patrimoniale, alla le somme sopra indicate per il suddetto conto, Parte_2 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto a quello del pagamento effettivo, se del caso dichiarando la compensazione, totale o parziale, di dette somme con quelle maggiori che risultassero eventualmente dovute da parte attrice in conseguenza della rideterminazione del corretto saldo del complessivo rapporto di dare / avere tra le Parti”.
Non è quindi attivata solo un'azione di accertamento e di condanna ad una rettifica dei saldi, ma anche una richiesta di condanna al pagamento di una somma determinata ( con interessi e rivalutazione monetaria) o alla sua compensazione.
La domanda può quindi essere accolta solo nei limiti di una dichiarazione di obbligo di rettifica del saldo di conto corrente alla data indicata dal CTU, a carico della banca, non risultando ancora chiuso il conto.
Le diverse domande indicate nel paragrafo h) vanno rigettate.
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All'esito delle considerazioni complessive che precedono si deve osservare che l'unica domanda di parte attrice che viene ( parzialmente ) accolta è quella ora indicata di
22 dichiarazione dell'obbligo della banca a rettificare il saldo del conto corrente ancora aperto, alla data del 31.03.2018 ( si veda CTU) per un importo di euro 892,45 a credito del correntista, importo notevolmente differente da quello invocato da parte attrice.
Ogni diversa domanda è invece da rigettare.
Ne consegue che parte attrice è pressoché totalmente soccombente ( l'eccezione riguarda la rettifica del saldo per euro 892,45, di entità notevolmente ridotta rispetto alla richiesta).
Vanno pertanto posti a suo carico per intero gli oneri della CTU e va altresì dichiarato il diritto di parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo , tenuto conto dell'impegno professionale necessario e dell'opera svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti: rigetta la richiesta di rimessione in istruttoria per supplemento di CTU;
dichiara tenuta la parte convenuta (già Controparte_1 [...]
, a procedere alla rettifica del saldo del conto corrente Controparte_2 di corrispondenza n. 542, aperto in data 20.10.2009 ,nell'importo di euro 892,45 a credito del correntista alla data del 31.03.2018.
Rigetta tutte le altre domande di parte attrice.
Pone a carico di parte attrice, per intero, l'onere di pagamento dei compensi già liquidati al CTU, con diritto della convenuta al rimborso di quanto eventualmente anticipato allo stesso CTU.
Dichiara tenuta e condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, che liquida in euro 14.103,00 per compensi oltre rimborso forfettario 15%,
IVA e CPA ex lege.
Rigetta ogni diversa eccezione, domanda , istanza, conclusione di parte.
Sentenza esecutiva ex lege.
Monza, 17 febbraio 2025
Il giudice
Dott. Alessandro Rossato
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