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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 25/11/2025, n. 1924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1924 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, Dr
Carolina Burrascano, all'udienza del 25 novembre 2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente,
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2783/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili del
Tribunale di Siracusa,
TRA
, nato ad [...] il [...], C.F. e , nato Parte_1 C.F._1 Parte_2 ad Avola il 4.03.1998, , elettivamente domiciliati in Avola, via Marconi, C.F._2
53, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Nastasi che li rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto introduttivo
- ricorrente -
E
Controparte_1
- resistente . contumace
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso, ritualmente depositato, nato ad [...] il [...], C.F. Parte_1
, nato ad [...] il [...], proponevano opposizione C.F._1 Parte_2 innanzi al il Tribunale Civile di Siracusa verbale n. 700016674393 della Sezione Polizia Stradale,
Questura di , Commissariato di Pubblica notificato l'8 maggio 2022 con il quale, è stato CP_1
pagina 1 di 3 contestato l'art. 116 comma 15 e 17 C.d.S. “perché circolava alla guida del veicolo senza essere munito di patente di guida...” e avverso il verbale di fermo amministrativo, notificato in pari data.
L'opponente eccepiva l'illegittimità della contestata violazione deducendo che Parte_1 contrariamente a quanto argomentato a verbale, non solo aveva esternato il proprio dissenso vietando al di lui fratello di utilizzare la vettura Mercedes Italia, Smart, targata EH 986 LB, ma ha anche adottato le opportune cautele affinché si assicurasse che la propria autovettura non fosse utilizzata portando seco le chiavi.
Chiedeva, quindi, previa sospensione del verbale di contestazione n. 700016674393 e del fermo amministrativo, di dichiarare la nullità, l'inesistenza dell'impugnato verbale di contestazione n°
700016674393 e del fermo amministrativo. Chiedeva, altresì, di dichiarare priva di ogni effetto la sanzione pecuniaria amministrativa di € 5.000,00 erogata in solido a Parte_1
In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia del Prefetto di Siracusa, ritualmente evocato in giudizio e non costituito.
Tutto ciò premesso, in via preliminare, va dichiarato il difetto di competenza del Tribunale in favore del Giudice di pace competente per territorio, come peraltro indicato nel verbale di fermo amministrativo ove è specificato “Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60
(sessanta) giorni al Prefetto - Ufficio Territoriale del Governo di o in alternativa entro CP_1
30 (trenta) al Giudice di Pace di Avola”.
La Suprema Corte ha affermato che, quanto alla opposizione all'Ordinanza-ingiunzione emessa dal
Prefetto, il criterio del riparto della competenza relativamente a violazioni del Codice della Strada, di cui all'art. 204 bis del d.lgs. n. 285/1992 ed art. 7 del d.lgs. n.150/2011, esse rimangono attribuite alla competenza esclusiva per materia del Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, senza alcun limite di valore né di natura accessoria della sanzione.
Di recente, peraltro, la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.
8665/2020, ha avuto modo di tornare a pronunciarsi in merito alle controversie aventi ad oggetto la contestazione della regolarità di un provvedimento di fermo amministrativo relativo ad un veicolo.
Con la detta pronuncia la Corte di Cassazione ha dichiarato la competenza per materia del Giudice di Pace, evidenziando come, sul punto, le Sezioni Unite abbiano stabilito che “in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, d.lgs.
n. 150 del 2011 ex art. 7, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui al citato decreto, art. 6, comma 5, lett. a) e b), per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento pagina 2 di 3 all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo” (Cass. Civ.,
SS.UU., n. 10261/2018).
In conclusione, va stata dichiaratala la competenza del Giudice di Pace competente per territorio, con assegnazione del termine di legge per la riassunzione.
Nulla sulle spese, tenuto conto della contumacia della parte resistente.
PQM
Il Tribunale di Siracusa, in persona del giudice onorario dr Carolina Burrascano, definitivamente decidendo, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Dichiara il proprio difetto di competenza;
- Assegna al ricorrente termine di mesi tre per la riassunzione della causa avanti al Giudice di
Pace di Avola competente per territorio;
- Nulla sulle spese.
La presente sentenza costituisce parte integrante del verbale dell'udienza del 25//11/2025
Così deciso in Siracusa, il 25/11/2025
Il Giudice
Dr Carolina Burrascano
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