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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 17/11/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1175 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. SAGLIOCCA LUIGIA (C.F. ) C.F._2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. SAGLIOCCA LUIGIA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 01/07/2025 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità Parte_2
Per_ genitoriale nei confronti del loro figlio , nato a [...] il [...], e per le relative questioni economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi del minore:
1. affidare il minore (nato a [...], il [...]) in via esclusiva alla madre Persona_2 che potrà assumere in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni Per_ del figlio minore, le decisioni di maggiore interesse per lo stesso relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, nonché potrà sbrigare autonomamente, senza la necessità di firma del padre, tutte le pratiche burocratiche, anagrafiche, amministrative, sanitarie nonché quelle relative al rilascio e al rinnovo del passaporto e dei documenti Per_ validi per l'espatrio che si renderanno necessarie nell'interesse di;
2. regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e il figlio come a seguire:
- nell'ipotesi di assenza prolungata del padre (oltre 7 giorni) o in caso di trasferimento definitivo in uno stato estero diverso dall'Italia, il padre dovrà avere contatti con il figlio minorenne mediante telefonate Per_ con supporto video-audio. In particolare, il padre dovrà contattare una volta al giorno, previo accordo con la madre per individuare l'orario più consono per la telefonata in base alle esigenze e alle necessità del minore;
Per_
- disporre che, nell'ipotesi in cui il padre si trovi in Italia, il padre dovrà tenere con sé a weekend alternati, dalle ore 14:00 del sabato pomeriggio al lunedì mattina quando dovrà accompagnare a scuola Per_ il minore. Inoltre, il padre dovrà tenere con sé ogni mercoledì e ogni venerdì dall'uscita di scuola fino a dopo cena quando il minore dovrà essere riaccompagnato presso l'abitazione materna entro le ore
21.30;
- disporre che il Sig. dovrà, inoltre, tenere con sé in Italia il figlio 15 giorni, anche non Parte_1 consecutivi, durante il periodo estivo, rispettando con la massima puntualità gli impegni Per_ scolastici/sportivi/ludici del minore;
- disporre che il piccolo dovrà trascorrere con il padre (qualora in Italia) le festività natalizie (Vigilia, Natale, Santo Stefano, San Silvestro, Capodanno, Epifania), le festività pasquali (Pasqua e Lunedì dell'Angelo) e la giornata di Ferragosto ad anni e a giorni alterni.
Pertanto, a titolo esemplificativo, se il primo anno il minore trascorrerà con il padre Vigilia, Santo
Stefano, Capodanno e Pasqua, l'anno successivo trascorrerà con lo stesso Natale, San Silvestro, Epifania, il Lunedì dell'Angelo e il giorno di Ferragosto;
pagina 2 di 5 3. disporre che, nell'ipotesi in cui il padre si trovi in Italia, trascorrerà il giorno Persona_2 del proprio compleanno (26/10) con entrambi i genitori, mentre la Festa del Papà con il papà e la Festa della Mamma con la mamma, indipendentemente dal calendario dei turni di visita;
4. dare atto che è già in essere fra i genitori un accordo per usufruire del servizio di babysitteraggio nella giornata di sabato;
5. dare atto che ogni genitore comunicherà preventivamente all'altro ove trascorrerà periodi continuativi più lunghi di due giorni con il figlio qualora in simili frangenti dovesse allontanarsi dal comune di residenza;
6. dare atto che entrambi i genitori avranno cura di introdurre eventuali nuove figure relazionali nella Per_ vita di , in maniera graduale e compatibile con il gradimento ed il benessere psicofisico del figlio minore;
7. dare atto che ciascun genitore curerà il mantenimento di relazioni significative del figlio minore con i nonni e con gli altri familiari e/o parenti, facendo obbligo ad entrambi genitori ed ai rispettivi familiari di astenersi nel modo più assoluto, in presenza del minore ma anche con i terzi, dall'esternare considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore, anche in relazione alle cause del fallimento della relazione more uxorio;
8. disporre che il padre provveda al mantenimento del figlio, in via indiretta, mediante versamento di €
250,00, oltre rivalutazione Istat, da corrispondere alla Sig.ra entro il giorno 25 di ogni Parte_2 mese, a partire dal mese di deposito del presente ricorso. Il padre provvederà a versare alla madre anche il 50% delle spese straordinarie, sia quelle subordinate al consenso di entrambi i genitori sia quelle c.d.
“obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione, secondo il Protocollo del Tribunale di
Bologna1 : sono da considerare spese straordinarie tutti gli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenere conto della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità per il minore e della sostenibilità della stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori;
9. dare atto che, quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, e-mail, fax, PEC, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Altrimenti, in difetto di riscontro, il silenzio si intenderà come consenso alla spesa;
pagina 3 di 5 10. dare atto che il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, sarà dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta;
11. dare atto che gli importi per i quali viene richiesto il rimborso dovranno essere debitamente documentati attraverso l'esibizione dei giustificativi di spesa, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute attestanti le somme anticipate;
12. dare atto che l'assegno unico erogato a favore del figlio minore e/o qualsiasi altro bonus statale erogato a favore del minore verranno percepiti nella misura del 100% dalla madre e, quindi, il Sig.
[...] si impegna ad attivarsi al fine di permettere alla stessa di percepire l'assegno unico nella misura Pt_1 stabilita;
13. dare atto che, quanto alla detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF, questa sarà operata al
100% dalla madre;
14. dare atto che le parti fin da ora si danno reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e documenti equipollenti validi per l'espatrio;
15. prendere atto che le spese legali relative al presente giudizio e i costi della procedura vengono interamente compensate tra le parti che sono state ammesse al Patrocinio a spese dello Stato.
1 Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori- a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti: spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico- ricreativoculturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby sitter, pre- scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc.) non offre alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
pagina 4 di 5 Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 30 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi).
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e , nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Parte_2
Per_ genitoriale nei confronti del loro figlio , nato dall'unione a Rimini (RN) il 26.10.2018, si attengano alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 13.11.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. SAGLIOCCA LUIGIA (C.F. ) C.F._2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. SAGLIOCCA LUIGIA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 01/07/2025 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità Parte_2
Per_ genitoriale nei confronti del loro figlio , nato a [...] il [...], e per le relative questioni economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi del minore:
1. affidare il minore (nato a [...], il [...]) in via esclusiva alla madre Persona_2 che potrà assumere in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni Per_ del figlio minore, le decisioni di maggiore interesse per lo stesso relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, nonché potrà sbrigare autonomamente, senza la necessità di firma del padre, tutte le pratiche burocratiche, anagrafiche, amministrative, sanitarie nonché quelle relative al rilascio e al rinnovo del passaporto e dei documenti Per_ validi per l'espatrio che si renderanno necessarie nell'interesse di;
2. regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e il figlio come a seguire:
- nell'ipotesi di assenza prolungata del padre (oltre 7 giorni) o in caso di trasferimento definitivo in uno stato estero diverso dall'Italia, il padre dovrà avere contatti con il figlio minorenne mediante telefonate Per_ con supporto video-audio. In particolare, il padre dovrà contattare una volta al giorno, previo accordo con la madre per individuare l'orario più consono per la telefonata in base alle esigenze e alle necessità del minore;
Per_
- disporre che, nell'ipotesi in cui il padre si trovi in Italia, il padre dovrà tenere con sé a weekend alternati, dalle ore 14:00 del sabato pomeriggio al lunedì mattina quando dovrà accompagnare a scuola Per_ il minore. Inoltre, il padre dovrà tenere con sé ogni mercoledì e ogni venerdì dall'uscita di scuola fino a dopo cena quando il minore dovrà essere riaccompagnato presso l'abitazione materna entro le ore
21.30;
- disporre che il Sig. dovrà, inoltre, tenere con sé in Italia il figlio 15 giorni, anche non Parte_1 consecutivi, durante il periodo estivo, rispettando con la massima puntualità gli impegni Per_ scolastici/sportivi/ludici del minore;
- disporre che il piccolo dovrà trascorrere con il padre (qualora in Italia) le festività natalizie (Vigilia, Natale, Santo Stefano, San Silvestro, Capodanno, Epifania), le festività pasquali (Pasqua e Lunedì dell'Angelo) e la giornata di Ferragosto ad anni e a giorni alterni.
Pertanto, a titolo esemplificativo, se il primo anno il minore trascorrerà con il padre Vigilia, Santo
Stefano, Capodanno e Pasqua, l'anno successivo trascorrerà con lo stesso Natale, San Silvestro, Epifania, il Lunedì dell'Angelo e il giorno di Ferragosto;
pagina 2 di 5 3. disporre che, nell'ipotesi in cui il padre si trovi in Italia, trascorrerà il giorno Persona_2 del proprio compleanno (26/10) con entrambi i genitori, mentre la Festa del Papà con il papà e la Festa della Mamma con la mamma, indipendentemente dal calendario dei turni di visita;
4. dare atto che è già in essere fra i genitori un accordo per usufruire del servizio di babysitteraggio nella giornata di sabato;
5. dare atto che ogni genitore comunicherà preventivamente all'altro ove trascorrerà periodi continuativi più lunghi di due giorni con il figlio qualora in simili frangenti dovesse allontanarsi dal comune di residenza;
6. dare atto che entrambi i genitori avranno cura di introdurre eventuali nuove figure relazionali nella Per_ vita di , in maniera graduale e compatibile con il gradimento ed il benessere psicofisico del figlio minore;
7. dare atto che ciascun genitore curerà il mantenimento di relazioni significative del figlio minore con i nonni e con gli altri familiari e/o parenti, facendo obbligo ad entrambi genitori ed ai rispettivi familiari di astenersi nel modo più assoluto, in presenza del minore ma anche con i terzi, dall'esternare considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore, anche in relazione alle cause del fallimento della relazione more uxorio;
8. disporre che il padre provveda al mantenimento del figlio, in via indiretta, mediante versamento di €
250,00, oltre rivalutazione Istat, da corrispondere alla Sig.ra entro il giorno 25 di ogni Parte_2 mese, a partire dal mese di deposito del presente ricorso. Il padre provvederà a versare alla madre anche il 50% delle spese straordinarie, sia quelle subordinate al consenso di entrambi i genitori sia quelle c.d.
“obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione, secondo il Protocollo del Tribunale di
Bologna1 : sono da considerare spese straordinarie tutti gli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenere conto della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità per il minore e della sostenibilità della stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori;
9. dare atto che, quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, e-mail, fax, PEC, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Altrimenti, in difetto di riscontro, il silenzio si intenderà come consenso alla spesa;
pagina 3 di 5 10. dare atto che il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, sarà dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta;
11. dare atto che gli importi per i quali viene richiesto il rimborso dovranno essere debitamente documentati attraverso l'esibizione dei giustificativi di spesa, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute attestanti le somme anticipate;
12. dare atto che l'assegno unico erogato a favore del figlio minore e/o qualsiasi altro bonus statale erogato a favore del minore verranno percepiti nella misura del 100% dalla madre e, quindi, il Sig.
[...] si impegna ad attivarsi al fine di permettere alla stessa di percepire l'assegno unico nella misura Pt_1 stabilita;
13. dare atto che, quanto alla detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF, questa sarà operata al
100% dalla madre;
14. dare atto che le parti fin da ora si danno reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e documenti equipollenti validi per l'espatrio;
15. prendere atto che le spese legali relative al presente giudizio e i costi della procedura vengono interamente compensate tra le parti che sono state ammesse al Patrocinio a spese dello Stato.
1 Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori- a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti: spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico- ricreativoculturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby sitter, pre- scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc.) non offre alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
pagina 4 di 5 Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 30 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi).
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e , nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Parte_2
Per_ genitoriale nei confronti del loro figlio , nato dall'unione a Rimini (RN) il 26.10.2018, si attengano alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 13.11.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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