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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/11/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Biagio Politano Presidente,
Dott. Pietro Scuteri Consigliere,
Dott.ssa Giuseppa Alecci Giud. aus.rel., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 995/22 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 24.09.25, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente tra
in persona del sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, Parte_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giacomo Farrelli e Saverio Molica appellante
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Gentile CP_1 appellata nonché
, in persona del suo amministratore p.t., rappresentato e Controparte_2 difeso dall'avv. Antonio Servino appellato-appellante incidentale
e
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_3 dall'avv. Antonello Bevilacqua appellata
Conclusioni:
Per l'appellante a) “riformare integralmente la sentenza n. 681/22, Parte_1 pronunciata dal Tribunale Civile di Catanzaro il 17/05/22 nel giudizio distinto con R.G. n. 61/15, respingendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti dell'attrice; b) nella denegata ipotesi in cui venisse accertato che il
sia tenuto a corrispondere somme di denaro, a titolo di risarcimento del danno, Parte_1 ovvero altro indennizzo, nei confronti della sig.ra , accertare e dichiarare il diritto del CP_1 medesimo ad essere tenuto indenne di ogni esborso da parte del Pt_1 Controparte_2
.. … per l'effetto, condannare il medesimo Condominio /o il suo
[...] Parte_2
Garante a mallevare da ogni pretesa l' ovvero Controparte_3 CP_4 condannare il predetto Condominio /o il suo Garante a rifondere il Controparte_3 delle somme che questo dovesse eventualmente versare o che dovesse avere versato nelle Pt_1 more della definizione dell'odierno giudizio d'appello a titolo di risarcimento del danno, interessi, rivalutazione monetaria, spese legali e di ogni consequenziale esborso conseguente al denegato accoglimento della pretesa della sig.ra ; 4) in ogni caso, annullare o riformare la CP_1 statuizione di condanna dell' al pagamento delle spese e Controparte_5 competenze del giudizio di primo grado, per come liquidate dal Tribunale Civile di Catanzaro con la sentenza n. 681/22 e, per l'effetto, condannare l'attrice e/o il Condominio terzo chiamato e/o il suo
Garante in accoglimento del presente atto di gravame, alla Controparte_3 restituzione di tutte le somme percepite e/o percipiende dal , in forza della Parte_1 sentenza n. 681/22 del Tribunale di Catanzaro, a titolo di spese e competenze di giudizio, i.v.a. e
c.p.a. per come liquidati dal Giudice di primo grado, nonché di ogni ulteriore somma, percepita o percipienda, anche a titolo di diritti ed onorari di esecuzione e spese, oltre interessi e rivalutazione da parte del suo procuratore distrattario;
5) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio, oltre IRAP e oneri riflessi, come per legge”.
Per l'appellata “insiste per il rigetto dell'appello e, quindi, per l'accoglimento delle CP_1 conclusioni già formulate nell'atto introduttivo del giudizio, integrate nelle memorie difensive e reiterate in conclusionale, con conseguente conferma della sentenza di prime cure. In via subordinata, nella denegata ed inverosimile ipotesi in cui la Corte dovesse ravvisare una qualsivoglia responsabilità e/o tenutezza dei terzi convenuti (odierni appellati) in ordine al determinismo dell'evento dannoso che ci occupa, questa difesa chiede che, in accoglimento delle conclusioni di cui alla citazione del precedente grado, così come integrate nella memoria istruttoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c in data 29.08.16 ed estese a tutte le parti in causa, sin dal verbale di prima udienza in data 09.06.16, tutte qui da intendersi richiamate e trascritte, sia pronunciata, ex art. 2043 e/o 2051
c.c., sentenza di condanna anche nei confronti dei detti terzi chiamati, solidalmente fra loro e assieme con l'Ente, alternativamente, ovvero come meglio ritenuto, al pronto ed immediato pagamento nei confronti di essa della somma, così come già liquidata in primo grado, ovvero di CP_1 quell'altra maggiore e/o minore ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge. Con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze, anche del presente grado, inclusa la fase inibitoria, da porre a carico della parte che risulterà soccombente e che si chiede siano maggiorate ex art. 4, comma 1 bis, DM 37/18 e ss. modif. ed integr., in considerazione delle particolari tecniche di redazione utilizzate (collegamenti ipertestuali realizzati nel presente atto per i richiami degli allegati), tali da agevolare la consultazione e la fruizione del presente atto e dei relativi allegati documentali anche da parte del Magistrato”.
Per l'appellato “rigettare l'appello principale limitatamente al capo 1 CP_2 dell'impugnazione ed, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare la sentenza impugnata e condannare il , in persona del l.r.p.t., attuale appellante Parte_1 principale, al pagamento delle spese e competenze - in favore del - per Controparte_6 il doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata “in via preliminare, dichiarare l'atto di appello immediatamente CP_3 inammissibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c., con vittoria di spese e competenze del giudizio;
nel merito: rigettare l'atto di appello perché totalmente infondato in fatto ed in diritto, con conferma dell'impugnata sentenza di primo grado, e con condanna dell'appellante alle spese e competenze dei due gradi di giudizio”.
Svolgimento del processo
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Catanzaro, il CP_1 Parte_1 esponendo che: il 14.05.10, alle ore 8.30 circa, mentre transitava a piedi lungo il marciapiede della in , giunta all'altezza del civico n. 20, improvvisamente, a causa di un gruppo CP_6 Parte_1 di piastrelle malferme e di una conseguente buca posta sul selciato, rovinava in terra procurandosi gravi lesioni agli arti inferiori, come da certificazione medico-sanitaria in atti;
la responsabilità del sinistro era da addebitarsi all'ente convenuto ex art. 2051 e/o 2043 c.c.; ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni che quantificava in complessivi €. 16.119.33, oltre accessori.
Si costituiva in giudizio il il quale contestava i fatti di causa, sostenendo Parte_1 la responsabilità esclusiva del diffidato, sin dal 08.07.09, Controparte_2 all'eliminazione del pericolo alla pubblica incolumità, causato dallo sprofondamento della propria condotta fognaria posta al di sotto della via pubblica e delle relative pertinenze;
l'insussistenza del nesso di causalità poiché l'attrice sarebbe un utente abituale della via teatro dell'occorso; in ogni caso, il concorso di colpa della medesima poiché avrebbe potuto percepire e/o prevedere la situazione di pericolo. Chiedeva, pertanto, di essere autorizzato alla chiamata in causa del Controparte_7
. Insisteva per il rigetto della domanda formulata dall'attrice ed in caso di condanna,
[...] chiedeva di essere manlevato dal predetto . CP_2 Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva in giudizio il deducendo la propria CP_2 carenza di legittimazione passiva poiché il sinistro si sarebbe verificato all'altezza del civico n. 20 e, Co non del n. , per cui interesserebbe un fabbricato diverso da quello chiamato in causa;
l'insussistenza del nesso di causalità; il concorso di colpa della danneggiata. Chiedeva, quindi, di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria Compagnia di assicurazioni, nel merito, Controparte_8 chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria.
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva in giudizio che eccepiva Controparte_8
l'infondatezza della domanda attorea, nonché della chiamata in causa da parte del Condominio.
La causa, istruita mediante interrogatorio formale, prova testimoniale e c.t.u., veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 681/22, pubblicata il 17.05.22, il Tribunale di Catanzaro condannava il al pagamento in favore di della somma di euro 5.659,07, oltre Parte_1 CP_1 accessori;
nonché al pagamento delle spese di lite e di c.t.u. e compensava le spese processuali tra le altre parti.
Avverso la suddetta pronuncia, il interponeva gravame affidandolo ai Parte_1 motivi che di seguito saranno esposti.
Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1 sentenza appellata;
in subordine, in caso di ritenuta tenutezza anche delle altre parti chiamate in causa, ne chiedeva la condanna, in solido, unitamente al , al pagamento di quanto Parte_1 liquidato con la sentenza impugnata.
Si costituiva, altresì, il insistendo per il rigetto del gravame;
contestualmente, CP_2 spiegava appello incidentale chiedendo la riforma del capo relativo alle spese di lite.
Si costituiva, infine, l' che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_9 della sentenza appellata.
Con ordinanza del 28.10.22, la Corte rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
28.06.23.
A detta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano le note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta il 03.07.23.
Successivamente, a seguito del collocamento in quiescenza della presidente della Sezione dott.ssa Carmela Ruberto, con ordinanza del 16.09.25, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'udienza del 24.09.25 per essere decisa in diversa composizione collegiale;
indi, a detta udienza, la Corte tratteneva la causa in decisione, senza termini, ex art. 190 c.p.c., poiché già concessi.
L'appellante provvedeva al deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
Le altre parti, soltanto al deposito della comparsa conclusionale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Non va delibata in questa sede l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art 348 c.p.c., essendo ormai superata la fase processuale a tanto deputata (prima udienza di trattazione ex art 350
c.p.c.).
2.- Con un primo motivo l'appellante chiede la rivisitazione della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Nello specifico, censura la pronuncia laddove si legge: “il marciapiede antistante al condominio, a differenza dei cortili e degli spazi interni, è suolo pubblico e quindi appartiene totalmente alla pubblica amministrazione. Il Dlgs. 285/92 (Codice della Strada) definisce chiaramente il concetto di strada pubblica e annovera i marciapiedi nel demanio. L'articolo 3, numero 33, infatti, specifica che si intende per marciapiede «parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni». In particolare, il mantiene la proprietà del marciapiedi anche per la porzione antistante allo stabile Pt_1
e tale diritto di proprietà comprende l'onere di effettuare le opere di manutenzione CP_10 dovute e necessarie. Non esiste quindi alcun obbligo in capo al e al suo amministratore CP_2 di effettuare riparazioni o manutenzioni per rendere sicuro o agibile il marciapiede. Si può affermare, pertanto, che l'estensione del arriva fino alle proprie mura esterne (tranne che esiste CP_2 un'area «di sedime» dell'edificio), e che il marciapiede antistante non ne faccia parte. Spetta alla
P.A. oltre alla proprietà della strada e dei marciapiedi laterali, anche la manutenzione tanto dell'una quanto degli altri. Con riguardo, poi, all'invocato diritto di rivalsa nei confronti del CP_2 chiamato in causa, innanzitutto, va evidenziato che, il sinistro per cui è causa si è verificato all'altezza del civico n. 20; lo stesso , tra gli allegati alla seconda memoria ex Parte_1 art. 183 VI co c.p.c., produce una fotografia raffigurante via Francesco Cilea civico n. 20 ed è proprio la parte ubicata di fronte al predetto civico n. 20, che presenta un avvallamento delle mattonelle. Inoltre, dalle foto allegate al progetto a firma dell'ing. , si evince che il Tes_1
Co marciapiede antistante il civico , alla data del 24.09.20, non presentava alcun avvallamento. La predetta data (24.09.20) si colloca in un periodo temporale successivo al sinistro e antecedente
l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del fabbricato del convenuto. Da qui discende CP_2
l'assenza di responsabilità a carico del ”. CP_2 Ebbene, ritiene il che il giudice di prime cure abbia confuso la circostanza della Pt_1 titolarità privata, in quanto pertinenza condominiale del marciapiede, con l'uso pubblico.
Invero, sarebbe insita in tutte le convenzioni di lottizzazione e/o piani attuativi prevedere che il soggetto che edifica nuove costruzioni provveda alla realizzazione delle infrastrutture (strade e marciapiedi). Tali beni, pertanto, non rientrerebbero nel patrimonio comunale, essendo asserviti alla collettività.
Peraltro, sarebbe emerso nel corso del giudizio che il ha dovuto ripristinare le CP_2 condotte fognanti ed i pluviali, ammettendo che la situazione verificatasi sul marciapiedi di CP_6
, all'epoca del sinistro occorso alla fosse stata causata da difetti degli scoli idrici del
[...] CP_1 fabbricato medesimo.
La deposizione del direttore dei lavori, arch. , sarebbe illuminante sul punto, in Tes_1 quanto ha ammesso che i lavori eseguiti hanno comportato interventi nel sottosuolo precisando che:
“le tubazioni che abbiamo posto noi…passano sotto il marciapiedi”.
Il teste, infatti, riferisce di lavori eseguiti conformemente alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, ciò farebbe presumere che, precedentemente, all'epoca del sinistro, i pluviali di scolo delle acque meteoriche e/o gli scoli reflui, non risultavano conformi.
Altro errore in cui sarebbe incorso il Tribunale sarebbe quello relativo all'inesatta rappresentazione della strada, teatro dell'evento dannoso, atteso che, con la memoria ex art. 183, comma VI, primo termine, era stato affermato quanto segue: “la circostanza che l'attrice affermi di essere incorsa in un'insidia innanzi il civico n. 20, circostanza tutt'ora sfornita di prova, dimostrerebbe l'assenza di responsabilità atteso che l'accesso al fabbricato condominiale si effettua CP_ dal civico e che, pertanto, non vi sarebbe identità tra i fabbricati interessati dalla sconnessione viaria”.
In punto di fatto, peraltro, la distanza tra i due civici sarebbe di appena quattro/cinque metri lineari, come risulta dalla documentazione fotografica in atti.
Ribadisce, pertanto, il che la causa dell'alterazione della pertinenza condominiale - Pt_1 rappresentata dal marciapiede - sarebbe riconducibile, esclusivamente, alla cattiva manutenzione delle condotte di acque bianche e/o nere, per come accertato dai tecnici comunali che hanno prontamente diffidato il con nota 60391 del 08.07.09 al ripristino del marciapiede. CP_2
In ogni caso, al di là dell'esatta individuazione del civico, innanzi al quale sarebbe caduta la danneggiata, la causa dell'alterazione del marciapiede di sarebbe stata individuata, CP_6 anticipatamente, rispetto alla data del sinistro in questione;
l'Ente locale aveva, infatti, attestato, sin dal luglio 2009, che l'omessa manutenzione degli scarichi del aveva Controparte_7 provocato il sollevamento e/o il cedimento delle piastrelle del marciapiede. Sarebbe stato dimostrato, inoltre, attraverso l'istruttoria, che il è Controparte_2 posto a monte rispetto il civico n. 20, per cui le perdite ed infiltrazioni dei pluviali di scolo del civico Co
causavano avvallamenti del marciapiedi in corrispondenza dei civici, posti ad una quota inferiore, ossia al n. 20.
Tale circostanza non sarebbe mai stata contestata in corso di causa, pertanto, il Tribunale non sarebbe potuto giungere alla conclusione che, poiché la ha riferito di essere incorsa in una CP_1 insidia all'altezza del civico n. 20, il non abbia causato l'avvallamento. Controparte_11
Inoltre, non avrebbe tenuto conto delle evidenze documentali, dalle quali emergeva che: “in ordine alla proprietà del marciapiede, infatti, l'Ufficio Tecnico comunale preposto ha potuto accertare che lo stesso costituisce “pertinenza del contiguo complesso condominiale realizzato a suo tempo all'Istituto Case Popolari”.
3.- Con un secondo motivo il lamenta l'errata valutazione delle prove Parte_1 ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.
Sarebbe, infatti, errata la motivazione della sentenza laddove si legge: “passando all'esame dell'eccepito concorso di colpa del danneggiato, si evidenzia come nel corso dell'interrogatorio formale della sig.ra , la stessa ha dichiarato che, sin dal 1993, dopo aver contratto CP_1 matrimonio, si era trasferita in altra parte della città e che la non era una strada che CP_6 percorreva abitualmente, tantomeno in ragione della presenza dei genitori, che, invece, in quell'anno dimoravano altrove. Inoltre, la teste, , nel corso della sua deposizione, ha Testimone_2 confermato la circostanza dedotta dall'attrice, secondo cui le piastrelle sono sprofondate sotto ii piedi della sig.ra Conseguentemente, nessun comportamento colposo della vittima è emerso CP_1 che potesse escludere la responsabilità, ex art. 2051 c.c. dell'amministrazione convenuta”.
L'appellante, pertanto, chiede la modifica della sentenza in ordine alla ricostruzione dell'ipotesi di responsabilità, con una coerente pronuncia che affermi che: “alcuna insidia, intesa come alterazione del bene che abbia il doppio e concorrente requisito della non prevedibilità e della non visibilità è stata la causa del sinistro occorso alla sig.ra ”. CP_1
Invero, in ordine alle deposizioni rese in giudizio, i testi non avrebbero potuto affermare, per evidenza empirica, che le mattonelle fossero sprofondate, atteso che la documentazione precostituita,
e con data certa anteriore proveniente dal Comune di , attestava la presenza Parte_1 dell'avvallamento delle mattonelle in un periodo precedente a quello indicato come data del sinistro.
Il teste escusso su tale circostanza ( ) non apparirebbe credibile ed Testimone_2 attendibile, né il giudice di prime cure avrebbe svolto alcuna verifica sull'attendibilità della stessa, malgrado l'espressa eccezione sul punto. Ed ancora, sulla piena visibilità e conoscenza dei luoghi, l'appellante ritiene che il giudice di primo grado abbia travisato il concetto di colpa e di responsabilità del danneggiato.
La prevedibilità, infatti, si configura come concreta possibilità per l'utente medio del bene pubblico, che si assuma danneggiato da una alterazione dello stesso, di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo.
Sul punto, la Cassazione ha evidenziato come “ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza”; pertanto, anche qualora trovi applicazione l'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c… all'obbligo suddetto fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa. Sicché, quando la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante
l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento”.
Il Tribunale, peraltro, non avrebbe tenuto conto che la danneggiata era un'utente abituale dei luoghi di causa, come dalla stessa affermato in sede di interrogatorio formale.
La non avrebbe, dunque, provato il nesso di causalità tenuto conto che, qualora si CP_1 tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione.
4.- Infine, con un terzo motivo il si duole dell'erroneità ed ingiustizia della sentenza Pt_1 con riferimento alla statuizione delle spese di lite che, in applicazione del principio di soccombenza, sono state poste a suo carico e, pertanto, ne chiede la modifica con condanna della al CP_1 pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
5.- L'appello è fondato.
Innanzitutto, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (ex multis, Cass. n. 363/19; 11458/18) la domanda deve essere rigettata nel merito per i motivi che di seguito saranno esposti. Ritiene, infatti, la Corte che il giudice di prime cure non abbia, adeguatamente ed attentamente, valutato il materiale probatorio e gli elementi di fatto acquisiti al giudizio ed abbia, altresì, erroneamente applicato i principi giurisprudenziali in materia di responsabilità da cose in custodia e di riparto dell'onere probatorio.
E' pacifico, infatti, che nella presente fattispecie - ricondotta nell'alveo di cui all'art. 2051
c.c. - l'onere probatorio, gravante sull'attore, si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza
(ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o pericolosa o che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi propri della responsabilità, ex art. 2043 c.c., (ex multis,
Cass. n. 39965/21, n. 25214/14; n. 10687/01).
Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (ex multis, Cass. n. 18518/24) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
Con specifico riguardo all'incidenza della condotta della vittima nel dinamismo del danno, è necessario rilevare che, recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ormai superato quell'indirizzo secondo il quale “in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 e 2, c.c.), richiedendosi, per
l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (Cass. 2020, n.
26524/20; in senso conforme anche Cass. n. 4035/21)” (cfr. Cass. civ., 24 gennaio 2024, n. 2376).
Questo (più recente) indirizzo giurisprudenziale ha affermato il principio dell'ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo;
in particolar modo, ha chiarito che il fatto del danneggiato rileva causalmente se è connotato da colpa: “il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa” (ed essa soltanto), “intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la colpa e
l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (Cass. n. 14228/23).In particolare, la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice di merito, potrà, comunque, assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che “nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tener conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass.n. 14228/23, cit.), secondo quello che è
“l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte”, peraltro “ribadito e definitivamente
“suggellato” anche dal suo massimo consesso” (il riferimento è Cass. Sez. Un. n. 20943/22)” (Cass.
n. 2376/24).
Pertanto, è alla luce di detti principi che devono essere scrutinati i fatti di causa.
In primis, va rilevato che la non ha provato l'evento dannoso, né la sua derivazione CP_1 causale dalla res, presupposti indefettibili della responsabilità di cose in custodia.
Dal compendio probatorio, invero, non appare possibile risalire alla dinamica dell'occorso, non comprendendosi se, e in quale misura, la buca in questione abbia avuto un'efficacia causale nella rovinosa caduta.
Invero, l'unica deposizione resa in giudizio, con la teste , appare Testimone_2 estremamente generica e poco circostanziata, in ordine alla dinamica dell'occorso.
La , infatti, si è limitata a confermare le circostanze capitolate nella memoria Tes_2 istruttoria, senza ulteriori specificazioni.
Rileva, ulteriormente, la Corte che la danneggiata, nell'atto introduttivo del giudizio, ha chiesto di provare la seguente circostanza: “vero che in data 14.05.10, in , mentre l'attrice Parte_1 transitava a piedi sul marciapiede che delimitava la , nei pressi del civico n. 20, a causa CP_6 di un gruppo di piastrelle malferme e di una conseguente buca posta sul predetto marciapiede, rovinava in terra procurandosi gravi lesioni personali agli arti inferiori”; mentre, nella memoria istruttoria, ha articolato il seguente capitolo di prova: “vero che le piastrelle di cui il marciapiedi era rivestito sono sprofondate sotto i piedi della malcapitata che vi camminava sopra”.
Delle due, l'una: o l'attrice è inciampata sulle mattonelle già sconnesse e visibili, oppure, mentre transitava sul marciapiede in questione, le piastrelle hanno ceduto ed hanno provocato la sua caduta.
Invero, appare più che verosimile che sia inciampata nelle mattonelle già divelte, come mostrano le foto prodotte;
peraltro, dalla documentazione in atti è emerso che il marciapiede, già in data anteriore all'evento per cui è causa, presentava detta anomalia, tanto da indurre il Parte_1 ad inviare sollecito (nota prot. 60391 del 08.07.09) al onde provvedere
[...] CP_2
“all'eliminazione del pericolo venutosi a creare sul marciapiede prospiciente il fabbricato condominiale”.
Dalla documentazione fotografica prodotta emerge, in modo palese, che le mattonelle erano vistosamente sollevate rispetto al resto del marciapiede - che si presentava integro per tutta la sua lunghezza - tuttavia, essa non è idonea, da sola, a comprovare il nesso di causalità, atteso che si appalesa utile, unicamente, a rappresentare l'astratta potenzialità dannosa della res, ma non già a dimostrare, nella fattispecie concreta, se e come la danneggiata sia entrata in contatto con la stessa.
Ritiene, inoltre, l'appellante che la fattispecie in esame non presenta le condizioni di carattere oggettivo e soggettivo per poter qualificare lo stato dei luoghi come insidia o trabocchetto e, pertanto, una condotta più attenta della danneggiata avrebbe evitato l'evento lesivo.
Tale assunto è indubbiamente condivisibile, con le precisazioni che seguono.
È opportuno premettere che, secondo pacifica giurisprudenza, i concetti d'insidia e trabocchetto non sono più pertinenti con la responsabilità da cose in custodia, essendo stata essa qualificata come oggettiva, ma sono utilizzati solo per giustificare la responsabilità colposa dell'ente proprietario della strada, ex art 2043 c.c.
Oggetto di valutazione rimane, dunque, la sola condotta della - volendo dare per CP_1 verificata la caduta, nei termini prospettati - che, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, deve essere ritenuta come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, senza che rilevino, in alcun modo, i caratteri dell'imprevedibilità o abnormità della stessa.
Infatti, proprio in considerazione del palese dissesto del marciapiede, in corrispondenza del civico n. 20 della via in questione, ed atteso, altresì, che l'occorso si sarebbe verificato alle ore 08.30 del mattino, dunque in condizioni di ottima visibilità, appare evidente che, qualora la danneggiata avesse improntato il proprio comportamento alla normale cautela correlata con la situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto agevolmente scorgerla ed evitarla.
La caduta e le conseguenti lesioni riportate, dunque, non sono in alcun modo ascrivibili al fatto della cosa (e, dunque, imputabili a responsabilità del custode), ai sensi dell'art. 2051 c.c., ma devono essere causalmente ricondotte, in via esclusiva, al comportamento incauto ed imprudente dell'appellata, con esclusione di altri fattori causali.
6.- L'appello incidentale, spiegato dal sul capo relativo alla regolamentazione CP_2 delle spese di lite del primo grado di giudizio, rimane assorbito.
L'appello è dunque accolto e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, la domanda risarcitoria proposta è rigettata. Poiché i principi giurisprudenziali richiamati da questa Corte ai fini della decisione, si sono consolidati in epoca successiva alla pronuncia di primo grado, si stima di giustizia compensare in ragione di ½ le spese di lite dei due gradi di giudizio, ponendo il restante ½ a carico dell'attrice soccombente.
Esse si liquidano come da dispositivo applicando lo scaglione di valore compreso tra €.
5.201 ed €. 26.000, sulla base dei parametri minimi, di cui ai DD.MM. 55/14 e 147/22, per tutte le fasi, in favore degli appellati.
Stante il tenore della decisione (accoglimento dell'appello) deve darsi atto che non sussistono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello principale, proposto dal , nonché sull'appello incidentale proposto dal Parte_1
, nei confronti di , avverso la sentenza n. Parte_3 CP_1
681/22, pubblicata il 17.05.22, emessa dal Tribunale di Catanzaro, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta;
- compensa in ragione di ½ le spese di lite dei due gradi di giudizio e condanna al CP_1 pagamento, in favore degli appellati, per ciascuno, della restante metà che liquida in €.
1.270 per compensi, per il primo grado, nonchè, €. 1.453, per compensi, quanto all'appello, il tutto, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 24.09.25
Il Giud. Aus. Est. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppa Alecci) (Dott. Biagio Politano)