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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/04/2025, n. 1881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1881 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 4944/2024 R.G., avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
9.4.2025, tra:
- , nato a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentato e CP_1 C.F._1
difeso dall'avvocato Paolo Nunziata (C.F.: C.F._2
- appellante-
e
- (C.F.: ), in persona del pro tempore, nonché Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
(C.F.: ), in persona del Ministro pro Controparte_4 P.IVA_2
tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
(C.F.: C.F._3
-appellati-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1 ha proposto appello contro l'ordinanza del Tribunale di Napoli n° 4863/2024 CP_1
del 4.10.2024, emessa all'esito di un ricorso ex art. 700 c.p.c., con la quale è stata rigettata la richiesta di esso di accertare l'illegittimità del diniego oppostogli dalla CP_1 CP_5
al nulla osta per il conseguimento di una nuova patente di guida dopo che la
[...]
precedente patente gli era stata revocata a seguito di applicazione di misura di prevenzione.
Si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato, chiedendo in via principale che sia dichiarata l'inammissibilità del gravame.
Il consigliere istruttore, con ordinanza datata 5.3.2025, ha rinviato la causa all'udienza del
9.4.2025 per la discussione, ai sensi degli artt. 348 bis comma 1, 350 comma 3 e 350 bis c.p.c., con termine fino a dieci giorni prima per note conclusionali delle parti.
Successivamente è stata disposta, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., la sostituzione della detta udienza con il deposito telematico di note scritte delle parti, da depositarsi sino al giorno in precedenza fissato per l'udienza e, all'esito di tali note, il collegio ha assegnato la causa a sentenza, riservandosene il deposito nel termine di trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello è inammissibile.
Come è noto, lo strumento previsto dall'ordinamento per proporre impugnazione contro l'ordinanza con la quale è stato negato dal giudice monocratico del Tribunale il provvedimento cautelare richiesto è, ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., il reclamo, da proporre nel termine perentorio di quindici giorni davanti al collegio del medesimo Tribunale.
L'appellante giustifica la circostanza di avere proposto appello dinanzi a questa Corte
anziché reclamo dinanzi al Tribunale asserendo:
- che l'istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., proposta in primo grado, conteneva altresì la proposizione dell'azione di merito;
- che avendo il primo giudice pronunciato invece solo l'ordinanza in questa sede impugnata ha, evidentemente, inteso definire anche il merito del giudizio, ragione per la quale l'ordinanza in questione ha natura di sentenza ed è impugnabile con l'appello.
Ritiene questa Corte che la tesi difensiva sia priva di fondamento.
Effettivamente il ricorso presentato dal ricorrente in primo grado è equivoco.
Esso contiene le seguenti conclusioni:
2 “il via cautelare, ex art. 700 c.p.c., dedotta la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, per tutte le ragioni sopra esposte, accertare e dichiarare che il
provvedimento prot. n. 6619/28306/UP reso dalla Controparte_6
, in data 11.06.2024, con il quale la Pubblica Amministrazione ha negato la
[...]
richiesta di nulla osta per il conseguimento di un nuovo documento di guida in favore del
ricorrente è affetto da erroneità, illogicità, e contrario alla normativa vigente, e per lo effetto,
ordinare alla autorità resistente di provvedere al rilascio in favore del sig. Persona_1
del nulla osta per il conseguimento di una nuova licenza di guida;
[...]
Nel merito:
1) accertare e dichiarare, per tutte le ragioni sopra esposte, che il provvedimento prot. n.
6619/28306/UP reso dalla , in data Controparte_6
11.06.2024, con il quale la Pubblica Amministrazione ha negato la richiesta di nulla osta per
il conseguimento di un nuovo documento di guida in favore del ricorrente, è affetto da
erroneità, illogicità, e contrario alla normativa vigente, e per lo effetto, ordinare alla autorità
resistente di provvedere al rilascio in favore del sig. del nulla osta per il CP_1
conseguimento di una nuova licenza di guida;
3) condannare la convenuta P.A. alla refusione delle spese delle spese, diritti e onorari di
giudizio
In via istruttoria si chiede che vengano acquisiti tutti gli atti del procedimento, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.”
Tali conclusioni, così formulate, potrebbero effettivamente essere interpretate come contestuale proposizione di istanza cautelare e di domanda di merito, anche se, a ben vedere, si tratterebbe di una situazione ibrida tra le due ipotesi previste dal codice di rito, e cioè la proposizione del ricorso cautelare prima dell'inizio della causa di merito (art. 669-ter c.p.c.) e la proposizione del ricorso quando vi è già causa pendente per il merito della domanda (art. 669-quater c.p.c.): il codice, quindi, non regola l'ipotesi della contestuale proposizione di istanza cautelare e di azione di merito, che sarebbe invece la via perseguita dal almeno a detta sua. CP_1
Inoltre, altra situazione equivoca, nel caso di specie ci troveremmo di fronte ad un'azione di merito proposta con ricorso (questo è l'atto introduttivo utilizzato dal in primo grado), CP_1
anziché con citazione, sebbene non risulta che il ricorrente abbia inteso azionare il
3 procedimento semplificato di cognizione (peraltro anche l'atto di appello in questa sede in esame è stato inspiegabilmente introdotto dal con ricorso, quasi che egli avesse voluto CP_1
in realtà proporre reclamo ex at. 669-terdecies c.p.c. e non appello ai sensi degli artt. 342 e ss c.p.c., denotando in tal modo una certa confusione nell'utilizzazione degli strumenti processuali).
Fatto sta che, probabilmente anche in virtù di tali anomalie ed equivocità, il primo giudice ha indiscutibilmente interpretato (errando o meno non importa) il ricorso proposto dal in CP_1
primo grado come mera proposizione di un'istanza cautelare, dove l'indicazione dell'azione di merito era stata fatta (secondo l'interpretazione fornita dal giudice) all'unico fine di permettere di individuare l'oggetto dell'azione che il ricorrente intendeva esercitare successivamente e, quindi, all'unico fine di soddisfare il requisito della necessaria strumentalità del ricorso cautelare ad una successiva azione di merito.
In proposito afferma infatti il primo giudice:
“Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex 700 c.p.c. sollevata dal , dal momento che nelle conclusionali finali indicate nell'atto CP_2
introduttivo dal procuratore di , è riportata la domanda di merito con la quale CP_1
l'istante ha chiesto di accertare e dichiarare che il provvedimento impugnato è affetto da
“erroneità, illogicità, e contrario alla normativa vigente, e per lo effetto, ordinare alla autorità resistente del nulla osta per il conseguimento di una nuova licenza di guida.” Orbene sebbene l'inserimento della domanda di merito, che sarà proposta nell'ambito del relativo giudizio, consente di individuare l'oggetto dell'azione che il ricorrente intende successivamente esercitare e di ritenere in questo modo soddisfatto il requisito di strumentalità del ricorso propedeutico alla verifica di ammissibilità” (le sottolineature sono di questa Corte;
in quest'ultima frase è inoltre inserito un sebbene di troppo, frutto di un evidente refuso).
Che il primo giudice abbia interpretato il ricorso come mera istanza cautelare ex art. 700
c.p.c. lo si ricava inoltre dall'ultima pagina del provvedimento, dove il giudice, nel liquidare le spese di giudizio, fa espresso riferimento ai parametri previsti per i procedimenti cautelari:
“Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi previsti dal DM 55 del 2014 come modificato dal DM 147 del 2022 per i
procedimenti cautelari di valore indeterminabile, considerata la media complessità delle
4 questioni trattate, ed esclusa la fase istruttoria e decisionale in ragione della struttura del procedimento” (la sottolineatura è di questa Corte).
Insomma, vero è che nell'ipotesi in cui il giudice, adito con richiesta di provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., abbia scientemente unificato la fase cautelare ed il giudizio di merito, emanando, in luogo del provvedimento d'urgenza, un vero e proprio provvedimento definitivo di merito, questo, stante il suo carattere decisorio, ha natura sostanziale di sentenza ed è, pertanto, impugnabile mediante l'ordinario atto di appello (cfr.
Cass., sez. 3, n° 16894 del 10/08/2016): tuttavia nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno appellante, il primo giudice non ha inteso decidere anche il merito della causa, emettendo un provvedimento solo formalmente qualificato come ordinanza ma in realtà da intendersi quale sentenza, ma egli ha invece inteso decidere una mera istanza cautelare, interpretando il ricorso proposto dal come una mera richiesta di CP_1
provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. avanzata anteriormente ad una futura causa di merito, da instaurare ma non ancora instaurata, ed indicata nel ricorso al solo fine di rendere il ricorso stesso ammissibile soddisfacendo il requisito della chiara indicazione di quella che sarebbe stata l'azione di merito che si sarebbe successivamente inteso proporre
Il primo giudice ha quindi, del tutto consapevolmente, emesso un provvedimento avente non solo la denominazione, ma anche la sostanza di un'ordinanza di rigetto ex art. 669-novies c.p.c., in quanto tale impugnabile non certo con l'appello dinanzi alla Corte di Appello, bensì con il reclamo dinanzi al Tribunale in composizione collegiale.
In proposito val la pena ricordare il principio che: “L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base
al principio dell'apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione
proposta effettuata dal giudice "a quo", sia essa corretta o meno, ed a prescindere dalla
qualificazione che ne abbiano dato le parti (cfr. Cass., sez. 3, n° 4507 del 28/02/2006; la pronuncia in esame continua precisando che “tuttavia, occorre verificare se il giudice "a quo" abbia inteso effettivamente qualificare l'azione proposta, o se abbia fatto in riferimento ad
essa una affermazione meramente generica, in quanto, se si ritiene che il potere di
qualificazione non sia stato esercitato dal giudice "a quo", esso può essere esercitato dal
giudice "ad quem", e ciò non solo ai fini del merito, ma altresì dell'ammissibilità' dell'impugnazione”: ma nel caso di specie si è già dimostrato che il giudice di primo grado
5 ha esercitato il suo potere di qualificare l'azione proposta, intendendola come mero ricorso cautelare).
…
In conclusione, l'atto di appello va dichiarato inammissibile, atteso che l'ordinanza emessa dal primo giudice andava impugnata, ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., con reclamo, da proporre dinanzi al Tribunale in composizione collegiale.
L'appellante va pertanto condannato al pagamento, in favore dei appellati, della Parte_1
somma complessiva di euro 3.473,00 per onorari, attenendosi ai valori minimi (atteso che il processo di appello si è concluso con una mera pronuncia di inammissibilità) previsti dalla tabella 12 per i giudizi di valore indeterminabile innanzi alla Corte di Appello, scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000 (fase di studio: euro 1.029,00; fase introduttiva: euro 709,00;
fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 1.735,00).
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso l'ordinanza n° CP_1
4863/2024, pubblicata in data 4.10.2024 dal Tribunale di Napoli;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dei appellati, di spese ed onorari Parte_1
di giudizio, liquidati in complessivi euro 3.473,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 9.4.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
6
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 4944/2024 R.G., avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
9.4.2025, tra:
- , nato a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentato e CP_1 C.F._1
difeso dall'avvocato Paolo Nunziata (C.F.: C.F._2
- appellante-
e
- (C.F.: ), in persona del pro tempore, nonché Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
(C.F.: ), in persona del Ministro pro Controparte_4 P.IVA_2
tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
(C.F.: C.F._3
-appellati-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1 ha proposto appello contro l'ordinanza del Tribunale di Napoli n° 4863/2024 CP_1
del 4.10.2024, emessa all'esito di un ricorso ex art. 700 c.p.c., con la quale è stata rigettata la richiesta di esso di accertare l'illegittimità del diniego oppostogli dalla CP_1 CP_5
al nulla osta per il conseguimento di una nuova patente di guida dopo che la
[...]
precedente patente gli era stata revocata a seguito di applicazione di misura di prevenzione.
Si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato, chiedendo in via principale che sia dichiarata l'inammissibilità del gravame.
Il consigliere istruttore, con ordinanza datata 5.3.2025, ha rinviato la causa all'udienza del
9.4.2025 per la discussione, ai sensi degli artt. 348 bis comma 1, 350 comma 3 e 350 bis c.p.c., con termine fino a dieci giorni prima per note conclusionali delle parti.
Successivamente è stata disposta, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., la sostituzione della detta udienza con il deposito telematico di note scritte delle parti, da depositarsi sino al giorno in precedenza fissato per l'udienza e, all'esito di tali note, il collegio ha assegnato la causa a sentenza, riservandosene il deposito nel termine di trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello è inammissibile.
Come è noto, lo strumento previsto dall'ordinamento per proporre impugnazione contro l'ordinanza con la quale è stato negato dal giudice monocratico del Tribunale il provvedimento cautelare richiesto è, ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., il reclamo, da proporre nel termine perentorio di quindici giorni davanti al collegio del medesimo Tribunale.
L'appellante giustifica la circostanza di avere proposto appello dinanzi a questa Corte
anziché reclamo dinanzi al Tribunale asserendo:
- che l'istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., proposta in primo grado, conteneva altresì la proposizione dell'azione di merito;
- che avendo il primo giudice pronunciato invece solo l'ordinanza in questa sede impugnata ha, evidentemente, inteso definire anche il merito del giudizio, ragione per la quale l'ordinanza in questione ha natura di sentenza ed è impugnabile con l'appello.
Ritiene questa Corte che la tesi difensiva sia priva di fondamento.
Effettivamente il ricorso presentato dal ricorrente in primo grado è equivoco.
Esso contiene le seguenti conclusioni:
2 “il via cautelare, ex art. 700 c.p.c., dedotta la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, per tutte le ragioni sopra esposte, accertare e dichiarare che il
provvedimento prot. n. 6619/28306/UP reso dalla Controparte_6
, in data 11.06.2024, con il quale la Pubblica Amministrazione ha negato la
[...]
richiesta di nulla osta per il conseguimento di un nuovo documento di guida in favore del
ricorrente è affetto da erroneità, illogicità, e contrario alla normativa vigente, e per lo effetto,
ordinare alla autorità resistente di provvedere al rilascio in favore del sig. Persona_1
del nulla osta per il conseguimento di una nuova licenza di guida;
[...]
Nel merito:
1) accertare e dichiarare, per tutte le ragioni sopra esposte, che il provvedimento prot. n.
6619/28306/UP reso dalla , in data Controparte_6
11.06.2024, con il quale la Pubblica Amministrazione ha negato la richiesta di nulla osta per
il conseguimento di un nuovo documento di guida in favore del ricorrente, è affetto da
erroneità, illogicità, e contrario alla normativa vigente, e per lo effetto, ordinare alla autorità
resistente di provvedere al rilascio in favore del sig. del nulla osta per il CP_1
conseguimento di una nuova licenza di guida;
3) condannare la convenuta P.A. alla refusione delle spese delle spese, diritti e onorari di
giudizio
In via istruttoria si chiede che vengano acquisiti tutti gli atti del procedimento, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.”
Tali conclusioni, così formulate, potrebbero effettivamente essere interpretate come contestuale proposizione di istanza cautelare e di domanda di merito, anche se, a ben vedere, si tratterebbe di una situazione ibrida tra le due ipotesi previste dal codice di rito, e cioè la proposizione del ricorso cautelare prima dell'inizio della causa di merito (art. 669-ter c.p.c.) e la proposizione del ricorso quando vi è già causa pendente per il merito della domanda (art. 669-quater c.p.c.): il codice, quindi, non regola l'ipotesi della contestuale proposizione di istanza cautelare e di azione di merito, che sarebbe invece la via perseguita dal almeno a detta sua. CP_1
Inoltre, altra situazione equivoca, nel caso di specie ci troveremmo di fronte ad un'azione di merito proposta con ricorso (questo è l'atto introduttivo utilizzato dal in primo grado), CP_1
anziché con citazione, sebbene non risulta che il ricorrente abbia inteso azionare il
3 procedimento semplificato di cognizione (peraltro anche l'atto di appello in questa sede in esame è stato inspiegabilmente introdotto dal con ricorso, quasi che egli avesse voluto CP_1
in realtà proporre reclamo ex at. 669-terdecies c.p.c. e non appello ai sensi degli artt. 342 e ss c.p.c., denotando in tal modo una certa confusione nell'utilizzazione degli strumenti processuali).
Fatto sta che, probabilmente anche in virtù di tali anomalie ed equivocità, il primo giudice ha indiscutibilmente interpretato (errando o meno non importa) il ricorso proposto dal in CP_1
primo grado come mera proposizione di un'istanza cautelare, dove l'indicazione dell'azione di merito era stata fatta (secondo l'interpretazione fornita dal giudice) all'unico fine di permettere di individuare l'oggetto dell'azione che il ricorrente intendeva esercitare successivamente e, quindi, all'unico fine di soddisfare il requisito della necessaria strumentalità del ricorso cautelare ad una successiva azione di merito.
In proposito afferma infatti il primo giudice:
“Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex 700 c.p.c. sollevata dal , dal momento che nelle conclusionali finali indicate nell'atto CP_2
introduttivo dal procuratore di , è riportata la domanda di merito con la quale CP_1
l'istante ha chiesto di accertare e dichiarare che il provvedimento impugnato è affetto da
“erroneità, illogicità, e contrario alla normativa vigente, e per lo effetto, ordinare alla autorità resistente del nulla osta per il conseguimento di una nuova licenza di guida.” Orbene sebbene l'inserimento della domanda di merito, che sarà proposta nell'ambito del relativo giudizio, consente di individuare l'oggetto dell'azione che il ricorrente intende successivamente esercitare e di ritenere in questo modo soddisfatto il requisito di strumentalità del ricorso propedeutico alla verifica di ammissibilità” (le sottolineature sono di questa Corte;
in quest'ultima frase è inoltre inserito un sebbene di troppo, frutto di un evidente refuso).
Che il primo giudice abbia interpretato il ricorso come mera istanza cautelare ex art. 700
c.p.c. lo si ricava inoltre dall'ultima pagina del provvedimento, dove il giudice, nel liquidare le spese di giudizio, fa espresso riferimento ai parametri previsti per i procedimenti cautelari:
“Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi previsti dal DM 55 del 2014 come modificato dal DM 147 del 2022 per i
procedimenti cautelari di valore indeterminabile, considerata la media complessità delle
4 questioni trattate, ed esclusa la fase istruttoria e decisionale in ragione della struttura del procedimento” (la sottolineatura è di questa Corte).
Insomma, vero è che nell'ipotesi in cui il giudice, adito con richiesta di provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., abbia scientemente unificato la fase cautelare ed il giudizio di merito, emanando, in luogo del provvedimento d'urgenza, un vero e proprio provvedimento definitivo di merito, questo, stante il suo carattere decisorio, ha natura sostanziale di sentenza ed è, pertanto, impugnabile mediante l'ordinario atto di appello (cfr.
Cass., sez. 3, n° 16894 del 10/08/2016): tuttavia nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno appellante, il primo giudice non ha inteso decidere anche il merito della causa, emettendo un provvedimento solo formalmente qualificato come ordinanza ma in realtà da intendersi quale sentenza, ma egli ha invece inteso decidere una mera istanza cautelare, interpretando il ricorso proposto dal come una mera richiesta di CP_1
provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. avanzata anteriormente ad una futura causa di merito, da instaurare ma non ancora instaurata, ed indicata nel ricorso al solo fine di rendere il ricorso stesso ammissibile soddisfacendo il requisito della chiara indicazione di quella che sarebbe stata l'azione di merito che si sarebbe successivamente inteso proporre
Il primo giudice ha quindi, del tutto consapevolmente, emesso un provvedimento avente non solo la denominazione, ma anche la sostanza di un'ordinanza di rigetto ex art. 669-novies c.p.c., in quanto tale impugnabile non certo con l'appello dinanzi alla Corte di Appello, bensì con il reclamo dinanzi al Tribunale in composizione collegiale.
In proposito val la pena ricordare il principio che: “L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base
al principio dell'apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione
proposta effettuata dal giudice "a quo", sia essa corretta o meno, ed a prescindere dalla
qualificazione che ne abbiano dato le parti (cfr. Cass., sez. 3, n° 4507 del 28/02/2006; la pronuncia in esame continua precisando che “tuttavia, occorre verificare se il giudice "a quo" abbia inteso effettivamente qualificare l'azione proposta, o se abbia fatto in riferimento ad
essa una affermazione meramente generica, in quanto, se si ritiene che il potere di
qualificazione non sia stato esercitato dal giudice "a quo", esso può essere esercitato dal
giudice "ad quem", e ciò non solo ai fini del merito, ma altresì dell'ammissibilità' dell'impugnazione”: ma nel caso di specie si è già dimostrato che il giudice di primo grado
5 ha esercitato il suo potere di qualificare l'azione proposta, intendendola come mero ricorso cautelare).
…
In conclusione, l'atto di appello va dichiarato inammissibile, atteso che l'ordinanza emessa dal primo giudice andava impugnata, ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., con reclamo, da proporre dinanzi al Tribunale in composizione collegiale.
L'appellante va pertanto condannato al pagamento, in favore dei appellati, della Parte_1
somma complessiva di euro 3.473,00 per onorari, attenendosi ai valori minimi (atteso che il processo di appello si è concluso con una mera pronuncia di inammissibilità) previsti dalla tabella 12 per i giudizi di valore indeterminabile innanzi alla Corte di Appello, scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000 (fase di studio: euro 1.029,00; fase introduttiva: euro 709,00;
fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 1.735,00).
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso l'ordinanza n° CP_1
4863/2024, pubblicata in data 4.10.2024 dal Tribunale di Napoli;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dei appellati, di spese ed onorari Parte_1
di giudizio, liquidati in complessivi euro 3.473,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 9.4.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
6