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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 1755/2024 avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, c.f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17.07.1957, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Gabriele de Götze, presso il cui studio in Venezia-
Mestre, al Viale Garibaldi n. 1/I, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Venezia, presso i cui uffici in Venezia, alla Piazza San Marco, Palazzo
Reale n. 63, domicilia ope legis
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine di 30 giorni per il deposito di provvedimento all'esito della scadenza del termine per le parti per depositare note di trattazione scritta del 18.12.2025.
1 Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 9.09.2024, ha agito in giudizio Parte_1 al fine di accertare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di “vittime del dovere” con conseguente concessione dei relativi benefici.
Più specificamente, a sostegno del ricorso, ha dedotto: che in data
28.05.2003, all'epoca Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato, subiva gravi lesioni permanenti per causa di servizio;
che, in particolare, alle ore 19,50, dopo aver parcheggiato l'auto presso la propria abitazione, mentre si dirigeva verso il portone di casa era aggredito da un giovane che tentava di sottrargli l'orologio da polso;
che reagiva qualificandosi e intimandogli “Alt, Polizia”, ma il malvivente persisteva nell'azione delittuosa e ne seguiva una colluttazione cui partecipava anche un complice del rapinatore;
che, pur non riuscendo a portare a termine la rapina per la reazione del ricorrente, i malviventi gli provocavano lesioni rilevanti prima di fuggire;
che le lesioni ripor tate
(“frattura spigolo antero sup. limitante sup. di L2, contusioni ed abrasioni multiple”) con decreto 1320/2018 del 24.09.2018 sono state riconosciute come dipendenti da causa di servizio, con successivo riconoscimento, mediante decreto n. 999 il 30.10.2018 dell'equo indennizzo e dell'invalidità permanente ascritta alla VIII categoria della
Tabella B del DPR 734/81; che in data 10.04.2017 presentava istanza per il riconoscimento dei benefici connessi allo status di Vittima del
Dovere; che con provvedimen to del 14.06.2018, notificato il 15.11.2018 era rigettata l'istanza per insussistenza delle condizioni normative per il riconoscimento dello status e per presunta intervenuta prescrizione decennale;
che in data 1.08.2017 si congedava dal servizio.
Ciò posto, ha dedotto l'illegittimità del diniego del riconoscimento dello status di Vittima del Dovere, atteso che, per un verso la normativa e la
2 giurisprudenza di legittimità riconoscono la natura di “status” alla qualifica di Vittima del Dovere, con conseguente imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, mentre la prescrizione decennale riguarda solo i singoli ratei delle prestazioni economiche e che anche fuori servizio il personale della Polizia di Stato è tenuto all'adempimento dei doveri istituzionali, e che la reazione del ricorrente all'aggressione rientra tra le attività tipizzate dalla legge per il riconoscimento dello status di Vittima del Dovere;
che il nesso causale tra l'attività di servizio
e le infermità riportate è stato riconosciuto dall'Amministrazione stessa;
che la valutazione medico-legale ha accertato un'invalidità complessiva del 30%, secondo i criteri normativi applicabili.
In conseguenza di ciò ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito 1) Accogliere integralmente il ricorso previa disapplicazione del provvedimento del
[...]
–in data 16.04.2019 prot. Controparte_3
559/C/PS/MEG notificato in data 01.07.2019 di non accoglimento dell'Istanza presentata per la concessione dei benefici di cui alla normativa sulle Vittime del Dovere –accertando e dichiarando lo Status di Vittima del Dovere;
2) Dichiarare tenuta l'Amministrazione resistente al riconoscimento in favore del ricorrente quale Vittima del Dovere di tutti i benefici assistenziali di legge previsti per lo status con riferimento al grado di invalidità corrispondente al grado del 30% secondo i criteri del d.p.r. 181/09 come da perizia di parte depositata ovvero a quello da accertarsi in corso di causa. 3) Condannare l'Amministrazione resistente
a riconoscere al ricorrente tutti i benefici previsti a favore delle Vittime del Dovere correlati come per legge alla p ercentuale di invalidità complessiva accertata e dichiarata con arretrati ed interessi”.
Costituitosi in giudizio, il ha eccepito, in via Controparte_1 preliminare la prescrizione decennale del riconoscimento dello status e in ogni caso degli assegni antecedenti i dieci anni dalla richiesta formulata nel 2023.
Nel merito ha eccepito l'infondatezza del ricorso, evidenziando che la posizione del ricorrente non è riconducibile né all'art. 1, comma 563 della
3 legge n. 266/05, né al disposto del successivo comma 564, essendo il ricorrente libero dal servizio al momento dell'accadimento in cui era quindi aggredito al pari di un normale cittadino.
In via ulteriormente subordinata ha eccepito la necessità di riconoscere
i benefici dalla domanda amministrativa e il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria.
In conseguenza di ciò ha così concluso: “- in via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto azionato da parte ricorrente;
In via subordinata, qualora la condizione (STATUS) di vittima del dovere fosse ritenuto imprescrittibile, si ecc episce la prescrizione degli assegni antecedenti i 10 anni dalla presentazione della domanda, presentata nel
2017, ex art. 2946 c.c. - nel merito, rigettare il ricorso in quanto inammissibile e/o infondato, in fatto e in diritto. Con vittoria di spese”.
Nel corso del giudizio è stato sentito liberamente il ricorrente ed è stata espletata una c.t.u. medico legale.
LA DECISIONE
1.1 Preliminarmente va osservato che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. Come affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, infatti, con la sentenza n. 23300/2016, in questo tipo di controversia la posizione giuridica della vittima del dove re che reclami il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 1, comma 565, della legge n. 266/2005, è una posizione di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, trattandosi di una situazione soggettiva rispetto alla quale l'agire della P.A. è privo di discrezionalità in ordine alla scelta sul se erogare la prestazione richiesta e alla relativa misura.
1.2 Ancora in via preliminare va respinta l'eccezione di prescrizione.
Sul punto la Corte di Cassazione con sentenza 17440/22 ha affermato che lo status di vittima del dovere è imprescrittibile e ciò che si prescrive nel termine decennale sono solo i ratei delle prestazioni richieste (“La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trova no il loro
4 presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge” in termini conformi Cass., ord. n. 19410/2025).
2.1 Nel merito la domanda è parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono.
Com'è noto, l'art.
1. della legge n. 466/1980, recante disposizioni in tema di “Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici
e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche”, prevede che
"Per vittime del dovere ai sensi del precedente comma s'intendono i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonché quelli deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istitut o e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva
o all'espletamento di attività di soccorso”.
La legge n. 266/2005, al comma 563 dell'art. 1, ha chiarito ulteriormente la definizione di vittima del dovere, specificando che “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Quanto ai benefici derivanti da tale status, l'art. 1, della legge n.
302/90, come modificato dall'art. 5, comma 1, della legge n. 206/2004, prevede l'erogazione di una speciale elargizione corrisposta nella misura massima di 200.000,00 in proporzione alla percentuale di
5 invalidità riportata e in ragione di € 2.000,00 per ogni punto percentuale. Tale speciale elargizione è stata poi estesa dall'art. 34 del d.l. n. 159/07, convertito con legge n. 222/07, alle vittime del dovere.
Inoltre, l'art. 2 della legge n. 407/1998, prevede che “A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n.302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata e' concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n.302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire
500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica”.
Anche tale prestazione è stata estesa alle vittime del dovere con il d.p.r.
n. 243/2006, che ha previsto il diritto ad un assegno vitalizio soggetto a perequazione automatica.
Inoltre, gli articoli 1 e 4, comma 2, lett. b) hanno esteso anche alle vittime del dovere e soggetti equiparati i benefici di cui alla legge n.
407/98 prevedendo il diritto ad un assegno vitalizio.
Tale quadro normativo è stato più volte esaminato dalla Suprema Corte
(Cass., SS.UU. n. 15485/2017, n. 10792/2017, n. 21962/2017), secondo cui il legislatore ha inteso intervenire in materia con due diverse disposizioni, ossia la legge n. 266/2005, art. 1, commi 563 e
564 individuando nel comma 563 una serie di attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato la insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del do vere.
Ai sensi del comma 564, inoltre, i benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai “soggetti equiparati”, ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività enumerate nelle lettere da a) ad a f) e sopra richi amate che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.
6 Il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare si sensi del comma 564 non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma volutamente risulta formulata una fattispecie aperta, che tutela tutto ciò che sia avv enuto per eccezionali situazioni, in occasione di missioni di qualunque natura. La scelta, quindi, è stata quella di adottare una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari.
Qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione.
È essenziale, quindi, - affinché si sia in presenza di una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio - che la dipendenza da causa di servizio sia legata, in questa fattispecie, al concetto di “particolari condizioni”, che è un concetto aggiuntivo e specifico.
Il concetto di “particolari condizioni ambientali o operative” che devono esistere per potersi giungere a questa figura dai tratti peculiari, è stata chiarita dal citato D.P.R. n. 243 del 2006 nel senso che per particolari condizioni ambientali od operativ e, si intendono: “......... condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Tali circostanze straordinarie devono esistere ed essere conosciute fin da prima, oppure possono essere sopraggiunte improvvisamente, anche inaspettate.
All'interno di tale concetto rientra quindi ogni possibile accadimento, che però abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto
(cfr., tra le altre, Cass. n. 9322/201 8).
7 In questi termini anche le più recenti pronunce della Corte di
Cassazione; così, in particolare, Corte di Cassazione, n. 29204/2021, secondo cui “l'art. 1, comma 563, I. n. 266/2005, stabilisce che debbano considerarsi "vittime del dovere" «i soggetti di cui all'art. 3 della legge
13 agosto 1980, n. 466, e gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attiv ità di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità». Nell'interpretare tale disposizione, le Sezioni Unite di questa
Corte hanno chiarito che essa, differentemente da quella di cui al successivo comma 564, non prevede la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando soltanto che l'evento dannoso si sia verifica to nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico (Cass. S.U.
n.10791/l2017).
Ciò, d'altra parte, non significa che qualunque infermità contratta «nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari» ovvero «in attività di tutela della pubblica incolumità» sia di per sé sola sufficiente a guadagnare a chi ne è portatore lo status di "vittima del dovere": come correttamente rilevato dai giudici di merito, l'equiparazione con i soggetti di cui all'art.
3, I. n. 466/1980, in tanto può avere un significato logicamente e normativamente coerente in quanto la «vigilanza ad infrastrutture ci vili
e militari» e le «attività di tutela della pubblica incolumità» costituiscano oggetto di funzioni istituzionali che ordinariamente comportino una speciale pericolosità e l'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici.
Né può sostenersi che, così interpretato, si aggiungerebbe alle fattispecie di cui al comma 563 una specificazione che il legislatore ha piuttosto
8 introdotto nel comma successivo: al contrario, è proprio la lettura del comma 564 che avvalora tale conclusione, dal momento che, equiparando ai soggetti di cui al comma 563 «coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali c onsegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro
e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative», conferma semmai che la ricorrenza di "particolari condizioni ambientali od operative" può attrarre nel novero delle vittime del dovere anche soggetti che non siano ordinariamente incaricati di funzioni istituzionali caratterizzate da speciale pericolosità e dall'assunzione di rischi qualificati.
Così ricostruita la portata precettiva della norma, balza evidente
l'infondatezza della censura: lungi dal voler indiscriminatamente estendere la qualifica di "vittime del dovere" a tutti coloro che riportino infermità dipendenti da causa di servizio, la n orma in esame ha inteso piuttosto delimitare servizi ed attività ordinariamente connotati da una speciale pericolosità e dall'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli propri della generalità dei pubblici dipendenti ed equiparare ad essi anche altre attività che tale pericolosità ordinariamente non possiedono ma che possono in concreto diventare tali per "particolari condizioni ambientali od operative".
2.2 Applicando tali principi al caso di specie deve ritenersi che esso possa essere ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 1, comma 563, lett. a) ed e) della legge n. 266/2005, ossia all'ipotesi di evento verificatosi in occasioni di “contrasto ad ogni tipo di criminalità”
“attività di tutela della pubblica incolumità”.
Né è di ostacolo a tale soluzione il fatto che il ricorrente non fosse in servizio al momento dell'aggressione.
Sul punto, infatti, deve ritenersi che il dato letterale della legge n.
266/2005, all'art. 1, comma 563, laddove stabilisce che “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla legge n. 466/80, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito
9 un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto”, nel richiamare, quindi, non solo l' “attività di servizio”, ma anche l' “espletamento di funzioni di istituto” abbia inteso far riferimento anche ad attività che possono essere realizzarsi non solo in attività di servizio ma anche nell'espletamento delle funzioni di istituto;
ciò, verosimilmente, in considerazione del fatto che gli agenti e ufficiali di polizia, a nche quando non sono espressamente in attività di servizio, possono e devono intervenire, quand'anche si trovino non in servizio.
Diversamente, infatti, la duplice previsione normativa non avrebbe ragion d'essere. In questo senso, tra l'altro, Trib. Taranto, sent. n.
1105/2023 e C.d.A. Reggio Calabria, sent. n. 191/2025 allegate alla produzione di parte ricorrente.
A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, le lesioni riportate dal ricorrente in occasione dell'aggressione subita sono state riconosciute come dipendenti da causa di servizio con decreto del
[...]
. 1320/2018 del 24.09.2018 (cfr. all. 9). Il fatto che non CP_1 vi sia coincidenza tra il riconoscimento della causa di servizio e lo status di vittima del dovere non può, infatti, escludere la rilevanza della riconosciuta causa di servizio delle lesioni riportate dal ricorrente, perché diversamente, si giungerebbe al risultato paradossale che un medesimo evento sia considerato dallo stesso causa di CP_1 servizio per una determinata prestazione e frutto invece di un'azione assimilabile a quella di un qualunque cittadino per il riconoscimento della pretesa avanzata in questa sede.
È evidente, in realtà, che l'evento lesivo come ricostruito in ricorso, nella documentazione in atti – e peraltro non specificamente contestato
– si è verificato per causa di servizio o comunque rientra nell'ambito dell'espletamento di funzioni di istituto, collegandosi alla reazione tenuta dal ricorrente che, quale appartenente alle forze di Polizia, ha reagito alla aggressione criminale subita.
Inoltre, per completezza motivazionale va osservato che ricorrono anche i presupposti per integrare l'ipotesi di cui all'art. 1, comma 563,
10 atteso che si è concretizzato nella vicenda in esame un maggior rischio di quello connesso allo svolgimento del servizio;
ciò risulta provato dalle particolari modalità aggressive e insidiose con le quali è stata tenuta la condotta criminale che ha attinto il ricorrente, come risulta dal dettagliato rapporto di servizio redatto da quest'ultimo l'1.08.2023
(cfr. all. 3 della produzione di parte ricorrente), in cui si dichiara:
“Verso le ore 19,50 circa, del 28 maggio u.s., rincasavo a bordo della mia autovettura che parcheggiavo di fronte alla mia abitazione di via
LE … Scendendo dall'auto, prendevo due grossi sacchetti contenente dei vasi acquistati … quindi chiudevo l'auto e mi dirigevo verso il portone di entrata del condominio dove vivo … Giunto alla soglia notavo al mio fianco sinistro un giovane, il quale indugiava in evidente attesa. Lo stesso a questo punto, senza alcuna apparente motivo, mi sferrava alcuni pugni al volto e cercava immediatamente di strapparmi dal polso l'orologio di marca Rolex m od. Daytona che indossavo. L'atto non gli riusciva per la mia immediata reazione consistente nello sferrargli a mia volta alcuni pugni al volto. L'aggressore nonostante la mia resistenza e nonostante gli avessi chiaramente intimato, ad alta voce, più volte Alt Polizia, qualificandomi, non desisteva e riusciva comunque a strapparmi l'orologio dal polso sinistro appropriandosene, quindi tentava la fuga. Io mi gettavo su di lui e riuscivo a riprendergli
l'orologio … A questo punto sopraggiungeva alle mie spalle il complice che, sceso dalla moto, cercava di dargli manforte;
seguiva anche con lui una violenta colluttazione”.
Le modalità di realizzazione dell'evento, descritte in maniera puntuale nel rapporto di servizio, rendono evidente come il ricorrente sia stato vittima di una condotta particolarmente aggressiva e violenta nonostante egli si fosse anche qualificato come ap partenente alla polizia. Modalità inoltre particolarmente insidiose, in quanto l'aggressione è avvenuta in occasione di un rientro a casa ad opera di un primo malvivente al quale si è poi aggiunto un complice di quest'ultimo.
11 3. Passando alla sussistenza, alla compatibilità causale tra le lesioni e l'evento fin qui descritto e al danno quantificabile, è stata espletata una c.t.u. medica con il dott. , specializzato in medicina Persona_1 legale, il quale, in primo luogo, sul piano del danno riconducibile all'accadimento e del nesso di causalità, ha premesso che “si dà atto che il paziente, per conseguenza delle lesioni subite (frattura dello spigolo antero-superiore della seconda vertebra lombare e della limitante superiore), veniva sottoposto a controllo presso il pronto soccorso della casa di cura policlinico San Marco SpA di Mestre in data 29/05/2003 con diagnosi “frattura spigolo antero sup e limitante sup di l2 contusioni ed abrasioni xple”. Tale lesione appare compatibile con evento traumatico subito in corso di colluttazione non sussistendo, peraltro, alcuna diagnostica eseguita in altri tempi tale da ipotizzare altra causa delle stesse”.
Quindi sotto questo profilo le lesioni sono state ritenute compatibili, in base ai principi che presiedono l'accertamento del nesso di causalità giuridica e in particolare in base del criterio fenomenologico e della continuità cronologica, con gli accadime nti oggetto di causa.
Passando più specificamente alla stima del danno, il consulente d'ufficio ha precisato che la problematica nel caso di specie scaturisce dal notevole lasso di tempo intercorso tra la verifica peritale e l'accadimento, osservando che “…alla luce di un “lunghissimo” intervallo cronologico (oltre vent'anni), in assenza di documentazione adeguata e sufficiente per poter esprimere qualsivoglia valutazione (se non ipotetica e non probabilistica) tra lesioni patite e quadro odierno.
In particolare, in linea quantomeno “teorica”, si sottolinea che la totale assenza in un periodo di tempo di cotal fatta di una “certificata” (ovvero provata) cosiddetta “sindrome a ponte” non consente facili o astratte considerazioni relativamente al ness o di causalità materiale che risulterebbero fondate su elementi semplicemente e puramente deduttivi ed estranei, pertanto, alla stretta valutazione medico -legale del caso.
In particolare, ipotizzare che dalla lesione subita sia derivato il quadro assai complesso di estesa patologia dorsolombare complicata da
12 radicolopatia (peraltro di altra origine) sia ascrivibile “sic et simpliciter” dalla lesione subita non appare, con gli elementi a nostra disposizione, fondato. In altri termini, per ipotizzare una “distabilità” o “instabilità” dell'intero tratto comprendente la cerniera dorsolombare e l'intero rachide lombare, in un lasso di tempo di circa vent'anni, avrebbe comunque richiesto una rigorosa documentazione dell'evoluzione della patologia stessa e non tanto l'ipotesi formulata, a tale distanza di tempo, che ogni elemento patologico riscontrato (peraltro della più varia eziopatogenesi immaginabile) possa essere ricondotto alla lesione primigenia.
Tale questione non è fondata su mera ed astratta considerazione, ma su una consolidata dottrina medico-legale che richiede, comunque, criteri di continuità fenomenologica che siano fondati su prove e non su semplici considerazioni di “ipotetica eziologia” ma, diversamente, gli unici elementi di prova su cui si fonda il ragionamento rigorosamente logico/metodologico medico-legale.
In tal senso lo scrivente si attivava per richiedere tutta la documentazione mancante, nell'intervallo cronologico decorrente dal
2003 al 2024 (ivi ricompresa ogni certificazione e ogni esame radiografico). Nulla è pervenuto a nostra disposizione per poter formulare diverse considerazioni, se non quanto è stato riportato alla recensione documentale nella parte analitica che precede, dovendosi pertanto sottolineare come tale periodo di assoluta carenza documentale/clinica/radiologica costituisca insormontabile impedimento ad una valutazione che sia fondata su criteri clinici/oggettivi/medico-legali e non su, si ribadisce, deduzioni.
Anche l'entità stessa della lesione sofferta (certamente fratturativa) non
è quantificabile alla luce della documentazione in nostro possesso (pur dovendosi riconoscere la diligenza del Dottor. nella Parte_1 ricerca di tale documentazione). La tot ale mancanza, quindi, di elementi obiettivi circa la rilevanza dinamica della lesione (da rapportarsi al grado di destrutturazione) rende totalmente astratta qualsiasi ulteriore considerazione e valutazione circa l'evoluzione della stessa.
13 Alla luce, pertanto, di quanto esposto, lo scrivente ritiene assolutamente corretta e pienamente condivisibile la valutazione formulata dal competente organo circa l'ascrivibilità della derivante menomazione alla tabella B”.
Sulla base di questa attenta ricostruzione del nesso di causalità, condivisibile pienamente perché in linea con i criteri che governano l'accertamento del nesso di causalità giuridica, il consulente d'ufficio ha quindi proceduto a quantificare i danni, com e ricostruiti e ritenuti invece condivisibili con l'evento infortunistico, tenuto conto delle sole lesioni permanenti che possono ritenersi compatibili, sul piano della continuità fenomenologica e cronologica, con l'evento dannoso di cui è stato vittima il ricorrente.
Ha quindi concluso osservando che “In tal senso si dovrà individuare
(alla luce della severa carenza documentale), in considerazione della tabella allegato numero 1 di cui all'articolo 3 DPR 181/09, una IP valutabile nella misura “intermedia” del 15% (IP=15%). Per la quantificazione del danno biologico, facendo riferimento alle linee guida
SIMLA, gli elementi puramente descrittivi in nostro possesso consentono di individuare una riduzione permanente dell'integrità psicofisica nella misura “media” del 5% (DB = 5%). Il danno morale, da rapportarsi “al massimo” ai 2/3 del danno biologico, può essere valutato nella misura del 3% (DM = 3%).
In altri termini, quindi, l'invalidità complessiva (IC) che deriva dalla somma del danno biologico, del danno morale con la differenza tra invalidità permanente e danno biologico stesso (art. 4 della norma di riferimento) consente di affermare che la perce ntuale di rilievo, ai fini del quesito formulato dal Giudice, risulta pari al 18% (diciotto percento)
[5 + 3 + (15-5)”], stimando, in questo modo, la percentuale di invalidità in applicazione della formula richiamata nel 18%”.
La stima operata dal consulente d'ufficio risulta corretta, in quanto in linea con la documentazione medica in atti, con i parametri medico legali di riferimento e con quanto chiarito dallo stesso c.t.u. sul nesso di causalità e con la formula applicabile a questo tipo di accertamento
14 dell'invalidità (cfr. C.d.A. Perugia sentenza n. 22 del 5.02.2020 e
C.d.Ap. Ancona, sent n. 20/2019 del 5.03.2019).
Inoltre, nel rispondere alle osservazioni di parte, il c.t.u. ha osservato che “la semplice frattura di uno spigolo vertebrale non consente affatto di dedurre la conseguente distabilità o instabilità del rachide, così come accadrebbe in presenza di una severa destrutturazione del soma. Le motivazioni per cui si instaura nel prosieguo del tempo una patologia complessa ed estesa sono notoriamente molteplici e talora anche su base
“meramente” o semplicemente degenerativa”.
In altri termini, il consulente d'ufficio ha messo in luce la possibilità di stimare il danno subito dal ricorrente soltanto in relazione alle lesioni subite nell'immediatezza dell'incidente occorsogli, atteso che altre lesioni non possono essere posta in correlazione con detto evento in considerazione sia del lasso di tempo trascorso (circa 20 anni), sia dell'assenza di documentazione medica che consenta di ricostruire l'eventuale evoluzione della originaria condizione, nonostante quest'ultima sia stata richiesta senza esito durante le operazioni peritali.
4. L'invalidità stimata dal consulente d'ufficio - e da condividersi in quanto in linea con la documentazione medica, con i parametri medico legali di riferimenti e con i criteri che presiedono l'accertamento del nesso di causalità -, comporta la possibilità di riconoscere solo alcuni dei benefici conseguenti allo status di vittima del dovere.
E così, in particolare, deve riconoscersi il diritto del ricorrente ai seguenti benefici richiesti:
- speciale elargizione pari ad € 2.000,00 per punto percentuale di invalidità fino ad un massimo di 200.000,00 euro, ai sensi dell'art. 34, comma 1, d.l.
1.10.2007 n. 159, conv. in legge n. 222/2017;
- esenzione del pagamento del ticket per prestazioni sanitarie;
- collocamento obbligatorio;
- assegnazione di borse di studio;
- assistenza psicologica a carico dello Stato;
15 - benefici fiscali (esenzione imposta sui redditi per i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ex art. 1, comma 211, legge n. 232/2016).
Non ricorrono, invece, i presupposti per il riconoscimento dell'assegno vitalizio mensile non reversibile di € 258,23, aumentato ad € 500,00 ai sensi dell'art. 4, comma 238, legge n. 350/20023 e dello speciale assegno vitalizio mensile di € 1.033,00 ex art. 2, comma 105, legge n.
244/2007, in quanto questi presuppongono l'accertamento di un grado di invalidità non inferiore a un quarto della capacità lavorativa, nonché della speciale elargizione di € 200.000,00 per i soggetti con invalidità permanente non inferiore al 80% o che provochi la cessazione del rapporto di impiego, non ricorrendo tali ulteriori presupposti, essendo il grado di invalidità accertato pari al 18% e quindi inferiore alla soglia indicata della legge.
Il mancato riconoscimento dei presupposti per conseguire i benefici degli assegni vitalizi rende irrilevante in concreto l'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero in ordine ai ratei da corrispondere, atteso che non vi sono ratei arretrati da corrispondere e l'unica prestazione da liquidare è quella della speciale elargizione in misura pari ad € 2.000,00 per punto di invalidità in relazione alla percentuale di invalidità riconosciuta (18%) e non vi sono prestazioni periodiche da liquidare.
Alla luce di ciò va accertato e dichiarato il diritto di , Parte_1 per gli accadimenti indicati in parte motiva, al riconoscimento dello status di vittima del dovere ai sensi dell'art. 1, comma 563, legge n.
266/2005 e artt. 1 e 6 d.P.R. 7 luglio 2006 e che, in particolare, in conseguenza di detti accadimenti presenta un'invalidità complessiva
(IC) pari al 18%, con conseguente diritto alla speciale elargizione pari ad € 2.000,00 per punto percentuale di invalidità fino ad un massimo di 200.000,00 euro, ai sensi dell'art. 34, comma 1, d.l.
1.10.2007 n.
159, conv. in legge n. 222/2017, e con conseguente riconoscimento dei benefici riconducibili a tale status che prescindono dalla percentuale di invalidità riconosciuta (esenzione del pagamento del ticket per
16 prestazioni sanitarie, collocamento obbligatorio, assegnazione di borse di studio, assistenza psicologica a carico dello Stato e benefici fiscali
- esenzione imposta sui redditi per i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ex art. 1, comma 211, legge n. 232/2016); pertanto, il , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 va condannato a liquidare detta speciale elargizione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge nonché ad attribuire i suddetti benefici.
Spese processuali
Considerato l'accoglimento non integrale della domanda e la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali anche di segno contrario al presente rispetto a fattispecie concernenti eventi infortunistici verificati non durante lo svolgimento del servizio, sussistono le condizioni per compensare parzialmente le spese processuali nella misura di 1/2 tra le parti.
Per la restante parte le spese processuali seguono la soccombenza del resistenti e sono liquidate d'ufficio ai sensi del d.m. n. 55/14, CP_1 applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento
(indeterminabile-complessità bassa), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
Le spese delle c.t.u. sono poste definitivamente a carico delle parti in parti eguali (50% a carico di ciascuna parte).
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 1755/2024 come innanzi proposta, così provvede:
1. accerta e dichiara il diritto di , per gli accadimenti Parte_1 indicati in parte motiva, al riconoscimento dello status di vittima del dovere ai sensi dell'art. 1, comma 563, legge n. 266/2005 e artt. 1 e 6
d.P.R. 7 luglio 2006 e, in particolare, in relazione a un'invalidità complessiva (IC) pari al 18%, con conseguente diritto alla speciale elargizione pari ad € 2.000,00 per punto percentuale di invalidità fino
17 ad un massimo di 200.000,00 euro, ai sensi dell'art. 34, comma 1, d.l.
1.10.2007 n. 159, conv. in legge n. 222/2017 , nonché con conseguente riconoscimento dei benefici riconducibili a tale status che prescindono dalla percentuale di invalidità riconosciuta (esenzione del pagamento del ticket per prestazioni sanitarie, collocamento obbligatorio, assegnazione di borse di studio, assistenza psicologica a carico dello
Stato e benefici fiscali - esenzione imposta sui redditi per i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ex art. 1, comma 211, legge n. 232/2016);
2. condanna, per l'effetto, il in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, a liquidare la speciale elargizione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge nonché ad attribuire al ricorrente i suddetti benefici previsti dalla legge in favore delle vittime del dovere;
3. condanna il in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese processuali in favore di Pt_1
, che, al netto della compensazione di ½, liquida in € 21,50
[...] per spese vive ed € 2.500,00 per compenso professionale, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
4. pone le spese delle c.t.u., come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti costituite in parti eguali.
Venezia, 22.12.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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