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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 22/07/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 138/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dr. Gianmichele Marcelli Presidente
Dr. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dr. Cesare Marziali Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 138 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa da
Parte_1
(c.f. e p.i. con sede legale in Via Cristoforo Colombo n. 106, in
[...] P.IVA_1 Pt_1 persona del Commissario Straordinario dell' e Commissario Liquidatore della Parte_1
Gestione Liquidatoria della ex legale rappresentante pro-tempore Dott.ssa Parte_1 Pt_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Vagnoni (c.f.: , pec:
[...] C.F._1
fax n. 0710976312) ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_1 studio in Falconara M.ma (AN), Piazza Cesare Battisti n. 1
Contro
pagina 1 di 15 nato a [...] il [...] e residente a [...]
166 (C.F. ) nato a [...] il [...] e C.F._2 Controparte_2 residente a [...] CP_3
, nato a [...] il [...] e residente a [...](C.F.
[...] C.F._4
nato a [...] il [...] e residente in [...]G. Rue Parte_3
Des Quatre Fils Aymond, nato a [...] il [...] e Parte_4 residente a [...] Febbraio n. 15 (C.F. ), C.F._5 Parte_5
nato a [...] il [...] e residente ad Essen in Baltrunveg n. 8 (C.F.
[...]
) rappresentati e difesi dall' Avv. Francesco De Minicis del Foro di C.F._6
Fermo ( ,PEC - Fax CodiceFiscale_7 Email_2
0734. ) e con lui elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Fermo, che dichiara di P.IVA_2 voler ricevere ogni comunicazione e o notificazione agli indirizzi pec e fax sopra indicati
Appellati ed Appellanti incidentali
Oggetto: sentenza pronunciata dal Tribunale Ordinario di Fermo, in tema di responsabilità medica
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
§ 1 – Con Ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. il Tribunale di Fermo accertava che era Persona_1 deceduta per fatti ascrivibili alla struttura sanitaria e procedeva alla liquidazione del danno parentale nei confronti degli stretti congiunti e parenti sopravvissuti .
§ 2 – Propone unico motivo d'appello, sostanzialmente, - Gestione Liquidatoria della ex Parte_1
consistente nell'errata applicazione, per la liquidazione del danno parentale, delle tabelle Parte_1 del tribunale di Milano, con la la conseguente richiesta di riduzione delle spese legali liquidate.
pagina 2 di 15 § 3 – Resistono gli appellati controdeducendo e proponendo a loro volta, con appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, con due motivi riguardanti la regolamentazione delle spese processuali :
1) Sotto il profilo che le spese legali avrebbero dovuto liquidarsi, sia per il procedimento di A.T.P. che per il procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c., sicuramente ai valori medi, non quelli minimi disposti dal primo giudice
2) Sotto il profilo che comunque si sarebbe dovuto applicare l'art. 4 comma 2 del medesimo DM
55/2014 cosi come da ultimo modificato, che prevede per l'avvocato che assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, un aumento per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30% fino ad un massimo di n. 10 posizioni, in ogni modo si sarebbe potuto considerare anche il danno complessivo riconosciuto dal Giudicante nel provvedimento, pari ad oltre euro
1.400.000,00 considerate le n. 6 posizioni attoree. Quindi, lo scaglione da applicarsi avrebbe dovuto essere quello oltre i 520.000,00 euro con un successivo aumento del 60% come previsto dall'art. 6 del DM 55/2014 cosi come modificato dal Decreto 147/2022. La sentenza impugnata aveva invece preso a riferimento, sia per le spese dell'A.T.P. che per quelle del procedimento sommario, la maggior somma liquidata per una delle parti liquidando ai valori minimi a titolo di spese legali .
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§ 4 – La questione preliminare Dell'applicazione, nella sentenza impugnata, delle tabelle del Tribunale di Milano e non di quelle del Tribunale di RO, sotto l'aspetto a) dell'errore di diritto, b) o comunque dei criteri a punti necessariamente da applicare presso questa Corte.
La sentenza emessa è del gennaio del 2023.
La stessa, tuttavia, non ha potuto tener conto della giurisprudenza di cassazione, che poco dopo si sarebbe affermata sul punto, a favore, invece, dell'applicazione delle tabelle del tribunale di RO per la perdita del rapporto parentale.
Già da tempo, ad es. con sentenza a definizione del proc. n. 242 del 2018, questa stessa Corte ha osservato, con motivazione perfettamente idonea anche per il caso in esame :
“Di recente Cassazione, terza sezione civile, Ord. n. 13540 del 17/5/2023, ha avuto modo di chiarire che pagina 3 di 15 “va tenuto in considerazione, quanto ai criteri da adottare per il riconoscimento e per la quantificazione del danno non patrimoniale alle vittime riflesse, che nel caso di specie oggetto della quantificazione non è il danno da morte del prossimo congiunto, e quindi da perdita del rapporto parentale, ma il danno che subiscono i congiunti in conseguenza delle lesioni – in questo caso gravissime- subite dalla vittima principale, tali da recare dolore e pena ai parenti, e da incidere pesantemente sullo svolgimento della vita quotidiana della intera famiglia”.
In particolare, le Tabelle di RO, che hanno il merito di aver introdotto il criterio a punti per la morte del congiunto, hanno altresì elaborato un criterio analogo per il danno riflesso. Esse prevedono un punto comprendente il profilo morale e quello dinamico relazionale – dal valore variabile in funzione della modificazione concreta della vita del familiare, nonché dell'avvenuto riconoscimento di una posta monetaria per coprire le spese di assistenza, ad esempio di una badante fissa – e dei punti in relazione al rapporto di parentela con il danneggiato;
al numero di familiari;
all'età dei soggetti coinvolti nonché, infine, alla percentuale di invalidità riconosciuta al leso. Le tabelle specificano, poi, che il punto comprendente il profilo dinamico relazionale, relativo allo sconvolgimento di vita connesso con l'assistenza del soggetto leso, può essere riconosciuto solamente ai soggetti titolari dell'obbligo di provvedere all'assistenza nei confronti del danneggiato. Di conseguenza, in presenza di genitori ed altri figli, saranno i genitori nel caso che si tratti di un figlio, o del coniuge se si tratta dell'altro coniuge, o dei figli in caso di un solo genitore.
Da rilevare che tale modalità di liquidazione non ha alternative attuali, poiché le Tabelle del Tribunale di Milano, pur essendosi adeguate al criterio a punti, non hanno elaborato una specifica misurazione per il danno riflesso esplicitamente “…in quanto per ora non è stato raccolto un campione di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio”.
Ne discende che il criterio equitativo puro – largamente usato nei Tribunali di merito – dovrebbe trovare applicazione solo quando la particolarità delle circostanze lo giustifichi, purché idoneamente motivato. Se dunque il criterio equitativo dovrebbe essere relegato a casi particolari, il principale parametro guida per la liquidazione del danno riflesso deve invece essere quello predisposto dalle Tabelle del Tribunale di RO (l'opzione è specificamente indicata da Cass. 13540/2023, appena cit.).
Occorre, come detto, osservare che la sentenza della Cassazione appare successiva alla decisione di merito oggetto del presente appello, mentre è anche vero che al momento della sentenza questa preferenza non si era consolidata dal momento che la Cassazione poco prima aveva approvato l'utilizzo delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, nella loro edizione aggiornata del giugno
2022, per calcolare il risarcimento del danno parentale ( ordinanza 37009 del 16 dicembre 2022).
Ad ogni modo, la preferenza per le Tabelle del tribunale di RO è stata confermata integralmente dalla successiva Sez. 3, Ord. n. 36560 del 30/12/2023.
Non è dato sapere se, con i continui aggiornamenti delle Tabelle, in particolare di quelle di Milano, le più recenti soddisfino maggiormente il punto decisivo sottolineato dalla Cassazione, vale a dire che non solo le Tabelle del Tribunale di Milano si sono adeguate al criterio a punti, ma, nella misura in cui hanno, poi, elaborato una specifica misurazione per il danno riflesso, possano essere utilizzate alla pari o, addirittura, in senso stavolta inverso, di preferenza esclusiva rispetto a quelle di RO. pagina 4 di 15 Ad ogni modo, in assenza di giurisprudenza di legittimità edita di senso contrario, e della conseguente necessità di preservare il valore della certezza del diritto, non mutando la giurisprudenza nomofilattica, si impone, a prescindere, l'applicazione delle tabelle di RO.
§ 5 – L'ulteriore problema, se le tabelle di Milano possano applicarsi, nel rispetto del principio della domanda (art. 112 c.p.c.) non essendo state esplicitamente invocate da alcuna parte, oltre che non in sentenza. – La presenza dei (diversi) criteri generali di liquidazione nel thema decidendum
Se la sentenza impugnata era precedente al consolidarsi dell'orientamento descritto, la posizione delle parti, sino alla precisazione delle conclusioni scritte in questa sede d'appello, pertanto successiva al consolidarsi citato, ignora del tutto la problematica, a prescindere dalla soluzione da darsi.
S'impone, quindi, di considerare se, in qualche modo, questa Corte possa dare seguito all'omogeneità dell'orientamento sopra invocato, ovvero ne sia impedita da quanto appena osservato.
La soluzione è, nel caso concreto, affermativa, considerando il tenore della domanda avanzata in primo grado.
Se è vero, infatti, che il motivo predominante della richiesta si appoggia, nel concreto, alle Tabelle milanesi :
“…potranno senza ombra di dubbio essere quindi liquidate le somme massime previste nella forbice determinata dal Tribunale di Milano e quantificate in € 331.920,00 ciascuno. Secondo le Tabelle elaborate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano aggiornate all'anno
2018…[…]…”
È anche vero che sussiste la clausola che residualmente fa salva
1) “….la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia ed accertata in corso di causa…”
2) “…eventualmente anche con liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. …”
Inoltre, lo stesso atto d'appello introduce, corrispondentemente e specularmente , la questione di una possibile pronuncia secondo punteggi comunque inferiori o quella somma ritenuta di giustixzia :
“… pertanto l'odierna appellante è tenuta al pagamento della somma risultante dai punteggi comunque inferiori rispetto a quelli disposti nell'ordinanza impugnata, quantificata secondo le attuali “Tabelle integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale” di pagina 5 di 15 Milano ed. 2022 o quella diversa somma ritenuta di giustizia da questa Ecc.ma Corte adita, comunque inferiore a quella liquidata in primo grado…”.
Alla luce di quanto sopra, la liquidazione secondo le Tabelle del tribunale di RO è possibile e, perciò, per quanto sopra detto, doverosa.
Infatti la Cassazione, che in via generale non ammette l'inserimento di diversi criteri di liquidazione del danno rispetto a quelli proposti nella domanda di parte, proprio per violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, li ammette ove siano veicolati proprio dalle clausole sopra esaminate :
Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 7 maggio 2021 n. 12159
“…Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che va anche nella specie ribadito, nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. il prescindere dalla specifica quantificazione dalla parte formulata in ordine a ciascuna voce di danno oggetto della domanda di ristoro, salvo che tali indicazioni non siano da ritenere ( in base ad apprezzamento di fatto concernente l'interpretazione della domanda e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione) meramente indicative ( v. Cass., 11/10/2019, n. 25690; Cass., 27/9/2012, n. 16450; Cass.,13/2/2002, n. 2078).Si è al riguardo ulteriormente sottolineato ( v. Cass., 25/2/2011, n. 10528 ) che la precisazione dell'ammontare della somma domandata può avere invero valore meramente indicativo allorquando, pur dopo averla formulata, la parte chieda che il danno venga comunque liquidato secondo giustizia ed equità, potendo in tale ipotesi il giudice attribuire una somma anche superiore a quella richiesta, rimanendo esclusa solamente la possibilità di darsi ingresso a voci di danno diverse da quelle espressamente elencate (cfr. Cass., 13/2/2002, n. 2078; Cass., 12/7/1999, n. 7345. Diversamente, per l'affermazione che nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno, ove l'attore, dopo avere indicato analiticamente le voci di danno di cui chiede il ristoro ed il relativo ammontare, abbia dichiarato di rimettersi comunque "alla valutazione equitativa del giudice", il giudice non può pronunciare condanna per importi superiori a quelli richiesti dalla parte, giacché quella formula, in difetto di una esplicita dichiarazione in tal senso, non può intendersi come una domanda di somme anche maggiori rispetto a quelle indicate, ma solo come richiesta al giudice di effettuare la valutazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., v. peraltro, minoritariamente, Cass., 16/2/2010, n. 3593 ).
La problematica relativa a maggiori somme, che potrebbe essere ostativa, non si pone, in quanto parte appellante chiede la riduzione del quantum e la parte appellata si limita a volerlo tenerlo fermo .
§ 6 – Affermata l'applicazione delle Tabella ROne, a quale anno riferirsi.
Queste Tabelle sono per definizione, attualizzate.
Non ha, pertanto, ragion d'essere confrontare le tabelle di Milano con le coeve tabelle di RO e verificare le (eventuali ) differenze.
Sapendo che le Tabelle del tribunale di RO sono aggiornate al 2025, una corretto modo di procedere per renderle comparabili sarà, semmai, una devalutazione di tali importi, secondo le tabelle del 2025, rispetto all'antecedente momento di emissione della sentenza impugnata, per una corretta comparazione delle rispettive quantificazioni.
pagina 6 di 15 Va da sé che ove, eventualmente, la rivisitazione delle somme liquidate porti ad una quantificazione, secondo le attuali tabelle del trib. RO, comunque inferiore agli importi riconosciuti da primo giudice e contestati con l'appello principale, ogni devalutazione, per ovvi motivi, sarà comunque inutile.
§ 7 – Le doglianze dell'appellante sulla quantificazione del danno
Innanzitutto l'appellante sottolinea che
“… il vulnus dell'impugnata ordinanza risiede nella errata applicazione in concreto delle suddette tabelle, infatti le stesse (nella tabella relativa al coniuge e ai figli) in riferimento al criterio oggettivo di cui alla lettera D “sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius” stabiliscono di accertare qualora il danneggiato perde il genitore se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita l'altro genitore e/o i fratelli del danneggiato e se il danneggiato perde il coniuge/assimilati, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, vi sono dei figli in vita…[…]… si evidenzia che ciascuno degli appellati ha ben 5 superstiti rispetto al nucleo familiare di base del de cuius sig.ra , Persona_1 ossia, rispetto al sig. (marito) vi sono 5 figli, rispetto a ciascuno dei sig.ri Controparte_1 Parte_6
, , e (figli) vi sono il padre e i 4 fratelli.” Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
Quanto alla convivenza, che è un dato importante per i figli, per le ragioni di cui si dirà, l'appello evidenzia fra l'altro il riconoscimento del punteggio aggiuntivo solamente per
- per Parte_6
- per Persona_2
[...]
a tal proposito osservare che il giudice di prime cure, sul punto, osservava “…Peraltro,
[...] diversamente da quanto sostenuto dalla resistente, l'istruzione probatoria ha accertato che i ricorrenti, almeno sino ad un anno prima della morte della signora, avevano convissuto con la stessa (cfr. verbale di udienza del 24.02.2022), ulteriore accertamento dal quale potersi evincere, sempre sulla base di massime di esperienza, che la morte della signora abbia provocato un danno parentale ai ricorrenti stessi;
tre dei quali (il marito ed i figli e ), peraltro, ancora conviventi con la signora al Pt_6 CP_3 momento della sua morte (cfr. verbale di udienza del 24.02.2022)…”.
Come si è visto, la parte appellante censura, nell'esaminare il punteggio ai singoli componenti della famiglia, in maniera veramente minima ed indiretta, nel conteggio che propone, ma sufficiente per poterla esaminare in sede di appello, la convivenza per alcuni dei figli.
Come pure visto, il primo giudice, in maniera del tutto implicita, equipara la convivenza in atto a quella cessata da poco : “…tutti conviventi [quindi, per quanto riguarda i figli, non solo e ] Pt_6 CP_3 almeno sino ad un anno prima della morte della signora…”.
pagina 7 di 15 Ma per fare ciò introduce un elemento che poteva, certo, essere esaminato, ma con adeguata motivazione, che consentisse di esaminare il dato formale della non attuale convivenza al momento della morte, comparandolo con altri aspetti che permettevano specificamente di superarlo in senso favorevole. Tale motivazione manca completamente, e spettava semmai a parte attrice dare conto di una sostanziale equiparazione tra i figli formalmente non conviventi, ma conviventi sino a poco prima e i figli formalmente conviventi. Ovviamente non bastando formule di stile come (solamente) quelle rinvenibili nella sentenza impugnata quali “…conseguenziali valutazioni presuntive…” senza dare modo di capire quali siano queste valutazioni presuntive.
A prescindere dal dato dell'affettività, richiamato in un passaggio appena precedente, ma che sussiste ovviamente sia per il figlio che abita a distanza, sia per il figlio convivente.
Tale omissione di una prova essenziale per poter superare proprio il dato formale della liquidazione a punti, la quale può essere superata, appunto, solo a fronte di ben precisi requisiti, non è stata considerata dal primo giudice, né lo stesso ha ricavato dagli atti emergenti al processo elementi che potessero essere considerati d'ufficio, nonché utilizzati per una deroga all'ufficialità della tabella.
Non spettando a parte, appellante di provare il contrario, la sua censura, seppure contenuta al minimo - ma conforme, del resto, alla elencazione a punti, coessenziale al tipo di liquidazione - deve essere accolta.
La prima doglianza che si riferisce al numero dei componenti del nucleo familiare potrà invece essere direttamente risolta una volta rimodulati i punti, e le relative quantificazioni monetarie - come al paragrafo successivo.
§ 8 - Il danno parentale, come risulta dagli atti di causa e come quantificabile dale tabelle del Tribunale di RO del 2025.
Per , marito della signora Persona_3
(dati anagrafici e status familiare) Parte_11
Il congiunto ha 54 anni, è coniuge della vittima ed era convivente.
La vittima aveva 54 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti sia altri conviventi che altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela. pagina 8 di 15 SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2025
Valore del Punto Base € 11.549,20
Punti riconosciuti per il grado di parentela 20
Punti in base all'età del coniuge 2,5
Punti in base all'età della vittima 2,5
Punti per la convivenza tra il coniuge e la vittima 4
Punti totali riconosciuti 29
IMPORTO del RISARCIMENTO € 334.926,80
Il primo giudice ha riconosciuto la somma di euro 238.915,00
Per figlio della signora Parte_6
di (dati anagrafici e status familiare) Pt_11 Parte_11
Il congiunto ha 33 anni, è figlio della vittima ed era convivente.
La vittima aveva 54 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti sia altri conviventi che altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2025
Valore del Punto Base € 11.549,20
Punti riconosciuti per il grado di parentela 18
Punti in base all'età del figlio 3,5
Punti in base all'età della vittima 2,5
Punti per la convivenza tra il figlio e la vittima 4
pagina 9 di 15 Punti totali riconosciuti 28
IMPORTO del RISARCIMENTO € 323.377,60
Il primo giudice ha riconosciuto la somma di euro 269.200, 00
Per , figlio della signora Parte_7
Il congiunto ha 35 anni, è figlio della vittima ed era convivente.
La vittima aveva 54 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti sia altri conviventi che altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2025
Valore del Punto Base € 11.549,20
Punti riconosciuti per il grado di parentela 18
Punti in base all'età del figlio 3,5
Punti in base all'età della vittima 2,5
Punti per la convivenza tra il figlio e la vittima 4
Punti totali riconosciuti 28
IMPORTO del RISARCIMENTO € 323.377,60
Il primo giudice ha riconosciuto la somma di euro 269.200,00
Per , figlio della signora Parte_8
Il congiunto ha 32 anni, è figlio della vittima e non era convivente.
La vittima aveva 54 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti sia altri conviventi che altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela. pagina 10 di 15 SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2025
Valore del Punto Base € 11.549,20
Punti riconosciuti per il grado di parentela 18
Punti in base all'età del figlio 3,5
Punti in base all'età della vittima 2,5
Punti totali riconosciuti 24
IMPORTO del RISARCIMENTO € 277.180,80
NOTA(dalle tabelle di RO):
Poichè il figlio non era convivente con la vittima, il punteggio complessivo può essere ridotto fino a
1/2; di conseguenza, sulla base dei dati inseriti, il punteggio riconosciuto può variare da un minimo di
12 ad un massimo di 24 punti, con un importo totale del risarcimento che oscilla tra € 138.590,40 e €
277.180,80.
Questa circostanza può essere apprezzata per non collocare l'importo proprio alla metà tra il minimo ed il massimo. È appena il caso di dire che In tale ipotesi si applica la tabella punti, o meglio i suoi correttivi e non si deroga ad essa, secondo quanto censurato circa la sentenza emessa dal giudice di prime cure.
Cosicché si può riconoscere l'80 % del massimo, che è appunto 277.000 circa, cosicché si arriva ad un importo complessivo di euro 221.600. Tali considerazioni e computi valgono, Nel rispetto degli altri parametri anche per gli altri figli non conviventi.
Il primo giudice ha riconosciuto la somma di euro 215.360,00
Per figlio della signora Parte_9
discorso di prima, pertanto Si può riconoscere la stessa cifra di euro 221.600. Pt_12
Il primo giudice ha riconosciuto la somma di euro 215.360,00
pagina 11 di 15 Per , figlio della signora Parte_10
di (dati anagrafici e status familiare) Pt_11 Parte_11
Il congiunto ha 27 anni, è figlio della vittima e non era convivente.
La vittima aveva 54 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti sia altri conviventi che altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2025
Valore del Punto Base € 11.549,20
Punti riconosciuti per il grado di parentela 18
Punti in base all'età del figlio 4
Punti in base all'età della vittima 2,5
Punti totali riconosciuti 24,5
IMPORTO del RISARCIMENTO € 282.955,40
NOTA come prima :
Poichè il figlio non era convivente con la vittima, il punteggio complessivo può essere ridotto fino a
1/2; di conseguenza, sulla base dei dati inseriti, il punteggio riconosciuto può variare da un minimo di
12,25 ad un massimo di 24,5 punti, con un importo totale del risarcimento che oscilla tra € 141.477,70
e € 282.955,40.
Applicando pertanto gli stessi criteri di cui sopra, si determina un importo di euro 226.364.
Il primo giudice ha riconosciuto la somma di euro 215.360,00
Analizzando la differenza tra queste due somme, che è la minore tra tutti gli altri importi - vale a dire che la differenza, a favore di parte appellata, è molto superiore per gli altri importi – già è possibile verificare che, anche devalutando la somma di euro 226.364, essa passa ad euro 220.842, ancora superiore a quanto riconosciuto dal primo giudice, di quasi 5mila euro .
pagina 12 di 15 Pertanto, l'appello principale va integralmente rigettato .Intuitiva appare la superiorità degli atri computi ex tab. RO rispetto alle altre determinazioni del primo giudice.
§ 9 – L'appello incidentale circa le spese
Esso non è fondato per le ragioni che si vengono a spiegare.
La censura con riguardo all'applicazione ai valori minimi non può essere accolta.
E' giurisprudenza consolidata, da ultimo v. Cass. Sez. 5, Ord. n. 33642 del 20/12/2024 quella secondo cui
“…la determinazione degli onorari deve essere stabilita dal giudice sulla base dei valori medi della tariffa che possono essere aumentati o diminuiti secondo la percentuale indicata. E' stato, inoltre, affermato che il giudice non è gravato di uno specifico onere di motivazione sull'entità della liquidazione purché questa si mantenga tra il minimo ed il massimo di tariffa (Cass. 20289 del 2015, Cass.n.9542/2020)…”.
Anche volendo rivisitare nel merito la valutazione del primo giudice in termini di non speciale difficoltà è, per il primo grado, da confermare, a differenza delle questioni coinvolte in questo grado di giudizio, che postula (postulerebbe, ove si seguisse la soccombenza che invece, come si viene a vedere, reciproca) quantomeno la liquidazione secondo i parametri medi.
L'altra affermazione è, astrattamente, da condividere, ma la sua efficacia temporale è a partire dal
23.10.23.
Infatti, il testo dell'art. 4 dm 10 marzo 2014, n. 55 recitava :
“ Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.”
Con novella introdotta dal DM 147/2022 che, rispetto al dato letterale, non è affatto precisa, ma non può comunque dare luogo a diversa interpretazione, specificamente viene detto all'art. 2, come in moltissimi altri luoghi, che c) al comma 2, le parole: «di regola» sono soppresse;
pagina 13 di 15 Ciò è avvenuto nell'ambito di una forte limitazione delle varie discrezionalità, già previste nel pregresso dm, che invece caratterizza proprio il dm 147.22.
Pertanto, è evidente che il testo attualmente, e per le prestazioni professionali concluse (anche qui per espressa previsione normativa ) dopo il 23.10.23 è nel senso indicato dagli appellati
Cioè
Nuovo testo dell'art. 4 dm 10 marzo 2014, n. 55 :
Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico è aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.
Togliendo, appunto, ogni discrezionalità.
Peraltro, come più volte ricordato, la sentenza di primo grado è del gennaio 2023 e quindi precedente all'obbligatorietà appena menzionata.
E il primo giudice ha dato una motivazione sufficiente, seppure sintetica, della non applicazione di tale moltiplicatore, invocato nell'appello incidentale.
Ciò, come detto, era consentito ratione temporis.
§§§§§§§§§§§§§§§§
In conclusione, sono integralmente da rigettare sia l'appello principale che l'appello incidentale, con le conseguenti declaratorie in termini di presupposti per il raddoppio del contributo unificato, mentre le spese processuali del secondo grado sono integralmente da compensare per la reciproca soccombenza.
p.q.m.
La Corte di appello di Ancona, definitivamente pronunciando
- rigetta Integralmente sia l'appello principale che l'appello incidentale.
- Compensa integralmente le spese processuali relative al presente giudizio d'appello.
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato ex
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, In relazione sia all'appello principale che a quello incidentale.
Ancona, così deciso in data 26.5.25 pagina 14 di 15 Il cons. est. Dr. Cesare Marziali
Il Presidente Dr. Gianmichele Marcelli
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dr. Gianmichele Marcelli Presidente
Dr. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dr. Cesare Marziali Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 138 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa da
Parte_1
(c.f. e p.i. con sede legale in Via Cristoforo Colombo n. 106, in
[...] P.IVA_1 Pt_1 persona del Commissario Straordinario dell' e Commissario Liquidatore della Parte_1
Gestione Liquidatoria della ex legale rappresentante pro-tempore Dott.ssa Parte_1 Pt_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Vagnoni (c.f.: , pec:
[...] C.F._1
fax n. 0710976312) ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_1 studio in Falconara M.ma (AN), Piazza Cesare Battisti n. 1
Contro
pagina 1 di 15 nato a [...] il [...] e residente a [...]
166 (C.F. ) nato a [...] il [...] e C.F._2 Controparte_2 residente a [...] CP_3
, nato a [...] il [...] e residente a [...](C.F.
[...] C.F._4
nato a [...] il [...] e residente in [...]G. Rue Parte_3
Des Quatre Fils Aymond, nato a [...] il [...] e Parte_4 residente a [...] Febbraio n. 15 (C.F. ), C.F._5 Parte_5
nato a [...] il [...] e residente ad Essen in Baltrunveg n. 8 (C.F.
[...]
) rappresentati e difesi dall' Avv. Francesco De Minicis del Foro di C.F._6
Fermo ( ,PEC - Fax CodiceFiscale_7 Email_2
0734. ) e con lui elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Fermo, che dichiara di P.IVA_2 voler ricevere ogni comunicazione e o notificazione agli indirizzi pec e fax sopra indicati
Appellati ed Appellanti incidentali
Oggetto: sentenza pronunciata dal Tribunale Ordinario di Fermo, in tema di responsabilità medica
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
§ 1 – Con Ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. il Tribunale di Fermo accertava che era Persona_1 deceduta per fatti ascrivibili alla struttura sanitaria e procedeva alla liquidazione del danno parentale nei confronti degli stretti congiunti e parenti sopravvissuti .
§ 2 – Propone unico motivo d'appello, sostanzialmente, - Gestione Liquidatoria della ex Parte_1
consistente nell'errata applicazione, per la liquidazione del danno parentale, delle tabelle Parte_1 del tribunale di Milano, con la la conseguente richiesta di riduzione delle spese legali liquidate.
pagina 2 di 15 § 3 – Resistono gli appellati controdeducendo e proponendo a loro volta, con appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, con due motivi riguardanti la regolamentazione delle spese processuali :
1) Sotto il profilo che le spese legali avrebbero dovuto liquidarsi, sia per il procedimento di A.T.P. che per il procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c., sicuramente ai valori medi, non quelli minimi disposti dal primo giudice
2) Sotto il profilo che comunque si sarebbe dovuto applicare l'art. 4 comma 2 del medesimo DM
55/2014 cosi come da ultimo modificato, che prevede per l'avvocato che assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, un aumento per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30% fino ad un massimo di n. 10 posizioni, in ogni modo si sarebbe potuto considerare anche il danno complessivo riconosciuto dal Giudicante nel provvedimento, pari ad oltre euro
1.400.000,00 considerate le n. 6 posizioni attoree. Quindi, lo scaglione da applicarsi avrebbe dovuto essere quello oltre i 520.000,00 euro con un successivo aumento del 60% come previsto dall'art. 6 del DM 55/2014 cosi come modificato dal Decreto 147/2022. La sentenza impugnata aveva invece preso a riferimento, sia per le spese dell'A.T.P. che per quelle del procedimento sommario, la maggior somma liquidata per una delle parti liquidando ai valori minimi a titolo di spese legali .
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§ 4 – La questione preliminare Dell'applicazione, nella sentenza impugnata, delle tabelle del Tribunale di Milano e non di quelle del Tribunale di RO, sotto l'aspetto a) dell'errore di diritto, b) o comunque dei criteri a punti necessariamente da applicare presso questa Corte.
La sentenza emessa è del gennaio del 2023.
La stessa, tuttavia, non ha potuto tener conto della giurisprudenza di cassazione, che poco dopo si sarebbe affermata sul punto, a favore, invece, dell'applicazione delle tabelle del tribunale di RO per la perdita del rapporto parentale.
Già da tempo, ad es. con sentenza a definizione del proc. n. 242 del 2018, questa stessa Corte ha osservato, con motivazione perfettamente idonea anche per il caso in esame :
“Di recente Cassazione, terza sezione civile, Ord. n. 13540 del 17/5/2023, ha avuto modo di chiarire che pagina 3 di 15 “va tenuto in considerazione, quanto ai criteri da adottare per il riconoscimento e per la quantificazione del danno non patrimoniale alle vittime riflesse, che nel caso di specie oggetto della quantificazione non è il danno da morte del prossimo congiunto, e quindi da perdita del rapporto parentale, ma il danno che subiscono i congiunti in conseguenza delle lesioni – in questo caso gravissime- subite dalla vittima principale, tali da recare dolore e pena ai parenti, e da incidere pesantemente sullo svolgimento della vita quotidiana della intera famiglia”.
In particolare, le Tabelle di RO, che hanno il merito di aver introdotto il criterio a punti per la morte del congiunto, hanno altresì elaborato un criterio analogo per il danno riflesso. Esse prevedono un punto comprendente il profilo morale e quello dinamico relazionale – dal valore variabile in funzione della modificazione concreta della vita del familiare, nonché dell'avvenuto riconoscimento di una posta monetaria per coprire le spese di assistenza, ad esempio di una badante fissa – e dei punti in relazione al rapporto di parentela con il danneggiato;
al numero di familiari;
all'età dei soggetti coinvolti nonché, infine, alla percentuale di invalidità riconosciuta al leso. Le tabelle specificano, poi, che il punto comprendente il profilo dinamico relazionale, relativo allo sconvolgimento di vita connesso con l'assistenza del soggetto leso, può essere riconosciuto solamente ai soggetti titolari dell'obbligo di provvedere all'assistenza nei confronti del danneggiato. Di conseguenza, in presenza di genitori ed altri figli, saranno i genitori nel caso che si tratti di un figlio, o del coniuge se si tratta dell'altro coniuge, o dei figli in caso di un solo genitore.
Da rilevare che tale modalità di liquidazione non ha alternative attuali, poiché le Tabelle del Tribunale di Milano, pur essendosi adeguate al criterio a punti, non hanno elaborato una specifica misurazione per il danno riflesso esplicitamente “…in quanto per ora non è stato raccolto un campione di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio”.
Ne discende che il criterio equitativo puro – largamente usato nei Tribunali di merito – dovrebbe trovare applicazione solo quando la particolarità delle circostanze lo giustifichi, purché idoneamente motivato. Se dunque il criterio equitativo dovrebbe essere relegato a casi particolari, il principale parametro guida per la liquidazione del danno riflesso deve invece essere quello predisposto dalle Tabelle del Tribunale di RO (l'opzione è specificamente indicata da Cass. 13540/2023, appena cit.).
Occorre, come detto, osservare che la sentenza della Cassazione appare successiva alla decisione di merito oggetto del presente appello, mentre è anche vero che al momento della sentenza questa preferenza non si era consolidata dal momento che la Cassazione poco prima aveva approvato l'utilizzo delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, nella loro edizione aggiornata del giugno
2022, per calcolare il risarcimento del danno parentale ( ordinanza 37009 del 16 dicembre 2022).
Ad ogni modo, la preferenza per le Tabelle del tribunale di RO è stata confermata integralmente dalla successiva Sez. 3, Ord. n. 36560 del 30/12/2023.
Non è dato sapere se, con i continui aggiornamenti delle Tabelle, in particolare di quelle di Milano, le più recenti soddisfino maggiormente il punto decisivo sottolineato dalla Cassazione, vale a dire che non solo le Tabelle del Tribunale di Milano si sono adeguate al criterio a punti, ma, nella misura in cui hanno, poi, elaborato una specifica misurazione per il danno riflesso, possano essere utilizzate alla pari o, addirittura, in senso stavolta inverso, di preferenza esclusiva rispetto a quelle di RO. pagina 4 di 15 Ad ogni modo, in assenza di giurisprudenza di legittimità edita di senso contrario, e della conseguente necessità di preservare il valore della certezza del diritto, non mutando la giurisprudenza nomofilattica, si impone, a prescindere, l'applicazione delle tabelle di RO.
§ 5 – L'ulteriore problema, se le tabelle di Milano possano applicarsi, nel rispetto del principio della domanda (art. 112 c.p.c.) non essendo state esplicitamente invocate da alcuna parte, oltre che non in sentenza. – La presenza dei (diversi) criteri generali di liquidazione nel thema decidendum
Se la sentenza impugnata era precedente al consolidarsi dell'orientamento descritto, la posizione delle parti, sino alla precisazione delle conclusioni scritte in questa sede d'appello, pertanto successiva al consolidarsi citato, ignora del tutto la problematica, a prescindere dalla soluzione da darsi.
S'impone, quindi, di considerare se, in qualche modo, questa Corte possa dare seguito all'omogeneità dell'orientamento sopra invocato, ovvero ne sia impedita da quanto appena osservato.
La soluzione è, nel caso concreto, affermativa, considerando il tenore della domanda avanzata in primo grado.
Se è vero, infatti, che il motivo predominante della richiesta si appoggia, nel concreto, alle Tabelle milanesi :
“…potranno senza ombra di dubbio essere quindi liquidate le somme massime previste nella forbice determinata dal Tribunale di Milano e quantificate in € 331.920,00 ciascuno. Secondo le Tabelle elaborate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano aggiornate all'anno
2018…[…]…”
È anche vero che sussiste la clausola che residualmente fa salva
1) “….la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia ed accertata in corso di causa…”
2) “…eventualmente anche con liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. …”
Inoltre, lo stesso atto d'appello introduce, corrispondentemente e specularmente , la questione di una possibile pronuncia secondo punteggi comunque inferiori o quella somma ritenuta di giustixzia :
“… pertanto l'odierna appellante è tenuta al pagamento della somma risultante dai punteggi comunque inferiori rispetto a quelli disposti nell'ordinanza impugnata, quantificata secondo le attuali “Tabelle integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale” di pagina 5 di 15 Milano ed. 2022 o quella diversa somma ritenuta di giustizia da questa Ecc.ma Corte adita, comunque inferiore a quella liquidata in primo grado…”.
Alla luce di quanto sopra, la liquidazione secondo le Tabelle del tribunale di RO è possibile e, perciò, per quanto sopra detto, doverosa.
Infatti la Cassazione, che in via generale non ammette l'inserimento di diversi criteri di liquidazione del danno rispetto a quelli proposti nella domanda di parte, proprio per violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, li ammette ove siano veicolati proprio dalle clausole sopra esaminate :
Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 7 maggio 2021 n. 12159
“…Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che va anche nella specie ribadito, nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. il prescindere dalla specifica quantificazione dalla parte formulata in ordine a ciascuna voce di danno oggetto della domanda di ristoro, salvo che tali indicazioni non siano da ritenere ( in base ad apprezzamento di fatto concernente l'interpretazione della domanda e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione) meramente indicative ( v. Cass., 11/10/2019, n. 25690; Cass., 27/9/2012, n. 16450; Cass.,13/2/2002, n. 2078).Si è al riguardo ulteriormente sottolineato ( v. Cass., 25/2/2011, n. 10528 ) che la precisazione dell'ammontare della somma domandata può avere invero valore meramente indicativo allorquando, pur dopo averla formulata, la parte chieda che il danno venga comunque liquidato secondo giustizia ed equità, potendo in tale ipotesi il giudice attribuire una somma anche superiore a quella richiesta, rimanendo esclusa solamente la possibilità di darsi ingresso a voci di danno diverse da quelle espressamente elencate (cfr. Cass., 13/2/2002, n. 2078; Cass., 12/7/1999, n. 7345. Diversamente, per l'affermazione che nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno, ove l'attore, dopo avere indicato analiticamente le voci di danno di cui chiede il ristoro ed il relativo ammontare, abbia dichiarato di rimettersi comunque "alla valutazione equitativa del giudice", il giudice non può pronunciare condanna per importi superiori a quelli richiesti dalla parte, giacché quella formula, in difetto di una esplicita dichiarazione in tal senso, non può intendersi come una domanda di somme anche maggiori rispetto a quelle indicate, ma solo come richiesta al giudice di effettuare la valutazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., v. peraltro, minoritariamente, Cass., 16/2/2010, n. 3593 ).
La problematica relativa a maggiori somme, che potrebbe essere ostativa, non si pone, in quanto parte appellante chiede la riduzione del quantum e la parte appellata si limita a volerlo tenerlo fermo .
§ 6 – Affermata l'applicazione delle Tabella ROne, a quale anno riferirsi.
Queste Tabelle sono per definizione, attualizzate.
Non ha, pertanto, ragion d'essere confrontare le tabelle di Milano con le coeve tabelle di RO e verificare le (eventuali ) differenze.
Sapendo che le Tabelle del tribunale di RO sono aggiornate al 2025, una corretto modo di procedere per renderle comparabili sarà, semmai, una devalutazione di tali importi, secondo le tabelle del 2025, rispetto all'antecedente momento di emissione della sentenza impugnata, per una corretta comparazione delle rispettive quantificazioni.
pagina 6 di 15 Va da sé che ove, eventualmente, la rivisitazione delle somme liquidate porti ad una quantificazione, secondo le attuali tabelle del trib. RO, comunque inferiore agli importi riconosciuti da primo giudice e contestati con l'appello principale, ogni devalutazione, per ovvi motivi, sarà comunque inutile.
§ 7 – Le doglianze dell'appellante sulla quantificazione del danno
Innanzitutto l'appellante sottolinea che
“… il vulnus dell'impugnata ordinanza risiede nella errata applicazione in concreto delle suddette tabelle, infatti le stesse (nella tabella relativa al coniuge e ai figli) in riferimento al criterio oggettivo di cui alla lettera D “sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius” stabiliscono di accertare qualora il danneggiato perde il genitore se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita l'altro genitore e/o i fratelli del danneggiato e se il danneggiato perde il coniuge/assimilati, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, vi sono dei figli in vita…[…]… si evidenzia che ciascuno degli appellati ha ben 5 superstiti rispetto al nucleo familiare di base del de cuius sig.ra , Persona_1 ossia, rispetto al sig. (marito) vi sono 5 figli, rispetto a ciascuno dei sig.ri Controparte_1 Parte_6
, , e (figli) vi sono il padre e i 4 fratelli.” Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
Quanto alla convivenza, che è un dato importante per i figli, per le ragioni di cui si dirà, l'appello evidenzia fra l'altro il riconoscimento del punteggio aggiuntivo solamente per
- per Parte_6
- per Persona_2
[...]
a tal proposito osservare che il giudice di prime cure, sul punto, osservava “…Peraltro,
[...] diversamente da quanto sostenuto dalla resistente, l'istruzione probatoria ha accertato che i ricorrenti, almeno sino ad un anno prima della morte della signora, avevano convissuto con la stessa (cfr. verbale di udienza del 24.02.2022), ulteriore accertamento dal quale potersi evincere, sempre sulla base di massime di esperienza, che la morte della signora abbia provocato un danno parentale ai ricorrenti stessi;
tre dei quali (il marito ed i figli e ), peraltro, ancora conviventi con la signora al Pt_6 CP_3 momento della sua morte (cfr. verbale di udienza del 24.02.2022)…”.
Come si è visto, la parte appellante censura, nell'esaminare il punteggio ai singoli componenti della famiglia, in maniera veramente minima ed indiretta, nel conteggio che propone, ma sufficiente per poterla esaminare in sede di appello, la convivenza per alcuni dei figli.
Come pure visto, il primo giudice, in maniera del tutto implicita, equipara la convivenza in atto a quella cessata da poco : “…tutti conviventi [quindi, per quanto riguarda i figli, non solo e ] Pt_6 CP_3 almeno sino ad un anno prima della morte della signora…”.
pagina 7 di 15 Ma per fare ciò introduce un elemento che poteva, certo, essere esaminato, ma con adeguata motivazione, che consentisse di esaminare il dato formale della non attuale convivenza al momento della morte, comparandolo con altri aspetti che permettevano specificamente di superarlo in senso favorevole. Tale motivazione manca completamente, e spettava semmai a parte attrice dare conto di una sostanziale equiparazione tra i figli formalmente non conviventi, ma conviventi sino a poco prima e i figli formalmente conviventi. Ovviamente non bastando formule di stile come (solamente) quelle rinvenibili nella sentenza impugnata quali “…conseguenziali valutazioni presuntive…” senza dare modo di capire quali siano queste valutazioni presuntive.
A prescindere dal dato dell'affettività, richiamato in un passaggio appena precedente, ma che sussiste ovviamente sia per il figlio che abita a distanza, sia per il figlio convivente.
Tale omissione di una prova essenziale per poter superare proprio il dato formale della liquidazione a punti, la quale può essere superata, appunto, solo a fronte di ben precisi requisiti, non è stata considerata dal primo giudice, né lo stesso ha ricavato dagli atti emergenti al processo elementi che potessero essere considerati d'ufficio, nonché utilizzati per una deroga all'ufficialità della tabella.
Non spettando a parte, appellante di provare il contrario, la sua censura, seppure contenuta al minimo - ma conforme, del resto, alla elencazione a punti, coessenziale al tipo di liquidazione - deve essere accolta.
La prima doglianza che si riferisce al numero dei componenti del nucleo familiare potrà invece essere direttamente risolta una volta rimodulati i punti, e le relative quantificazioni monetarie - come al paragrafo successivo.
§ 8 - Il danno parentale, come risulta dagli atti di causa e come quantificabile dale tabelle del Tribunale di RO del 2025.
Per , marito della signora Persona_3
(dati anagrafici e status familiare) Parte_11
Il congiunto ha 54 anni, è coniuge della vittima ed era convivente.
La vittima aveva 54 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti sia altri conviventi che altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela. pagina 8 di 15 SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2025
Valore del Punto Base € 11.549,20
Punti riconosciuti per il grado di parentela 20
Punti in base all'età del coniuge 2,5
Punti in base all'età della vittima 2,5
Punti per la convivenza tra il coniuge e la vittima 4
Punti totali riconosciuti 29
IMPORTO del RISARCIMENTO € 334.926,80
Il primo giudice ha riconosciuto la somma di euro 238.915,00
Per figlio della signora Parte_6
di (dati anagrafici e status familiare) Pt_11 Parte_11
Il congiunto ha 33 anni, è figlio della vittima ed era convivente.
La vittima aveva 54 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti sia altri conviventi che altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2025
Valore del Punto Base € 11.549,20
Punti riconosciuti per il grado di parentela 18
Punti in base all'età del figlio 3,5
Punti in base all'età della vittima 2,5
Punti per la convivenza tra il figlio e la vittima 4
pagina 9 di 15 Punti totali riconosciuti 28
IMPORTO del RISARCIMENTO € 323.377,60
Il primo giudice ha riconosciuto la somma di euro 269.200, 00
Per , figlio della signora Parte_7
Il congiunto ha 35 anni, è figlio della vittima ed era convivente.
La vittima aveva 54 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti sia altri conviventi che altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2025
Valore del Punto Base € 11.549,20
Punti riconosciuti per il grado di parentela 18
Punti in base all'età del figlio 3,5
Punti in base all'età della vittima 2,5
Punti per la convivenza tra il figlio e la vittima 4
Punti totali riconosciuti 28
IMPORTO del RISARCIMENTO € 323.377,60
Il primo giudice ha riconosciuto la somma di euro 269.200,00
Per , figlio della signora Parte_8
Il congiunto ha 32 anni, è figlio della vittima e non era convivente.
La vittima aveva 54 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti sia altri conviventi che altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela. pagina 10 di 15 SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2025
Valore del Punto Base € 11.549,20
Punti riconosciuti per il grado di parentela 18
Punti in base all'età del figlio 3,5
Punti in base all'età della vittima 2,5
Punti totali riconosciuti 24
IMPORTO del RISARCIMENTO € 277.180,80
NOTA(dalle tabelle di RO):
Poichè il figlio non era convivente con la vittima, il punteggio complessivo può essere ridotto fino a
1/2; di conseguenza, sulla base dei dati inseriti, il punteggio riconosciuto può variare da un minimo di
12 ad un massimo di 24 punti, con un importo totale del risarcimento che oscilla tra € 138.590,40 e €
277.180,80.
Questa circostanza può essere apprezzata per non collocare l'importo proprio alla metà tra il minimo ed il massimo. È appena il caso di dire che In tale ipotesi si applica la tabella punti, o meglio i suoi correttivi e non si deroga ad essa, secondo quanto censurato circa la sentenza emessa dal giudice di prime cure.
Cosicché si può riconoscere l'80 % del massimo, che è appunto 277.000 circa, cosicché si arriva ad un importo complessivo di euro 221.600. Tali considerazioni e computi valgono, Nel rispetto degli altri parametri anche per gli altri figli non conviventi.
Il primo giudice ha riconosciuto la somma di euro 215.360,00
Per figlio della signora Parte_9
discorso di prima, pertanto Si può riconoscere la stessa cifra di euro 221.600. Pt_12
Il primo giudice ha riconosciuto la somma di euro 215.360,00
pagina 11 di 15 Per , figlio della signora Parte_10
di (dati anagrafici e status familiare) Pt_11 Parte_11
Il congiunto ha 27 anni, è figlio della vittima e non era convivente.
La vittima aveva 54 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti sia altri conviventi che altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2025
Valore del Punto Base € 11.549,20
Punti riconosciuti per il grado di parentela 18
Punti in base all'età del figlio 4
Punti in base all'età della vittima 2,5
Punti totali riconosciuti 24,5
IMPORTO del RISARCIMENTO € 282.955,40
NOTA come prima :
Poichè il figlio non era convivente con la vittima, il punteggio complessivo può essere ridotto fino a
1/2; di conseguenza, sulla base dei dati inseriti, il punteggio riconosciuto può variare da un minimo di
12,25 ad un massimo di 24,5 punti, con un importo totale del risarcimento che oscilla tra € 141.477,70
e € 282.955,40.
Applicando pertanto gli stessi criteri di cui sopra, si determina un importo di euro 226.364.
Il primo giudice ha riconosciuto la somma di euro 215.360,00
Analizzando la differenza tra queste due somme, che è la minore tra tutti gli altri importi - vale a dire che la differenza, a favore di parte appellata, è molto superiore per gli altri importi – già è possibile verificare che, anche devalutando la somma di euro 226.364, essa passa ad euro 220.842, ancora superiore a quanto riconosciuto dal primo giudice, di quasi 5mila euro .
pagina 12 di 15 Pertanto, l'appello principale va integralmente rigettato .Intuitiva appare la superiorità degli atri computi ex tab. RO rispetto alle altre determinazioni del primo giudice.
§ 9 – L'appello incidentale circa le spese
Esso non è fondato per le ragioni che si vengono a spiegare.
La censura con riguardo all'applicazione ai valori minimi non può essere accolta.
E' giurisprudenza consolidata, da ultimo v. Cass. Sez. 5, Ord. n. 33642 del 20/12/2024 quella secondo cui
“…la determinazione degli onorari deve essere stabilita dal giudice sulla base dei valori medi della tariffa che possono essere aumentati o diminuiti secondo la percentuale indicata. E' stato, inoltre, affermato che il giudice non è gravato di uno specifico onere di motivazione sull'entità della liquidazione purché questa si mantenga tra il minimo ed il massimo di tariffa (Cass. 20289 del 2015, Cass.n.9542/2020)…”.
Anche volendo rivisitare nel merito la valutazione del primo giudice in termini di non speciale difficoltà è, per il primo grado, da confermare, a differenza delle questioni coinvolte in questo grado di giudizio, che postula (postulerebbe, ove si seguisse la soccombenza che invece, come si viene a vedere, reciproca) quantomeno la liquidazione secondo i parametri medi.
L'altra affermazione è, astrattamente, da condividere, ma la sua efficacia temporale è a partire dal
23.10.23.
Infatti, il testo dell'art. 4 dm 10 marzo 2014, n. 55 recitava :
“ Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.”
Con novella introdotta dal DM 147/2022 che, rispetto al dato letterale, non è affatto precisa, ma non può comunque dare luogo a diversa interpretazione, specificamente viene detto all'art. 2, come in moltissimi altri luoghi, che c) al comma 2, le parole: «di regola» sono soppresse;
pagina 13 di 15 Ciò è avvenuto nell'ambito di una forte limitazione delle varie discrezionalità, già previste nel pregresso dm, che invece caratterizza proprio il dm 147.22.
Pertanto, è evidente che il testo attualmente, e per le prestazioni professionali concluse (anche qui per espressa previsione normativa ) dopo il 23.10.23 è nel senso indicato dagli appellati
Cioè
Nuovo testo dell'art. 4 dm 10 marzo 2014, n. 55 :
Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico è aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.
Togliendo, appunto, ogni discrezionalità.
Peraltro, come più volte ricordato, la sentenza di primo grado è del gennaio 2023 e quindi precedente all'obbligatorietà appena menzionata.
E il primo giudice ha dato una motivazione sufficiente, seppure sintetica, della non applicazione di tale moltiplicatore, invocato nell'appello incidentale.
Ciò, come detto, era consentito ratione temporis.
§§§§§§§§§§§§§§§§
In conclusione, sono integralmente da rigettare sia l'appello principale che l'appello incidentale, con le conseguenti declaratorie in termini di presupposti per il raddoppio del contributo unificato, mentre le spese processuali del secondo grado sono integralmente da compensare per la reciproca soccombenza.
p.q.m.
La Corte di appello di Ancona, definitivamente pronunciando
- rigetta Integralmente sia l'appello principale che l'appello incidentale.
- Compensa integralmente le spese processuali relative al presente giudizio d'appello.
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato ex
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, In relazione sia all'appello principale che a quello incidentale.
Ancona, così deciso in data 26.5.25 pagina 14 di 15 Il cons. est. Dr. Cesare Marziali
Il Presidente Dr. Gianmichele Marcelli
pagina 15 di 15