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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 10363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10363 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 67146/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, riunito nella camera di consiglio del 08/07/2025 composto dai sig.ri magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo Presidente, dott. Maurizio Manzi Giudice, dott. Stefano Iannaccone Giudice relatore, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 67146 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2020 posta in deliberazione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in atti, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.; tra
n persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza San Bernardo Parte_1
n. 101, presso lo studio dell'avv. Arturo Cancrini, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
- AT
e
in persona del l.r.p.t ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Generale di CP_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Tabarini e Antonio Marino anche CP_1 disgiuntamente tra loro, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- Convenuto
Conclusioni delle parti:
Per l'attore: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione:
a) In accoglimento della riserva n. 1 e per le ragioni dedotte nel corpo del presente atto, accertare
e dichiarare il diritto di in persona del Legale Rappresentante pro tempore, alla Parte_1
Pag. 1 a 9 corresponsione della somma di Euro 3.007.608,04 e al riconoscimento della protrazione di giorni
372 del Termine di Ultimazione dei Lavori e, per l'effetto, condannare in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento della predetta somma in favore dell'attrice, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche anatocistici e alla rivalutazione monetaria come per legge e IVA se dovuta come per legge;
b) In accoglimento della riserva n. 2 e per le ragioni dedotte nel corpo del presente atto, accertare
e dichiarare il diritto di in persona del Legale Rappresentante pro tempore, alla Parte_1 corresponsione della somma di Euro 391.870,84 e, per l'effetto, condannare in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della predetta somma in favore dell'attrice, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art.
1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata
a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche anatocistici e alla rivalutazione monetaria come per legge e IVA se dovuta come per legge;
c) Con vittoria di spese, competenze ed onorai del presente giudizio.”
Per il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis rejectis,
- In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità, in tutto o in parte, della domanda attorea, ai sensi del combinato disposto degli artt. 240-bis, comma 1-bis, D. Lgs.
163/2006 e degli artt. 190 e 191 del D.P.R. 207/2010, nonché dell'art. 23 del Contratto di appalto, per i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto;
- Ancora in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità totale o parziale della domanda attorea, in quanto tardiva e preclusa all'attrice per intervenuta decadenza, in quanto è subentrata nella medesima posizione dell'originario contraente in base Parte_1 ad un contratto di affitto d'azienda, come meglio esposto nel corpo del presente atto;
- Nel merito, rigettare integralmente le domande ex adverso avanzate, poiché infondate in fatto ed in diritto per i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto, nonché per carenza di prova;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante ritenesse sussistente una responsabilità di per la causazione di un anomalo andamento dell'appalto, ridurre CP_1 congruamente gli importi di condanna, in considerazione dei motivi esposti nel corpo del presente atto ed in applicazione dei principi di cui all'art. 1227 c.c.;
- Con condanna di controparte alle spese, competenze, onorari e ogni altro accessorio previsto per legge per il presente grado di giudizio.”
Pag. 2 a 9 Svolgimento del processo e motivi della decisione
La citava in giudizio chiedendo la condanna di quest'ultima al Parte_1 CP_1 pagamento della somma di € 3.399.478,88, di cui € 3.007.608,04 in accoglimento della riserva n.1 ed € 391.870,84 in relazione alla riserva n.2, iscritte nel corso dell'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della S.S. Potenza-Melfi.
A fondamento della domanda l'attrice deduceva:
- che l con contratto in data 29\7\2015, avrebbe commesso in appalto ad un'ATI CP_1
(formata dalla CN s.p.a. e dalla Sintec s.p.a.) l'esecuzione di alcuni lavori di messa in sicurezza della S.S. Potenza-Melfi;
- che la CN sarebbe stata raggiunta dapprima da un'interdittiva antimafia, e di seguito ne sarebbe stato dichiarato lo stato d'insolvenza da parte del Tribunale di Catania;
- che il Ministero per lo Sviluppo Economico, in attesa di una soluzione definitiva, con decreto del 16\4\2018 avrebbe autorizzato la CN a sottoscrivere contratti d'affitto– ponte del ramo d'azienda che comprendeva i lavori su strade dell CP_1
- che la CN avrebbe quindi affittato ad essa l'anzidetto ramo d'azienda (con Pt_1 contratto del 7\5\2018, di durata annuale, dal 27\6\2018 al 26\6\2019);
- che essa attrice sarebbe così subentrata nel contratto di appalto, previa esecuzione d'un sopralluogo in contraddittorio, nel corso del quale sarebbero state descritte le opere fin lì realizzate dalla CN, e sarebbe stata evidenziata anche la presenza di alcuni
“sottoservizi interferenti” (nella specie si trattava di strutture che si trovano interrate al di sotto del manto stradale, quali condotte idriche, reti fognarie, linee elettriche o in fibra ottica;
oppure di strutture aeree, quali linee elettriche o, come nel caso di specie, di telecamere poste al di sopra della strada, che la committente è tenuta a spostare, per consentire l'esecuzione dei lavori sulla carreggiata, e che deve poi riposizionare in loco);
- che essa avrebbe preso possesso del cantiere il 10\7\2018, ma nel corso dei Pt_1 lavori sarebbero emerse delle carenze progettuali, per superare le quali essa attrice avrebbe presentato una proposta di variante a cui l' non avrebbe, però, fornito CP_1 riscontro;
- che i lavori sarebbero stati sospesi per circa 3 mesi (tra gennaio e marzo 2019), a causa delle avverse condizioni climatiche e, nelle more di tale periodo, sarebbe pure sopraggiunta l'indisponibilità di cave da cui estrarre i materiali per la formazione del rilevato stradale;
Pag. 3 a 9 - che tali problemi avrebbero rallentato i lavori e costretto essa attrice ad iscrivere le due riserve di cui s'è detto, imputabili, l'una a difetti di progettazione e l'altra a ritardi nello spostamento delle anzidette interferenze.
L si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, contestando partitamente le doglianze CP_1 di controparte, ed aggiungendo che una volta scaduto (il 26\6\2019) il contratto di affitto d'azienda, la avrebbe restituito il cantiere, ed i lavori sarebbero stati affidati ad una Pt_1 terza impresa (la D'Agostino Costruzioni Generali s.p.a., che aveva nelle more acquistato dalla
CN quello stesso ramo d'azienda), la quale li avrebbe portati a termine senza riscontrare difficoltà di sorta.
Ma prim'ancora, l eccepiva la tardività di quelle due riserve e l'inammissibilità della CP_1 riserva n. 1, la quale, attenendo a pretesi difetti di progettazione, sarebbe stata inibita sia dall'art. 23 del contratto di appalto, che dalla disposizione di cui all'art. 240 bis, comma 1 bis, del d. lgs. 163\2006: norma che, pur essendo stata abrogata (dall'art. 217 del d. lgs. 50\2016, con decorrenza 19\4\2016) era vigente alla data di conclusione del contratto di appalto con l'ATI, nel quale, per quanto detto, la ra subentrata, quale avente causa dalla CN, in Pt_1 virtù del contratto di affitto del ramo d'azienda.
In subordine, l eccepiva il concorso di colpa dell'appaltatore, ex art. 1227, secondo CP_1 comma, c.c., e chiedeva che fossero di conseguenza ridotte le somme eventualmente dovute.
La causa veniva istruita mediante CTU.
Seguiva l'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Nell'ambito del presente giudizio la ha inteso far valere due riserve: Parte_1
- la riserva n.1, tesa ad ottenere il rimborso dei maggiori costi che assume d'avere sostenuto per il protrarsi dei lavori, causato:
o dall'inadeguatezza del progetto, alla quale l non aveva ritenuto di porre CP_1 rimedio, approvando il progetto di variante che le era stato proposto;
o dai maggiori costi che aveva dovuto sostenere per la presenza degli anzidetti servizi interferenti, e per avere dovuto approvvigionarsi dei materiali prelevandoli da cave più lontane, posto che quelle che erano state individuate col contratto di appalto erano risultate indisponibili, o mancavano delle necessarie autorizzazioni o certificazioni;
Pag. 4 a 9 - la riserva n.2 ristoro degli oneri della sicurezza sostenuti e non compensati con gli Stati di Avanzamento Lavori in conseguenza della sottoproduzione segnalata con la Riserva
n. 1
1. Sulla riserva n.1
In relazione alle carenze progettuali, la riserva risulta inammissibile, per due ordini di motivi.
Come eccepito dall' infatti, il contratto di appalto stabiliva (all'art. 23) che le riserve CP_1 avrebbero dovuto essere iscritte e comunicate alla committente entro 30 giorni dal verificarsi della causa della riserva stessa;
e lo stesso articolo aggiungeva che “non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'art. 112 del Codice e delle pertinenti norme del
d.P.R. 207/2010, sono stati oggetto di verifica”.
Il contratto, quindi, poneva, pregiudizialmente, un limite all'ammissibilità delle riserve derivanti da carenze di elaborati progettuali già fatti oggetto di verifica;
ed inoltre il termine concesso per iscrivere le riserve era già scaduto quando la era subentrata in quel Pt_1 contratto di appalto, quale affittuario dell'azienda della CN: per cui la sconta le Pt_1 decadenze che erano già maturate in capo alla CN.
Eventuali carenze progettuali, infatti, avrebbero dovuto essere espresse, dalla CN, nel corpo dell'atto di consegna del cantiere: cosa che non è avvenuta, tant'è che dal relativo verbale (in data 27\7\2015, all. 9 di parte convenuta) emerge invece che le parti, dopo “accurata verifica in contraddittorio” avevano accertato “il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, con riferimento a quelle di cui al comma 1 dell'art. 106 del d.P.R. 207/2010”.
In conclusione, il non aver evidenziato alcuna carenza progettuale in quella sede rende inammissibile la relativa doglianza anche da parte della subentrante Pt_1
A tali considerazioni occorre poi aggiungere che l'attrice, pur essendo stata immessa nel possesso del cantiere il 10\7\2018, aveva sollevato la riserva relativa a carenze progettuali solo in data 6\11\2018: mentre, al più tardi, tale riserva avrebbero dovuto essere espressa al momento della consegna del cantiere o, quantomeno, nel corpo dei due SAL (terzo e quarto) successivi alla sua immissione nel possesso del cantiere, avevano hanno avuto ad oggetto proprio i lavori da quella eseguiti.
Da ultimo, ulteriore motivo d'inammissibilità della riserva va individuato nella norma di cui all'art. 240 bis, comma 1 bis, del d. lgs. 163\2006, che stabiliva che “non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del regolamento, sono stati oggetto di verifica”.
Pag. 5 a 9 E' vero che tale norma è stata poi abrogata dall'art. 217 del d. lgs. 50\2016, con decorrenza
19\4\2016. Tuttavia, per quanto interessa in questa sede, va rilevato che la stessa era vigente alla data (29\7\2015) di conclusione del contratto di appalto. Dunque, in applicazione del principio di ultrattività, quella norma continua a disciplinarne le sorti del negozio, sia nei confronti degli originari contraenti, che dei loro aventi causa, avendo superato anche lo scrutinio di legittimità costituzionale (v. Corte Cost. sent. n. 109\2021).
Di contro, deve ritenersi pacificamente tempestiva, e dunque formalmente ammissibile l'iscrizione della riserva con riferimento ai maggiori oneri sostenuti a causa della presenza di sottoservizi non rilevati in sede di elaborazione del progetto.
Sul punto si veda anche la comparsa della convenuta, la quale ha avuto modo di precisare che
“le pretese relative alle interferenze, in particolare, vennero avanzate anche dalla ditta originariamente incaricata dell'esecuzione del contratto in corso, ed è per tale unico motivo che oggi la ditta può continuare a coltivare le relative pretese nell'odierno giudizio”. Pt_1
In relazione a tale doglianza è opportuno rilevare che subito dopo l'immissione della Pt_1 nel possesso del cantiere è stato eseguito (in data 10\7\2018) un sopralluogo in contraddittorio, nel corso del quale detti servizi interferenti sono stati individuati analiticamente.
Si trattava, per quanto è emerso anche dalla c.t.u., dello spostamento di una linea ottica e di una condotta idrica interrate;
e di un portale posto al di sopra della carreggiata, provvisto CP_1 di telecamere per il rilevamento del traffico.
L'esperto ha rilevato che l' (gravata dall'obbligo di spostare detti servizi interferenti, così CP_1 da consentire all'appaltatore di operare sul cantiere) ha provveduto allo spostamento di una prima linea di linea ottica soltanto in data 17\10\2018: così ritardando (di 99 giorni) l'inizio dei lavori sul lotto n. 1; ritardo che si è poi ripercosso, a cascata, anche sui tempi di completamento dei lotti 2 e 4; mentre una seconda linea è stata spostata solo in data
21\12\2018.
I lavori di spostamento della linea idrica sono invece iniziati in data 3\12\2018 e sono terminati il 12\12\2018; mentre il portale è stato rimosso nel corso del mese di gennaio 2019. CP_1
Altre interferenze, infine (una linea aerea ENEL, un tombino della rete fognaria ed un pozzetto dell'Acquedotto lucano) non sono mai state rimosse.
Di conseguenza il c.t.u. ha ritenuto che il ritardo con cui aveva risolto alcuni di quei CP_1 problemi, così come l'omessa risoluzione degli altri, avevano determinato una sottoproduzione rispetto alle astratte capacità operative dell'attrice, che il c.t.u. ha stimato essere stata pari al
Pag. 6 a 9 25%, rispetto agli standard ordinari che l veva raggiunto nei periodi in cui non aveva Pt_1 incontrato ostacoli: e tale sottoproduzione s'era tradotta in maggiori oneri, dovendo quella sostenere, comunque, le ordinarie spese generali.
In relazione all'ulteriore doglianza, relativa al fatto che la era stata costretta ad Pt_1 approvvigionarsi dei materiali prelevandoli da cave più lontane, il c.t.u. ha invece premesso che l'elenco dei fornitori indicati nel progetto esecutivo è soltanto indicativo, ben potendo l'appaltatore poi acquistarli da altri soggetti;
ha aggiunto che è frequente che durante i tempi di aggiudicazione i fornitori indicati nel progetto esecutivo si rendano indisponibili;
ed ha ritenuto che la aveva, comunque, avuto tempo e modo di ricercare soluzioni alternative: per Pt_1 cui ha escluso la risarcibilità di quella voce di danno.
Per cui, in conclusione, il C.T.U. ha ritenuto che fosse risarcibile soltanto l'inerente porzione di spese generali e di oneri per la sicurezza, che erano rimasti improduttivi, quantificando le prime in € 26.611,12 e le seconde in € 10.869,12.
Ha poi ritenuto dovuto anche il mancato utile, derivato da quella ridotta produttività, quantificandolo in € 29.451,60.
In relazione all'ulteriore voce di danno lamentata dalla derivante dal fatto che una Pt_1 parte delle maestranze e delle attrezzature erano rimasti a loro volta improduttivi, a causa di quei ritardi, l'esperto ha fatto presente che l'attrice non aveva fornito alcuna prova del fatto storico, e cioè d'avere tenuto inutilizzata parta dei dipendenti e delle attrezzature: ed anzi, ha ritenuto improbabile che ciò sia avvenuto, una volta che la presenza d'interferenze le era nota sin dall'inizio dei lavori, per cui pare del tutto improbabile che quella abbia dispiegato risorse
(operai e macchinari) in quantità superiore a quella strettamente necessaria.
2. Sulla riserva n.2
Come detto, l'attrice ha inteso far valere nell'ambito del presente giudizio un'ulteriore riserva, tesa ad ottenere il ristoro degli oneri della sicurezza sostenuti e non compensati con gli Stati di
Avanzamento Lavori in conseguenza della sottoproduzione segnalata con la Riserva n. 1.
A tal proposito, ritiene il Collegio che assuma valenza dirimente il fatto che “i maggiori costi della sicurezza dovuti al protrarsi dei tempi e, quindi, alla minore produttività sono già stati chiesti con la riserva n. 1, per cui la riserva n. 2 risulta ultronea e non giustificata” (cfr. CTU pag.
96).
3. Conclusioni
Pag. 7 a 9 L'esperto, infine, ha fornito risposte esaurienti e convincenti alle critiche che gli sono state mosse dai consulenti di parte.
Risposte a cui va aggiunta la considerazione che la richiesta (contenuta nella comparsa conclusionale) d'integrazione della c.t.u., accompagnata da un ordine di esibizione, ex art. 210
c.p.c., della perizia di variante n. 4777 approvata in data 15.12.2021, è per la seconda parte tardiva, posto che avrebbe dovuto essere espressa entro i termini di cui all'art. 183 c.p.c., nel testo vigente “ratione temporis”; ed è complessivamente inutile, posto che, nei fatti, il documento, e l'integrazione della sono tesi a dimostrare i lamentati errori di progettazione: profilo di danno che, per le plurime considerazioni appena espresse, resta escluso da quelli risarcibili.
Questo Giudice, quindi, condividendo e facendo propria la consulenza e le risposte date dal c.t.u., ritiene che il danno lamentato dalla possa essere risarcito entro i limiti appena Pt_1 indicati (€ 26.611,12 + € 10.869,12 + € 29.451,60, per un totale di € 65.931,84).
Viceversa, i danni derivanti dai dedotti errori progettuali non possono essere risarciti per le plurime ragioni sopra indicate;
mentre va respinta, per difetto di prova, la domanda di ristoro del danno che si assume sia derivato dalla inattività di parte dei dipendenti e delle attrezzature.
Sulla somma riconosciuta spetta alla società attrice anche la rivalutazione monetaria, costituendo questa l'imprescindibile presupposto dell'espressione, in termini di equivalenza monetaria attuale, del valore che va appunto reintegrato dal debitore e facendo parte del cd. danno emergente. La somma di € 65.931,84 va maggiorata della rivalutazione -secondo i noti indici ISTAT- dalla data di iscrizione della riserva in cui le somme sono state quantificate
(settembre 2018), per un importo totale di € 78.063,30. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
Nei rapporti interni, le spese della c.t.u. vengono poste a carico delle parti in ragione di 1\2 ciascuna;
mentre le spese processuali vengono compensate in ragione di 9\10, tenuto conto dell'enorme divario esistente tra gl'importi richiesti (3.399.478,88) e quelli che sono stati riconosciuti (€ 65.931,84).
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Parte_1 nei confronti della , così provvede:
[...] CP_1
• in parziale accoglimento della domanda, condanna l' al pagamento della somma di CP_1
€ 65.931,84, da rivalutare e da maggiorare di interessi nei modi e con le decorrenze indicate in motivazione;
• pone le spese di c.t.u. a carico di ciascuna parte in ragione di 1\2;
Pag. 8 a 9 • compensa le spese del giudizio in ragione di 9\10; pone la differenza a carico dell CP_1
e le liquida, per l'intero, in € 10.000, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 08/07/2025. il Giudice rel. dott. Stefano Iannaccone
il Presidente dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 9 a 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, riunito nella camera di consiglio del 08/07/2025 composto dai sig.ri magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo Presidente, dott. Maurizio Manzi Giudice, dott. Stefano Iannaccone Giudice relatore, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 67146 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2020 posta in deliberazione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in atti, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.; tra
n persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza San Bernardo Parte_1
n. 101, presso lo studio dell'avv. Arturo Cancrini, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
- AT
e
in persona del l.r.p.t ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Generale di CP_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Tabarini e Antonio Marino anche CP_1 disgiuntamente tra loro, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- Convenuto
Conclusioni delle parti:
Per l'attore: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione:
a) In accoglimento della riserva n. 1 e per le ragioni dedotte nel corpo del presente atto, accertare
e dichiarare il diritto di in persona del Legale Rappresentante pro tempore, alla Parte_1
Pag. 1 a 9 corresponsione della somma di Euro 3.007.608,04 e al riconoscimento della protrazione di giorni
372 del Termine di Ultimazione dei Lavori e, per l'effetto, condannare in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento della predetta somma in favore dell'attrice, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche anatocistici e alla rivalutazione monetaria come per legge e IVA se dovuta come per legge;
b) In accoglimento della riserva n. 2 e per le ragioni dedotte nel corpo del presente atto, accertare
e dichiarare il diritto di in persona del Legale Rappresentante pro tempore, alla Parte_1 corresponsione della somma di Euro 391.870,84 e, per l'effetto, condannare in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della predetta somma in favore dell'attrice, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art.
1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata
a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche anatocistici e alla rivalutazione monetaria come per legge e IVA se dovuta come per legge;
c) Con vittoria di spese, competenze ed onorai del presente giudizio.”
Per il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis rejectis,
- In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità, in tutto o in parte, della domanda attorea, ai sensi del combinato disposto degli artt. 240-bis, comma 1-bis, D. Lgs.
163/2006 e degli artt. 190 e 191 del D.P.R. 207/2010, nonché dell'art. 23 del Contratto di appalto, per i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto;
- Ancora in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità totale o parziale della domanda attorea, in quanto tardiva e preclusa all'attrice per intervenuta decadenza, in quanto è subentrata nella medesima posizione dell'originario contraente in base Parte_1 ad un contratto di affitto d'azienda, come meglio esposto nel corpo del presente atto;
- Nel merito, rigettare integralmente le domande ex adverso avanzate, poiché infondate in fatto ed in diritto per i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto, nonché per carenza di prova;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante ritenesse sussistente una responsabilità di per la causazione di un anomalo andamento dell'appalto, ridurre CP_1 congruamente gli importi di condanna, in considerazione dei motivi esposti nel corpo del presente atto ed in applicazione dei principi di cui all'art. 1227 c.c.;
- Con condanna di controparte alle spese, competenze, onorari e ogni altro accessorio previsto per legge per il presente grado di giudizio.”
Pag. 2 a 9 Svolgimento del processo e motivi della decisione
La citava in giudizio chiedendo la condanna di quest'ultima al Parte_1 CP_1 pagamento della somma di € 3.399.478,88, di cui € 3.007.608,04 in accoglimento della riserva n.1 ed € 391.870,84 in relazione alla riserva n.2, iscritte nel corso dell'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della S.S. Potenza-Melfi.
A fondamento della domanda l'attrice deduceva:
- che l con contratto in data 29\7\2015, avrebbe commesso in appalto ad un'ATI CP_1
(formata dalla CN s.p.a. e dalla Sintec s.p.a.) l'esecuzione di alcuni lavori di messa in sicurezza della S.S. Potenza-Melfi;
- che la CN sarebbe stata raggiunta dapprima da un'interdittiva antimafia, e di seguito ne sarebbe stato dichiarato lo stato d'insolvenza da parte del Tribunale di Catania;
- che il Ministero per lo Sviluppo Economico, in attesa di una soluzione definitiva, con decreto del 16\4\2018 avrebbe autorizzato la CN a sottoscrivere contratti d'affitto– ponte del ramo d'azienda che comprendeva i lavori su strade dell CP_1
- che la CN avrebbe quindi affittato ad essa l'anzidetto ramo d'azienda (con Pt_1 contratto del 7\5\2018, di durata annuale, dal 27\6\2018 al 26\6\2019);
- che essa attrice sarebbe così subentrata nel contratto di appalto, previa esecuzione d'un sopralluogo in contraddittorio, nel corso del quale sarebbero state descritte le opere fin lì realizzate dalla CN, e sarebbe stata evidenziata anche la presenza di alcuni
“sottoservizi interferenti” (nella specie si trattava di strutture che si trovano interrate al di sotto del manto stradale, quali condotte idriche, reti fognarie, linee elettriche o in fibra ottica;
oppure di strutture aeree, quali linee elettriche o, come nel caso di specie, di telecamere poste al di sopra della strada, che la committente è tenuta a spostare, per consentire l'esecuzione dei lavori sulla carreggiata, e che deve poi riposizionare in loco);
- che essa avrebbe preso possesso del cantiere il 10\7\2018, ma nel corso dei Pt_1 lavori sarebbero emerse delle carenze progettuali, per superare le quali essa attrice avrebbe presentato una proposta di variante a cui l' non avrebbe, però, fornito CP_1 riscontro;
- che i lavori sarebbero stati sospesi per circa 3 mesi (tra gennaio e marzo 2019), a causa delle avverse condizioni climatiche e, nelle more di tale periodo, sarebbe pure sopraggiunta l'indisponibilità di cave da cui estrarre i materiali per la formazione del rilevato stradale;
Pag. 3 a 9 - che tali problemi avrebbero rallentato i lavori e costretto essa attrice ad iscrivere le due riserve di cui s'è detto, imputabili, l'una a difetti di progettazione e l'altra a ritardi nello spostamento delle anzidette interferenze.
L si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, contestando partitamente le doglianze CP_1 di controparte, ed aggiungendo che una volta scaduto (il 26\6\2019) il contratto di affitto d'azienda, la avrebbe restituito il cantiere, ed i lavori sarebbero stati affidati ad una Pt_1 terza impresa (la D'Agostino Costruzioni Generali s.p.a., che aveva nelle more acquistato dalla
CN quello stesso ramo d'azienda), la quale li avrebbe portati a termine senza riscontrare difficoltà di sorta.
Ma prim'ancora, l eccepiva la tardività di quelle due riserve e l'inammissibilità della CP_1 riserva n. 1, la quale, attenendo a pretesi difetti di progettazione, sarebbe stata inibita sia dall'art. 23 del contratto di appalto, che dalla disposizione di cui all'art. 240 bis, comma 1 bis, del d. lgs. 163\2006: norma che, pur essendo stata abrogata (dall'art. 217 del d. lgs. 50\2016, con decorrenza 19\4\2016) era vigente alla data di conclusione del contratto di appalto con l'ATI, nel quale, per quanto detto, la ra subentrata, quale avente causa dalla CN, in Pt_1 virtù del contratto di affitto del ramo d'azienda.
In subordine, l eccepiva il concorso di colpa dell'appaltatore, ex art. 1227, secondo CP_1 comma, c.c., e chiedeva che fossero di conseguenza ridotte le somme eventualmente dovute.
La causa veniva istruita mediante CTU.
Seguiva l'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Nell'ambito del presente giudizio la ha inteso far valere due riserve: Parte_1
- la riserva n.1, tesa ad ottenere il rimborso dei maggiori costi che assume d'avere sostenuto per il protrarsi dei lavori, causato:
o dall'inadeguatezza del progetto, alla quale l non aveva ritenuto di porre CP_1 rimedio, approvando il progetto di variante che le era stato proposto;
o dai maggiori costi che aveva dovuto sostenere per la presenza degli anzidetti servizi interferenti, e per avere dovuto approvvigionarsi dei materiali prelevandoli da cave più lontane, posto che quelle che erano state individuate col contratto di appalto erano risultate indisponibili, o mancavano delle necessarie autorizzazioni o certificazioni;
Pag. 4 a 9 - la riserva n.2 ristoro degli oneri della sicurezza sostenuti e non compensati con gli Stati di Avanzamento Lavori in conseguenza della sottoproduzione segnalata con la Riserva
n. 1
1. Sulla riserva n.1
In relazione alle carenze progettuali, la riserva risulta inammissibile, per due ordini di motivi.
Come eccepito dall' infatti, il contratto di appalto stabiliva (all'art. 23) che le riserve CP_1 avrebbero dovuto essere iscritte e comunicate alla committente entro 30 giorni dal verificarsi della causa della riserva stessa;
e lo stesso articolo aggiungeva che “non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'art. 112 del Codice e delle pertinenti norme del
d.P.R. 207/2010, sono stati oggetto di verifica”.
Il contratto, quindi, poneva, pregiudizialmente, un limite all'ammissibilità delle riserve derivanti da carenze di elaborati progettuali già fatti oggetto di verifica;
ed inoltre il termine concesso per iscrivere le riserve era già scaduto quando la era subentrata in quel Pt_1 contratto di appalto, quale affittuario dell'azienda della CN: per cui la sconta le Pt_1 decadenze che erano già maturate in capo alla CN.
Eventuali carenze progettuali, infatti, avrebbero dovuto essere espresse, dalla CN, nel corpo dell'atto di consegna del cantiere: cosa che non è avvenuta, tant'è che dal relativo verbale (in data 27\7\2015, all. 9 di parte convenuta) emerge invece che le parti, dopo “accurata verifica in contraddittorio” avevano accertato “il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, con riferimento a quelle di cui al comma 1 dell'art. 106 del d.P.R. 207/2010”.
In conclusione, il non aver evidenziato alcuna carenza progettuale in quella sede rende inammissibile la relativa doglianza anche da parte della subentrante Pt_1
A tali considerazioni occorre poi aggiungere che l'attrice, pur essendo stata immessa nel possesso del cantiere il 10\7\2018, aveva sollevato la riserva relativa a carenze progettuali solo in data 6\11\2018: mentre, al più tardi, tale riserva avrebbero dovuto essere espressa al momento della consegna del cantiere o, quantomeno, nel corpo dei due SAL (terzo e quarto) successivi alla sua immissione nel possesso del cantiere, avevano hanno avuto ad oggetto proprio i lavori da quella eseguiti.
Da ultimo, ulteriore motivo d'inammissibilità della riserva va individuato nella norma di cui all'art. 240 bis, comma 1 bis, del d. lgs. 163\2006, che stabiliva che “non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del regolamento, sono stati oggetto di verifica”.
Pag. 5 a 9 E' vero che tale norma è stata poi abrogata dall'art. 217 del d. lgs. 50\2016, con decorrenza
19\4\2016. Tuttavia, per quanto interessa in questa sede, va rilevato che la stessa era vigente alla data (29\7\2015) di conclusione del contratto di appalto. Dunque, in applicazione del principio di ultrattività, quella norma continua a disciplinarne le sorti del negozio, sia nei confronti degli originari contraenti, che dei loro aventi causa, avendo superato anche lo scrutinio di legittimità costituzionale (v. Corte Cost. sent. n. 109\2021).
Di contro, deve ritenersi pacificamente tempestiva, e dunque formalmente ammissibile l'iscrizione della riserva con riferimento ai maggiori oneri sostenuti a causa della presenza di sottoservizi non rilevati in sede di elaborazione del progetto.
Sul punto si veda anche la comparsa della convenuta, la quale ha avuto modo di precisare che
“le pretese relative alle interferenze, in particolare, vennero avanzate anche dalla ditta originariamente incaricata dell'esecuzione del contratto in corso, ed è per tale unico motivo che oggi la ditta può continuare a coltivare le relative pretese nell'odierno giudizio”. Pt_1
In relazione a tale doglianza è opportuno rilevare che subito dopo l'immissione della Pt_1 nel possesso del cantiere è stato eseguito (in data 10\7\2018) un sopralluogo in contraddittorio, nel corso del quale detti servizi interferenti sono stati individuati analiticamente.
Si trattava, per quanto è emerso anche dalla c.t.u., dello spostamento di una linea ottica e di una condotta idrica interrate;
e di un portale posto al di sopra della carreggiata, provvisto CP_1 di telecamere per il rilevamento del traffico.
L'esperto ha rilevato che l' (gravata dall'obbligo di spostare detti servizi interferenti, così CP_1 da consentire all'appaltatore di operare sul cantiere) ha provveduto allo spostamento di una prima linea di linea ottica soltanto in data 17\10\2018: così ritardando (di 99 giorni) l'inizio dei lavori sul lotto n. 1; ritardo che si è poi ripercosso, a cascata, anche sui tempi di completamento dei lotti 2 e 4; mentre una seconda linea è stata spostata solo in data
21\12\2018.
I lavori di spostamento della linea idrica sono invece iniziati in data 3\12\2018 e sono terminati il 12\12\2018; mentre il portale è stato rimosso nel corso del mese di gennaio 2019. CP_1
Altre interferenze, infine (una linea aerea ENEL, un tombino della rete fognaria ed un pozzetto dell'Acquedotto lucano) non sono mai state rimosse.
Di conseguenza il c.t.u. ha ritenuto che il ritardo con cui aveva risolto alcuni di quei CP_1 problemi, così come l'omessa risoluzione degli altri, avevano determinato una sottoproduzione rispetto alle astratte capacità operative dell'attrice, che il c.t.u. ha stimato essere stata pari al
Pag. 6 a 9 25%, rispetto agli standard ordinari che l veva raggiunto nei periodi in cui non aveva Pt_1 incontrato ostacoli: e tale sottoproduzione s'era tradotta in maggiori oneri, dovendo quella sostenere, comunque, le ordinarie spese generali.
In relazione all'ulteriore doglianza, relativa al fatto che la era stata costretta ad Pt_1 approvvigionarsi dei materiali prelevandoli da cave più lontane, il c.t.u. ha invece premesso che l'elenco dei fornitori indicati nel progetto esecutivo è soltanto indicativo, ben potendo l'appaltatore poi acquistarli da altri soggetti;
ha aggiunto che è frequente che durante i tempi di aggiudicazione i fornitori indicati nel progetto esecutivo si rendano indisponibili;
ed ha ritenuto che la aveva, comunque, avuto tempo e modo di ricercare soluzioni alternative: per Pt_1 cui ha escluso la risarcibilità di quella voce di danno.
Per cui, in conclusione, il C.T.U. ha ritenuto che fosse risarcibile soltanto l'inerente porzione di spese generali e di oneri per la sicurezza, che erano rimasti improduttivi, quantificando le prime in € 26.611,12 e le seconde in € 10.869,12.
Ha poi ritenuto dovuto anche il mancato utile, derivato da quella ridotta produttività, quantificandolo in € 29.451,60.
In relazione all'ulteriore voce di danno lamentata dalla derivante dal fatto che una Pt_1 parte delle maestranze e delle attrezzature erano rimasti a loro volta improduttivi, a causa di quei ritardi, l'esperto ha fatto presente che l'attrice non aveva fornito alcuna prova del fatto storico, e cioè d'avere tenuto inutilizzata parta dei dipendenti e delle attrezzature: ed anzi, ha ritenuto improbabile che ciò sia avvenuto, una volta che la presenza d'interferenze le era nota sin dall'inizio dei lavori, per cui pare del tutto improbabile che quella abbia dispiegato risorse
(operai e macchinari) in quantità superiore a quella strettamente necessaria.
2. Sulla riserva n.2
Come detto, l'attrice ha inteso far valere nell'ambito del presente giudizio un'ulteriore riserva, tesa ad ottenere il ristoro degli oneri della sicurezza sostenuti e non compensati con gli Stati di
Avanzamento Lavori in conseguenza della sottoproduzione segnalata con la Riserva n. 1.
A tal proposito, ritiene il Collegio che assuma valenza dirimente il fatto che “i maggiori costi della sicurezza dovuti al protrarsi dei tempi e, quindi, alla minore produttività sono già stati chiesti con la riserva n. 1, per cui la riserva n. 2 risulta ultronea e non giustificata” (cfr. CTU pag.
96).
3. Conclusioni
Pag. 7 a 9 L'esperto, infine, ha fornito risposte esaurienti e convincenti alle critiche che gli sono state mosse dai consulenti di parte.
Risposte a cui va aggiunta la considerazione che la richiesta (contenuta nella comparsa conclusionale) d'integrazione della c.t.u., accompagnata da un ordine di esibizione, ex art. 210
c.p.c., della perizia di variante n. 4777 approvata in data 15.12.2021, è per la seconda parte tardiva, posto che avrebbe dovuto essere espressa entro i termini di cui all'art. 183 c.p.c., nel testo vigente “ratione temporis”; ed è complessivamente inutile, posto che, nei fatti, il documento, e l'integrazione della sono tesi a dimostrare i lamentati errori di progettazione: profilo di danno che, per le plurime considerazioni appena espresse, resta escluso da quelli risarcibili.
Questo Giudice, quindi, condividendo e facendo propria la consulenza e le risposte date dal c.t.u., ritiene che il danno lamentato dalla possa essere risarcito entro i limiti appena Pt_1 indicati (€ 26.611,12 + € 10.869,12 + € 29.451,60, per un totale di € 65.931,84).
Viceversa, i danni derivanti dai dedotti errori progettuali non possono essere risarciti per le plurime ragioni sopra indicate;
mentre va respinta, per difetto di prova, la domanda di ristoro del danno che si assume sia derivato dalla inattività di parte dei dipendenti e delle attrezzature.
Sulla somma riconosciuta spetta alla società attrice anche la rivalutazione monetaria, costituendo questa l'imprescindibile presupposto dell'espressione, in termini di equivalenza monetaria attuale, del valore che va appunto reintegrato dal debitore e facendo parte del cd. danno emergente. La somma di € 65.931,84 va maggiorata della rivalutazione -secondo i noti indici ISTAT- dalla data di iscrizione della riserva in cui le somme sono state quantificate
(settembre 2018), per un importo totale di € 78.063,30. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
Nei rapporti interni, le spese della c.t.u. vengono poste a carico delle parti in ragione di 1\2 ciascuna;
mentre le spese processuali vengono compensate in ragione di 9\10, tenuto conto dell'enorme divario esistente tra gl'importi richiesti (3.399.478,88) e quelli che sono stati riconosciuti (€ 65.931,84).
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Parte_1 nei confronti della , così provvede:
[...] CP_1
• in parziale accoglimento della domanda, condanna l' al pagamento della somma di CP_1
€ 65.931,84, da rivalutare e da maggiorare di interessi nei modi e con le decorrenze indicate in motivazione;
• pone le spese di c.t.u. a carico di ciascuna parte in ragione di 1\2;
Pag. 8 a 9 • compensa le spese del giudizio in ragione di 9\10; pone la differenza a carico dell CP_1
e le liquida, per l'intero, in € 10.000, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 08/07/2025. il Giudice rel. dott. Stefano Iannaccone
il Presidente dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 9 a 9