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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/03/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 27 del mese di marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale
Ordinario di Messina, Seconda Sezione Civile sezione civile, dott. Valerio Brecciaroli, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1851/2021 R.G.
E' comparso, per parte opponente, l'avv. Patrizia Caragliano, per delega dell'avv. Maurizio
Abbagnato, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa, con vittoria di spese e compensi.
E' comparso, per l'avv. Elettra Cortese, per delega dell'avv. Antonio Controparte_1
Christina Faggella Pellegrino, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il Giudice dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA seconda sezione civile
Il giudice dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1851/2021 R.G.
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Paolo Parte_1 C.F._1
Abbagnato; opponente contro TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
(c.f. e p.iva , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino;
opposta
e con l'intervento di
(c.f. e p.iva ) e per essa quale mandataria Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(c.f. e p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino;
terza intervenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 13 aprile 2021, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 208/2021 del 23 febbraio 2021, con il quale il Tribunale di Messina le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 14.868,16, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di a titolo di capitale impagato ed interessi derivanti Controparte_2
dal contratto di prestito personale stipulato in data 23 maggio 2011 con Findomestic s.p.a.;
l'opponente, a fondamento dell'opposizione svolta, ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei presupposti di concessione del medesimo di cui all'art. 633 c.p.c.,
l'omessa comunicazione della cessione del credito a favore dell'opposta, nonché l'estinzione del diritto di credito per prescrizione quinquennale, ritenendo che il termine di prescrizione dovesse decorrere dalla data della stipulazione del contratto (avvenuto nel caso di specie in data 23 maggio
2011) e avendo l'opposta inviato una lettera di messa in mora solo in data 22 febbraio 2020.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15 luglio 2021, si è costituita in giudizio contestando la fondatezza delle pretese avversarie e Controparte_2
chiedendone il rigetto.
Con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata in data 20 marzo 2023, è intervenuta in giudizio
(oggi a seguito di una operazione di fusione per CP_3 Controparte_1
incorporazione), quale successore del diritto di credito a seguito di una operazione di scissione parziale di aderendo alle difese già svolte dalla società opposta. Controparte_2 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione dell'opponente relativa alla pretesa nullità del decreto ingiuntivo per essere stato emesso dal Tribunale in assenza dei presupposti per l'emissione del medesimo.
Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, estendendosi all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge, non potendosi limitare ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (cfr. Cass. Civ., sez. III,
15.07.2005, n. 15037, per la quale “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, ditalché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”).
Da quanto dedotto consegue che, non essendo il presente giudizio di opposizione mera impugnazione del decreto ingiuntivo volta a farne valere vizi propri, bensì un ordinario giudizio di cognizione di merito rivolto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore in sede monitoria, si deve procedere alla verifica della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente, indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che potrebbero valere soltanto ai fini di una diversa statuizione sulle spese della fase monitoria. Va, a tal fine, rilevato che dagli atti di causa emerge la prova del credito fatto valere già in sede monitoria da parte di CP_2 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
avendo quest'ultima prodotto in atti il contratto di finanziamento sottoscritto Controparte_2 dall'odierna opponente.
Tanto premesso, l'opposizione svolta da è infondata. Parte_1
Deve innanzitutto ricordarsi che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore/opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. Nell'ambito delle controversie bancarie inerenti il contratto di finanziamento, in particolare, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cassazione civ., sez. II, 8 gennaio
2018, n. 180).
Ciò posto, nel caso di specie, deve ritenersi che la società opposta, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, avendo la medesima allegato il contratto di prestito sottoscritto da su cui si fonda la pretesa Parte_1 monitoria, con la conseguenza che, non essendo l'effettiva dazione di denaro oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, non può dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da parte della società opposta, così come emerge dall'estratto conto prodotto in sede monitoria (v. doc 5 allegato al ricorso monitorio) ed indicante dettagliatamente le operazioni di calcolo del credito richiesto, che non è stato sul punto specificamente contestato dall'opponente, la quale ha solo genericamente dedotto che “l'esistenza del credito ed il suo preciso ammontare ed i dati riportati non sono rispondenti agli effettivi pagamenti eseguiti dall'opponente” (pag. 2 dell'atto di citazione), senza indicare le ragioni per le quali l'importo del credito richiesto dalla società opposta sarebbe errato, ovvero specificare quali pagamenti non sono stati considerati dall'opposto, producendo la relativa documentazione.
Passando ad analizzare i motivi dell'opposizione, deve rigettarsi l'eccezione svolta da Parte_1 in ordine all'omessa comunicazione della cessione del credito all'odierna parte opposta.
[...] TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
L'eccezione non può essere condivisa, essendo costante la giurisprudenza nell'affermare che “il disposto dell'art. 1264 c.c., secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto, e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta” (Cassazione civile, sez. II, 30.04.2021, n. 11436), con la precisazione che “ai fini tanto dell'art. 1264 c.c., che dell'art. 1265 c.c. e art. 2914 c.c., n. 2, la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità” (Cassazione civile, sez. II, 20.08.2021, n. 23257; conf. Cass. Civ., sez. I,
22.06.2018, n. 16566).
Deve, pertanto, ritenersi irrilevante l'eccezione svolta dall'opponente in ordine all'omessa comunicazione della cessione del credito.
Va, altresì, rigettata l'eccezione avanzata da in ordine all'intervenuta estinzione Parte_1 per prescrizione del diritto di credito dell'istituto di credito opposto
Per costante orientamento giurisprudenza, nel caso di contratto di finanziamento trova applicazione l'ordinaria prescrizione decennale e non quella quinquennale, atteso che la prestazione che il beneficiario si impegna ad eseguire è unitaria, seppur eseguibile in maniera frazionata nel tempo e la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cassazione civile, sez. I, 8 agosto 2013, n. 18951, per la quale “la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti”; conf. Cassazione civile sez. I, 22/04/2024, n. 10859).
Ebbene, nel caso di specie, con il contratto di finanziamento stipulato in data 23 Parte_1
maggio 2011 si è obbligata a restituire l'importo finanziato tramite il pagamento di settantadue rate mensili, con l'evidente conseguenza che al momento della notificazione del decreto ingiuntivo opposto (11 marzo 2021) il diritto del creditore non poteva ritenersi prescritto (avendo, altresì,
l'opposta documentato di aver inviato al debitore una lettera di messa in mora in data 22 febbraio
2020).
Alla luce di quanto fin qui dedotto, l'opposizione avanzata da deve essere Parte_1
rigettata.
Le spese di lite, liquidate come dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al
D.M. n. 55/2014, considerato il valore della causa e le questioni trattate, seguono la soccombenza, con la conseguenza che deve essere condannata al pagamento delle medesime in Parte_1
favore della società opposta.
Ritiene il presente Giudice, invece, che sussistono i presupposti di legge (secondo l'interpretazione operata dalla Corte Costituzionale del 19 aprile 2018, n. 77) per integralmente compensare le spese fra l'opponente e essendo quest'ultima intervenuta in Controparte_1 giudizio senza introdurre diverse questioni in merito all'opposizione avanzata, ma limitandosi a far proprie le difese della cedente, e non avendo l'opponente esplicato alcuna attività difensiva direttamente rivolta nei suoi confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1851/2021 R.G. promossa da contro e con l'intervento di Parte_1 Controparte_2
così provvede: Controparte_1
1. rigetta l'opposizione svolta da e, per l'effetto, conferma e dichiara Parte_1
definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 208/2021 emesso dal Tribunale di
Messina in data 23 febbraio 2021;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, in favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge;
Controparte_1
3. compensa integralmente le spese di giudizio tra e Parte_1 Controparte_1 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 27 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 27 del mese di marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale
Ordinario di Messina, Seconda Sezione Civile sezione civile, dott. Valerio Brecciaroli, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1851/2021 R.G.
E' comparso, per parte opponente, l'avv. Patrizia Caragliano, per delega dell'avv. Maurizio
Abbagnato, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa, con vittoria di spese e compensi.
E' comparso, per l'avv. Elettra Cortese, per delega dell'avv. Antonio Controparte_1
Christina Faggella Pellegrino, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il Giudice dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA seconda sezione civile
Il giudice dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1851/2021 R.G.
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Paolo Parte_1 C.F._1
Abbagnato; opponente contro TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
(c.f. e p.iva , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino;
opposta
e con l'intervento di
(c.f. e p.iva ) e per essa quale mandataria Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(c.f. e p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino;
terza intervenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 13 aprile 2021, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 208/2021 del 23 febbraio 2021, con il quale il Tribunale di Messina le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 14.868,16, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di a titolo di capitale impagato ed interessi derivanti Controparte_2
dal contratto di prestito personale stipulato in data 23 maggio 2011 con Findomestic s.p.a.;
l'opponente, a fondamento dell'opposizione svolta, ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei presupposti di concessione del medesimo di cui all'art. 633 c.p.c.,
l'omessa comunicazione della cessione del credito a favore dell'opposta, nonché l'estinzione del diritto di credito per prescrizione quinquennale, ritenendo che il termine di prescrizione dovesse decorrere dalla data della stipulazione del contratto (avvenuto nel caso di specie in data 23 maggio
2011) e avendo l'opposta inviato una lettera di messa in mora solo in data 22 febbraio 2020.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15 luglio 2021, si è costituita in giudizio contestando la fondatezza delle pretese avversarie e Controparte_2
chiedendone il rigetto.
Con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata in data 20 marzo 2023, è intervenuta in giudizio
(oggi a seguito di una operazione di fusione per CP_3 Controparte_1
incorporazione), quale successore del diritto di credito a seguito di una operazione di scissione parziale di aderendo alle difese già svolte dalla società opposta. Controparte_2 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione dell'opponente relativa alla pretesa nullità del decreto ingiuntivo per essere stato emesso dal Tribunale in assenza dei presupposti per l'emissione del medesimo.
Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, estendendosi all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge, non potendosi limitare ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (cfr. Cass. Civ., sez. III,
15.07.2005, n. 15037, per la quale “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, ditalché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”).
Da quanto dedotto consegue che, non essendo il presente giudizio di opposizione mera impugnazione del decreto ingiuntivo volta a farne valere vizi propri, bensì un ordinario giudizio di cognizione di merito rivolto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore in sede monitoria, si deve procedere alla verifica della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente, indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che potrebbero valere soltanto ai fini di una diversa statuizione sulle spese della fase monitoria. Va, a tal fine, rilevato che dagli atti di causa emerge la prova del credito fatto valere già in sede monitoria da parte di CP_2 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
avendo quest'ultima prodotto in atti il contratto di finanziamento sottoscritto Controparte_2 dall'odierna opponente.
Tanto premesso, l'opposizione svolta da è infondata. Parte_1
Deve innanzitutto ricordarsi che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore/opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. Nell'ambito delle controversie bancarie inerenti il contratto di finanziamento, in particolare, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cassazione civ., sez. II, 8 gennaio
2018, n. 180).
Ciò posto, nel caso di specie, deve ritenersi che la società opposta, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, avendo la medesima allegato il contratto di prestito sottoscritto da su cui si fonda la pretesa Parte_1 monitoria, con la conseguenza che, non essendo l'effettiva dazione di denaro oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, non può dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da parte della società opposta, così come emerge dall'estratto conto prodotto in sede monitoria (v. doc 5 allegato al ricorso monitorio) ed indicante dettagliatamente le operazioni di calcolo del credito richiesto, che non è stato sul punto specificamente contestato dall'opponente, la quale ha solo genericamente dedotto che “l'esistenza del credito ed il suo preciso ammontare ed i dati riportati non sono rispondenti agli effettivi pagamenti eseguiti dall'opponente” (pag. 2 dell'atto di citazione), senza indicare le ragioni per le quali l'importo del credito richiesto dalla società opposta sarebbe errato, ovvero specificare quali pagamenti non sono stati considerati dall'opposto, producendo la relativa documentazione.
Passando ad analizzare i motivi dell'opposizione, deve rigettarsi l'eccezione svolta da Parte_1 in ordine all'omessa comunicazione della cessione del credito all'odierna parte opposta.
[...] TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
L'eccezione non può essere condivisa, essendo costante la giurisprudenza nell'affermare che “il disposto dell'art. 1264 c.c., secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto, e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta” (Cassazione civile, sez. II, 30.04.2021, n. 11436), con la precisazione che “ai fini tanto dell'art. 1264 c.c., che dell'art. 1265 c.c. e art. 2914 c.c., n. 2, la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità” (Cassazione civile, sez. II, 20.08.2021, n. 23257; conf. Cass. Civ., sez. I,
22.06.2018, n. 16566).
Deve, pertanto, ritenersi irrilevante l'eccezione svolta dall'opponente in ordine all'omessa comunicazione della cessione del credito.
Va, altresì, rigettata l'eccezione avanzata da in ordine all'intervenuta estinzione Parte_1 per prescrizione del diritto di credito dell'istituto di credito opposto
Per costante orientamento giurisprudenza, nel caso di contratto di finanziamento trova applicazione l'ordinaria prescrizione decennale e non quella quinquennale, atteso che la prestazione che il beneficiario si impegna ad eseguire è unitaria, seppur eseguibile in maniera frazionata nel tempo e la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cassazione civile, sez. I, 8 agosto 2013, n. 18951, per la quale “la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti”; conf. Cassazione civile sez. I, 22/04/2024, n. 10859).
Ebbene, nel caso di specie, con il contratto di finanziamento stipulato in data 23 Parte_1
maggio 2011 si è obbligata a restituire l'importo finanziato tramite il pagamento di settantadue rate mensili, con l'evidente conseguenza che al momento della notificazione del decreto ingiuntivo opposto (11 marzo 2021) il diritto del creditore non poteva ritenersi prescritto (avendo, altresì,
l'opposta documentato di aver inviato al debitore una lettera di messa in mora in data 22 febbraio
2020).
Alla luce di quanto fin qui dedotto, l'opposizione avanzata da deve essere Parte_1
rigettata.
Le spese di lite, liquidate come dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al
D.M. n. 55/2014, considerato il valore della causa e le questioni trattate, seguono la soccombenza, con la conseguenza che deve essere condannata al pagamento delle medesime in Parte_1
favore della società opposta.
Ritiene il presente Giudice, invece, che sussistono i presupposti di legge (secondo l'interpretazione operata dalla Corte Costituzionale del 19 aprile 2018, n. 77) per integralmente compensare le spese fra l'opponente e essendo quest'ultima intervenuta in Controparte_1 giudizio senza introdurre diverse questioni in merito all'opposizione avanzata, ma limitandosi a far proprie le difese della cedente, e non avendo l'opponente esplicato alcuna attività difensiva direttamente rivolta nei suoi confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1851/2021 R.G. promossa da contro e con l'intervento di Parte_1 Controparte_2
così provvede: Controparte_1
1. rigetta l'opposizione svolta da e, per l'effetto, conferma e dichiara Parte_1
definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 208/2021 emesso dal Tribunale di
Messina in data 23 febbraio 2021;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, in favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge;
Controparte_1
3. compensa integralmente le spese di giudizio tra e Parte_1 Controparte_1 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 27 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli