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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 9943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9943 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N.16834/2023 r.g.a.c. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI XII SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Notaro ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile pendente TRA
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23.09.1977 ed ivi residente a[...], int. 14 sc. B, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Cuma n. 28 presso lo studio dell'avv. Stefano Cu- tolo ) che la rappresenta e difende. C.F._2
OPPONENTE CONTRO (P.IVA in persona del legale rapp.te pt., con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Via Acquara 8 | 82030, San Lorenzello – BN, rappresentata e difesa dall'Avv. Cosimo Casaluci ( ) con Studio Professionale in C.F._3
73010 GUAGNANO(LE) alla P.tta Livio Tempesta n. 1, ex art. 52 DL 24.06.2014 n. 90, che dichiara il domicilio digitale, di cui all' art. 16- sexies d.lgs. n. 179/2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata:
[...]
telefax 08321562249. Email_1
OPPOSTO Oggetto: Vendita di cose mobili Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con D.I. n. 4113/2023 del 16/06/2023 – R.G. n. 10767/2023, il Tribunale di Na- poli ingiungeva a “ in qualità di erede di nato Parte_1 Persona_1
a Napoli il 29.06.1969, ivi deceduto il 27.05.2022, di pagare al ricorrente, entro quaranta giorni, la somma di € 40.035,11 per la causale di cui al ricorso, oltre in- teressi al tasso di cui al Dlgs 231/2002 dalla scadenza delle fatture al soddisfo, nonché le spese della procedura liquidate in € 286,00 per spese ed € 1.370,00 per onorario, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge..”. Alla base del decreto ingiun- tivo era stato dedotto il mancato pagamento da parte del de cuius delle seguenti fatture: n. 57 del 30.12.2021 di euro 4.826,32 n. 10 del 31.03.2022 di euro 17.237,38. Con atto di citazione in opposizione a d.i., notificato in data 27.07.2023 la sig. eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva stante la Parte_1 rinuncia all'eredità del defunto marito mediante atto depositato presso il Tribuna- le di Napoli con Verbalizzazione n. cronol. 1482/2023 del 03/05/2023 RG n. 2988/2023 Repert. n. 449/2023 del 03/05/2023; precisava inoltre che nessun bene o attività del de cuius era mai entrato nella sua disponibilità; per tali ragioni, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo con condanna di
contro
- parte alle spese di lite.
1
Si costituiva tardivamente sostenendo che l'atto di pubblicità della Controparte_1 rinuncia all'eredità doveva coincidere con la registrazione del fascicolo di volon- taria giurisdizione RG VG NAPOLI N. 2988/2023 in corso di registrazione alla data del 09.05.2023, pertanto, affermava la legittimità della propria scelta di agire nei confronti della sig. poiché non consapevole dell'avvenuta rinuncia Pt_1 al momento del ricorso per decreto ingiuntivo. L'opposto chiedeva, in ogni caso, la chiamata in causa dei figli del de cuius , in qualità di eredi;
Persona_1 inoltre, chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del d.i.. Con memorie 171 ter c.p.c. le parti precisavano le proprie posizioni e articolava- no mezzi istruttori. All'udienza del 01.02.2024 il Giudice, dato atto del deposito di note di trattazio- ne scritta, rigettava la richiesta di chiamata in causa di terzo di parte opposta poi- ché costituita tardivamente;
rigettava le richieste istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava ex art.281 sexies c.p.c. al 16.10.2025. Le parti depositavano note di trattazione contenenti le proprie conclusioni: parte opponente concludeva per la revoca del d.i. e la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.; con vittoria di spese di lite da attribuire al procuratore antistatario. Parte opposta concludeva insistendo per la chiamata in causa di terzo, per il rigetto dell'opposizione e conferma del d.i. il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO L'opposizione è fondata e merita accoglimento. Dagli atti di causa emerge che l'odierna opponente, destinataria dell'ingiunzione a mezzo d.i. n.4113/2023, ha rinunciato all'eredità del de cuius Persona_1 in data 03.05.2025 come da atto di verbalizzazione n.1482/2023, dunque prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
pertanto, la sig. non può Pt_1 considerarsi legittimata passiva, avendo il creditore richiesto l'emissione del de- creto ingiuntivo, poi ottenuto, nei confronti della in qualità di erede. Pt_1
Sul punto si richiama quanto statuito dalla Suprema Corte con sentenza n. 18534/2007: “In tema di debiti ereditari, il soggetto chiamato all'eredità e che non l'abbia accettata, se si trova nel possesso di beni ereditari (art. 486 cod. civ.), può stare in giudizio per rappresentare l'eredità, ma, siccome non è ancora succe- duto all'ereditando, non è soggetto passivo delle obbligazioni già pertinenti al suo dante causa e dunque contro di lui non può essere rivolta una domanda di con- danna al pagamento di un debito ereditario. Quando, però, detta domanda sia sta- ta proposta nei suoi confronti, egli ha l'onere di resistere sostenendo l'insussisten- za della sua qualità di erede, al fine di conseguire il risultato di non essere con- dannato al pagamento del debito, in quanto, una volta che attraverso il giudicato sia stato accertato un diritto di una parte nei confronti di un'altra, tutte le questio- ni che avrebbero potuto essere fatte valere nel giudizio e che, se lo fossero state, avrebbero potuto condurre a negare quel diritto, non possono esserlo più e non possono, perciò, costituire oggetto di opposizione all'esecuzione, anche ai fini dell'allegazione della sopravvenuta rinuncia all'eredità”. Priva di pregio, ai fini della definizione della legittimazione poassiva, è l'eccezione relativa alla pubblicità dell'atto di registrazione del fascicolo di vo- lontaria giurisdizione che decorrerebbe dalla data del 09.05.2023; invero, ciò evidenzierebbe solo la buonafede dell'ingiungente nel rivolgere la Controparte_1
2
pretesa alla sig. ma, in ogni caso, non fonderebbe in alcun modo la le- Pt_1 gittimazione passiva di quest'ultima essendo la rinuncia all'eredità, per espressa previsione dell'art.521 c.c., dotata di efficacia retroattiva. Tanto esposto, data la costituzione tardiva della opposta, essa è decaduta dalla facoltà di chiamare in causa il terzo e dal sollevare le eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio (art. 171 e 167 c.p.c.), con la conseguente impos- sibilità di estendere la propria pretesa agli altri possibili eredi. Inoltre, a fronte dell'affermata mancata disponibilità in capo all'opponente dei beni e delle attività del de cuius, il riferimento alla disciplina di cui all'art.485 c.c. si palesa anch'esso tardivo in quanto presentato solo con le memorie ex art.171 ter III termine, e non oggetto di alcuna istanza probatoria volta all'accertamento di quanto asserito dall'odierna opposta. La domanda di condanna ex art.96 c.p.c. proposta da parte opponente va rigettata poiché carente la prova della mala fede o colpa grave;
sul punto giova citare quanto statuito dalle SSUU della Corte di Cassazione con sentenza n.22405/2018: “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace defini- zione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la viola- zione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la
contro
- parte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fe- de (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per ca- renza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), ve- nendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la pa- lese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”. Sussistono motivi validi ai fini della compensazione delle spese di lite, stante la incolpevole mancata conoscenza della società opposta dell'avvio delle pratiche utili ai fini della rinuncia all'eredità.
PQM
Il Tribunale di Napoli, XII sez civile, in persona del GU Dott.ssa Alessia Notaro, pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo introdotta con atto di citazio- ne notificato in data 27.07.2023, ogni contraria istanza disattesa, statuisce:
1)Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto ingiuntivo n.4113/2023;
2)Rigetta la domanda di parte opponente ex art.96 c.p.c.
3)Compensa integralmente le spese di lite. Napoli, 31.10.2025 Il giudice Dott.ssa Alessia Notaro
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(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23.09.1977 ed ivi residente a[...], int. 14 sc. B, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Cuma n. 28 presso lo studio dell'avv. Stefano Cu- tolo ) che la rappresenta e difende. C.F._2
OPPONENTE CONTRO (P.IVA in persona del legale rapp.te pt., con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Via Acquara 8 | 82030, San Lorenzello – BN, rappresentata e difesa dall'Avv. Cosimo Casaluci ( ) con Studio Professionale in C.F._3
73010 GUAGNANO(LE) alla P.tta Livio Tempesta n. 1, ex art. 52 DL 24.06.2014 n. 90, che dichiara il domicilio digitale, di cui all' art. 16- sexies d.lgs. n. 179/2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata:
[...]
telefax 08321562249. Email_1
OPPOSTO Oggetto: Vendita di cose mobili Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con D.I. n. 4113/2023 del 16/06/2023 – R.G. n. 10767/2023, il Tribunale di Na- poli ingiungeva a “ in qualità di erede di nato Parte_1 Persona_1
a Napoli il 29.06.1969, ivi deceduto il 27.05.2022, di pagare al ricorrente, entro quaranta giorni, la somma di € 40.035,11 per la causale di cui al ricorso, oltre in- teressi al tasso di cui al Dlgs 231/2002 dalla scadenza delle fatture al soddisfo, nonché le spese della procedura liquidate in € 286,00 per spese ed € 1.370,00 per onorario, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge..”. Alla base del decreto ingiun- tivo era stato dedotto il mancato pagamento da parte del de cuius delle seguenti fatture: n. 57 del 30.12.2021 di euro 4.826,32 n. 10 del 31.03.2022 di euro 17.237,38. Con atto di citazione in opposizione a d.i., notificato in data 27.07.2023 la sig. eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva stante la Parte_1 rinuncia all'eredità del defunto marito mediante atto depositato presso il Tribuna- le di Napoli con Verbalizzazione n. cronol. 1482/2023 del 03/05/2023 RG n. 2988/2023 Repert. n. 449/2023 del 03/05/2023; precisava inoltre che nessun bene o attività del de cuius era mai entrato nella sua disponibilità; per tali ragioni, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo con condanna di
contro
- parte alle spese di lite.
1
Si costituiva tardivamente sostenendo che l'atto di pubblicità della Controparte_1 rinuncia all'eredità doveva coincidere con la registrazione del fascicolo di volon- taria giurisdizione RG VG NAPOLI N. 2988/2023 in corso di registrazione alla data del 09.05.2023, pertanto, affermava la legittimità della propria scelta di agire nei confronti della sig. poiché non consapevole dell'avvenuta rinuncia Pt_1 al momento del ricorso per decreto ingiuntivo. L'opposto chiedeva, in ogni caso, la chiamata in causa dei figli del de cuius , in qualità di eredi;
Persona_1 inoltre, chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del d.i.. Con memorie 171 ter c.p.c. le parti precisavano le proprie posizioni e articolava- no mezzi istruttori. All'udienza del 01.02.2024 il Giudice, dato atto del deposito di note di trattazio- ne scritta, rigettava la richiesta di chiamata in causa di terzo di parte opposta poi- ché costituita tardivamente;
rigettava le richieste istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava ex art.281 sexies c.p.c. al 16.10.2025. Le parti depositavano note di trattazione contenenti le proprie conclusioni: parte opponente concludeva per la revoca del d.i. e la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.; con vittoria di spese di lite da attribuire al procuratore antistatario. Parte opposta concludeva insistendo per la chiamata in causa di terzo, per il rigetto dell'opposizione e conferma del d.i. il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO L'opposizione è fondata e merita accoglimento. Dagli atti di causa emerge che l'odierna opponente, destinataria dell'ingiunzione a mezzo d.i. n.4113/2023, ha rinunciato all'eredità del de cuius Persona_1 in data 03.05.2025 come da atto di verbalizzazione n.1482/2023, dunque prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
pertanto, la sig. non può Pt_1 considerarsi legittimata passiva, avendo il creditore richiesto l'emissione del de- creto ingiuntivo, poi ottenuto, nei confronti della in qualità di erede. Pt_1
Sul punto si richiama quanto statuito dalla Suprema Corte con sentenza n. 18534/2007: “In tema di debiti ereditari, il soggetto chiamato all'eredità e che non l'abbia accettata, se si trova nel possesso di beni ereditari (art. 486 cod. civ.), può stare in giudizio per rappresentare l'eredità, ma, siccome non è ancora succe- duto all'ereditando, non è soggetto passivo delle obbligazioni già pertinenti al suo dante causa e dunque contro di lui non può essere rivolta una domanda di con- danna al pagamento di un debito ereditario. Quando, però, detta domanda sia sta- ta proposta nei suoi confronti, egli ha l'onere di resistere sostenendo l'insussisten- za della sua qualità di erede, al fine di conseguire il risultato di non essere con- dannato al pagamento del debito, in quanto, una volta che attraverso il giudicato sia stato accertato un diritto di una parte nei confronti di un'altra, tutte le questio- ni che avrebbero potuto essere fatte valere nel giudizio e che, se lo fossero state, avrebbero potuto condurre a negare quel diritto, non possono esserlo più e non possono, perciò, costituire oggetto di opposizione all'esecuzione, anche ai fini dell'allegazione della sopravvenuta rinuncia all'eredità”. Priva di pregio, ai fini della definizione della legittimazione poassiva, è l'eccezione relativa alla pubblicità dell'atto di registrazione del fascicolo di vo- lontaria giurisdizione che decorrerebbe dalla data del 09.05.2023; invero, ciò evidenzierebbe solo la buonafede dell'ingiungente nel rivolgere la Controparte_1
2
pretesa alla sig. ma, in ogni caso, non fonderebbe in alcun modo la le- Pt_1 gittimazione passiva di quest'ultima essendo la rinuncia all'eredità, per espressa previsione dell'art.521 c.c., dotata di efficacia retroattiva. Tanto esposto, data la costituzione tardiva della opposta, essa è decaduta dalla facoltà di chiamare in causa il terzo e dal sollevare le eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio (art. 171 e 167 c.p.c.), con la conseguente impos- sibilità di estendere la propria pretesa agli altri possibili eredi. Inoltre, a fronte dell'affermata mancata disponibilità in capo all'opponente dei beni e delle attività del de cuius, il riferimento alla disciplina di cui all'art.485 c.c. si palesa anch'esso tardivo in quanto presentato solo con le memorie ex art.171 ter III termine, e non oggetto di alcuna istanza probatoria volta all'accertamento di quanto asserito dall'odierna opposta. La domanda di condanna ex art.96 c.p.c. proposta da parte opponente va rigettata poiché carente la prova della mala fede o colpa grave;
sul punto giova citare quanto statuito dalle SSUU della Corte di Cassazione con sentenza n.22405/2018: “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace defini- zione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la viola- zione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la
contro
- parte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fe- de (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per ca- renza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), ve- nendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la pa- lese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”. Sussistono motivi validi ai fini della compensazione delle spese di lite, stante la incolpevole mancata conoscenza della società opposta dell'avvio delle pratiche utili ai fini della rinuncia all'eredità.
PQM
Il Tribunale di Napoli, XII sez civile, in persona del GU Dott.ssa Alessia Notaro, pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo introdotta con atto di citazio- ne notificato in data 27.07.2023, ogni contraria istanza disattesa, statuisce:
1)Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto ingiuntivo n.4113/2023;
2)Rigetta la domanda di parte opponente ex art.96 c.p.c.
3)Compensa integralmente le spese di lite. Napoli, 31.10.2025 Il giudice Dott.ssa Alessia Notaro
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