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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16071/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 16071/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
avv. MORETTI LUCIANO e , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso l'avv. MORETTI LUCIANO;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_1 P.IVA_1
avv. CASSANO ROSA e , con elezione di domicilio in Via Calefati 258 70122
BARI, presso l'avv. CASSANO ROSA;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 13/01/2025, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno
2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente pagina 1 di 4 sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
Con atto di citazione del 21/12/2021 il impugnava Parte_1
l'intimazione di pagamento n°014 2021 90050582 00 000 notificatagli il
14/12/2021 ed avente ad oggetto la richiesta di pagamento per €.1.954,66, relativa a spese di giustizia oggetto della cartella n°014 2005 00967817 68 000, per un preteso recupero di “spese di giustizia” riferite all'anno 1996. In dettaglio l'attore contestando l'intervenuto annullamento ai sensi dell'art 4 co 4 e 9 DL.
41/21 nonché l'intervenuta decadenza e prescrizione delle somme richieste e chiedeva, previa sospensione, accertarsi la nullità ed inefficacia della cartella.
Si costituiva l' che impugnando e contestando ogni avverso dedotto CP_2
chiedeva il rigetto della opposizione.
Ritiene il Tribunale di dover decidere la presente controversia in applicazione del principio processuale, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, della
“ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - secondo cui "deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione dei giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Ili, 8 marzo 2017, n. 5804, nonché,
Cass. Civ., Sez. Un., 8 maggio 2014, n. 9936).
L'opponente ha sostenuto l'illegittimità della cartella esattoriale eccependo l'avvenuta prescrizione del credito intimato e riportato dalla stessa cartella esattoriale.
Parte opponente infatti deduce l'avvenuta prescrizione del credito portato dalla la cartella di pagamento n. 014 2021 90050582 00 000 notifica il 14/12/2021 contestando l'intervenuta decadenza e prescrizione delle somme richieste ritenendo ormai spirato il termine prescrizionale di 10 anni.
In dettaglio parte attrice lamenta che le somme oggetto della cartella di pagamento n. 014 2021 90050582 00 000 pur essendo maturate nell'annualità
1996, come dettagliate nell'atto di citazione e confermate dall'estratto di ruolo, sarebbero state notificate alla parte per la prima volta il 15/02/2006.
Deve tuttavia rilevarsi che la notifica eseguita il 15/02/2006 della cartella n.
0142005 0096781768000 del 2005si appalesa irregolare e priva di efficacia in pagina 2 di 4 quanto, essendo effettuata a mani di soggetto diverso dal notificando (a “familiare convivente”, con l'annotazione “PADRE”), i) la relata di notifica non è stata completata con le indicazioni delle ricerche (NON) fatte presso la residenza
(prescritte dall'art.139 c.p.c., 1° e 2°comma), ii) la notifica non è stata perfezionata con la raccomandata necessaria ad avvertire il notificando della notifica effettuata in mani diverse dal destinatario.
L , su cui incombe l'onere probatorio, nulla ha provato in ordine alla CP_2 corretta notifica degli atti prodromici ed all'intervenuta interruzione del termine di prescrizione limitandosi a produrre la notifica del 2006 senza l'allegata raccomandata di avvenuta notifica al notificando e copia dell'intimazione di pagamento n. 01420159027192714000 priva di attestazione di notifica.
La questione su cui si deve fondare la presente decisione, pertanto, verte sulla durata del termine prescrizionale del credito derivante dalle spese di giustizia relative all'anno 1996 la cui cartella esattoriale è stata notificata oltre il termine di dieci anni anche al netto della sospensione dal 8.3.2020 al 31.8.2021 in forza della normativa di emergenza di cui all'art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del DL
18/2020.
Si osserva che la giurisprudenza più recente ha chiarito che il diritto alla riscossione delle spese di giustizia è assoggettato al termine di prescrizione decennale.1
In conclusione, si ritiene che la notifica della cartella esattoriale è stata eseguita oltre il prescritto termine di prescrizione decennale e che non ha CP_2
provato alcun atto interruttivo della eccepita prescrizione.
Nella fattispecie in esame, l'eccezione di prescrizione è, quindi, fondata e va accolta.
Tenuto conto della evoluzione giurisprudenziale si ritiene opportuno compensare le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinta ogni altra domanda e eccezione,
1 Cassazione Civile ordinanza n. 13493 del 18/05/2021 pagina 3 di 4 - dichiara non dovuta la somma portata dalla cartella di pagamento n. n.
014 2021 90050582 00 000 notificata in data il 14/12/2021 per intervenuta prescrizione.
- Dichiara compensate le spese di lite fra le parti
Bari, 13 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 16071/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
avv. MORETTI LUCIANO e , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso l'avv. MORETTI LUCIANO;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_1 P.IVA_1
avv. CASSANO ROSA e , con elezione di domicilio in Via Calefati 258 70122
BARI, presso l'avv. CASSANO ROSA;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 13/01/2025, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno
2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente pagina 1 di 4 sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
Con atto di citazione del 21/12/2021 il impugnava Parte_1
l'intimazione di pagamento n°014 2021 90050582 00 000 notificatagli il
14/12/2021 ed avente ad oggetto la richiesta di pagamento per €.1.954,66, relativa a spese di giustizia oggetto della cartella n°014 2005 00967817 68 000, per un preteso recupero di “spese di giustizia” riferite all'anno 1996. In dettaglio l'attore contestando l'intervenuto annullamento ai sensi dell'art 4 co 4 e 9 DL.
41/21 nonché l'intervenuta decadenza e prescrizione delle somme richieste e chiedeva, previa sospensione, accertarsi la nullità ed inefficacia della cartella.
Si costituiva l' che impugnando e contestando ogni avverso dedotto CP_2
chiedeva il rigetto della opposizione.
Ritiene il Tribunale di dover decidere la presente controversia in applicazione del principio processuale, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, della
“ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - secondo cui "deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione dei giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Ili, 8 marzo 2017, n. 5804, nonché,
Cass. Civ., Sez. Un., 8 maggio 2014, n. 9936).
L'opponente ha sostenuto l'illegittimità della cartella esattoriale eccependo l'avvenuta prescrizione del credito intimato e riportato dalla stessa cartella esattoriale.
Parte opponente infatti deduce l'avvenuta prescrizione del credito portato dalla la cartella di pagamento n. 014 2021 90050582 00 000 notifica il 14/12/2021 contestando l'intervenuta decadenza e prescrizione delle somme richieste ritenendo ormai spirato il termine prescrizionale di 10 anni.
In dettaglio parte attrice lamenta che le somme oggetto della cartella di pagamento n. 014 2021 90050582 00 000 pur essendo maturate nell'annualità
1996, come dettagliate nell'atto di citazione e confermate dall'estratto di ruolo, sarebbero state notificate alla parte per la prima volta il 15/02/2006.
Deve tuttavia rilevarsi che la notifica eseguita il 15/02/2006 della cartella n.
0142005 0096781768000 del 2005si appalesa irregolare e priva di efficacia in pagina 2 di 4 quanto, essendo effettuata a mani di soggetto diverso dal notificando (a “familiare convivente”, con l'annotazione “PADRE”), i) la relata di notifica non è stata completata con le indicazioni delle ricerche (NON) fatte presso la residenza
(prescritte dall'art.139 c.p.c., 1° e 2°comma), ii) la notifica non è stata perfezionata con la raccomandata necessaria ad avvertire il notificando della notifica effettuata in mani diverse dal destinatario.
L , su cui incombe l'onere probatorio, nulla ha provato in ordine alla CP_2 corretta notifica degli atti prodromici ed all'intervenuta interruzione del termine di prescrizione limitandosi a produrre la notifica del 2006 senza l'allegata raccomandata di avvenuta notifica al notificando e copia dell'intimazione di pagamento n. 01420159027192714000 priva di attestazione di notifica.
La questione su cui si deve fondare la presente decisione, pertanto, verte sulla durata del termine prescrizionale del credito derivante dalle spese di giustizia relative all'anno 1996 la cui cartella esattoriale è stata notificata oltre il termine di dieci anni anche al netto della sospensione dal 8.3.2020 al 31.8.2021 in forza della normativa di emergenza di cui all'art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del DL
18/2020.
Si osserva che la giurisprudenza più recente ha chiarito che il diritto alla riscossione delle spese di giustizia è assoggettato al termine di prescrizione decennale.1
In conclusione, si ritiene che la notifica della cartella esattoriale è stata eseguita oltre il prescritto termine di prescrizione decennale e che non ha CP_2
provato alcun atto interruttivo della eccepita prescrizione.
Nella fattispecie in esame, l'eccezione di prescrizione è, quindi, fondata e va accolta.
Tenuto conto della evoluzione giurisprudenziale si ritiene opportuno compensare le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinta ogni altra domanda e eccezione,
1 Cassazione Civile ordinanza n. 13493 del 18/05/2021 pagina 3 di 4 - dichiara non dovuta la somma portata dalla cartella di pagamento n. n.
014 2021 90050582 00 000 notificata in data il 14/12/2021 per intervenuta prescrizione.
- Dichiara compensate le spese di lite fra le parti
Bari, 13 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 4 di 4