Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 2517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2517 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'udienza del 1 aprile 2025 la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 22033/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA, cui risulta riunita la causa RG 8804\2023 (ATP),
TRA
MA GI nato a Napoli il 06/10/1968 elettivamente domiciliato in Portici (NA) alla via Diaz n. 58, presso lo studio dell'avv. Stefano Palomba, da cui è rapp.to e difeso, giusta mandato in atti
RICORRENTE
E I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede Inps di Napoli, alla via Alcide De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala, come da atti CONVENUTO
FATTO E DIRITTO L'opponente in epigrafe propone opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU nel giudizio RG 8804\2023, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per il riconoscimento delle prestazioni degli invalidi civili, chiedendo, pertanto, la rinnovazione della perizia medico – legale e l'accertamento del diritto azionato. Si è costituito l'INPS, resistendo al ricorso. Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, all'udienza odierna la stessa veniva decisa. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Osserva, invero, il Tribunale che affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio della stessa è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate , o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta – vedi Cass L, Sentenza n. 7341 del 17/04/2004 -.
Nel caso in esame le allegazioni di cui al ricorso introduttivo con cui si contestano le conclusioni del Ctu della fase di Atp appaiono del tutto generiche, limitandosi alla mera
Deve pertanto ritenersi la relazione peritale congruamente motivata, coerente intrinsecamente e con la documentazione sanitaria in atti. Deve, tuttavia, osservarsi che nella perizia della fase di ATP si riscontra un mero errore di calcolo, in quanto utilizzando il calcolo riduzionistico per la sommatoria delle patologie incidenti su apparati diversi con le percentuali indicate risulta un'invalidità complessiva nella misura del 67% e non del 53% come erroneamente indicato dall'ausiliario del Tribunale. La circostanza non appare rilevante ai fini dell'esito dell'accertamento richiesto, in quanto tale percentuale non è sufficiente integrare il requisito sanitario in accertamento.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Sussistono le condizioni per l'esonero di parte privata dalle spese di lite ex art. 152 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara parte istante esonerata dalle spese di lite;
liquida le spese di CTU, per la fase di ATP , come da separato decreto.
Napoli, 1.4.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo