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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 03/03/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
R.G. 1581/2022
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il gop, dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 3 febbraio 2025 rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
rilevato che entro il termine fissato le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 3 marzo 2025
Il gop dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1581/2022 R.G. avente ad oggetto: opposizione ex art. 617, c. 1, c.p.c.
PROMOSSA DA
, (P.Iva ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Umberto Casale e Maria
Santarsenio ed elettivamente domiciliata come in atti
opponente
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), ente pubblico economico, quale subentrante a titolo P.IVA_2
universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del , tra le quali Controparte_2 Controparte_3
ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 193 del 22/10/2016, convertito con
[...]
modificazioni dalla Legge n. 225/2016 del 1 dicembre 2016, in G.U. n.
282 del 2/12/16, con sede in Roma, in Via Giuseppe Grezar n. 14,
C.F./P.I. , in persona del Responsabile Atti introduttivi del P.IVA_2
Giudizio , in virtù dei poteri conferiti con procura speciale Pt_2
autenticata per atto Notaio rappresentata e difesa Persona_1 dall'Avv. Antonio Di Vito ed elettivamente domiciliata come in atti
opposta
Pag. 2 --------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La proponeva opposizione avverso la cartella di Parte_1
pagamento n. 100 2022 00156012 22 000 notificata a mezzo PEC in data
9 novembre 2022 per somma di €.1.559,22.
A sostegno della opposizione eccepiva l'inesistenza e/o nullità della notificazione per essere avvenuta da indirizzo di posta elettronica certificata differente da quello presente nei pubblici registri ufficiali e riferibile all' . Eccepiva, altresì, la nullità assoluta Controparte_1
dalla cartella di pagamento per essere stata emessa da funzionario non legittimato poiché con il subentro dell' Controparte_1
ad , avvenuto il 1° luglio 2017, i dipendenti da
[...] CP_2
privati sono diventati pubblici, sebbene non abbiano effettuato il relativo concorso. Ciò, a detta di parte opponente, ha portato al venir meno del titolo che consente l'attribuzione di poteri e funzioni in particolare ai dirigenti, e cioè, a quei soggetti a cui, secondo l'art. 4 D.Lgs. 165/2001, spetta di adottare gli atti che impegnano le pubbliche amministrazioni verso l'esterno.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia opposta che sottolineava l'infondatezza delle ragioni della opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Successivamente alla concessione dei termini di cui all'art. 183, c. 6,
c.p.c. la causa veniva ritenuta matura per la decisione non essendovi attività istruttoria da compiersi.
Veniva, pertanto, fissata udienza per la discussione ex artt. 281 sexies e
127 ter c.p.c..
All'esito dell'udienza del 3 febbraio 2025, esaminate le note di trattazione depositate dalle parti, la causa viene decisa con l'emissione della presente sentenza.
Occorre precisare che in relazione alla eccezione di inesistenza e/o nullità della notificazione per essere avvenuta da indirizzo di posta elettronica
Pag. 3 certificata differente da quello presente nei pubblici registri ufficiali e riferibile all' vi è stato dapprima un filone Controparte_1
giurisprudenziale, richiamato da parte opponente, che ha specificato come la notifica dovesse essere considerata come inesistente.
Successivamente, di recente, è subentrato un diverso orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla controversa questione.
In particolare, le recenti pronunce hanno specificato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo
PEC non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica;
viene infatti in rilievo il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra
Amministrazione e contribuente ed occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel registro (Cass., 13/06/2024, n. 16494) e che il principio generale dettato dall'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53/1994, che richiede che le notifiche vengano eseguite da indirizzi PEC contenuti nei pubblici registri, si riferisce alle sole notifiche eseguite dagli avvocati e non si applica alle notifiche eseguite dagli enti pubblici, se il destinatario è in grado di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa (Cass.,
14/10/2024, n. 26682).
Alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale di legittimità, cui questo giudice ritiene di poter aderire, non può essere dichiarata la inesistenza/nullità della cartella di pagamento in oggetto sol perché notificata da un indirizzo PEC non censito.
Anche in ordine alla ulteriore eccezione avanzata da parte opponente, ovvero la mancanza di potere del funzionario deputato ad emettere e sottoscrivere la cartella, occorre specificare che, al di là di un generale orientamento dato dal Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 3213/2017 – che concerne non direttamente la questione qui sollevata -, la fattispecie
Pag. 4 da mettere in evidenza è la natura giuridica dell'atto emanato, ovvero della cartella di pagamento.
Invero, come sottolineato dalla giurisprudenza sia di merito (ex multis,
Comm. trib. regionale Basilicata Potenza, Sez. I, Sentenza, 21/01/2021,
n. 22) che di legittimità (ex multis, Cass., 15/07/2024, n. 19327), in tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice.
Ne deriva che i motivi di opposizione non possono trovare accoglimento e la domanda va, pertanto, disattesa.
Quanto alle spese di lite, è di palmare evidenza che per entrambi i motivi di opposizione la giurisprudenza risulta oscillante, fattispecie che fa ritenere sussistenti le ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1581/2022, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta l'opposizione;
Pag.
5 - compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lagonegro il 3 marzo 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 6
SEZIONE CIVILE
R.G. 1581/2022
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il gop, dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 3 febbraio 2025 rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
rilevato che entro il termine fissato le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 3 marzo 2025
Il gop dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1581/2022 R.G. avente ad oggetto: opposizione ex art. 617, c. 1, c.p.c.
PROMOSSA DA
, (P.Iva ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Umberto Casale e Maria
Santarsenio ed elettivamente domiciliata come in atti
opponente
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), ente pubblico economico, quale subentrante a titolo P.IVA_2
universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del , tra le quali Controparte_2 Controparte_3
ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 193 del 22/10/2016, convertito con
[...]
modificazioni dalla Legge n. 225/2016 del 1 dicembre 2016, in G.U. n.
282 del 2/12/16, con sede in Roma, in Via Giuseppe Grezar n. 14,
C.F./P.I. , in persona del Responsabile Atti introduttivi del P.IVA_2
Giudizio , in virtù dei poteri conferiti con procura speciale Pt_2
autenticata per atto Notaio rappresentata e difesa Persona_1 dall'Avv. Antonio Di Vito ed elettivamente domiciliata come in atti
opposta
Pag. 2 --------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La proponeva opposizione avverso la cartella di Parte_1
pagamento n. 100 2022 00156012 22 000 notificata a mezzo PEC in data
9 novembre 2022 per somma di €.1.559,22.
A sostegno della opposizione eccepiva l'inesistenza e/o nullità della notificazione per essere avvenuta da indirizzo di posta elettronica certificata differente da quello presente nei pubblici registri ufficiali e riferibile all' . Eccepiva, altresì, la nullità assoluta Controparte_1
dalla cartella di pagamento per essere stata emessa da funzionario non legittimato poiché con il subentro dell' Controparte_1
ad , avvenuto il 1° luglio 2017, i dipendenti da
[...] CP_2
privati sono diventati pubblici, sebbene non abbiano effettuato il relativo concorso. Ciò, a detta di parte opponente, ha portato al venir meno del titolo che consente l'attribuzione di poteri e funzioni in particolare ai dirigenti, e cioè, a quei soggetti a cui, secondo l'art. 4 D.Lgs. 165/2001, spetta di adottare gli atti che impegnano le pubbliche amministrazioni verso l'esterno.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia opposta che sottolineava l'infondatezza delle ragioni della opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Successivamente alla concessione dei termini di cui all'art. 183, c. 6,
c.p.c. la causa veniva ritenuta matura per la decisione non essendovi attività istruttoria da compiersi.
Veniva, pertanto, fissata udienza per la discussione ex artt. 281 sexies e
127 ter c.p.c..
All'esito dell'udienza del 3 febbraio 2025, esaminate le note di trattazione depositate dalle parti, la causa viene decisa con l'emissione della presente sentenza.
Occorre precisare che in relazione alla eccezione di inesistenza e/o nullità della notificazione per essere avvenuta da indirizzo di posta elettronica
Pag. 3 certificata differente da quello presente nei pubblici registri ufficiali e riferibile all' vi è stato dapprima un filone Controparte_1
giurisprudenziale, richiamato da parte opponente, che ha specificato come la notifica dovesse essere considerata come inesistente.
Successivamente, di recente, è subentrato un diverso orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla controversa questione.
In particolare, le recenti pronunce hanno specificato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo
PEC non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica;
viene infatti in rilievo il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra
Amministrazione e contribuente ed occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel registro (Cass., 13/06/2024, n. 16494) e che il principio generale dettato dall'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53/1994, che richiede che le notifiche vengano eseguite da indirizzi PEC contenuti nei pubblici registri, si riferisce alle sole notifiche eseguite dagli avvocati e non si applica alle notifiche eseguite dagli enti pubblici, se il destinatario è in grado di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa (Cass.,
14/10/2024, n. 26682).
Alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale di legittimità, cui questo giudice ritiene di poter aderire, non può essere dichiarata la inesistenza/nullità della cartella di pagamento in oggetto sol perché notificata da un indirizzo PEC non censito.
Anche in ordine alla ulteriore eccezione avanzata da parte opponente, ovvero la mancanza di potere del funzionario deputato ad emettere e sottoscrivere la cartella, occorre specificare che, al di là di un generale orientamento dato dal Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 3213/2017 – che concerne non direttamente la questione qui sollevata -, la fattispecie
Pag. 4 da mettere in evidenza è la natura giuridica dell'atto emanato, ovvero della cartella di pagamento.
Invero, come sottolineato dalla giurisprudenza sia di merito (ex multis,
Comm. trib. regionale Basilicata Potenza, Sez. I, Sentenza, 21/01/2021,
n. 22) che di legittimità (ex multis, Cass., 15/07/2024, n. 19327), in tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice.
Ne deriva che i motivi di opposizione non possono trovare accoglimento e la domanda va, pertanto, disattesa.
Quanto alle spese di lite, è di palmare evidenza che per entrambi i motivi di opposizione la giurisprudenza risulta oscillante, fattispecie che fa ritenere sussistenti le ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1581/2022, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta l'opposizione;
Pag.
5 - compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lagonegro il 3 marzo 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
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