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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 26/02/2026, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1639/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6901/2020 depositato il 11/12/2020
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa - Piazza Duomo N.4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia N. 2/ 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 995/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 25/05/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130014409625000 VARI 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130014409625000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130014409625000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130014409625000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130014409625000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130014409625000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130014409625000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come im atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Resistente_1 impugnava dinnanzi ala Commissione tributaria provinciale di Siracusa la cartella n. 29820130014409625000 (notificata il 21/03/2014) afferente IRPEF e TARSU di €. 9774,28
(cfr. provvedimento citato in atti).
Deduceva l'illegittimità del provvedimento e della pretesa, concludeva per l'annullamento (cfr. provvedimento e ricorso in atti).
L'Agente della Riscossione si costituiva e chiedeva la pronuncia di improcedibilità per mancata notifica della mediazione reclamo all'Ente impositore e nel merito il rigetto.
Il primo Giudice, con la sentenza epigrafata, accoglieva il ricorso ritenendo non provata la notifica dell'Avviso di accertamento (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agente della riscossione ha impugnato la sentenza in parola - chiamando in causa l'Ente impositore – ed ha concluso per l'inammissibilità del ricorso introduttivo ovvero per la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate la quale ha contro dedotto concludendo per l'inammissibilità, ovvero per la riforma.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
1.- Il ricorso è stato depositato senza che fosse stato previamente notificato anche all'Ente impositore per la mediazione / reclamo prevista dall'art. 17 bis a pena di improcedibilità.
2.- A fronte della cartella notificata in data 06/03/2014, il ricorso è stato depositato il aprile 2017: la notifica del ricorso all'Agente della riscossione è avvenuta il 14/12/2016: quindi il ricorso introduttivo avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.
3.- Per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. Sezioni Unite dalla Suprema Corte (Cassazione, Sez. Un. n. 26242-3/2014).
- Per le argomentazioni che precedono va accolto l'appello e va dichiarata l'inammissibilità del ricorso introduttivo.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Dichiara inammissibile il ricorso introduttivo.
Condanna la contribuente alle spese del doppio grado che liquida in complessivi euro 1.500,00
(millecinquecento/00) oltre accessori se dovuti, dei quali:
In favore dell'Agenzia delle entrate riscossione euro 1.000,00: di cui euro 500 per ciascuno dei due gradi;
in favore dell'Agenzia delle entrate euro 500,00 per il presente grado.
Palermo, 24 febbraio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
NA GE
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6901/2020 depositato il 11/12/2020
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa - Piazza Duomo N.4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia N. 2/ 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 995/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 25/05/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130014409625000 VARI 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130014409625000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130014409625000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130014409625000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130014409625000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130014409625000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130014409625000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come im atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Resistente_1 impugnava dinnanzi ala Commissione tributaria provinciale di Siracusa la cartella n. 29820130014409625000 (notificata il 21/03/2014) afferente IRPEF e TARSU di €. 9774,28
(cfr. provvedimento citato in atti).
Deduceva l'illegittimità del provvedimento e della pretesa, concludeva per l'annullamento (cfr. provvedimento e ricorso in atti).
L'Agente della Riscossione si costituiva e chiedeva la pronuncia di improcedibilità per mancata notifica della mediazione reclamo all'Ente impositore e nel merito il rigetto.
Il primo Giudice, con la sentenza epigrafata, accoglieva il ricorso ritenendo non provata la notifica dell'Avviso di accertamento (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agente della riscossione ha impugnato la sentenza in parola - chiamando in causa l'Ente impositore – ed ha concluso per l'inammissibilità del ricorso introduttivo ovvero per la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate la quale ha contro dedotto concludendo per l'inammissibilità, ovvero per la riforma.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
1.- Il ricorso è stato depositato senza che fosse stato previamente notificato anche all'Ente impositore per la mediazione / reclamo prevista dall'art. 17 bis a pena di improcedibilità.
2.- A fronte della cartella notificata in data 06/03/2014, il ricorso è stato depositato il aprile 2017: la notifica del ricorso all'Agente della riscossione è avvenuta il 14/12/2016: quindi il ricorso introduttivo avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.
3.- Per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. Sezioni Unite dalla Suprema Corte (Cassazione, Sez. Un. n. 26242-3/2014).
- Per le argomentazioni che precedono va accolto l'appello e va dichiarata l'inammissibilità del ricorso introduttivo.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Dichiara inammissibile il ricorso introduttivo.
Condanna la contribuente alle spese del doppio grado che liquida in complessivi euro 1.500,00
(millecinquecento/00) oltre accessori se dovuti, dei quali:
In favore dell'Agenzia delle entrate riscossione euro 1.000,00: di cui euro 500 per ciascuno dei due gradi;
in favore dell'Agenzia delle entrate euro 500,00 per il presente grado.
Palermo, 24 febbraio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
NA GE