Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 26/02/2026, n. 1639
CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Accolto
    Mancata notifica del reclamo/mediazione all'Ente impositore

    Il ricorso è stato depositato senza che fosse stato previamente notificato anche all'Ente impositore per la mediazione/reclamo prevista dall'art. 17 bis, a pena di improcedibilità.

  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso introduttivo per deposito tardivo

    A fronte della cartella notificata in data 06/03/2014, il ricorso è stato depositato il aprile 2017: la notifica del ricorso all'Agente della riscossione è avvenuta il 14/12/2016, quindi il ricorso introduttivo avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 26/02/2026, n. 1639
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1639
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo