Articolo 1 della Legge 17 dicembre 1962, n. 1863
Articolo 2
Versione
17 febbraio 1963
Art. 1.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria, per integrare, modificare e coordinare le disposizioni vigenti sull'ordinamento e sul personale degli Archivi di Stato.
Entrata in vigore il 17 febbraio 1963