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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 27/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 702/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio e costituito dai seguenti Magistrati:
Dr. Tiziana Longu Presidente rel.
Dr. Salvatore Falzoi Giudice
Dr. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 702/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOE Parte_1 C.F._1
AL GI elettivamente domiciliato in VIA LEONARDO DA VINCI N.40 08100
NUORO presso il difensore avv. BOE AL GI
TE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOE Parte_2 C.F._2
AL GI, elettivamente domiciliato in VIA LEONARDO DA VINCI N. 40 08100
NUORO presso il difensore avv. BOE AL GI
AN
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
pagina 1 di 3 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8.8.2024 e hanno chiesto farsi luogo Parte_1 Parte_2 all'adozione da parte di di , nata a [...] il [...], con assunzione del Parte_1 Parte_2 cognome dell'adottante posticipandolo al proprio, ha esposto di essere nubile e di non avere alcun discendente;
di essere legata a Parte_1
da un legame molto forte quasi genitoriale;
che la madre di , Parte_2 Parte_2 [...]
, ha espresso il suo consenso;
che non è nota la paternità; che l'adottante ha compiuto gli Persona_1 anni 35 e supera di oltre 18 anni quelli dell'adottanda.
Sentiti l'adottante e l'adottanda, e la madre dell'adottanda, all'udienza del 6.12.2024 la parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Il ricorso è fondato e va accolto.
In primo luogo va evidenziata la sussistenza delle condizioni richieste per l'accoglimento del ricorso: l'adottante, nata il [...], ha 53 anni, supera di almeno 18 anni l'età dell'adottanda (nata il
21.3.1992) e non ha figli. All'udienza del 6 dicembre 2024 l'adottante e l'adottanda hanno manifestato il consenso all'adozione; in particolare tutti hanno confermato l'esistenza di un profondo legame affettivo tra l'adottante e l'adottanda: ha dichiarato di essere stata sempre presente nella Parte_1
vita di fin dalla sua nascita e di aver vissuto con lei e la madre. ha confermato Pt_2 Parte_2
l'esistenza di tale legame, e di considerare l'adottante come una madre.
La madre dell'adottanda, , ha espresso il suo consenso all'adozione e ha Persona_1
confermato che il padre non ha mai riconosciuto, né frequentato la figlia.
Ciò premesso, si ritiene che si debba procedere all'adozione, considerato il saldo vincolo affettivo che lega l'adottanda alla signora Pt_1
Si ritiene infatti che l'adozione corrisponda all'interesse dell'adottanda, in quanto l'adottante rappresenta un importante punto di riferimento per la stessa, con la conseguenza che appare opportuno e conveniente dare rilievo giuridico ad una situazione di fatto ormai consolidata nel tempo.
Pertanto il ricorso va accolto e può farsi luogo all'adozione.
pagina 2 di 3 Deve altresì disporsi, in applicazione dell'art. 299, c.c., e della sentenza della Corte
Costituzionale n. 135/2023, che il cognome dell'adottante sia aggiunto al cognome dell'adottata Pt_1
come richiesto da entrambe le parti in udienza e nel ricorso.
Nulla si dispone sulle spese processuali, non trovando applicazione il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto fa luogo all'adozione di , nata a [...] il Parte_2
21.3.1992, da parte di nata a [...] il [...]; Parte_1
- dispone che assuma il cognome aggiungendolo al proprio. Parte_2 Pt_1
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 313, comma 2°, c.c. e per gli adempimenti di cui all'art. 314, 1° comma, c.c.
Così deciso in Nuoro il 27 gennaio 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Tiziana Longu
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio e costituito dai seguenti Magistrati:
Dr. Tiziana Longu Presidente rel.
Dr. Salvatore Falzoi Giudice
Dr. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 702/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOE Parte_1 C.F._1
AL GI elettivamente domiciliato in VIA LEONARDO DA VINCI N.40 08100
NUORO presso il difensore avv. BOE AL GI
TE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOE Parte_2 C.F._2
AL GI, elettivamente domiciliato in VIA LEONARDO DA VINCI N. 40 08100
NUORO presso il difensore avv. BOE AL GI
AN
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
pagina 1 di 3 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8.8.2024 e hanno chiesto farsi luogo Parte_1 Parte_2 all'adozione da parte di di , nata a [...] il [...], con assunzione del Parte_1 Parte_2 cognome dell'adottante posticipandolo al proprio, ha esposto di essere nubile e di non avere alcun discendente;
di essere legata a Parte_1
da un legame molto forte quasi genitoriale;
che la madre di , Parte_2 Parte_2 [...]
, ha espresso il suo consenso;
che non è nota la paternità; che l'adottante ha compiuto gli Persona_1 anni 35 e supera di oltre 18 anni quelli dell'adottanda.
Sentiti l'adottante e l'adottanda, e la madre dell'adottanda, all'udienza del 6.12.2024 la parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Il ricorso è fondato e va accolto.
In primo luogo va evidenziata la sussistenza delle condizioni richieste per l'accoglimento del ricorso: l'adottante, nata il [...], ha 53 anni, supera di almeno 18 anni l'età dell'adottanda (nata il
21.3.1992) e non ha figli. All'udienza del 6 dicembre 2024 l'adottante e l'adottanda hanno manifestato il consenso all'adozione; in particolare tutti hanno confermato l'esistenza di un profondo legame affettivo tra l'adottante e l'adottanda: ha dichiarato di essere stata sempre presente nella Parte_1
vita di fin dalla sua nascita e di aver vissuto con lei e la madre. ha confermato Pt_2 Parte_2
l'esistenza di tale legame, e di considerare l'adottante come una madre.
La madre dell'adottanda, , ha espresso il suo consenso all'adozione e ha Persona_1
confermato che il padre non ha mai riconosciuto, né frequentato la figlia.
Ciò premesso, si ritiene che si debba procedere all'adozione, considerato il saldo vincolo affettivo che lega l'adottanda alla signora Pt_1
Si ritiene infatti che l'adozione corrisponda all'interesse dell'adottanda, in quanto l'adottante rappresenta un importante punto di riferimento per la stessa, con la conseguenza che appare opportuno e conveniente dare rilievo giuridico ad una situazione di fatto ormai consolidata nel tempo.
Pertanto il ricorso va accolto e può farsi luogo all'adozione.
pagina 2 di 3 Deve altresì disporsi, in applicazione dell'art. 299, c.c., e della sentenza della Corte
Costituzionale n. 135/2023, che il cognome dell'adottante sia aggiunto al cognome dell'adottata Pt_1
come richiesto da entrambe le parti in udienza e nel ricorso.
Nulla si dispone sulle spese processuali, non trovando applicazione il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto fa luogo all'adozione di , nata a [...] il Parte_2
21.3.1992, da parte di nata a [...] il [...]; Parte_1
- dispone che assuma il cognome aggiungendolo al proprio. Parte_2 Pt_1
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 313, comma 2°, c.c. e per gli adempimenti di cui all'art. 314, 1° comma, c.c.
Così deciso in Nuoro il 27 gennaio 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Tiziana Longu
pagina 3 di 3