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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 25/03/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Donatella Parla, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 591 dell'anno 2019, del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Caltanissetta, via
Cittadella n. 102/G, presso lo studio dell'avv. Davide Cammarata, che la rappresenta e difende, per procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Maria Ninfa
Badalamenti ed elettivamente domiciliata in Termini Imerese, Corso Umberto e
Margherita n. 115 (studio avv. Gabriella Lattuca) per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1028/2018 emesso dal Tribunale di Termini Imerese il 16/08/2018.
CONCLUSIONI: all'udienza del 12/10/2022, svoltasi in modalità cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1028/2018 emesso dal Tribunale di
Termini Imerese il 16/08/2018, con cui era stato ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € 14.894,42, per il mancato Controparte_1
pagamento delle fatture n. 17104061 del 29/05/2017, n. 17104721 del
20/06/2017, n. 17106232 del 03/08/2017 e n. 17106233 del 03/08/2017, oltre interessi e spese.
A fondamento dell'opposizione la società deduceva di non Parte_1
avere mai ricevuto la merce indicata nelle fatture, chiedendo per l'effetto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio contestando in fatto ed in diritto Controparte_1
l'opposizione, di cui chiedeva il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 29/07/2019, il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita con prova per testi.
All'udienza del 12/10/2022, svoltasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni come da note scritte e la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
****
- 2 - L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (cfr. Cass. sez. I,
03/02/2006 n. 2421).
Il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto deriva dal mancato pagamento delle fatture n. 17104061 del 29/05/2017, n. 17104721 del 20/06/2017, n. 17106232 del 03/08/2017 e n. 17106233 del 03/08/2017, emesse a fronte della fornitura di merce da parte della CP_1 Parte_2 Parte_1
ha provato il proprio credito depositando le suddette fatture, i Controparte_1
relativi documenti di trasporto e l'estratto del Registro Iva vendite munito di attestazione notarile di conformità all'originale (cfr. documentazione depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta). Tali documenti, se possono costituire prove scritte idonee nel giudizio a cognizione sommaria costituito dal procedimento di ingiunzione, perdono la loro valenza probatoria nel giudizio di opposizione, che è giudizio a cognizione piena ed in cui - come detto - il creditore deve dare la prova rigorosa del proprio credito secondo le ordinarie regole.
Sotto il profilo dell'istruzione probatoria, va tuttavia precisato che la produzione documentale offerta da parte opposta a sostegno delle proprie difese è risultata già di per sé idonea a fornire la prova piena dei fatti dedotti in comparsa di costituzione.
D'altra parte, la società opponente non ha fornito a questo Giudice validi riscontri
- 3 - per provare di avere contestato nei modi e nelle forme di legge la merce oggetto di fornitura, limitandosi a dedurne la mancata consegna - senza tuttavia fornire alcuna prova al riguardo - e a disconoscere in modo generico le firme apposte sui documenti di trasporto, omettendo di indicare a chi erano attribuibili le sottoscrizioni apposte sui detti documenti.
La Suprema Corte ha statuito che “L'onere di disconoscimento della scrittura privata previsto dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. presuppone che il documento prodotto contro una parte del processo provenga dalla parte stessa, mentre non opera nel diverso caso della scrittura proveniente da un terzo, non producendosi in tal caso l'effetto di inutilizzabilità della scrittura che - disconosciuta - non sia stata fatta oggetto di verificazione ex art. 216 cod. proc. civ. Ne consegue che, se la scrittura proveniente da un terzo sia stata disconosciuta dalla parte contro cui
è prodotta in giudizio, la stessa va valutata, con valore indiziario, nel contesto degli altri elementi circostanziali, ai fini della decisione” (Cass. civ. sez. III, 31/10/2014 n. 23155).
L'istruttoria ha confermato l'avvenuta consegna della merce alla società opponente.
In primis, le circostanze indicate nella comparsa di costituzione depositata da
[...]
in ordine alla consegna della merce alla devono CP_1 Parte_1
intendersi ammesse dal legale rappresentante di detta società ai sensi dell'art. 232
c.p.c, stante la mancata comparizione dello stesso a rendere interrogatorio formale all'udienza fissata, senza addurre alcuna giustificazione dell'assenza.
Ed ancora, il teste amministratore unico della Di Tra Co S.r.l., Testimone_1
vettore incarico del trasporto, ha confermato di avere consegnato alla
[...]
la merce di cui alle fatture esibite, riconoscendo i relativi documenti di Parte_1
trasporto (cfr. verbale udienza del 15/11/2021).
Di contro, il teste di parte opponente, , socio della Testimone_2 [...]
[...] [...]
nulla ha riferito sulla mancata consegna della merce in questione, Parte_3
limitandosi a dichiarare di non riconoscere nelle firme apposte sui DDT esibiti né quelle dei dipendenti né quella del legale rappresentante della società, precisando tuttavia che non era addetto alla ricezione della merce (cfr. verbale udienza del
02/05/2022).
E' evidente che le affermazioni del teste in ordine al mancato riconoscimento delle firme apposte sui DDT sono prive di rilievo, trattandosi non di propria sottoscrizione ma di quella di terzi soggetti e, comunque, il teste nulla ha riferito in ordine alla consegna della merce.
Per quanto sopra, l'opposizione spiegata da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1028/2018 emesso dal Tribunale di Termini Imerese il 16/08/2018, deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della società opponente in misura pari ad € 2.540,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo;
Conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 1028/2018, emesso dal Tribunale di Termini Imerese il 16/08/2018, che dichiara definitivamente esecutivo;
Condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_4
tempore, al pagamento in favore di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in € 2.540,00, per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali,
- 5 - come per legge.
Così deciso Termini Imerese, in data 19/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Parla
- 6 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Donatella Parla, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 591 dell'anno 2019, del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Caltanissetta, via
Cittadella n. 102/G, presso lo studio dell'avv. Davide Cammarata, che la rappresenta e difende, per procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Maria Ninfa
Badalamenti ed elettivamente domiciliata in Termini Imerese, Corso Umberto e
Margherita n. 115 (studio avv. Gabriella Lattuca) per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1028/2018 emesso dal Tribunale di Termini Imerese il 16/08/2018.
CONCLUSIONI: all'udienza del 12/10/2022, svoltasi in modalità cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1028/2018 emesso dal Tribunale di
Termini Imerese il 16/08/2018, con cui era stato ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € 14.894,42, per il mancato Controparte_1
pagamento delle fatture n. 17104061 del 29/05/2017, n. 17104721 del
20/06/2017, n. 17106232 del 03/08/2017 e n. 17106233 del 03/08/2017, oltre interessi e spese.
A fondamento dell'opposizione la società deduceva di non Parte_1
avere mai ricevuto la merce indicata nelle fatture, chiedendo per l'effetto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio contestando in fatto ed in diritto Controparte_1
l'opposizione, di cui chiedeva il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 29/07/2019, il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita con prova per testi.
All'udienza del 12/10/2022, svoltasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni come da note scritte e la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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- 2 - L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (cfr. Cass. sez. I,
03/02/2006 n. 2421).
Il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto deriva dal mancato pagamento delle fatture n. 17104061 del 29/05/2017, n. 17104721 del 20/06/2017, n. 17106232 del 03/08/2017 e n. 17106233 del 03/08/2017, emesse a fronte della fornitura di merce da parte della CP_1 Parte_2 Parte_1
ha provato il proprio credito depositando le suddette fatture, i Controparte_1
relativi documenti di trasporto e l'estratto del Registro Iva vendite munito di attestazione notarile di conformità all'originale (cfr. documentazione depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta). Tali documenti, se possono costituire prove scritte idonee nel giudizio a cognizione sommaria costituito dal procedimento di ingiunzione, perdono la loro valenza probatoria nel giudizio di opposizione, che è giudizio a cognizione piena ed in cui - come detto - il creditore deve dare la prova rigorosa del proprio credito secondo le ordinarie regole.
Sotto il profilo dell'istruzione probatoria, va tuttavia precisato che la produzione documentale offerta da parte opposta a sostegno delle proprie difese è risultata già di per sé idonea a fornire la prova piena dei fatti dedotti in comparsa di costituzione.
D'altra parte, la società opponente non ha fornito a questo Giudice validi riscontri
- 3 - per provare di avere contestato nei modi e nelle forme di legge la merce oggetto di fornitura, limitandosi a dedurne la mancata consegna - senza tuttavia fornire alcuna prova al riguardo - e a disconoscere in modo generico le firme apposte sui documenti di trasporto, omettendo di indicare a chi erano attribuibili le sottoscrizioni apposte sui detti documenti.
La Suprema Corte ha statuito che “L'onere di disconoscimento della scrittura privata previsto dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. presuppone che il documento prodotto contro una parte del processo provenga dalla parte stessa, mentre non opera nel diverso caso della scrittura proveniente da un terzo, non producendosi in tal caso l'effetto di inutilizzabilità della scrittura che - disconosciuta - non sia stata fatta oggetto di verificazione ex art. 216 cod. proc. civ. Ne consegue che, se la scrittura proveniente da un terzo sia stata disconosciuta dalla parte contro cui
è prodotta in giudizio, la stessa va valutata, con valore indiziario, nel contesto degli altri elementi circostanziali, ai fini della decisione” (Cass. civ. sez. III, 31/10/2014 n. 23155).
L'istruttoria ha confermato l'avvenuta consegna della merce alla società opponente.
In primis, le circostanze indicate nella comparsa di costituzione depositata da
[...]
in ordine alla consegna della merce alla devono CP_1 Parte_1
intendersi ammesse dal legale rappresentante di detta società ai sensi dell'art. 232
c.p.c, stante la mancata comparizione dello stesso a rendere interrogatorio formale all'udienza fissata, senza addurre alcuna giustificazione dell'assenza.
Ed ancora, il teste amministratore unico della Di Tra Co S.r.l., Testimone_1
vettore incarico del trasporto, ha confermato di avere consegnato alla
[...]
la merce di cui alle fatture esibite, riconoscendo i relativi documenti di Parte_1
trasporto (cfr. verbale udienza del 15/11/2021).
Di contro, il teste di parte opponente, , socio della Testimone_2 [...]
[...] [...]
nulla ha riferito sulla mancata consegna della merce in questione, Parte_3
limitandosi a dichiarare di non riconoscere nelle firme apposte sui DDT esibiti né quelle dei dipendenti né quella del legale rappresentante della società, precisando tuttavia che non era addetto alla ricezione della merce (cfr. verbale udienza del
02/05/2022).
E' evidente che le affermazioni del teste in ordine al mancato riconoscimento delle firme apposte sui DDT sono prive di rilievo, trattandosi non di propria sottoscrizione ma di quella di terzi soggetti e, comunque, il teste nulla ha riferito in ordine alla consegna della merce.
Per quanto sopra, l'opposizione spiegata da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1028/2018 emesso dal Tribunale di Termini Imerese il 16/08/2018, deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della società opponente in misura pari ad € 2.540,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo;
Conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 1028/2018, emesso dal Tribunale di Termini Imerese il 16/08/2018, che dichiara definitivamente esecutivo;
Condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_4
tempore, al pagamento in favore di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in € 2.540,00, per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali,
- 5 - come per legge.
Così deciso Termini Imerese, in data 19/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Parla
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