Trib. Termini Imerese, sentenza 25/03/2025, n. 419
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Sentenza 25 marzo 2025

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Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza nella causa promossa dalla società opponente avverso il decreto ingiuntivo n. 1028/2018, emesso in data 16/08/2018, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 14.894,42, oltre interessi e spese, in favore della società opposta, quale corrispettivo per la fornitura di merce documentata dalle fatture n. 17104061 del 29/05/2017, n. 17104721 del 20/06/2017, n. 17106232 del 03/08/2017 e n. 17106233 del 03/08/2017. La società opponente ha fondato la propria opposizione sulla dedotta mancata ricezione della merce oggetto delle fatture, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo. La società opposta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. La causa è stata istruita mediante prova per testi.

Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, ritenendola infondata. Ha richiamato il principio secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l'opposto assume la posizione sostanziale di attore e deve provare rigorosamente il proprio credito. La società opposta ha provato il proprio credito depositando le fatture, i relativi documenti di trasporto e l'estratto del Registro IVA vendite. La società opponente, invece, non ha fornito validi riscontri per provare la mancata consegna della merce, limitandosi a disconoscere genericamente le firme apposte sui documenti di trasporto senza indicare a chi fossero attribuibili. Il Giudice ha ritenuto che le affermazioni del teste di parte opponente, socio della società, in ordine al mancato riconoscimento delle firme sui DDT fossero prive di rilievo, trattandosi di sottoscrizioni di terzi e non avendo egli riferito nulla sulla consegna della merce. Al contrario, il teste vettore ha confermato l'avvenuta consegna della merce, riconoscendo i documenti di trasporto. Inoltre, il legale rappresentante della società opponente non si è presentato a rendere interrogatorio formale, con conseguente ammissione delle circostanze indicate dalla parte opposta ai sensi dell'art. 232 c.p.c. Pertanto, il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermato il decreto ingiuntivo e condannato la società opponente al pagamento delle spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Termini Imerese, sentenza 25/03/2025, n. 419
    Giurisdizione : Trib. Termini Imerese
    Numero : 419
    Data del deposito : 25 marzo 2025

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