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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 07/07/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6195/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA I SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Parte_2 C.F._1 entrambi con l'avv. CORRADO RODA attori contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. prof. GIANNI SOLINAS e l'avv. LIANA FALCON convenuta
Oggetto: BAri.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
1 (i) non ritenendo esaustiva e soddisfacente la nota depositata in data 25 maggio 2024 dal
CTU, dott. , insiste nuovamente per la chiamata a chiarimenti del Persona_1
Consulente – ai fini della correzione dell'elaborato – giuste motivazioni di cui alle note di trattazione scritta dell'udienza del 14.02.2024;
(ii) in ogni caso, in subordine, rassegna le seguenti conclusioni
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
In via preliminare:
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 ter c.p.c., ingiungere alla BA convenuta la produzione immediata di copia di tutta la documentazione non consegnata a seguito dell'intimazione ex art. 119 T.U.B. ed ivi analiticamente indicata. Con riserva in via alternativa di ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c.;
Nel merito:
- sui rapporti e sui contratti di prestito d'oro in uso dedotti in giudizio, si chiede l'accoglimento delle seguenti domande:
a. per tutti i motivi dedotti in atti, accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art. 1322 c.c., la nullità totale e/o di singole clausole dei rapporti di prestito d'uso d'oro oggetto di causa descritti in narrativa;
b. accertare e dichiarare che ai rapporti ed ai contratti di prestito d'uso d'oro, oggetto del presente giudizio, si applica la disciplina relativa ai contratti di mutuo di cui agli artt. 1813
c.c. e ss., con ogni conseguenza di legge, e che, per l'effetto, ai sensi dell'art. 1814 c.c., il trasferimento della proprietà dei lingotti d'oro in capo all'odierna parte attrice sia avvenuto al momento della consegna degli stessi da parte della BA convenuta o, al più tardi, al momento della sua lavorazione;
c. in virtù di quanto sopra:
2 (i) in relazione al prestito d'uso d'oro n. 10819, ricalcolare il rapporto di dare/avere tra le parti in causa, rideterminandone il saldo creditore, previo accertamento e declaratoria che gli addebiti illegittimi operati dall'istituto di credito in danno della e Parte_1 quindi il ristorno complessivamente dovuto in favore di parte attrice è pari all'importo di €
203.577,15 o, in subordine, a quella diversa e/o maggiore somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria; per l'effetto, rideterminare il saldo creditore del conto corrente n.
10002682 (già 27000-96), intestato alla sul quale venivano regolati i Parte_1 rapporti di prestito d'uso d'oro in contestazione, nonché condannare la BA convenuta alla restituzione in favore di parte attrice dell'indebito illegittimamente introitato;
(ii) in relazione al prestito d'uso d'oro n. 35506, ricalcolare il rapporto di dare/avere tra le parti in causa, rideterminandone il saldo creditore, previo accertamento e declaratoria che l'importo delle irregolarità operate dall'istituto di credito convenuto in danno dell'odierna parte attrice ammonta complessivamente ad € 257.925,23 o, in subordine, a quella diversa e/o maggiore somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria; per l'effetto, rideterminare il saldo creditore del conto corrente n. 10002682 (già 27000-96) intestato alla Parte_1
sul quale venivano regolati i rapporti di prestito d'uso d'oro in contestazione,
[...] accertando altresì che, in ogni caso, la società non è debitrice di alcuna Pt_1 Parte_1 somma nei confronti di anche sulla scorta di una eventuale Controparte_1 compensazione legale e/o giudiziale delle rispettive poste di debito/credito;
(iii) per l'effetto di quanto sopra e delle eventuali compensazioni delle rispettive poste di debito/credito in base ai saldi ricalcolati dei conti relativi ai rapporti di prestito d'uso d'oro instaurati con l'allora , ovvero n. 10819 (avente ad oggetto Controparte_2 lingotti d'oro per un totale di 6 Kg., acceso il 12.12.2001 ed estinto il 01.03.2014) e n. 35506,
(avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di 5 Kg., acceso il 10.05.2001 e tuttora in corso), già regolati sul conto corrente n. 10002682 (ex 27000-96), rideterminare il complessivo saldo creditore/debitore tra le parti del giudizio, dichiarando altresì che, in ogni
3 caso, la società non è debitrice di alcuna somma nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
- sui rapporti di garanzia dedotti in giudizio, si chiede l'accoglimento delle seguenti domande:
d. per tutte le ragioni indicate in atto, accertare e dichiarare l'insussistenza, la nullità, la risoluzione e/o l'inefficacia del contratto di pegno e, per l'effetto, l'illegittimità di ogni sua eventuale escussione, nonché disporre lo svincolo dei titoli e la conseguente restituzione degli stessi al Sig. con condanna di al risarcimento del Parte_2 Controparte_1 danno, comprensivo di interessi compensativi e legali, in favore degli odierni attori, la cui determinazione equitativa viene rimessa all'Ill.mo Tribunale adito;
e. per tutti i motivi dedotti in atto, accertare e dichiarare la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell'art. 2 Cost., nonché l'illegittima pratica di abuso di dipendenza economica e abuso di diritto, commessa da in danno degli odierni attori, e per l'effetto condannare la Controparte_1 CP_3 convenuta al risarcimento del danno, comprensivo di interessi compensativi e legali, in favore degli odierni attori, la cui determinazione equitativa viene rimessa all'Ill.mo Tribunale adito, evidenziando che la stessa dovrà tenere conto del danno patrimoniale, del danno non patrimoniale, del pregiudizio economico, finanziario e reputazionale sofferto, anche per l'impossibilità o maggior difficoltà di accesso al credito;
In via istruttoria:
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., si chiede di voler ordinare alla BA convenuta la produzione di tutta la documentazione non consegnata a seguito dell'intimazione ex art. 119 T.U.B. ed ivi analiticamente indicata. Con riserva in via alternativa di ordinanza ingiunzionale ex art. 186 ter c.p.c.;
- si chiede ammettersi consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare le nullità di cui ai rapporti dedotti in giudizio, nonché a sviluppare ex novo i conteggi dei rapporti di dare/avere tra le parti, a titolo di capitale, interessi e competenze, dalla costituzione dei rapporti oggetto di giudizio in poi, rideterminando il saldo dovuto per i rapporti di finanziamento di prestito
4 d'uso d'oro, in applicazione della disciplina di cui agli art. 1813 e 1814 e segg. cod. civ., depurando il conteggio dall'incidenza di ogni irregolarità, secondo quanto esposto in narrativa. Si chiede altresì che la richiesta CTU contabile determini il TEG effettivamente praticato dalla BA rispetto a quello pattuito in relazione ai contratti di prestito d'oro, considerando l'oscillazione di valore (fixing) dell'oro e della valuta quale costo dei finanziamenti stessi. In ogni caso, ove risulti un TEG difforme da quello contrattualmente previsto, ricalcoli il piano di ammortamento al tasso legale e/o al tasso sostitutivo ex art. 117
T.U.B.
Con espressa riserva di articolare i capitoli di prova per testi e documenti.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre Iva e Cpa, e rimborso dei costi sostenuti per la relazione tecnica peritale di Gruppo Imis S.r.l. e degli ulteriori costi sostenendi per la consulenza tecnica di parte e d'ufficio, da svolgersi in corso di causa.
Per parte convenuta
In via preliminare:
dichiarare la nullità della citazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 164 e 167 c.p.c. e/o comunque la nullità delle domande afferenti i rapporti di conto corrente e la fidejussione;
Nel merito:
in via principale
rigettarsi integralmente perché in parte inammissibili e/o comunque perché infondate in fatto e in diritto e/o comunque anche per carenza di prova tutte le domande (nessuna esclusa) svolte in relazione a tutti i rapporti sulla scorta di quanto dedotto in atti;
in via subordinata:
5 nella denegata e non creduta ipotesi di nullità del contratto di prestito uso oro per cui è causa ancora in essere (35506, già 699, già 9419, già 1817403), accertata la proprietà dei lingotti in capo alla BA, condannare la Società Attrice a consegnare ad a Controparte_1 titolo di indebito o di arricchimento senza causa, i lingotti d'oro di identica qualità e peso di quelli dei contratti dichiarati invalidi ovvero il loro controvalore in denaro al momento dell'effettivo saldo;
in ogni caso ridurre le domande per intervenuta prescrizione decennale del diritto alla restituzione delle somme pretese e confluite nel conto ordinario n. 1000/2682 (già n. 2700-96) anche riferibili ai conti accessori e ad altri rapporti in essi confluiti, fra cui gli addebiti per interessi, spese ed acquisti dei prestiti d'uso d'oro contestati e segnatamente di ogni rimessa avere accreditata in data successiva ad ogni chiusura trimestrale che abbia originato un pagamento di addebito e/o movimenti dare asseritamente illegittimi ed in pratica le singole rimesse fino al 13.09.2001;
In via istruttoria:
ci si riporta a tutto quanto dedotto dal CTP dott. sia nelle note preliminari Persona_2 alla CTU sia alle osservazioni ritualmente depositate, opponendosi a qualsiasi richiesta di integrazione/rinnovazione alla CTU avversaria e ad altre prove che dovessero essere rinnovate per quanto già esposto nei precedenti scritti, da intendersi integralmente richiamati;
In ogni caso:
con vittoria di spese e competenze di lite.
MOTIVAZIONE
1. CP_4
ha intrattenuto con l'istituto di credito oggi denominato
[...] Parte_1 Controparte_1 due rapporti di “prestito d'uso d'oro” e, in particolare:
[...]
6 1. il rapporto n. 8783-10819 (ex 8783-1806 ex 141-1817824), avente ad oggetto 6 lingotti d'oro per un totale di 6 kg, acceso il 12.12.2001 ed estinto il 01.03.2014;
2. il rapporto n. 669-35506 (ex 8783-9419 ex 8783-1803 ex 141-1817403), avente ad oggetto 5 lingotti d'oro per un totale di 5 kg, acceso il 10.05.2001 e tuttora in corso.
Gli addebiti monetari relativi ai due prestiti suindicati sono stati regolati sul rapporto di conto corrente n. 10002682 (ex 27000-96).
Nel corso dei rapporti la banca ha periodicamente addebitato all'attrice gli interessi maturati sul prestito e DML s.r.l. ha, a più riprese, chiesto la proroga dei prestiti.
2. Svolgimento del processo
2.1 Con citazione notificata il 13.9.2021 e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto avanti questo Tribunale (causa n. 5163/21 R.G.) deducendo, Controparte_1 in ordine ai rapporti di prestito d'uso d'oro:
− l'addebito a proprio carico di oneri non dovuti da parte della banca, secondo i conteggi operati da una società di consulenza (doc. 11);
− la nullità dei contratti per mancanza della forma scritta e dell'indicazione del TAEG;
− la violazione da parte della convenuta del dovere di buona fede nell'esecuzione dei rapporti negoziali per non avere “comunicato e determinato in modo corretto, chiaro, esauriente, nonché adeguato le condizioni economiche applicate al prestito d'uso
d'oro”.
Per tali ragioni, ha chiesto che venisse dichiarata: Parte_1
− la nullità, totale o parziale, dei contratti di prestito d'uso d'oro;
− l'avvenuto trasferimento della proprietà dell'oro in capo a al Parte_1 momento della consegna dello stesso da parte della banca o, al più tardi, al momento in cui l'oro è stato lavorato dall'impresa.
7 L'attrice ha quindi chiesto che, in conseguenza di quanto accertato:
− con riferimento ad entrambi i rapporti, venisse rideterminato il rapporto di dare/avere tra le parti in causa, previa declaratoria dell'illegittimità degli addebiti operati dall'istituto di credito e ristorno in favore dell'attrice delle somme a credito, con conseguente ridefinizione del saldo credito del conto corrente n. 10002682;
− con riferimento al rapporto n. 8783-10819, la banca venisse condannata alla restituzione all'attrice “dell'indebito illegittimamente introitato”;
− con riferimento al rapporto n. 669-35506, venisse dichiarato che l'attrice non è debitrice di alcuna somma;
− venisse comunque rideterminato il complessivo saldo creditore/debitore tra le parti del giudizio.
ha dedotto di avere prestato una fideiussione e concesso un pegno su titoli a Parte_2 garanzie delle obbligazioni assunte da verso la convenuta e ha chiesto Parte_1 venisse dichiarata la nullità di tali garanzie.
Entrambi gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno conseguente alla violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell'art. 2 Cost., nonché alla
“illegittima pratica di abuso di dipendenza economica e abuso di diritto”.
2.2 si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, la nullità Controparte_1 della citazione ex art. 164 c.p.c. e l'incompetenza funzionale del Tribunale adito con riguardo alla domanda di nullità della fideiussione spiegata da . Nel merito ha chiesto il Parte_2 rigetto delle domande attoree. In subordine, per il caso di accertata nullità dei contratti di prestito d'uso d'oro, ha chiesto che venisse accertata la proprietà in capo ad Controparte_1 dei lingotti oggetto di causa e la condanna di “a titolo di indebito
[...] Parte_1
o di arricchimento senza causa”, alla consegna alla convenuta di “lingotti d'oro di identica qualità e peso di quelli dei contratti dichiarati invalidi ovvero il loro controvalore in denaro
8 al momento dell'effettivo saldo”. La convenuta ha altresì sollevato eccezione di prescrizione decennale del diritto dell'attrice alla restituzione delle somme confluite nel conto corrente.
2.3 Con ordinanza 28.11.2022 il giudice istruttore ha preso atto dell'adesione di Pt_2
all'eccezione di incompetenza per territorio (in favore del Tribunale di Milano –
[...]
Sezione specializzata in materia di impresa) con riferimento alle proprie domande concernenti la prestata fideiussione e ha separato le cause. La causa presente (n. 6195/22 R.G.) è quella che ha ad oggetto i rapporti della convenuta con ed il pegno gravante su Parte_1 titoli di . Parte_2
La causa è stata istruita mediante CTU.
All'udienza del 20.3.2025 le parti hanno precisato le conclusioni. In seguito, nei termini assegnati, hanno dimesso gli scritti conclusionali.
3. Eccezione di nullità della citazione
La convenuta deduce la nullità della citazione per indeterminatezza del contenuto. Sostiene che le difese attoree sarebbero state formulate “in astratto”, senza dare contezza dell'implicazione delle stesse nei rapporti concreti tra le parti, e che le richieste degli attori sarebbero comprensibili solo attraverso la lettura della perizia prodotta da parte attrice (quindi mediante una tecnica incompatibile con gli obblighi che l'art. 163 c.p.c. impone alla parte che promuove il giudizio), senza specificazione di quali appostazioni dovrebbero considerarsi indebite.
L'eccezione non è fondata.
Il contenuto della citazione è sufficiente per comprendere causa petendi e petitum delle domande attoree, benché l'integrazione con la lettura della perizia di parte consenta di
9 comprendere più chiaramente la portata e incidenza concreta delle deduzioni di parte. Ciò appare sufficiente per mettere la parte convenuta in grado di svolgere appieno le proprie difese, prendendo posizione sulle deduzioni e domande avverse.
4. Il prestito d'uso d'oro
Il prestito d'uso d'oro è un contratto atipico conosciuto nella pratica commerciale che vede coinvolti istituti di credito e imprese orafe. Il contratto prevede, di regola, che la banca consegni al cliente una data quantità d'oro con l'impegno del consegnatario, alla scadenza pattuita, di restituire una quantità e qualità di metallo corrispondenti a quanto ricevuto o, alternativamente, di corrispondere il controvalore in denaro dell'oro. Nel corso del rapporto la banca addebita interessi all'imprenditore. La scadenza temporale del rapporto può essere consensualmente prorogata.
Nei contratti è usualmente pattuito che la proprietà dell'oro resti in capo alla banca sino all'eventuale esercizio dell'opzione d'acquisto da parte del cliente.
Nella giurisprudenza di legittimità il prestito d'uso d'oro è qualificato come un contratto atipico assimilabile al mutuo (Cass. n. 23171/17, rv. 645966; n. 9256/20, rv. 657635; n.
18147/23). La causa del contratto è infatti quella del finanziamento dell'imprenditore orafo.
Trattasi di un prestito – termine che, nella prassi, ove oggetto del contratto sia un bene fungibile, identifica il mutuo – che trae origine dalla consegna di un bene mobile fungibile e fa sorgere nel consegnatario l'obbligo di restituire, ad una prefissata scadenza temporale,
“cose della stessa specie e qualità” (art. 1813 c.c.) e, di regola, di pagare un corrispettivo in denaro sotto forma di interessi (art. 1815 c.c.). La principale deviazione dalla disciplina tipica del mutuo consiste nella facoltà del beneficiario del prestito di liberarsi dell'obbligo di restituzione del tantundem corrispondendo alla controparte una somma di denaro pari al valore di mercato del metallo ricevuto al tempo della restituzione. Trattasi peraltro di una facoltà che, sebbene condizionata all'ipotesi della “impossibilità o notevole difficoltà della
10 restituzione”, è riconosciuta anche nella disciplina codicistica del mutuo, dall'art. 1818 c.c.
Ulteriormente, ove pattuita, si pone in dissonanza con la struttura del mutuo la clausola che prevede che la banca conservi la proprietà dell'oro durante tutto il rapporto, pur essendo riconosciuto all'imprenditore il diritto di fare uso della materia (in quanto costituente oggetto della sua attività produttiva) e fino a quando, eventualmente, non venga esercitata l'opzione di acquisto.
Queste particolarità del negozio non impediscono all'interprete di ritenere pertinente alla fattispecie la disciplina normativa del contratto di mutuo – che condivide con il prestito d'uso d'oro la funzione e gli aspetti strutturali essenziali, così da potere essere considerato il tipo legale più affine – fatte salve le particolarità proprie del rapporto come diffuso nella pratica commerciale o specificamente pattuite dalle parti.
5. Meritevolezza del prestito d'uso d'oro
5.1 Il contratto atipico del prestito d'uso d'oro consente agli operatori del settore orafo di disporre della materia necessaria per la produzione di manufatti in oro senza dovere da subito corrispondere il prezzo del materiale. Infatti il contratto consente all'imprenditore di differire la corresponsione del prezzo ad un momento successivo alla lavorazione e rivendita a terzi dei prodotti e gli consente altresì di adempiere all'obbligo restitutorio consegnando alla banca lo stesso oro ricevuto e non impiegato o una quantità identica di oro. Da parte sua, l'istituto di credito è compensato per il finanziamento concesso mediante l'ottenimento degli interessi. In tal senso può dirsi che la causa concreta del contratto è meritevole di tutela ex art. 1322 comma 2 c.c. in quanto esso risponde efficacemente agli interessi perseguiti dalle parti costituendo un punto di incontro tra gli stessi funzionale al perseguimento di un'utilità economica riconoscibile.
Il rapporto, come detto, riproduce quasi fedelmente lo schema del mutuo, in tal modo potendo configurarsi, alla stregua della quasi totalità dei contratti atipici, come una variante di uno dei
11 tipi di contratto codificati. Il prestito d'uso d'oro si discosta dal mutuo essenzialmente per la facoltà concessa all'imprenditore orafo di liberarsi dall'obbligo di restituire il tantundem alla scadenza mediante corresponsione in denaro del valore dell'oro a quella data: un'estensione dell'ipotesi di cui all'art. 1818 c.c., riconosciuta in via ordinaria al mutuatario come facoltà di adempimento alternativa, senza necessità che siano provate l'impossibilità o la notevole difficoltà sopravvenute, correlata alla naturale destinazione del bene oggetto del “prestito” ad essere trasformato ed alienato. Quanto al patto secondo cui la proprietà dell'oro resterebbe in capo alla banca fino all'esercizio della facoltà di acquisto da parte del consegnatario, trattasi di clausola che non incide sulle valutazioni cui è chiamato il giudice dall'art. 1322 c.c., fintantoché non siano poste in evidenza conseguenze concrete di tale pattuizione tali da incidere sulla idoneità dello schema negoziale a creare vincoli giuridicamente rilevanti tra le parti.
5.2 Sostiene parte attrice che l'elemento della variazione nel tempo del valore dell'oro determinerebbe uno “sbilanciamento delle condizioni di rischio” perché il cliente non sarebbe messo in condizione di valutare in modo razionale e “misurabile” l'alea del contratto.
Le considerazioni dell'attrice attengono alla convenienza del contratto e non alla sua meritevolezza. Nemmeno nei rapporti contrattuali tra professionisti e consumatori – e tanto più in rapporti tra imprese, come quelli in esame – è consentito al giudice di sindacare sull'equilibrio economico dell'affare che le parti scelgono di regolare mediante un contratto
(Cass. n. 36740/21, rv. 663148). Difatti “la libertà negoziale è principio cardine del nostro ordinamento e del diritto dei contratti” (Cass. SSUU n. 5657/23), sicché la valutazione della convenienza economica del contratto rientra nella sfera dell'autonomia privata dei contraenti, mentre il controllo di meritevolezza deve limitarsi a verificare che le prestazioni reciproche previste abbiano un contenuto lecito e che il contratto risponda ad un qualche finalità di utilità sociale, risultando con chiarezza la ragione che induce le parti allo scambio delle prestazioni
12 (Cass. n. 7447/24, rv. 670864; n. 7205/25, rv. 673999) e la volontà delle parti di creare un vincolo di rilievo giuridico tra loro.
Va peraltro evidenziato come le variazioni di valore dell'oro nel tempo successivo alla stipula del prestito siano un dato – sia quanto alla direzione di tali scostamenti, sia quanto alla loro misura - imprevedibile per entrambe le parti e come la variabilità del detto valore sia una circostanza evidentemente nota ad ogni imprenditore orafo che acceda a queste forme di prestito, sicché non pare possa parlarsi nemmeno di un'alea inconsapevolmente accettata dal cliente della banca o di costi occulti dell'operazione.
Anche ove, come ipotizzato da parte attrice, l'imprenditore scelga di lavorare e alienare l'oro che ha ricevuto senza esercitare subito dopo l'opzione di acquisto prevista nel prestito d'uso d'oro – così esponendosi al rischio di aumento del costo del finanziamento, agganciato al variare del valore di mercato del metallo – si è in presenza di una consapevole e libera scelta dell'imprenditore, il quale potrebbe sottrarsi agli effetti sui suoi obblighi contrattuali del tendenziale aumento del valore di mercato dell'oro utilizzando, senza ritardo, i proventi della vendita a terzi dei suoi prodotti in oro per regolare i rapporti con la banca prestatrice.
6. La pretesa di adempiere all'obbligo restitutorio pagando una somma pari al valore originario dell'oro
Come visto, nel prestito d'uso d'oro è data facoltà al cliente della banca di adempiere all'obbligo di restituire quanto ricevuto pagando l'equivalente in denaro dell'oro ricevuto.
Secondo parte attrice l'entità della somma da corrispondersi a tale scopo dovrebbe essere correlata al valore che l'oro aveva quando è stato consegnato dalla banca al cliente e non al valore di mercato del metallo al momento dell'esercizio della opzione di acquisto.
Si tratta di una pretesa priva di fondamento.
13 La stessa attrice riconduce il prestito d'uso d'oro al mutuo, nel quale il mutuatario, cui è stata consegnata una determinata quantità di cose fungibili, si obbliga a restituire, al termine del rapporto, altrettante cose della stessa specie e qualità. E' quindi naturale che, se le cose fungibili mutuate si apprezzano nel periodo compreso tra la consegna e la restituzione, il controvalore in denaro della prestazione cui è tenuto il mutuatario sia maggiore di quello della cosa consegnata dal mutuante. La variazione del valore della cosa mutuata determina quindi, nei rapporti tra le parti del mutuo, l'impoverimento di una delle parti (del mutuante se la cosa perde valore, del mutuatario se acquista valore) e l'arricchimento dell'altra.
Il fatto che al mutuatario, nel prestito d'uso d'oro, sia data la facoltà di liberarsi dall'obbligo di restituzione mediante pagamento del valore dell'oro, anziché mediante restituzione di una quantità d'oro corrispondente a quella ricevuta, non cambia le cose. Ove le parti avessero concluso un vero e proprio mutuo d'oro, il cliente dovrebbe, d'altronde, acquistare sul mercato la quantità d'oro necessaria, sostenendo il relativo costo, per restituire al mutuante una quantità d'oro pari a quella ricevuta.
In proposito è significativo che anche l'art. 1818 c.c., con riferimento al mutuo, prevede che, quando la restituzione di una quantità di cose pari a quelle concesse a mutuo sia divenuta impossibile o troppo difficile, il mutuatario debba pagare il valore delle cose “avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire”. Anche in tal caso la conversione in denaro dell'oggetto della prestazione restitutoria va fatta sulla base del valore attuale del bene e non del valore originario.
7. Gli interessi
Il cliente cui la banca ha concesso il prestito d'uso d'oro è tenuto al pagamento di interessi, parametrati al valore dell'oro e alla durata del prestito. L'attrice contesta il fatto che gli interessi vengano calcolati, non sul valore dell'oro al tempo del prestito, ma sul suo valore di mercato come ricavabile dal listino in essere al momento dell'addebito degli interessi (fixing).
14 Anche in questo caso la pretesa attorea appare in contrasto con la ricostruzione – che la stessa attrice propone - del contratto in esame quale forma di mutuo o quale contratto atipico assimilabile al mutuo. Gli interessi che il mutuatario corrisponde quale corrispettivo del mutuo non sono altro che una frazione proporzionale (secondo la proporzione data dal saggio di interesse) del bene ricevuto a mutuo. Ogni volta che venga a scadenza l'obbligo periodico di pagamento degli interessi questi non potranno che essere definiti, nel loro valore, dal valore del bene mutuato alla detta scadenza. E' del tutto logico ed equo, quindi, che, ove sia previsto il pagamento di interessi in denaro quale corrispettivo della concessione a mutuo di una quantità d'oro, l'ammontare degli interessi sia calcolato facendo riferimento al controvalore attuale dell'oro.
Allo stesso modo non è fondata la tesi attorea secondo la quale l'oscillazione del valore di mercato dell'oro e della valuta (giacché il valore del fixing è espresso in dollari americani mentre l'addebito in conto è effettuato dalla banca in base al controvalore in euro) dovrebbe essere considerata, ai fini del calcolo del TEG e quindi della verifica sul rispetto della normativa antiusura, quale costo del finanziamento. Ove l'incremento di valore del bene dato a mutuo comporti un aggravamento dell'onere economico per il mutuatario, ciò non deriva dall'addebito di un costo del finanziamento, atteso che il pagamento del controvalore in denaro del bene ricevuto attiene all'obbligo di restituzione del tantundem eiusdem generis proprio del mutuo e nulla ha a che vedere con il corrispettivo del finanziamento spettante alla banca.
8. Forma del contratto
Attraverso il prestito d'uso d'oro le banche esercitano il credito e pertanto il relativo contratto
è soggetto alla disciplina dei contratti bancari. E' quindi prevista la forma scritta ad substantiam del contratto (Art. 117 TUB).
15 Nel caso in esame per nessuno dei due rapporti è stato prodotto un contratto scritto stipulato al momento della costituzione del prestito. Sono in atti le richieste di proroga che a cedenze periodiche ha presentato per il rapporto n. 8783-10819, costituito il Parte_1
12.12.2001, la prima richiesta di proroga è del 10.9.2003; per il rapporto n. 669-35506, venuto in essere il 10.5.2001, la prima richiesta di proroga è del 12.5.2005.
Nelle richieste di proroga, compilate su moduli predisposti dalla banca, sono riportati:
− la quantità dell'oro concesso in prestito d'uso;
− la durata delle proroga;
− il tasso di interesse annuo con liquidazione trimestrale;
− l'indicazione, quale base di calcolo degli interessi, del valore dell'oro prestato espresso in dollari (“media dei fixings di Londra del periodo”);
− la sottoscrizione della società cliente.
Le indicazioni sopra elencate appaiono sufficienti ad integrare la forma scritta di cui all'art. 117 TUB.
La nullità per difetto di forma incide, pertanto, solo sul periodo del rapporto contrattuale non
“coperto” dai documenti suindicati i quali, pur formati allo scopo di prorogare la durata di un preesistente accordo, contengono le indicazioni scritte sul contenuto dei patti essenziali del contratto.
9. Eccezione di prescrizione
La convenuta ha eccepito la prescrizione dell'azione di ripetizione. L'eccezione è fondata.
E' ben vero che il rapporto di prestito d'uso d'oro costituisce un rapporto unitario, non ponendosi le successive proroghe concesse dalla banca su istanza del cliente come nuovi autonomi contratti ma come pattuizioni volte a prolungare il rapporto in essere. Il riferimento a Cass. n. 17798/11 fatto da parte attrice, tuttavia, non appare pertinente, giacché detta
16 pronuncia si riferisce al credito del mutuante rispetto alla restituzione di quanto mutuato.
Diversamente, ove la ripetizione abbia ad oggetto i pagamenti effettuati dal mutuatario che corrisponde periodicamente gli interessi, la prescrizione decorre da ogni pagamento, non essendovi ragioni di differire il momento della decorrenza del termine alla scadenza del rapporto.
Deve pertanto negarsi il diritto dell'attrice di ripetere somme corrisposte alla banca a titolo di interessi e spese in epoca risalente a più di dieci anni prima del primo atto interruttivo.
10. Incidenza dell'accertata nullità ex art. 117 TUB sui due rapporti di prestito d'uso
d'oro
10.1 Nel rapporto n. 8783-10819 ha restituito in natura tutto l'oro Parte_1 ricevuto. Essa ha pagato spese ed interessi nel corso del rapporto ma, come detto, ha diritto alla restituzione di parte di tali addebiti in conseguenza della nullità delle pattuizioni contrattuali nel periodo antecedente alla regolarizzazione formale ottenuta con le proroghe suindicate. Sul punto deve farsi riferimento ai conteggi del CTU che ha adeguatamente motivato le proprie conclusioni. Tenuto conto della prescrizione decennale (interrotta con la missiva 31.7.2020 di cui al doc. 12 attoreo), risulta a credito di la Pt_1 Parte_1 somma di € 4.185,63, che la convenuta dovrà corrispondere all'attrice.
10.2 Nel rapporto n. 669-35506 l'attrice non ha ancora dato corso alla restituzione del tantundem o all'alternativo pagamento del controvalore dei 5 lingotti d'oro ricevuti nel 2001, dato che il rapporto, per quanto risulta agli atti, non è ancora in essere. Il CTU ha calcolato che, al momento dell'ultima liquidazione di interessi esaminata (20.5.2020) il controvalore dell'oro era di € 242.357,83. Da tale importo ha detratto il valore degli interessi e delle spese
“da stornare”, in conseguenza di quanto detto circa la nullità ex art. 117 TUB, pari complessivamente (e tenuto conto della prescrizione) ad € 33.66,68. Risulta quindi un debito
17 dell'attrice, alla data suindicata, nel caso essa scegliesse di corrispondere alla banca il controvalore in denaro dell'oro, di € 208.691,15.
La domanda con la quale l'attrice rivendica la proprietà dell'oro ricevuto in esecuzione del rapporto n. 669-35506 è inammissibile avendo ad oggetto un bene che pacificamente non esiste più nella sua materialità, essendo stato trasformato e ceduto da Parte_1 nella sua attività imprenditoriale. Né, rispetto ad una domanda di accertamento del momento in cui la proprietà dell'oro sarebbe transitata in capo all'impresa attrice, risulta che la stessa possa vantare un apprezzabile interesse.
La domanda subordinata di parte convenuta, affinché sia accertata la proprietà dei lingotti in capo alla banca e l'attrice venga condannata a consegnare ad “a titolo Controparte_1 di indebito o di arricchimento senza causa, i lingotti d'oro di identica qualità e peso di quelli dei contratti dichiarati invalidi ovvero il loro controvalore in denaro al momento dell'effettivo saldo”, non viene qui esaminata in quanto espressamente subordinata all'ipotesi di nullità del contratto di prestito uso oro n. 669-35506 e cioè, si deve intendere, all'accertamento della totale nullità del contratto.
Quando agli addebiti effettuati dalla banca a titolo di interessi e spese in mancanza di un valido titolo, non vi è una domanda di condanna alla restituzione da parte attorea ma unicamente una domanda di accertamento, che va accolta nei limiti suindicati.
11. Violazione dei doveri di correttezza e buona fede
Deduce parte attrice che la banca avrebbe mancato di conformarsi al dovere di correttezza nell'esecuzione del contratto per non avere consentito alla controparte di avere piena contezza del contenuto degli accordi contrattuali, omettendo di consegnare il testo dei contratti nonostante le ripetute richieste.
18 A prescindere da ogni valutazione circa la fondatezza dell'addebito è risolutiva la considerazione che, in riferimento a tali pretesi illeciti, non risulta dedotto uno specifico danno in capo all'attrice che possa essere posto in relazione causale con tali condotte dell'istituto. Ne consegue il rigetto della domande risarcitoria.
12. Istanza di convocazione a chiarimenti del CTU
L'attrice ha reiterato l'istanza di chiamata a chiarimenti del CTU. L'istanza non merita accoglimento in quanto la CTU è esaustivamente motivata e contiene già la risposta alle deduzioni critiche di parte attrice. Alcune delle questioni sulle quali l'attrice incentra la propria richiesta (come la valenza contrattuale delle proroghe o l'incidenza della variazioni del fixing sulla verifica del rispetto della soglia di usura) sono questioni di diritto che sono state esaminate in questa sede.
13. Domande di Parte_2
deduce la nullità di un pegno che, a quanto è dato comprendere, egli avrebbe a
[...] suo tempo concesso a garanzia degli obblighi di verso Parte_1 Controparte_1 su alcuni titoli, non meglio identificati. Non è stato prodotto l'atto costitutivo del pegno
[...]
e non è neppure stato chiarito quale sarebbe l'oggetto del pegno. Unico riscontro documentale fornito dovrebbe essere un prospetto della Centrale Rischi presso BA d'IT (doc. 15 attoreo), dal quale tuttavia non è dato evincere alcunché di utile.
La domanda di sconta pertanto un'assoluta carenza sul piano delle deduzioni, Parte_2 prima ancora che su quello probatorio, cosicché non può essere scrutinata.
14. Conclusioni e spese
19 Le domande di vanno accolte nei limiti sopra indicati, mentre quelle di Parte_1
sono inammissibili. Parte_2
Considerato tale esito e visto che anche le pretese di vengono Parte_1 notevolmente ridimensionate sotto il profilo quantitativo, vi sono le condizioni per una parziale compensazione delle spese tra le parti, con condanna della convenuta a rifondere l'attrice della quota di un terzo delle spese di lite. Dette spese vengono liquidate, come in dispositivo, in riferimento al valore della causa (determinato con riguardo, non al
“disputatum”, ma al “decisum”: Cass. SSUU n. 19014/07) e alla sua complessità.
Le spese di CTU vengono ripartite tra convenuta e attrice addossando alla prima la quota di due terzi e alla seconda la quota di un terzo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) condanna a pagare a in relazione al Controparte_1 Parte_1 prestito d'uso d'oro n. 8783-10819, la somma di € 4.185,63, oltre agli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. maturati dal 13.9.2021 al saldo;
2) accerta che, nell'ambito del rapporto di prestito d'uso d'oro n. 669-35506,
[...] ha annotato a debito della cliente spese ed Controparte_1 Parte_1 interessi non dovuti per complessivi € 33.66,68;
3) dichiara inammissibile la domanda di relativa al pegno che egli Parte_2 avrebbe concesso a favore della creditrice Controparte_1
4) condanna parte convenuta, previa parziale compensazione tra le parti della quota di due terzi, a rifondere a parte attrice la residua quota delle spese di difesa, liquidate, per l'intero, in € 8.625,00, di cui € 7.500,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA;
5) pone le spese di CTU a carico di parte convenuta per la quota di due terzi e di parte attrice per la quota residua.
20 Vicenza, 7 luglio 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
21
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA I SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Parte_2 C.F._1 entrambi con l'avv. CORRADO RODA attori contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. prof. GIANNI SOLINAS e l'avv. LIANA FALCON convenuta
Oggetto: BAri.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
1 (i) non ritenendo esaustiva e soddisfacente la nota depositata in data 25 maggio 2024 dal
CTU, dott. , insiste nuovamente per la chiamata a chiarimenti del Persona_1
Consulente – ai fini della correzione dell'elaborato – giuste motivazioni di cui alle note di trattazione scritta dell'udienza del 14.02.2024;
(ii) in ogni caso, in subordine, rassegna le seguenti conclusioni
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
In via preliminare:
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 ter c.p.c., ingiungere alla BA convenuta la produzione immediata di copia di tutta la documentazione non consegnata a seguito dell'intimazione ex art. 119 T.U.B. ed ivi analiticamente indicata. Con riserva in via alternativa di ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c.;
Nel merito:
- sui rapporti e sui contratti di prestito d'oro in uso dedotti in giudizio, si chiede l'accoglimento delle seguenti domande:
a. per tutti i motivi dedotti in atti, accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art. 1322 c.c., la nullità totale e/o di singole clausole dei rapporti di prestito d'uso d'oro oggetto di causa descritti in narrativa;
b. accertare e dichiarare che ai rapporti ed ai contratti di prestito d'uso d'oro, oggetto del presente giudizio, si applica la disciplina relativa ai contratti di mutuo di cui agli artt. 1813
c.c. e ss., con ogni conseguenza di legge, e che, per l'effetto, ai sensi dell'art. 1814 c.c., il trasferimento della proprietà dei lingotti d'oro in capo all'odierna parte attrice sia avvenuto al momento della consegna degli stessi da parte della BA convenuta o, al più tardi, al momento della sua lavorazione;
c. in virtù di quanto sopra:
2 (i) in relazione al prestito d'uso d'oro n. 10819, ricalcolare il rapporto di dare/avere tra le parti in causa, rideterminandone il saldo creditore, previo accertamento e declaratoria che gli addebiti illegittimi operati dall'istituto di credito in danno della e Parte_1 quindi il ristorno complessivamente dovuto in favore di parte attrice è pari all'importo di €
203.577,15 o, in subordine, a quella diversa e/o maggiore somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria; per l'effetto, rideterminare il saldo creditore del conto corrente n.
10002682 (già 27000-96), intestato alla sul quale venivano regolati i Parte_1 rapporti di prestito d'uso d'oro in contestazione, nonché condannare la BA convenuta alla restituzione in favore di parte attrice dell'indebito illegittimamente introitato;
(ii) in relazione al prestito d'uso d'oro n. 35506, ricalcolare il rapporto di dare/avere tra le parti in causa, rideterminandone il saldo creditore, previo accertamento e declaratoria che l'importo delle irregolarità operate dall'istituto di credito convenuto in danno dell'odierna parte attrice ammonta complessivamente ad € 257.925,23 o, in subordine, a quella diversa e/o maggiore somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria; per l'effetto, rideterminare il saldo creditore del conto corrente n. 10002682 (già 27000-96) intestato alla Parte_1
sul quale venivano regolati i rapporti di prestito d'uso d'oro in contestazione,
[...] accertando altresì che, in ogni caso, la società non è debitrice di alcuna Pt_1 Parte_1 somma nei confronti di anche sulla scorta di una eventuale Controparte_1 compensazione legale e/o giudiziale delle rispettive poste di debito/credito;
(iii) per l'effetto di quanto sopra e delle eventuali compensazioni delle rispettive poste di debito/credito in base ai saldi ricalcolati dei conti relativi ai rapporti di prestito d'uso d'oro instaurati con l'allora , ovvero n. 10819 (avente ad oggetto Controparte_2 lingotti d'oro per un totale di 6 Kg., acceso il 12.12.2001 ed estinto il 01.03.2014) e n. 35506,
(avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di 5 Kg., acceso il 10.05.2001 e tuttora in corso), già regolati sul conto corrente n. 10002682 (ex 27000-96), rideterminare il complessivo saldo creditore/debitore tra le parti del giudizio, dichiarando altresì che, in ogni
3 caso, la società non è debitrice di alcuna somma nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
- sui rapporti di garanzia dedotti in giudizio, si chiede l'accoglimento delle seguenti domande:
d. per tutte le ragioni indicate in atto, accertare e dichiarare l'insussistenza, la nullità, la risoluzione e/o l'inefficacia del contratto di pegno e, per l'effetto, l'illegittimità di ogni sua eventuale escussione, nonché disporre lo svincolo dei titoli e la conseguente restituzione degli stessi al Sig. con condanna di al risarcimento del Parte_2 Controparte_1 danno, comprensivo di interessi compensativi e legali, in favore degli odierni attori, la cui determinazione equitativa viene rimessa all'Ill.mo Tribunale adito;
e. per tutti i motivi dedotti in atto, accertare e dichiarare la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell'art. 2 Cost., nonché l'illegittima pratica di abuso di dipendenza economica e abuso di diritto, commessa da in danno degli odierni attori, e per l'effetto condannare la Controparte_1 CP_3 convenuta al risarcimento del danno, comprensivo di interessi compensativi e legali, in favore degli odierni attori, la cui determinazione equitativa viene rimessa all'Ill.mo Tribunale adito, evidenziando che la stessa dovrà tenere conto del danno patrimoniale, del danno non patrimoniale, del pregiudizio economico, finanziario e reputazionale sofferto, anche per l'impossibilità o maggior difficoltà di accesso al credito;
In via istruttoria:
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., si chiede di voler ordinare alla BA convenuta la produzione di tutta la documentazione non consegnata a seguito dell'intimazione ex art. 119 T.U.B. ed ivi analiticamente indicata. Con riserva in via alternativa di ordinanza ingiunzionale ex art. 186 ter c.p.c.;
- si chiede ammettersi consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare le nullità di cui ai rapporti dedotti in giudizio, nonché a sviluppare ex novo i conteggi dei rapporti di dare/avere tra le parti, a titolo di capitale, interessi e competenze, dalla costituzione dei rapporti oggetto di giudizio in poi, rideterminando il saldo dovuto per i rapporti di finanziamento di prestito
4 d'uso d'oro, in applicazione della disciplina di cui agli art. 1813 e 1814 e segg. cod. civ., depurando il conteggio dall'incidenza di ogni irregolarità, secondo quanto esposto in narrativa. Si chiede altresì che la richiesta CTU contabile determini il TEG effettivamente praticato dalla BA rispetto a quello pattuito in relazione ai contratti di prestito d'oro, considerando l'oscillazione di valore (fixing) dell'oro e della valuta quale costo dei finanziamenti stessi. In ogni caso, ove risulti un TEG difforme da quello contrattualmente previsto, ricalcoli il piano di ammortamento al tasso legale e/o al tasso sostitutivo ex art. 117
T.U.B.
Con espressa riserva di articolare i capitoli di prova per testi e documenti.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre Iva e Cpa, e rimborso dei costi sostenuti per la relazione tecnica peritale di Gruppo Imis S.r.l. e degli ulteriori costi sostenendi per la consulenza tecnica di parte e d'ufficio, da svolgersi in corso di causa.
Per parte convenuta
In via preliminare:
dichiarare la nullità della citazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 164 e 167 c.p.c. e/o comunque la nullità delle domande afferenti i rapporti di conto corrente e la fidejussione;
Nel merito:
in via principale
rigettarsi integralmente perché in parte inammissibili e/o comunque perché infondate in fatto e in diritto e/o comunque anche per carenza di prova tutte le domande (nessuna esclusa) svolte in relazione a tutti i rapporti sulla scorta di quanto dedotto in atti;
in via subordinata:
5 nella denegata e non creduta ipotesi di nullità del contratto di prestito uso oro per cui è causa ancora in essere (35506, già 699, già 9419, già 1817403), accertata la proprietà dei lingotti in capo alla BA, condannare la Società Attrice a consegnare ad a Controparte_1 titolo di indebito o di arricchimento senza causa, i lingotti d'oro di identica qualità e peso di quelli dei contratti dichiarati invalidi ovvero il loro controvalore in denaro al momento dell'effettivo saldo;
in ogni caso ridurre le domande per intervenuta prescrizione decennale del diritto alla restituzione delle somme pretese e confluite nel conto ordinario n. 1000/2682 (già n. 2700-96) anche riferibili ai conti accessori e ad altri rapporti in essi confluiti, fra cui gli addebiti per interessi, spese ed acquisti dei prestiti d'uso d'oro contestati e segnatamente di ogni rimessa avere accreditata in data successiva ad ogni chiusura trimestrale che abbia originato un pagamento di addebito e/o movimenti dare asseritamente illegittimi ed in pratica le singole rimesse fino al 13.09.2001;
In via istruttoria:
ci si riporta a tutto quanto dedotto dal CTP dott. sia nelle note preliminari Persona_2 alla CTU sia alle osservazioni ritualmente depositate, opponendosi a qualsiasi richiesta di integrazione/rinnovazione alla CTU avversaria e ad altre prove che dovessero essere rinnovate per quanto già esposto nei precedenti scritti, da intendersi integralmente richiamati;
In ogni caso:
con vittoria di spese e competenze di lite.
MOTIVAZIONE
1. CP_4
ha intrattenuto con l'istituto di credito oggi denominato
[...] Parte_1 Controparte_1 due rapporti di “prestito d'uso d'oro” e, in particolare:
[...]
6 1. il rapporto n. 8783-10819 (ex 8783-1806 ex 141-1817824), avente ad oggetto 6 lingotti d'oro per un totale di 6 kg, acceso il 12.12.2001 ed estinto il 01.03.2014;
2. il rapporto n. 669-35506 (ex 8783-9419 ex 8783-1803 ex 141-1817403), avente ad oggetto 5 lingotti d'oro per un totale di 5 kg, acceso il 10.05.2001 e tuttora in corso.
Gli addebiti monetari relativi ai due prestiti suindicati sono stati regolati sul rapporto di conto corrente n. 10002682 (ex 27000-96).
Nel corso dei rapporti la banca ha periodicamente addebitato all'attrice gli interessi maturati sul prestito e DML s.r.l. ha, a più riprese, chiesto la proroga dei prestiti.
2. Svolgimento del processo
2.1 Con citazione notificata il 13.9.2021 e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto avanti questo Tribunale (causa n. 5163/21 R.G.) deducendo, Controparte_1 in ordine ai rapporti di prestito d'uso d'oro:
− l'addebito a proprio carico di oneri non dovuti da parte della banca, secondo i conteggi operati da una società di consulenza (doc. 11);
− la nullità dei contratti per mancanza della forma scritta e dell'indicazione del TAEG;
− la violazione da parte della convenuta del dovere di buona fede nell'esecuzione dei rapporti negoziali per non avere “comunicato e determinato in modo corretto, chiaro, esauriente, nonché adeguato le condizioni economiche applicate al prestito d'uso
d'oro”.
Per tali ragioni, ha chiesto che venisse dichiarata: Parte_1
− la nullità, totale o parziale, dei contratti di prestito d'uso d'oro;
− l'avvenuto trasferimento della proprietà dell'oro in capo a al Parte_1 momento della consegna dello stesso da parte della banca o, al più tardi, al momento in cui l'oro è stato lavorato dall'impresa.
7 L'attrice ha quindi chiesto che, in conseguenza di quanto accertato:
− con riferimento ad entrambi i rapporti, venisse rideterminato il rapporto di dare/avere tra le parti in causa, previa declaratoria dell'illegittimità degli addebiti operati dall'istituto di credito e ristorno in favore dell'attrice delle somme a credito, con conseguente ridefinizione del saldo credito del conto corrente n. 10002682;
− con riferimento al rapporto n. 8783-10819, la banca venisse condannata alla restituzione all'attrice “dell'indebito illegittimamente introitato”;
− con riferimento al rapporto n. 669-35506, venisse dichiarato che l'attrice non è debitrice di alcuna somma;
− venisse comunque rideterminato il complessivo saldo creditore/debitore tra le parti del giudizio.
ha dedotto di avere prestato una fideiussione e concesso un pegno su titoli a Parte_2 garanzie delle obbligazioni assunte da verso la convenuta e ha chiesto Parte_1 venisse dichiarata la nullità di tali garanzie.
Entrambi gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno conseguente alla violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell'art. 2 Cost., nonché alla
“illegittima pratica di abuso di dipendenza economica e abuso di diritto”.
2.2 si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, la nullità Controparte_1 della citazione ex art. 164 c.p.c. e l'incompetenza funzionale del Tribunale adito con riguardo alla domanda di nullità della fideiussione spiegata da . Nel merito ha chiesto il Parte_2 rigetto delle domande attoree. In subordine, per il caso di accertata nullità dei contratti di prestito d'uso d'oro, ha chiesto che venisse accertata la proprietà in capo ad Controparte_1 dei lingotti oggetto di causa e la condanna di “a titolo di indebito
[...] Parte_1
o di arricchimento senza causa”, alla consegna alla convenuta di “lingotti d'oro di identica qualità e peso di quelli dei contratti dichiarati invalidi ovvero il loro controvalore in denaro
8 al momento dell'effettivo saldo”. La convenuta ha altresì sollevato eccezione di prescrizione decennale del diritto dell'attrice alla restituzione delle somme confluite nel conto corrente.
2.3 Con ordinanza 28.11.2022 il giudice istruttore ha preso atto dell'adesione di Pt_2
all'eccezione di incompetenza per territorio (in favore del Tribunale di Milano –
[...]
Sezione specializzata in materia di impresa) con riferimento alle proprie domande concernenti la prestata fideiussione e ha separato le cause. La causa presente (n. 6195/22 R.G.) è quella che ha ad oggetto i rapporti della convenuta con ed il pegno gravante su Parte_1 titoli di . Parte_2
La causa è stata istruita mediante CTU.
All'udienza del 20.3.2025 le parti hanno precisato le conclusioni. In seguito, nei termini assegnati, hanno dimesso gli scritti conclusionali.
3. Eccezione di nullità della citazione
La convenuta deduce la nullità della citazione per indeterminatezza del contenuto. Sostiene che le difese attoree sarebbero state formulate “in astratto”, senza dare contezza dell'implicazione delle stesse nei rapporti concreti tra le parti, e che le richieste degli attori sarebbero comprensibili solo attraverso la lettura della perizia prodotta da parte attrice (quindi mediante una tecnica incompatibile con gli obblighi che l'art. 163 c.p.c. impone alla parte che promuove il giudizio), senza specificazione di quali appostazioni dovrebbero considerarsi indebite.
L'eccezione non è fondata.
Il contenuto della citazione è sufficiente per comprendere causa petendi e petitum delle domande attoree, benché l'integrazione con la lettura della perizia di parte consenta di
9 comprendere più chiaramente la portata e incidenza concreta delle deduzioni di parte. Ciò appare sufficiente per mettere la parte convenuta in grado di svolgere appieno le proprie difese, prendendo posizione sulle deduzioni e domande avverse.
4. Il prestito d'uso d'oro
Il prestito d'uso d'oro è un contratto atipico conosciuto nella pratica commerciale che vede coinvolti istituti di credito e imprese orafe. Il contratto prevede, di regola, che la banca consegni al cliente una data quantità d'oro con l'impegno del consegnatario, alla scadenza pattuita, di restituire una quantità e qualità di metallo corrispondenti a quanto ricevuto o, alternativamente, di corrispondere il controvalore in denaro dell'oro. Nel corso del rapporto la banca addebita interessi all'imprenditore. La scadenza temporale del rapporto può essere consensualmente prorogata.
Nei contratti è usualmente pattuito che la proprietà dell'oro resti in capo alla banca sino all'eventuale esercizio dell'opzione d'acquisto da parte del cliente.
Nella giurisprudenza di legittimità il prestito d'uso d'oro è qualificato come un contratto atipico assimilabile al mutuo (Cass. n. 23171/17, rv. 645966; n. 9256/20, rv. 657635; n.
18147/23). La causa del contratto è infatti quella del finanziamento dell'imprenditore orafo.
Trattasi di un prestito – termine che, nella prassi, ove oggetto del contratto sia un bene fungibile, identifica il mutuo – che trae origine dalla consegna di un bene mobile fungibile e fa sorgere nel consegnatario l'obbligo di restituire, ad una prefissata scadenza temporale,
“cose della stessa specie e qualità” (art. 1813 c.c.) e, di regola, di pagare un corrispettivo in denaro sotto forma di interessi (art. 1815 c.c.). La principale deviazione dalla disciplina tipica del mutuo consiste nella facoltà del beneficiario del prestito di liberarsi dell'obbligo di restituzione del tantundem corrispondendo alla controparte una somma di denaro pari al valore di mercato del metallo ricevuto al tempo della restituzione. Trattasi peraltro di una facoltà che, sebbene condizionata all'ipotesi della “impossibilità o notevole difficoltà della
10 restituzione”, è riconosciuta anche nella disciplina codicistica del mutuo, dall'art. 1818 c.c.
Ulteriormente, ove pattuita, si pone in dissonanza con la struttura del mutuo la clausola che prevede che la banca conservi la proprietà dell'oro durante tutto il rapporto, pur essendo riconosciuto all'imprenditore il diritto di fare uso della materia (in quanto costituente oggetto della sua attività produttiva) e fino a quando, eventualmente, non venga esercitata l'opzione di acquisto.
Queste particolarità del negozio non impediscono all'interprete di ritenere pertinente alla fattispecie la disciplina normativa del contratto di mutuo – che condivide con il prestito d'uso d'oro la funzione e gli aspetti strutturali essenziali, così da potere essere considerato il tipo legale più affine – fatte salve le particolarità proprie del rapporto come diffuso nella pratica commerciale o specificamente pattuite dalle parti.
5. Meritevolezza del prestito d'uso d'oro
5.1 Il contratto atipico del prestito d'uso d'oro consente agli operatori del settore orafo di disporre della materia necessaria per la produzione di manufatti in oro senza dovere da subito corrispondere il prezzo del materiale. Infatti il contratto consente all'imprenditore di differire la corresponsione del prezzo ad un momento successivo alla lavorazione e rivendita a terzi dei prodotti e gli consente altresì di adempiere all'obbligo restitutorio consegnando alla banca lo stesso oro ricevuto e non impiegato o una quantità identica di oro. Da parte sua, l'istituto di credito è compensato per il finanziamento concesso mediante l'ottenimento degli interessi. In tal senso può dirsi che la causa concreta del contratto è meritevole di tutela ex art. 1322 comma 2 c.c. in quanto esso risponde efficacemente agli interessi perseguiti dalle parti costituendo un punto di incontro tra gli stessi funzionale al perseguimento di un'utilità economica riconoscibile.
Il rapporto, come detto, riproduce quasi fedelmente lo schema del mutuo, in tal modo potendo configurarsi, alla stregua della quasi totalità dei contratti atipici, come una variante di uno dei
11 tipi di contratto codificati. Il prestito d'uso d'oro si discosta dal mutuo essenzialmente per la facoltà concessa all'imprenditore orafo di liberarsi dall'obbligo di restituire il tantundem alla scadenza mediante corresponsione in denaro del valore dell'oro a quella data: un'estensione dell'ipotesi di cui all'art. 1818 c.c., riconosciuta in via ordinaria al mutuatario come facoltà di adempimento alternativa, senza necessità che siano provate l'impossibilità o la notevole difficoltà sopravvenute, correlata alla naturale destinazione del bene oggetto del “prestito” ad essere trasformato ed alienato. Quanto al patto secondo cui la proprietà dell'oro resterebbe in capo alla banca fino all'esercizio della facoltà di acquisto da parte del consegnatario, trattasi di clausola che non incide sulle valutazioni cui è chiamato il giudice dall'art. 1322 c.c., fintantoché non siano poste in evidenza conseguenze concrete di tale pattuizione tali da incidere sulla idoneità dello schema negoziale a creare vincoli giuridicamente rilevanti tra le parti.
5.2 Sostiene parte attrice che l'elemento della variazione nel tempo del valore dell'oro determinerebbe uno “sbilanciamento delle condizioni di rischio” perché il cliente non sarebbe messo in condizione di valutare in modo razionale e “misurabile” l'alea del contratto.
Le considerazioni dell'attrice attengono alla convenienza del contratto e non alla sua meritevolezza. Nemmeno nei rapporti contrattuali tra professionisti e consumatori – e tanto più in rapporti tra imprese, come quelli in esame – è consentito al giudice di sindacare sull'equilibrio economico dell'affare che le parti scelgono di regolare mediante un contratto
(Cass. n. 36740/21, rv. 663148). Difatti “la libertà negoziale è principio cardine del nostro ordinamento e del diritto dei contratti” (Cass. SSUU n. 5657/23), sicché la valutazione della convenienza economica del contratto rientra nella sfera dell'autonomia privata dei contraenti, mentre il controllo di meritevolezza deve limitarsi a verificare che le prestazioni reciproche previste abbiano un contenuto lecito e che il contratto risponda ad un qualche finalità di utilità sociale, risultando con chiarezza la ragione che induce le parti allo scambio delle prestazioni
12 (Cass. n. 7447/24, rv. 670864; n. 7205/25, rv. 673999) e la volontà delle parti di creare un vincolo di rilievo giuridico tra loro.
Va peraltro evidenziato come le variazioni di valore dell'oro nel tempo successivo alla stipula del prestito siano un dato – sia quanto alla direzione di tali scostamenti, sia quanto alla loro misura - imprevedibile per entrambe le parti e come la variabilità del detto valore sia una circostanza evidentemente nota ad ogni imprenditore orafo che acceda a queste forme di prestito, sicché non pare possa parlarsi nemmeno di un'alea inconsapevolmente accettata dal cliente della banca o di costi occulti dell'operazione.
Anche ove, come ipotizzato da parte attrice, l'imprenditore scelga di lavorare e alienare l'oro che ha ricevuto senza esercitare subito dopo l'opzione di acquisto prevista nel prestito d'uso d'oro – così esponendosi al rischio di aumento del costo del finanziamento, agganciato al variare del valore di mercato del metallo – si è in presenza di una consapevole e libera scelta dell'imprenditore, il quale potrebbe sottrarsi agli effetti sui suoi obblighi contrattuali del tendenziale aumento del valore di mercato dell'oro utilizzando, senza ritardo, i proventi della vendita a terzi dei suoi prodotti in oro per regolare i rapporti con la banca prestatrice.
6. La pretesa di adempiere all'obbligo restitutorio pagando una somma pari al valore originario dell'oro
Come visto, nel prestito d'uso d'oro è data facoltà al cliente della banca di adempiere all'obbligo di restituire quanto ricevuto pagando l'equivalente in denaro dell'oro ricevuto.
Secondo parte attrice l'entità della somma da corrispondersi a tale scopo dovrebbe essere correlata al valore che l'oro aveva quando è stato consegnato dalla banca al cliente e non al valore di mercato del metallo al momento dell'esercizio della opzione di acquisto.
Si tratta di una pretesa priva di fondamento.
13 La stessa attrice riconduce il prestito d'uso d'oro al mutuo, nel quale il mutuatario, cui è stata consegnata una determinata quantità di cose fungibili, si obbliga a restituire, al termine del rapporto, altrettante cose della stessa specie e qualità. E' quindi naturale che, se le cose fungibili mutuate si apprezzano nel periodo compreso tra la consegna e la restituzione, il controvalore in denaro della prestazione cui è tenuto il mutuatario sia maggiore di quello della cosa consegnata dal mutuante. La variazione del valore della cosa mutuata determina quindi, nei rapporti tra le parti del mutuo, l'impoverimento di una delle parti (del mutuante se la cosa perde valore, del mutuatario se acquista valore) e l'arricchimento dell'altra.
Il fatto che al mutuatario, nel prestito d'uso d'oro, sia data la facoltà di liberarsi dall'obbligo di restituzione mediante pagamento del valore dell'oro, anziché mediante restituzione di una quantità d'oro corrispondente a quella ricevuta, non cambia le cose. Ove le parti avessero concluso un vero e proprio mutuo d'oro, il cliente dovrebbe, d'altronde, acquistare sul mercato la quantità d'oro necessaria, sostenendo il relativo costo, per restituire al mutuante una quantità d'oro pari a quella ricevuta.
In proposito è significativo che anche l'art. 1818 c.c., con riferimento al mutuo, prevede che, quando la restituzione di una quantità di cose pari a quelle concesse a mutuo sia divenuta impossibile o troppo difficile, il mutuatario debba pagare il valore delle cose “avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire”. Anche in tal caso la conversione in denaro dell'oggetto della prestazione restitutoria va fatta sulla base del valore attuale del bene e non del valore originario.
7. Gli interessi
Il cliente cui la banca ha concesso il prestito d'uso d'oro è tenuto al pagamento di interessi, parametrati al valore dell'oro e alla durata del prestito. L'attrice contesta il fatto che gli interessi vengano calcolati, non sul valore dell'oro al tempo del prestito, ma sul suo valore di mercato come ricavabile dal listino in essere al momento dell'addebito degli interessi (fixing).
14 Anche in questo caso la pretesa attorea appare in contrasto con la ricostruzione – che la stessa attrice propone - del contratto in esame quale forma di mutuo o quale contratto atipico assimilabile al mutuo. Gli interessi che il mutuatario corrisponde quale corrispettivo del mutuo non sono altro che una frazione proporzionale (secondo la proporzione data dal saggio di interesse) del bene ricevuto a mutuo. Ogni volta che venga a scadenza l'obbligo periodico di pagamento degli interessi questi non potranno che essere definiti, nel loro valore, dal valore del bene mutuato alla detta scadenza. E' del tutto logico ed equo, quindi, che, ove sia previsto il pagamento di interessi in denaro quale corrispettivo della concessione a mutuo di una quantità d'oro, l'ammontare degli interessi sia calcolato facendo riferimento al controvalore attuale dell'oro.
Allo stesso modo non è fondata la tesi attorea secondo la quale l'oscillazione del valore di mercato dell'oro e della valuta (giacché il valore del fixing è espresso in dollari americani mentre l'addebito in conto è effettuato dalla banca in base al controvalore in euro) dovrebbe essere considerata, ai fini del calcolo del TEG e quindi della verifica sul rispetto della normativa antiusura, quale costo del finanziamento. Ove l'incremento di valore del bene dato a mutuo comporti un aggravamento dell'onere economico per il mutuatario, ciò non deriva dall'addebito di un costo del finanziamento, atteso che il pagamento del controvalore in denaro del bene ricevuto attiene all'obbligo di restituzione del tantundem eiusdem generis proprio del mutuo e nulla ha a che vedere con il corrispettivo del finanziamento spettante alla banca.
8. Forma del contratto
Attraverso il prestito d'uso d'oro le banche esercitano il credito e pertanto il relativo contratto
è soggetto alla disciplina dei contratti bancari. E' quindi prevista la forma scritta ad substantiam del contratto (Art. 117 TUB).
15 Nel caso in esame per nessuno dei due rapporti è stato prodotto un contratto scritto stipulato al momento della costituzione del prestito. Sono in atti le richieste di proroga che a cedenze periodiche ha presentato per il rapporto n. 8783-10819, costituito il Parte_1
12.12.2001, la prima richiesta di proroga è del 10.9.2003; per il rapporto n. 669-35506, venuto in essere il 10.5.2001, la prima richiesta di proroga è del 12.5.2005.
Nelle richieste di proroga, compilate su moduli predisposti dalla banca, sono riportati:
− la quantità dell'oro concesso in prestito d'uso;
− la durata delle proroga;
− il tasso di interesse annuo con liquidazione trimestrale;
− l'indicazione, quale base di calcolo degli interessi, del valore dell'oro prestato espresso in dollari (“media dei fixings di Londra del periodo”);
− la sottoscrizione della società cliente.
Le indicazioni sopra elencate appaiono sufficienti ad integrare la forma scritta di cui all'art. 117 TUB.
La nullità per difetto di forma incide, pertanto, solo sul periodo del rapporto contrattuale non
“coperto” dai documenti suindicati i quali, pur formati allo scopo di prorogare la durata di un preesistente accordo, contengono le indicazioni scritte sul contenuto dei patti essenziali del contratto.
9. Eccezione di prescrizione
La convenuta ha eccepito la prescrizione dell'azione di ripetizione. L'eccezione è fondata.
E' ben vero che il rapporto di prestito d'uso d'oro costituisce un rapporto unitario, non ponendosi le successive proroghe concesse dalla banca su istanza del cliente come nuovi autonomi contratti ma come pattuizioni volte a prolungare il rapporto in essere. Il riferimento a Cass. n. 17798/11 fatto da parte attrice, tuttavia, non appare pertinente, giacché detta
16 pronuncia si riferisce al credito del mutuante rispetto alla restituzione di quanto mutuato.
Diversamente, ove la ripetizione abbia ad oggetto i pagamenti effettuati dal mutuatario che corrisponde periodicamente gli interessi, la prescrizione decorre da ogni pagamento, non essendovi ragioni di differire il momento della decorrenza del termine alla scadenza del rapporto.
Deve pertanto negarsi il diritto dell'attrice di ripetere somme corrisposte alla banca a titolo di interessi e spese in epoca risalente a più di dieci anni prima del primo atto interruttivo.
10. Incidenza dell'accertata nullità ex art. 117 TUB sui due rapporti di prestito d'uso
d'oro
10.1 Nel rapporto n. 8783-10819 ha restituito in natura tutto l'oro Parte_1 ricevuto. Essa ha pagato spese ed interessi nel corso del rapporto ma, come detto, ha diritto alla restituzione di parte di tali addebiti in conseguenza della nullità delle pattuizioni contrattuali nel periodo antecedente alla regolarizzazione formale ottenuta con le proroghe suindicate. Sul punto deve farsi riferimento ai conteggi del CTU che ha adeguatamente motivato le proprie conclusioni. Tenuto conto della prescrizione decennale (interrotta con la missiva 31.7.2020 di cui al doc. 12 attoreo), risulta a credito di la Pt_1 Parte_1 somma di € 4.185,63, che la convenuta dovrà corrispondere all'attrice.
10.2 Nel rapporto n. 669-35506 l'attrice non ha ancora dato corso alla restituzione del tantundem o all'alternativo pagamento del controvalore dei 5 lingotti d'oro ricevuti nel 2001, dato che il rapporto, per quanto risulta agli atti, non è ancora in essere. Il CTU ha calcolato che, al momento dell'ultima liquidazione di interessi esaminata (20.5.2020) il controvalore dell'oro era di € 242.357,83. Da tale importo ha detratto il valore degli interessi e delle spese
“da stornare”, in conseguenza di quanto detto circa la nullità ex art. 117 TUB, pari complessivamente (e tenuto conto della prescrizione) ad € 33.66,68. Risulta quindi un debito
17 dell'attrice, alla data suindicata, nel caso essa scegliesse di corrispondere alla banca il controvalore in denaro dell'oro, di € 208.691,15.
La domanda con la quale l'attrice rivendica la proprietà dell'oro ricevuto in esecuzione del rapporto n. 669-35506 è inammissibile avendo ad oggetto un bene che pacificamente non esiste più nella sua materialità, essendo stato trasformato e ceduto da Parte_1 nella sua attività imprenditoriale. Né, rispetto ad una domanda di accertamento del momento in cui la proprietà dell'oro sarebbe transitata in capo all'impresa attrice, risulta che la stessa possa vantare un apprezzabile interesse.
La domanda subordinata di parte convenuta, affinché sia accertata la proprietà dei lingotti in capo alla banca e l'attrice venga condannata a consegnare ad “a titolo Controparte_1 di indebito o di arricchimento senza causa, i lingotti d'oro di identica qualità e peso di quelli dei contratti dichiarati invalidi ovvero il loro controvalore in denaro al momento dell'effettivo saldo”, non viene qui esaminata in quanto espressamente subordinata all'ipotesi di nullità del contratto di prestito uso oro n. 669-35506 e cioè, si deve intendere, all'accertamento della totale nullità del contratto.
Quando agli addebiti effettuati dalla banca a titolo di interessi e spese in mancanza di un valido titolo, non vi è una domanda di condanna alla restituzione da parte attorea ma unicamente una domanda di accertamento, che va accolta nei limiti suindicati.
11. Violazione dei doveri di correttezza e buona fede
Deduce parte attrice che la banca avrebbe mancato di conformarsi al dovere di correttezza nell'esecuzione del contratto per non avere consentito alla controparte di avere piena contezza del contenuto degli accordi contrattuali, omettendo di consegnare il testo dei contratti nonostante le ripetute richieste.
18 A prescindere da ogni valutazione circa la fondatezza dell'addebito è risolutiva la considerazione che, in riferimento a tali pretesi illeciti, non risulta dedotto uno specifico danno in capo all'attrice che possa essere posto in relazione causale con tali condotte dell'istituto. Ne consegue il rigetto della domande risarcitoria.
12. Istanza di convocazione a chiarimenti del CTU
L'attrice ha reiterato l'istanza di chiamata a chiarimenti del CTU. L'istanza non merita accoglimento in quanto la CTU è esaustivamente motivata e contiene già la risposta alle deduzioni critiche di parte attrice. Alcune delle questioni sulle quali l'attrice incentra la propria richiesta (come la valenza contrattuale delle proroghe o l'incidenza della variazioni del fixing sulla verifica del rispetto della soglia di usura) sono questioni di diritto che sono state esaminate in questa sede.
13. Domande di Parte_2
deduce la nullità di un pegno che, a quanto è dato comprendere, egli avrebbe a
[...] suo tempo concesso a garanzia degli obblighi di verso Parte_1 Controparte_1 su alcuni titoli, non meglio identificati. Non è stato prodotto l'atto costitutivo del pegno
[...]
e non è neppure stato chiarito quale sarebbe l'oggetto del pegno. Unico riscontro documentale fornito dovrebbe essere un prospetto della Centrale Rischi presso BA d'IT (doc. 15 attoreo), dal quale tuttavia non è dato evincere alcunché di utile.
La domanda di sconta pertanto un'assoluta carenza sul piano delle deduzioni, Parte_2 prima ancora che su quello probatorio, cosicché non può essere scrutinata.
14. Conclusioni e spese
19 Le domande di vanno accolte nei limiti sopra indicati, mentre quelle di Parte_1
sono inammissibili. Parte_2
Considerato tale esito e visto che anche le pretese di vengono Parte_1 notevolmente ridimensionate sotto il profilo quantitativo, vi sono le condizioni per una parziale compensazione delle spese tra le parti, con condanna della convenuta a rifondere l'attrice della quota di un terzo delle spese di lite. Dette spese vengono liquidate, come in dispositivo, in riferimento al valore della causa (determinato con riguardo, non al
“disputatum”, ma al “decisum”: Cass. SSUU n. 19014/07) e alla sua complessità.
Le spese di CTU vengono ripartite tra convenuta e attrice addossando alla prima la quota di due terzi e alla seconda la quota di un terzo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) condanna a pagare a in relazione al Controparte_1 Parte_1 prestito d'uso d'oro n. 8783-10819, la somma di € 4.185,63, oltre agli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. maturati dal 13.9.2021 al saldo;
2) accerta che, nell'ambito del rapporto di prestito d'uso d'oro n. 669-35506,
[...] ha annotato a debito della cliente spese ed Controparte_1 Parte_1 interessi non dovuti per complessivi € 33.66,68;
3) dichiara inammissibile la domanda di relativa al pegno che egli Parte_2 avrebbe concesso a favore della creditrice Controparte_1
4) condanna parte convenuta, previa parziale compensazione tra le parti della quota di due terzi, a rifondere a parte attrice la residua quota delle spese di difesa, liquidate, per l'intero, in € 8.625,00, di cui € 7.500,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA;
5) pone le spese di CTU a carico di parte convenuta per la quota di due terzi e di parte attrice per la quota residua.
20 Vicenza, 7 luglio 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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