Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 8362/2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Rosella Nocera Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento per la modifica dei provvedimenti riguardanti figli nati fuori dal matrimonio, iscritto al n.
8362/2024 R.G. e pendente tra
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 da Avv. Andreina Orlando,
-parte attrice-
e
( ), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2
Avv. Katia Casano,
-parte convenuta- con l'intervento di
Avv. VALERIA, in qualità di curatrice speciale della CP_2 minore , in proprio, Persona_1
-parte intervenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono essere riassunti come segue.
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I.1.- ha adito questo Tribunale deducendo Parte_1 di essere madre della minore (18.09.2017) nata Persona_2 fuori dal matrimonio a seguito della relazione con la parte convenuta.
Ha dichiarato che i provvedimenti riguardanti la figlia sono stati pronunciati dal Tribunale con decreto del 16.02.2021 e parzialmente modificati dalla Corte di Appello con decreto del
07.09.20211.
Ha dichiarato di aver avviato una relazione con altro uomo da cui attende una figlia e che è sua intenzione trasferirsi a
Taranto ove il nuovo compagno dispone di alloggio e rete familiare e dove ella ha trovato occasioni di lavoro.
Ha lamentato dissenso paterno che avrebbe anche occasionato l'apertura di un procedimento innanzi al Tribunale per i
Minorenni.
Ha concluso domandando: l'autorizzazione al trasferimento della residenza della minore a Taranto;
la rimodulazione del calendario di incontri padre-figlia; la conferma per il resto dei provvedimenti già in vigore. Con vittoria di spese di lite
(ricorso depositato il 09.08.2024).
I.2.- si è costituito in giudizio Controparte_1 contestando le avverse prospettazioni.
Ha lamentato ostacoli al diritto di visita frapposti dalla madre precisando che ciò nonostante ha maturato un ottimo rapporto con la figlia.
Ha precisato che nelle more del giudizio il Tribunale per i
Minorenni ha disposto l'affidamento ai Servizi Sociali e collocato la minore presso la nonna materna.
Ha sostenuto che il trasferimento della minore a Taranto sarebbe contrario ai suoi interessi avendo la minore maturato una rete di relazioni nell'attuale città di Modugno.
Ha concluso domandando: l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso di sé; il rigetto delle richieste materne. Con vittoria di spese di lite (comparsa di costituzione e risposta depositata il 10.02.2025). R.G. 8362/2024.
I.3.- In data 20.01.2025 è intervenuta l'Avv.
[...]
in qualità di Curatrice speciale della minore già CP_3 nominata dal Tribunale per i Minorenni.
Ha concluso per l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre e l'autorizzazione a trasferire la residenza in Taranto con rimodulazione del calendario di incontri.
I.4.- All'udienza di prima comparizione del 24.02.2025 il giudice delegato ha rimesso direttamente la causa al Collegio per la decisione ritenendola matura senza necessità di assunzione di provvedimenti temporanei né mezzi di prova.
I.5.- Il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1.- Preliminarmente è utile osservare che questo T.O. ritiene di poter decidere le domande allo stato degli atti senza ulteriore attività istruttoria e senza attendere la declaratoria di incompetenza funzionale da parte del Tribunale per i Minorenni innanzi al quale pende giudizio attivato dal
P.M.M. ex art. 333 c.c.. Infatti, il materiale istruttorio già
a disposizione, comprensivo delle relazioni dei Servizi
Sociali e del Consultorio familiare (depositate dalla
Curatrice in data 20.01.2025), è del tutto Pt_2 sufficiente a consentire l'adozione di una decisione per il best interest della minore.
II.2.- Sempre in via preliminare occorre dare atto che attualmente sono in vigore i provvedimenti adottati provvisoriamente dal Tribunale per i Minorenni che hanno affidato la minore ai Servizi Sociali e disposto il collocamento prevalente presso la nonna materna.
II.3.- Ancora, deve dapprima dichiararsi il difetto di rappresentanza processuale in capo all'Avv. Controparte_3 nella sua dichiarata qualità di curatrice speciale della minore.
Infatti, la professionista è stata nominata curatrice speciale della minore dal Tribunale per i Minorenni nel corso di altro procedimento sicché, vertendosi in ipotesi di rappresentanza processuale ad hoc, detta nomina esplica i suoi
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effetti solo ed esclusivamente nel relativo processo e non conferisce alla curatrice alcun altro potere ulteriore, ivi compreso l'intervento in altro giudizio innanzi a questo
Tribunale ordinario.
Né il Collegio ritiene che sussistano in questo giudizio i presupposti per la nomina di un curatore speciale della minore atteso che, a ben vedere, il conflitto tra i genitori resta limitato alla scelta della residenza della figlia e non fa emergere una situazione di particolare pregiudizio che possa comprometterne la rappresentanza processuale.
Pertanto, tutti gli atti compiuti nel presente procedimento dall'Avv. , nella dichiarata qualità, devono CP_3 considerarsi nulli e privi di effetti.
III.- I provvedimenti riguardanti la minore Per_2
(18.09.2017) devono essere modificati come segue.
III.1.- La minore deve essere affidata ad entrambi i genitori.
Non sussistono questioni ostative all'affermazione della regola ordinaria prevista dal legislatore atteso che la minore non patisce pregiudizi ascrivibili esclusivamente all'uno piuttosto che all'altro genitore. Peraltro, sia la madre che il padre appaiono dotati di piena capacità genitoriale e sono risultate persone del tutto mature;
anche il conflitto che persiste nella coppia dopo la separazione mantiene i connotati della fisiologia e si svolge pur sempre nel rispetto dei ruoli reciproci e senza esasperazioni. Sicché non vi è motivo per continuare a delegare a terzi l'affidamento che deve immediatamente essere ripristinato in favore di entrambi i genitori.
III.2.- La minore deve essere collocata prevalentemente presso la madre.
III.2.1.- Pur nella riscontrata capacità di entrambi i genitori, la madre deve essere preferita nella scelta del genitore collocatario in ragione della esigenza di continuità accuditiva della piccola che sin dalla separazione dei genitori ha vissuto sempre prevalentemente con la madre.
Peraltro, ciò consentirà alla minore di costruire un rapporto più intenso con la sorella unilaterale nata da poco.
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Non trova invece giustificazione un collocamento presso la nonna materna, come è attualmente in via provvisoria: infatti,
l'opzione di un collocamento presso figure terze presuppone l'inidoneità del padre e della madre a rendersi collocatari prevalenti, ciò che non ricorre assolutamente nel caso di specie ove può contare su entrambi i genitori. Per_2
III.2.2.- Quanto al luogo di residenza della minore, la madre
è autorizzata a portarla con sé in Taranto ove intende ricongiungersi con il suo nuovo compagno e dove ha in mente di realizzare un progetto di vita personale e professionale. Tale soluzione – con le precisazioni di cui si dirà oltre - rappresenta per la bambina quella meno disagevole a fronte della legittima volontà dei genitori di vivere in luoghi distanti e separati. Sebbene ella dovrà abbandonare l'attuale rete di relazioni e abitudini, tuttavia la sua tenera età non rappresenta un ostacolo insormontabile alla creazione di un nuovo e diverso ambiente sociale di riferimento, peraltro impreziosito dalla presenza della sorella.
È però necessario fissare il termine iniziale di tale trasferimento non prima del 15.06.2025. Infatti, l'esigenza che la bambina porti a termine l'anno scolastico già in corso risulta prevalente e l'attesa di pochi ulteriori mesi è del tutto sostenibile da parte della madre.
III.3.- Quanto agli incontri tra padre e figlia, sino a quando la minore resterà a Modugno essi continueranno a svolgersi come da provvedimenti in vigore.
A partire dal trasferimento della minore a Taranto, gli incontri avverranno nel rispetto di quanto segue, fermo restando che i genitori, e in particolare la madre, dovranno in ogni caso favorire ogni ulteriore occasione di incontro tra la figlia e l'altro genitore: a) il primo, il secondo e il terzo weekend di ogni mese, dal venerdì pomeriggio
(preferibilmente all'uscita da scuola o altrimenti dalle
16:00) e sino alla domenica alle ore 21:00; con la precisazione che un weekend sarà la madre a farsi carico di accompagnare la minore a Modugno e poi prelevarla, mentre nei due weekend successivi sarà il padre a doversi recare a
Taranto per prelevare la minore e riaccompagnarla;
salvo
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diverso accordo tra i genitori;
b) nel periodo natalizio un anno, a cominciare da quello in corso, dalle 10:00 del 23/12 alle 20:00 del 30/12 e l'anno successivo dalle 10:00 del 31/12 alle 20:00 del 06/01 e così di seguito;
c) nel periodo pasquale dalle 16:00 del Venerdì di Pasqua alle 20:00 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni dispari;
d) nel periodo estivo, per quattro settimane – anche non continuative - in luglio o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
e) tutti gli anni in occasione della festività del papà; f) le festività del calendario ordinario saranno trascorse in maniera alternata presso il padre o presso la madre: nel turno paterno, una volta la bambina potrà essere prelevata dal padre il pomeriggio precedente e pernotterà presso di lui e sarà poi la madre a farsi carico di prelevarla entro le ore 20 del giorno festivo, e, la volta successiva, sarà la madre ad accompagnarla a Modugno il pomeriggio precedente entro le ore
18:00 ed il padre a riaccompagnarla a Taranto entro le ore 21 del giorno festivo, salvo diverso accordo tra i genitori;
g) i giorni di compleanno della figlia saranno trascorsi unitamente ad entrambi i genitori o, in mancanza, ad anni alterni presso il padre o la madre a cominciare dal padre. Inoltre, il padre potrà e dovrà mantenere un costante rapporto con la figlia anche per il tramite di comunicazioni telefoniche e/o telematiche. A tal fine la madre dovrà garantire almeno una telefonata o videochiamata giornaliera, mettendo a disposizione la propria utenza telefonica e/o altro dispositivo elettronico. In ogni caso la madre dovrà favorire i contatti con il padre ogniqualvolta la figlia lo desideri.
III.4.- In via officiosa, la madre deve autorizzata a procedere in via esclusiva alla scelta dell'istituto scolastico che la minore frequenterà in Taranto per l'anno
2025-2026.
III.5.- Sempre in via officiosa, in considerazione dei maggiori oneri che deriveranno al padre dal collocamento prevalente della figlia in Taranto, si dispone che a partire dalla mensilità di Luglio 2025 l'A.U.U. sarà percepito al 50% da entrambi i genitori.
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IV.- Spese e compensi di giudizio restano interamente compensati tra le parti in ragione dell'adozione di provvedimenti nell'esclusivo interesse della figlia minore.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio R.G. 8362/2024 introdotto con ricorso del
09.08.2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
con l'intervento di Ariodante Avv. e del
[...] CP_3
P.M., disattesa ogni altra questione, così provvede:
1) DISPONE che la minore (18.09.2017) resti Persona_2 affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
2) AUTORIZZA il trasferimento della residenza della minore da
Modugno in Taranto a far data dal 15.06.2025;
3) DISPONE che gli incontri tra padre e figlia si svolgeranno nei modi e termini meglio indicati in motivazione;
4) DISPONE che potrà procedere in via Parte_1 esclusiva alla scelta dell'istituto scolastico che la minore frequenterà in Taranto a partire dall'A.S. Per_2
2025/2026 e sempre in via esclusiva provvederà a tutte le incombenze amministrative necessarie;
5) DISPONE che l'assegno unico e universale sarà percepito al
50% da ciascun genitore a far data dalla mensilità di
Luglio 2025;
6) RIGETTA ogni altra richiesta;
7) CONFERMA per il resto ogni altro provvedimento già in vigore;
8) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 01 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
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Pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 I provvedimenti attualmente in vigore prevedono: affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre;
calendario di incontri padre-figlia; contributo paterno pari ad € 300,00 mensili oltre 50% spese straordinarie. Il Giudice estensore Emanuele Pinto
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