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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/09/2025, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. 29715/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29715/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1 DASSANO MARTA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PARAGANO Controparte_1 GIUSEPPINA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 con rito concordatario in SANTENA il 31/05/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SANTENA (atto n. 6 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 02/03/2004. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
3.05.2024. Con ricorso depositato il 18/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei Parte_1 Controparte_1 registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANTENA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che il signor ha donato al figlio il 50 % della quota Parte_1 Parte_2 di proprietà della casa coniugale sita in Santena, (TO), Via Principe Amedeo n. 47 C scala E;
tale immobile continua a essere gravato da mutuo ipotecario stipulato con la in Controparte_2 data 16 marzo 2023, repertorio n. 31494, raccolta n. 16773, Notaio cointestato tra i Persona_2 coniugi, con rata ammontante a € 520,00, che continuerà ad essere pagato al 50% tra i ricorrenti. I coniugi dovranno versare su tale conto entro il 5 di ogni mese la somma a loro spettante per il pagamento della rata del mutuo;
PRENDE ATTO che il figlio maggiorenne risulta attualmente economicamente Per_1 indipendente, percependo uno stipendio di circa € 1.000,00 in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato di apprendistato che durerà fino al 2025. Durante questo periodo nessun mantenimento sarà dovuto da parte del padre al figlio, il quale continuerà a vivere presso la casa coniugale insieme alla madre. Se nei prossimi mesi, per validi motivi, oppure al termine del contratto di lavoro, non trovasse immediatamente un altro posto di lavoro oppure decidesse di riprendere gli Per_1 studi, verrà versato, direttamente allo stesso, un mantenimento di € 300,00, oltre aumento Istat annuale, oltre il 50% delle spese extra come da Protocollo del Tribunale di Torino;
Per_ PRENDE ATTO che la gatta di nome rimarrà collocata presso la casa coniugale e le spese relative al suo mantenimento di circa € 60,00 al mese verranno suddivise tra i coniugi, così come le spese extra. Nelle vacanze estive, in periodo da concordare, quando la signora sarà assente da casa, il signor si occuperà della stessa o direttamente, oppure incaricando una terza persona di Parte_1 fiducia;
PRENDE ATTO che ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento, avendone ciascuno le idonee capacità e concrete possibilità;
PRENDE ATTO che i coniugi danno atto di aver regolarizzato prima d'ora ogni altra questione economica e patrimoniale tra gli stessi pendenti e dichiarano, pertanto, di non avere reciprocamente più nulla a pretendere l'uno dall'altro, sia dal punto di vista economico/patrimoniale che non, ritenendosi pienamente soddisfatti sulle spese di lite. CP_3
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/09/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29715/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1 DASSANO MARTA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PARAGANO Controparte_1 GIUSEPPINA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 con rito concordatario in SANTENA il 31/05/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SANTENA (atto n. 6 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 02/03/2004. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
3.05.2024. Con ricorso depositato il 18/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei Parte_1 Controparte_1 registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANTENA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che il signor ha donato al figlio il 50 % della quota Parte_1 Parte_2 di proprietà della casa coniugale sita in Santena, (TO), Via Principe Amedeo n. 47 C scala E;
tale immobile continua a essere gravato da mutuo ipotecario stipulato con la in Controparte_2 data 16 marzo 2023, repertorio n. 31494, raccolta n. 16773, Notaio cointestato tra i Persona_2 coniugi, con rata ammontante a € 520,00, che continuerà ad essere pagato al 50% tra i ricorrenti. I coniugi dovranno versare su tale conto entro il 5 di ogni mese la somma a loro spettante per il pagamento della rata del mutuo;
PRENDE ATTO che il figlio maggiorenne risulta attualmente economicamente Per_1 indipendente, percependo uno stipendio di circa € 1.000,00 in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato di apprendistato che durerà fino al 2025. Durante questo periodo nessun mantenimento sarà dovuto da parte del padre al figlio, il quale continuerà a vivere presso la casa coniugale insieme alla madre. Se nei prossimi mesi, per validi motivi, oppure al termine del contratto di lavoro, non trovasse immediatamente un altro posto di lavoro oppure decidesse di riprendere gli Per_1 studi, verrà versato, direttamente allo stesso, un mantenimento di € 300,00, oltre aumento Istat annuale, oltre il 50% delle spese extra come da Protocollo del Tribunale di Torino;
Per_ PRENDE ATTO che la gatta di nome rimarrà collocata presso la casa coniugale e le spese relative al suo mantenimento di circa € 60,00 al mese verranno suddivise tra i coniugi, così come le spese extra. Nelle vacanze estive, in periodo da concordare, quando la signora sarà assente da casa, il signor si occuperà della stessa o direttamente, oppure incaricando una terza persona di Parte_1 fiducia;
PRENDE ATTO che ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento, avendone ciascuno le idonee capacità e concrete possibilità;
PRENDE ATTO che i coniugi danno atto di aver regolarizzato prima d'ora ogni altra questione economica e patrimoniale tra gli stessi pendenti e dichiarano, pertanto, di non avere reciprocamente più nulla a pretendere l'uno dall'altro, sia dal punto di vista economico/patrimoniale che non, ritenendosi pienamente soddisfatti sulle spese di lite. CP_3
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/09/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.