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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/07/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 93/2025
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. – est. per deliberare nel procedimento ex art.
5-ter L. n. 89/2001, in opposizione a decreto, instaurato da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIRARDI PIETRO ANTONIO, elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso il difensore avv. GIRARDI PIETRO ANTONIO
nei confronti di
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
- Opposto -
********* esaminati gli atti del procedimento, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc e sciolta la riserva assunta all'udienza del 01.07.2025, ha emesso il seguente
DECRETO
1. Con ricorso depositato in data 31.10/2024, la sig.ra ha chiesto Parte_1
l'equo indennizzo per la irragionevole durata del procedimento civile, incardinato dinanzi al Tribunale di Bari, sezione fallimentare, avviato con la sentenza che l'ha dichiarata fallita n° 30/1992 del 10.02.1992. Il giudizio presupposto si è concluso con decreto di chiusura del fallimento depositato in data 16.1.2024 e notificato alla ricorrente a mezzo posta, ex art. 140 c.p.c., in data 28.2.2024.
2. Con decreto del 24.12.2024 il Giudice unipersonale della Corte di Appello di Bari, rilevata l'intempestività della domanda della odierna opponente, dichiarava inammissibile il ricorso in quanto tardivo.
Cons. Est. Maria Grazia Caserta 1 3. Avverso il suddetto decreto presenta opposizione l'istante chiedendo la remissione nel termine per proporre l'istanza e significando che la tardività del deposito del ricorso per la richiesta di indennizzo da irragionevole durata del procedimento, di cui innanzi, non è ascrivibile alla sua condotta, a tal fine riferisce che “...trattandosi di richiesta derivante da una procedura concorsuale (fallimento R.F. n.
10829/1992), l'atto presupposto è da inquadrarsi nella definitività del decreto di chiusura del fallimento che diventa tale in caso di mancata impugnazione ex art. 26 legge Fallimentare, così come oltremodo argomentato dal giudice nel decreto opposto...“ e che “...la definitività del provvedimento venga accertata per mezzo di una certificazione che è rilasciata dalla Cancelleria di riferimento attraverso cui si attesti l'avvenuto passaggio in giudicato del provvedimento finale o la relativa mancata impugnazione. Sul punto, …”la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che “affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di Cancelleria ai sensi dell'art. 124 disp att. C.p.c.” (cfr. Cass. N.
6024 del 09.032017). In tal guisa, è possibile desumere che l'attestazione del cancelliere diverrebbe un mezzo di prova indispensabile del giudicato. Invero, tale certificazione non è mai stata rilasciata dalla Cancelleria Fallimentare …” (cfr. testualmente dall'atto di opposizione).
4. Nessuno si è costituito per il . Controparte_1
5. L'opposizione è infondata.
Come osservato nel decreto di inammissibilità oggetto di opposizione, il giudizio presupposto si è concluso con decreto di chiusura del fallimento depositato in data
16.1.2024 e notificato alla ricorrente, a mezzo posta ex art. 140 c.p.c., in data
28.2.2024 (fatto incontestato) ed è divenuto definitivo ai sensi dell'art. 26 della L.
Fallimentare per mancata impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello nel termine di
10 giorni dalla sua notifica, e cioè il 10.3.2024. Da quella data andava calcolato il termine semestrale per la proposizione del ricorso per l'equo indennizzo da irragionevole durata del procedimento, termine inesorabilmente scaduto il
10.10.2024 (e non il 12.10.2024, come invece erronamente indicato nel decreto opposto). Ne consegue che il ricorso per l'equo indennizzo, depositato il
31.10.2024, è tardivo.
E non rilevano, in contrario, le obiezioni sopra sintetizzate consistenti nel mancato rilascio delle attestazioni da parte della cancelleria trattandosi di attività che non incidono sul decorso del termine per l'utile esercizio del diritto.
Cons. Est. Maria Grazia Caserta 2 Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
6. Nulla per le spese non essendosi il convenuto costituito nella presente e CP_1 nella precedente fase monitoria1.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di appello di Bari, sezione Prima Civile, disattesa e assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex art.
5-ter L. n.
89/2001 proposta da nei confronti del avverso Parte_1 Controparte_1 il decreto del 24/12/2024 emesso dal giudice monocratico della Corte di Appello di Bari-
Terza Sezione Civile, nel procedimento monitorio n. 1294/2024 R.G, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) nulla per le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 01 luglio 2025
Il Presidente
Maria Mitola
Il Consigliere est.
Maria Grazia Caserta
Cons. Est. Maria Grazia Caserta 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (cfr. Cass. Sez. 3, 14/03/2023, n. 7361, Rv. 667047 - 01).
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. – est. per deliberare nel procedimento ex art.
5-ter L. n. 89/2001, in opposizione a decreto, instaurato da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIRARDI PIETRO ANTONIO, elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso il difensore avv. GIRARDI PIETRO ANTONIO
nei confronti di
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
- Opposto -
********* esaminati gli atti del procedimento, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc e sciolta la riserva assunta all'udienza del 01.07.2025, ha emesso il seguente
DECRETO
1. Con ricorso depositato in data 31.10/2024, la sig.ra ha chiesto Parte_1
l'equo indennizzo per la irragionevole durata del procedimento civile, incardinato dinanzi al Tribunale di Bari, sezione fallimentare, avviato con la sentenza che l'ha dichiarata fallita n° 30/1992 del 10.02.1992. Il giudizio presupposto si è concluso con decreto di chiusura del fallimento depositato in data 16.1.2024 e notificato alla ricorrente a mezzo posta, ex art. 140 c.p.c., in data 28.2.2024.
2. Con decreto del 24.12.2024 il Giudice unipersonale della Corte di Appello di Bari, rilevata l'intempestività della domanda della odierna opponente, dichiarava inammissibile il ricorso in quanto tardivo.
Cons. Est. Maria Grazia Caserta 1 3. Avverso il suddetto decreto presenta opposizione l'istante chiedendo la remissione nel termine per proporre l'istanza e significando che la tardività del deposito del ricorso per la richiesta di indennizzo da irragionevole durata del procedimento, di cui innanzi, non è ascrivibile alla sua condotta, a tal fine riferisce che “...trattandosi di richiesta derivante da una procedura concorsuale (fallimento R.F. n.
10829/1992), l'atto presupposto è da inquadrarsi nella definitività del decreto di chiusura del fallimento che diventa tale in caso di mancata impugnazione ex art. 26 legge Fallimentare, così come oltremodo argomentato dal giudice nel decreto opposto...“ e che “...la definitività del provvedimento venga accertata per mezzo di una certificazione che è rilasciata dalla Cancelleria di riferimento attraverso cui si attesti l'avvenuto passaggio in giudicato del provvedimento finale o la relativa mancata impugnazione. Sul punto, …”la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che “affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di Cancelleria ai sensi dell'art. 124 disp att. C.p.c.” (cfr. Cass. N.
6024 del 09.032017). In tal guisa, è possibile desumere che l'attestazione del cancelliere diverrebbe un mezzo di prova indispensabile del giudicato. Invero, tale certificazione non è mai stata rilasciata dalla Cancelleria Fallimentare …” (cfr. testualmente dall'atto di opposizione).
4. Nessuno si è costituito per il . Controparte_1
5. L'opposizione è infondata.
Come osservato nel decreto di inammissibilità oggetto di opposizione, il giudizio presupposto si è concluso con decreto di chiusura del fallimento depositato in data
16.1.2024 e notificato alla ricorrente, a mezzo posta ex art. 140 c.p.c., in data
28.2.2024 (fatto incontestato) ed è divenuto definitivo ai sensi dell'art. 26 della L.
Fallimentare per mancata impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello nel termine di
10 giorni dalla sua notifica, e cioè il 10.3.2024. Da quella data andava calcolato il termine semestrale per la proposizione del ricorso per l'equo indennizzo da irragionevole durata del procedimento, termine inesorabilmente scaduto il
10.10.2024 (e non il 12.10.2024, come invece erronamente indicato nel decreto opposto). Ne consegue che il ricorso per l'equo indennizzo, depositato il
31.10.2024, è tardivo.
E non rilevano, in contrario, le obiezioni sopra sintetizzate consistenti nel mancato rilascio delle attestazioni da parte della cancelleria trattandosi di attività che non incidono sul decorso del termine per l'utile esercizio del diritto.
Cons. Est. Maria Grazia Caserta 2 Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
6. Nulla per le spese non essendosi il convenuto costituito nella presente e CP_1 nella precedente fase monitoria1.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di appello di Bari, sezione Prima Civile, disattesa e assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex art.
5-ter L. n.
89/2001 proposta da nei confronti del avverso Parte_1 Controparte_1 il decreto del 24/12/2024 emesso dal giudice monocratico della Corte di Appello di Bari-
Terza Sezione Civile, nel procedimento monitorio n. 1294/2024 R.G, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) nulla per le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 01 luglio 2025
Il Presidente
Maria Mitola
Il Consigliere est.
Maria Grazia Caserta
Cons. Est. Maria Grazia Caserta 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (cfr. Cass. Sez. 3, 14/03/2023, n. 7361, Rv. 667047 - 01).