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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/03/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7692/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7692 / 2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Laura Scattino ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Monza (MB), Via Vittorio Emanuele II n.
52, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Lepiane ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Monza, Via Italia n. 46, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale Adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile, celebrato con rito civile, nel Comune di Busnago
(MB), trascritto all' Ufficio dello Stato Civile del Comune di Busnago (MB), con Atto n. 16, P. 1,
Anno 2017, fra i Sigg.ri e , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile Parte_1 Parte_2 di Busnago di procedere alla trascrizione della emananda sentenza;
2) confermare l'affido dei minori e all'Ente Persona_1 Persona_2
Comune di Busnago e confermare l'incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti onde proseguire nel monitoraggio del nucleo familiare e negli interventi previsti in favore dei minori e dei genitori, regolamentando le modalità di frequentazione padre-figli con la previsione di un graduale ampliamento degli spazi e dei tempi di incontro, ove i Servizi Sociali valutino che siano nell'esclusivo interesse dei minori. I genitori danno atto di aderire a rutti gli interventi come proposti dai Servizi
Sociali del Comune di Busnago;
3) porre a carico del padre, sig. , l'obbligo di versare, entro il giorno 16 di ogni Parte_2 mese, - alla madre, sig.ra , a titolo di mantenimento dei figli minori, la somma totale Parte_1 CP_ di euro 400,00 e, dunque, euro 200,00 per ciascun figlio oltre rivalutazione annuale sino alla loro indipendenza economica, con versamento direttamente da parte del sig. nei Parte_2 confronti della sig.ra alle note coordinate. bancarie;
Parte_1
4) il padre, sig. , rinuncia al percepimento dell'assegno unico che verrà percepito Parte_2 al 100% dalla madre, sig.ra , in favore di entrambi i figli e Parte_1 Persona_1
; Persona_3
5) porre a carico di entrambi i genitori il versamento della quota del 50% delle spese straordinarie relative ai figli minori e , secondo le modalità e la tipologia previste dalle Per_1 Persona_2 vigenti linee guida del Tribunale di Monza. Si concorda, sin d'ora, a modifica delle predette linee giuda che la mensa scolastica di entrambi minori verrà pagata al 50% dai genitori;
6) spese compensate con rinuncia alla solidarietà professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con verbale del 04.10.2022 omologato dal Tribunale di Monza con decreto del 06.10.2022.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 22.11.2024, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in data 01.12.2012 (atto n. 16 parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Busnago), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Busnago, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 marzo 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7692 / 2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Laura Scattino ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Monza (MB), Via Vittorio Emanuele II n.
52, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Lepiane ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Monza, Via Italia n. 46, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale Adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile, celebrato con rito civile, nel Comune di Busnago
(MB), trascritto all' Ufficio dello Stato Civile del Comune di Busnago (MB), con Atto n. 16, P. 1,
Anno 2017, fra i Sigg.ri e , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile Parte_1 Parte_2 di Busnago di procedere alla trascrizione della emananda sentenza;
2) confermare l'affido dei minori e all'Ente Persona_1 Persona_2
Comune di Busnago e confermare l'incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti onde proseguire nel monitoraggio del nucleo familiare e negli interventi previsti in favore dei minori e dei genitori, regolamentando le modalità di frequentazione padre-figli con la previsione di un graduale ampliamento degli spazi e dei tempi di incontro, ove i Servizi Sociali valutino che siano nell'esclusivo interesse dei minori. I genitori danno atto di aderire a rutti gli interventi come proposti dai Servizi
Sociali del Comune di Busnago;
3) porre a carico del padre, sig. , l'obbligo di versare, entro il giorno 16 di ogni Parte_2 mese, - alla madre, sig.ra , a titolo di mantenimento dei figli minori, la somma totale Parte_1 CP_ di euro 400,00 e, dunque, euro 200,00 per ciascun figlio oltre rivalutazione annuale sino alla loro indipendenza economica, con versamento direttamente da parte del sig. nei Parte_2 confronti della sig.ra alle note coordinate. bancarie;
Parte_1
4) il padre, sig. , rinuncia al percepimento dell'assegno unico che verrà percepito Parte_2 al 100% dalla madre, sig.ra , in favore di entrambi i figli e Parte_1 Persona_1
; Persona_3
5) porre a carico di entrambi i genitori il versamento della quota del 50% delle spese straordinarie relative ai figli minori e , secondo le modalità e la tipologia previste dalle Per_1 Persona_2 vigenti linee guida del Tribunale di Monza. Si concorda, sin d'ora, a modifica delle predette linee giuda che la mensa scolastica di entrambi minori verrà pagata al 50% dai genitori;
6) spese compensate con rinuncia alla solidarietà professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con verbale del 04.10.2022 omologato dal Tribunale di Monza con decreto del 06.10.2022.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 22.11.2024, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in data 01.12.2012 (atto n. 16 parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Busnago), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Busnago, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 marzo 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi