Articolo 3 della Legge 26 novembre 1969, n. 936
Articolo 2
Versione
2 gennaio 1970
Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni finanziari 1969 e 1970 si fara' fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni finanziari.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 2 gennaio 1970