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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 26/03/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127-ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1295 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, nato il [...] a [...] e residente in [...]Parte_1
(RM) alla Via Guido Rossa n. 69, elettivamente domiciliato in Sora (FR), Via Firenze n. 13, presso lo studio dell'avv. Federico Lucci, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore;
CONVENUTO CONTUMACE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1
chiedendone la condanna al pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento per il periodo giugno e luglio 2023.
A sostegno della propria domanda il ricorrente, premesso di aver avviato procedimento di accertamento tecnico preventivo concluso con decreto di omologa del 15 luglio 2024, con cui gli è stato riconosciuto il requisito sanitario ai fini dell'attribuzione della suddetta prestazione, ha allegato di aver notificato all' il predetto decreto nonché modello AP70, non CP_1
ricevendo, però, risposta dall'istituto, decorso il termine legale di 120 giorni (v. allegati 1 e 2 al ricorso).
Rilevato peraltro che “che concorre, nel caso di specie, l'ulteriore requisito socio-sanitario, il “non ricovero” in istituto con retta a carico di Enti pubblici e la mancata percezione di analoga indennità, per l'insorgere del diritto alla prestazione economica prevista dalla normativa in oggetto, come da documentazione allegata in atti” (v. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'allegato n. 3 al ricorso), il ha proposto conseguente Parte_1
ricorso giudiziale per il riconoscimento della prestazione con condanna dell'istituto al pagamento dei ratei dovuti.
L' pur ritualmente attinta dalla notifica degli atti introduttivi del giudizio, non si è CP_1
costituita e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata discussa e decisa mediante deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso è fondato.
Dall'istruttoria documentale è emersa, infatti, in capo al ricorrente, la titolarità del beneficio invocato (indennità di accompagnamento) tenuto conto dell'accertamento del requisito sanitario effettuato in sede di a.t.p., iscritto al numero R.G. n. 896/23 (concluso con decreto che ha omologato la consulenza tecnica, la quale ha riconosciuto la decorrenza del beneficio
“limitatamente al periodo della chemioterapia effettuato dal giugno al luglio 2023”) nonché della sussistenza degli ulteriori requisiti previsti ex lege e ritraibili dal documento n. 3 allegato al ricorso (mancato ricovero in Istituti con retta a carico dello stato e mancata percezione e cumulo con altre indennità).
2 A fronte di tali circostanze fattuali, pertanto, e tenuto conto della contumacia dell' CP_1
consegue l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara il diritto di a percepire l'indennità di accompagnamento per il Parte_1 periodo dal giugno al luglio 2023 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dei relativi CP_1
ratei, oltre rivalutazione ed interessi nei limiti del divieto di cumulo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1.856,00, oltre CP_1
rimborso forfetario delle spese al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.
Rieti, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott. Alessio Marinelli
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