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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 14/04/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2587/2018
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 2587/2018 promosso da:
c.f. e c,f, elettivamente Parte_1 C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2
domiciliati in Napoli Via Rossini 5 nello studio dell'avv. Ilaria Imparato che li rappresenta e difende……………………………………………………………………………….… Attori -ricorrenti contro
c.f. , c.f. e Controparte_1 CodiceFiscale_3 Controparte_2 CodiceFiscale_4
c.f. . Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Mirko Di Biase Controparte_3 CodiceFiscale_5
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Itri Largo Mameli 1…, …….Convenuti-resistenti e
c.f. e c.f. Controparte_4 C.F._6 Parte_3 C.F._7
elettivamente domiciliati in Gaeta, Via Papa Giovanni XXIII 7, presso lo studio dell'avv. Paolo Sciolto
che li rappresenta e difende…………………………………………………..…….Convenuti- resistenti e
c.f. .Convenuta resistente contumace Controparte_5 CodiceFiscale_8
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 7 Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 4 dicembre 2024
che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 702-bis e seguenti c.p.c. e riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c.,
gli odierni ricorrenti hanno rappresentato, allegando la relativa documentazione, di essere proprietari di un immobile, comprensivo di posto auto, ubicato nel complesso edilizio sito in Itri, alla Via Eduardo
De Filippo s.n.c. Essi hanno rilevato che, con delibera assembleare adottata in data 5 ottobre 2012,
l'assemblea condominiale espresse parere favorevole alla possibilità, per i singoli condomini, di procedere — eventualmente — alla copertura dei posti auto scoperti situati nel piazzale condominiale.
Tale facoltà fu concessa anche in considerazione del fatto che tale intervento avrebbe potuto determinare un incremento del valore delle singole unità immobiliari. Tuttavia, gli attori hanno lamentato che, in sede di verifica tecnica successivamente condotta, emersero numerose irregolarità. In
particolare, dalla perizia depositata agli atti — redatta dall'ing. — si rilevò che Persona_1
alcune delle strutture realizzate risultano eccessivamente impattanti sul piano visivo, discostandosi in modo evidente dalle caratteristiche architettoniche del contesto preesistente. Inoltre, è stato segnalato che alcune coperture sono ancorate a parti comuni dell'edificio, senza che sia stata rilasciata alcuna autorizzazione in tal senso. Ancora, nessuna delle strutture realizzate è conforme al progetto originariamente approvato in sede di assemblea condominiale, né sono stati rispettati i limiti di distanza dai balconi così come prescritti dalla normativa vigente. Tali caratteristiche sono contrarie a quanto disposto nella stessa delibera assembleare, laddove si precisa che le eventuali coperture avrebbero dovuto presentare caratteristiche uniformi, con utilizzo esclusivo di pannelli in PVC simil-tegola coibentati o di materiali equivalenti, da sottoporre comunque a valutazione;
peraltro, detta delibera non
è mai stata oggetto di impugnazione e ha quindi acquisito piena efficacia. condomino Parte_1
dello stabile, ha tempestivamente comunicato la propria volontà di non procedere alla copertura del proprio posto auto e ,a sostegno di quanto sopra, ha depositato perizia tecnica che documenta come pagina 2 di 7 siano state realizzate coperture esclusivamente su quattro posti auto, corrispondenti alle aree di proprietà esclusiva di e , e Controparte_4 Controparte_5 Parte_3 Controparte_1
, nonché — attuali convenuti nel presente procedimento. Dalla Controparte_2 Controparte_3
medesima relazione tecnica si evince, infine, che le opere eseguite non rispettano alcun criterio di omogeneità progettuale e sono connotate da notevoli difformità estetiche e strutturali. Sul fondamento di tali presupposti gli attori hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “…a) condannare il sig.
[...]
(…) , i sigg.ri (…) , e (…) , il sig. Parte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_3
(…) , ed i sigg.ri , (…) ed , (…), alla demolizione delle opere eseguite Controparte_1 Controparte_2
per la copertura dei posti auto scoperti all'interno del Condominio medesimo, in quanto lesive del
decoro architettonico dell'edificio condominiale, a norma dell'art. 1138 c.c., in relazione agli artt.
1120 ed 1122 c.c.; b) condannare il sig. , (…) , i sigg.ri (…) , e Parte_3 Controparte_4
(…) , il sig. (…) , ed i sigg.ri , (…), ed Controparte_5 Controparte_3 Controparte_1 CP_2
, (…) , al risarcimento del danno non patrimoniale subito e subendo a seguito della realizzazione
[...]
delle suindicate opere, da liquidarsi secondo equità; c) condannare il sig. , (…) , i Parte_3
sigg.ri (…), e (…), il sig. (…), ed i sigg.ri Controparte_4 Controparte_5 Controparte_3
, (…), ed , (…), al pagamento delle spese, diritti ed onorari relativi al Controparte_1 Controparte_2
presente giudizio, fatto salvo ogni altro diritto, con attribuzione all'avv. Ilaria Imparato”.
Si sono costituiti , e i quali hanno impugnato e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
contestato le avverse domande e hanno eccepito preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal d. lgs. 28/2010 e il loro difetto di legittimazione passiva;
nel merito hanno dedotto che alcuna violazione del decoro architettonico né violazione delle distanze vi è stata e che la delibera è stata approvata anche dai ricorrenti e hanno così concluso: “…A. in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità della domanda
per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i.; B.
ancora in via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione passiva degli odierni convenuti e che
pagina 3 di 7 legittimato passivo a stare in giudizio è l'intero condominio, in persona dell'Amministratore p.t.; C.
nel merito: nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni pregiudiziali di rito, accertare e
dichiarare che le opere eseguite non violano alcuna norma di legge in relazione al decoro
architettonico dell'edificio, alle parti comuni e alle distanze legali, D. e, per l'effetto: rigettare la
domanda con ogni conseguenza di legge;
E. vittoria di spese e compensi di causa, oltre alla condanna
ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata”.
Si sono costituiti e , i quali hanno eccepito l'improcedibilità della Controparte_4 Parte_3
domanda per omessa mediazione, il difetto di legittimazione passiva dei convenuti;
nel merito hanno eccepito l'inammissibilità della domanda attorea, perché manifestamente in contrasto con quanto espresso dagli attori nelle precedenti delibere condominiali, l'infondatezza sia sulla dedotta non uniformità, sulla violazione delle distanze edilizie e del regolamento condominiale sia sulla richiesta di risarcimento danni e hanno così concluso: “… Voglia L'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria
istanza : - sempre in via preliminare dichiarare la improcedibilità della domanda per omessa
mediazione e dichiarare la inammissibilità della domanda per le ragione sopra esposte.
2. In
subordine, accertato come le difese svolte richiedono un'istruttoria non sommaria, fissare, con
ordinanza non impugnabile, l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ., per le ragioni di cui in
narrativa : - nel merito dichiarare respingere le eccezioni attoree perché infondate in fatto e in diritto
e per l'effetto - condannare in solido i ricorrenti, anche attesa la violazione dell'art. 96 c.p.c. ad un
risarcimento del danno procurato, somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese diritti e onorari
del presente giudizio da attribuirsi al soprascritto procuratore che si dichiara antistatario”.
è rimata contumace. Controparte_5
Il Giudice ha disposto il mutamento del rito e l'interrogatorio formale: dopo l'audizione delle parti il medesimo Giudice ha disposto CTU e ha nominato l'ing. CP_6
All'udienza del 4 dicembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice le domande di parte attrice non possono accogliersi per diverse ragioni.
pagina 4 di 7 Preliminarmente è infondata l'eccezione vantata dai convenuti sulla loro carenza di legittimazione passiva: in tema di condominio, l'amministratore non risponde degli effetti pregiudizievoli derivati all'edificio da interventi realizzati dai singoli condòmini (Cass., Ord. n. 29905/2018) e, quindi, sono tenuti a risponderne gli autori materiali del fatto.
Circa il mancato esperimento del tentativo di mediazione, gli attori hanno depositato l'istanza di mediazione.
Ancora in via preliminare, le parti convenute hanno riferito che gli attori non hanno più alcun interesse alla controversia, essendo cessato il loro rapporto con il condominio, poiché, nelle more del giudizio,
hanno alienato il bene il 15 giugno 2023 a mezzo atto per notaio rg.16912 rep. Persona_2
123188 (Cass. n. 16162/2015). L'eccezione è parzialmente fondata: la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, ragionando ex art. 81 c.p.c., per il quale "fuori
dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un
diritto altrui", essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare.
Per una condivisibile definizione la "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta e, nel caso in esame, il diritto alla demolizione è venuto meno in seguito alla alienazione. Il richiamo degli attori all' art. 111 cpc non è
del tutto esatto: l'interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, perché
tale interesse è un requisito per la trattazione del merito della domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale;
diversamente, la sua mancanza può anche sopravvenire in corso di causa, purché
sia presente al momento della decisione e, al riguardo, l'effettivo interesse si è traferito ormai agli acquirenti. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene al soggetto, o non appartiene più,
come nella specie, per quanto riguarda l'aspetto della proprietà.
Diverso il diritto al risarcimento dei danni subiti, che spetta a chi ne sia proprietario al momento del verificarsi dell'evento dannoso, e, configurandosi come un diritto autonomo rispetto a quello di pagina 5 di 7 proprietà, non segue quest'ultimo nell'ipotesi di alienazione, salvo che non sia pattuito il contrario,
perché tale pretesa risarcitoria non costituisce un accessorio del diritto di proprietà ma si configura come un diritto di credito, distinto ed autonomo rispetto al diritto reale. In altri termini, la suddetta autonomia comporta che il diritto al risarcimento del danno subito dall'immobile, in caso di alienazione del bene, non si trasferisce insieme al diritto reale, come accadrebbe se fosse un elemento accessorio,
ma è suscettibile solo di specifico atto di cessione ai sensi dell'art. 1260 c.c. (Cass., sez. un., sentenza n. 2951 del 16 febbraio 2016). Nel caso di specie, tale atto non solo non si rinviene ma su tale specifico punto l'acquirente nell'atto di acquisto ha espressamente dichiarato che : (…) è e rimane,
per quanto di suo diritto, estranea alla vertenza [in esame] ed alle relative spese”. La domanda per risarcimento del danno rimane quindi integra e può essere decisa nel merito da questo Giudice.
Nel merito, le richieste di risarcimento di parte attrice devono essere rigettate: l'attrice non ha provato i danni subiti, nulla avendo dedotto al riguardo né si è premunita di allegare una perizia di parte che permetteva di identificare la qualità e la quantità dei predetti danni. Tali considerazioni sono state condivise anche dal CTU che ha riferito che gli attori non hanno dato dimostrazione di danni materiali o immateriali subìti in conseguenza della realizzazione dei manufatti in oggetto (pag. 13). Lo stesso
CTU ha riferito che l'unico danno che poteva essere richiesto dagli attori sarebbe stato quello di un effettivo minor prezzo di vendita della loro proprietà in conseguenza della realizzazione dei manufatti,
ma neanche per questo aspetto gli attori hanno riportato elementi idonei a provare il deprezzamento.
Non può quindi accogliersi la richiesta risarcitoria come non può accogliersi la richiesta di demolizione delle opere per la sopravvenuta carenza di legittimazione da parte degli attori. Tuttavia, il CTU ha evidenziato che la progettazione delle strutture non è stata eseguita da un tecnico abilitato, ma dalla ditta esecutrice, disattendendo non solo le norme urbanistiche (D.P.R. n. 380/01) ma anche l'allora vigente normativa tecnica per le costruzioni (N.T.C. 2008) il mancato ottenimento delle necessarie autorizzazioni urbanistica e sismica. Il mancato ottenimento di tali autorizzazioni rende di fatto abusive tali opere e le modalità costruttive utilizzate le strutture non offrono sufficiente garanzia alla pubblica pagina 6 di 7 incolumità. Tali esiti impongono a questo Giudice, la trasmissione degli atti di questo procedimento alla Procura della Repubblica per le determinazioni di competenza penale in merito agli accertati abusi,
ai sensi dell'art. 331 comma 4 cpp, e al Comune di Itri per gli aspetti ammnistrativi e urbanistici.
Non merita accoglimento la richiesta dei convenuti sulla condanna degli attori ex art.96 cpc, le vicende dedotte in giudizio hanno richiesto una certa interpretazione e di fatto sono emersi elementi a disfavore anche delle parti convenute.
Le altre questioni devono essere assorbite.
Le spese devono essere compensate per l'esito del giudizio e dei risultati della CTU, la presenza di abusi e la questione della legittimazione.
PQM
- definitivamente pronunciando;
DICHIARA
inammissibili le domande proposte da e circa la demolizione, per Parte_1 Parte_2
sopravvenuta carenza di interesse;
RIGETTA
le domande proposte da e circa il risarcimento del danno. Parte_1 Parte_2
Dichiara la compensazione delle spese.
Pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido le spese di CTU.
Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza e della relazione tecnica di ufficio depositata in data 29 gennaio 2024 dall' ing. alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di CP_6
Cassino e al Comune di Itri per le determinazioni di competenza in ordine agli abusi edilizi accertati dal Consulente.
Cassino, 14 aprile 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 2587/2018 promosso da:
c.f. e c,f, elettivamente Parte_1 C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2
domiciliati in Napoli Via Rossini 5 nello studio dell'avv. Ilaria Imparato che li rappresenta e difende……………………………………………………………………………….… Attori -ricorrenti contro
c.f. , c.f. e Controparte_1 CodiceFiscale_3 Controparte_2 CodiceFiscale_4
c.f. . Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Mirko Di Biase Controparte_3 CodiceFiscale_5
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Itri Largo Mameli 1…, …….Convenuti-resistenti e
c.f. e c.f. Controparte_4 C.F._6 Parte_3 C.F._7
elettivamente domiciliati in Gaeta, Via Papa Giovanni XXIII 7, presso lo studio dell'avv. Paolo Sciolto
che li rappresenta e difende…………………………………………………..…….Convenuti- resistenti e
c.f. .Convenuta resistente contumace Controparte_5 CodiceFiscale_8
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 7 Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 4 dicembre 2024
che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 702-bis e seguenti c.p.c. e riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c.,
gli odierni ricorrenti hanno rappresentato, allegando la relativa documentazione, di essere proprietari di un immobile, comprensivo di posto auto, ubicato nel complesso edilizio sito in Itri, alla Via Eduardo
De Filippo s.n.c. Essi hanno rilevato che, con delibera assembleare adottata in data 5 ottobre 2012,
l'assemblea condominiale espresse parere favorevole alla possibilità, per i singoli condomini, di procedere — eventualmente — alla copertura dei posti auto scoperti situati nel piazzale condominiale.
Tale facoltà fu concessa anche in considerazione del fatto che tale intervento avrebbe potuto determinare un incremento del valore delle singole unità immobiliari. Tuttavia, gli attori hanno lamentato che, in sede di verifica tecnica successivamente condotta, emersero numerose irregolarità. In
particolare, dalla perizia depositata agli atti — redatta dall'ing. — si rilevò che Persona_1
alcune delle strutture realizzate risultano eccessivamente impattanti sul piano visivo, discostandosi in modo evidente dalle caratteristiche architettoniche del contesto preesistente. Inoltre, è stato segnalato che alcune coperture sono ancorate a parti comuni dell'edificio, senza che sia stata rilasciata alcuna autorizzazione in tal senso. Ancora, nessuna delle strutture realizzate è conforme al progetto originariamente approvato in sede di assemblea condominiale, né sono stati rispettati i limiti di distanza dai balconi così come prescritti dalla normativa vigente. Tali caratteristiche sono contrarie a quanto disposto nella stessa delibera assembleare, laddove si precisa che le eventuali coperture avrebbero dovuto presentare caratteristiche uniformi, con utilizzo esclusivo di pannelli in PVC simil-tegola coibentati o di materiali equivalenti, da sottoporre comunque a valutazione;
peraltro, detta delibera non
è mai stata oggetto di impugnazione e ha quindi acquisito piena efficacia. condomino Parte_1
dello stabile, ha tempestivamente comunicato la propria volontà di non procedere alla copertura del proprio posto auto e ,a sostegno di quanto sopra, ha depositato perizia tecnica che documenta come pagina 2 di 7 siano state realizzate coperture esclusivamente su quattro posti auto, corrispondenti alle aree di proprietà esclusiva di e , e Controparte_4 Controparte_5 Parte_3 Controparte_1
, nonché — attuali convenuti nel presente procedimento. Dalla Controparte_2 Controparte_3
medesima relazione tecnica si evince, infine, che le opere eseguite non rispettano alcun criterio di omogeneità progettuale e sono connotate da notevoli difformità estetiche e strutturali. Sul fondamento di tali presupposti gli attori hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “…a) condannare il sig.
[...]
(…) , i sigg.ri (…) , e (…) , il sig. Parte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_3
(…) , ed i sigg.ri , (…) ed , (…), alla demolizione delle opere eseguite Controparte_1 Controparte_2
per la copertura dei posti auto scoperti all'interno del Condominio medesimo, in quanto lesive del
decoro architettonico dell'edificio condominiale, a norma dell'art. 1138 c.c., in relazione agli artt.
1120 ed 1122 c.c.; b) condannare il sig. , (…) , i sigg.ri (…) , e Parte_3 Controparte_4
(…) , il sig. (…) , ed i sigg.ri , (…), ed Controparte_5 Controparte_3 Controparte_1 CP_2
, (…) , al risarcimento del danno non patrimoniale subito e subendo a seguito della realizzazione
[...]
delle suindicate opere, da liquidarsi secondo equità; c) condannare il sig. , (…) , i Parte_3
sigg.ri (…), e (…), il sig. (…), ed i sigg.ri Controparte_4 Controparte_5 Controparte_3
, (…), ed , (…), al pagamento delle spese, diritti ed onorari relativi al Controparte_1 Controparte_2
presente giudizio, fatto salvo ogni altro diritto, con attribuzione all'avv. Ilaria Imparato”.
Si sono costituiti , e i quali hanno impugnato e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
contestato le avverse domande e hanno eccepito preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal d. lgs. 28/2010 e il loro difetto di legittimazione passiva;
nel merito hanno dedotto che alcuna violazione del decoro architettonico né violazione delle distanze vi è stata e che la delibera è stata approvata anche dai ricorrenti e hanno così concluso: “…A. in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità della domanda
per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i.; B.
ancora in via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione passiva degli odierni convenuti e che
pagina 3 di 7 legittimato passivo a stare in giudizio è l'intero condominio, in persona dell'Amministratore p.t.; C.
nel merito: nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni pregiudiziali di rito, accertare e
dichiarare che le opere eseguite non violano alcuna norma di legge in relazione al decoro
architettonico dell'edificio, alle parti comuni e alle distanze legali, D. e, per l'effetto: rigettare la
domanda con ogni conseguenza di legge;
E. vittoria di spese e compensi di causa, oltre alla condanna
ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata”.
Si sono costituiti e , i quali hanno eccepito l'improcedibilità della Controparte_4 Parte_3
domanda per omessa mediazione, il difetto di legittimazione passiva dei convenuti;
nel merito hanno eccepito l'inammissibilità della domanda attorea, perché manifestamente in contrasto con quanto espresso dagli attori nelle precedenti delibere condominiali, l'infondatezza sia sulla dedotta non uniformità, sulla violazione delle distanze edilizie e del regolamento condominiale sia sulla richiesta di risarcimento danni e hanno così concluso: “… Voglia L'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria
istanza : - sempre in via preliminare dichiarare la improcedibilità della domanda per omessa
mediazione e dichiarare la inammissibilità della domanda per le ragione sopra esposte.
2. In
subordine, accertato come le difese svolte richiedono un'istruttoria non sommaria, fissare, con
ordinanza non impugnabile, l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ., per le ragioni di cui in
narrativa : - nel merito dichiarare respingere le eccezioni attoree perché infondate in fatto e in diritto
e per l'effetto - condannare in solido i ricorrenti, anche attesa la violazione dell'art. 96 c.p.c. ad un
risarcimento del danno procurato, somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese diritti e onorari
del presente giudizio da attribuirsi al soprascritto procuratore che si dichiara antistatario”.
è rimata contumace. Controparte_5
Il Giudice ha disposto il mutamento del rito e l'interrogatorio formale: dopo l'audizione delle parti il medesimo Giudice ha disposto CTU e ha nominato l'ing. CP_6
All'udienza del 4 dicembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice le domande di parte attrice non possono accogliersi per diverse ragioni.
pagina 4 di 7 Preliminarmente è infondata l'eccezione vantata dai convenuti sulla loro carenza di legittimazione passiva: in tema di condominio, l'amministratore non risponde degli effetti pregiudizievoli derivati all'edificio da interventi realizzati dai singoli condòmini (Cass., Ord. n. 29905/2018) e, quindi, sono tenuti a risponderne gli autori materiali del fatto.
Circa il mancato esperimento del tentativo di mediazione, gli attori hanno depositato l'istanza di mediazione.
Ancora in via preliminare, le parti convenute hanno riferito che gli attori non hanno più alcun interesse alla controversia, essendo cessato il loro rapporto con il condominio, poiché, nelle more del giudizio,
hanno alienato il bene il 15 giugno 2023 a mezzo atto per notaio rg.16912 rep. Persona_2
123188 (Cass. n. 16162/2015). L'eccezione è parzialmente fondata: la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, ragionando ex art. 81 c.p.c., per il quale "fuori
dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un
diritto altrui", essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare.
Per una condivisibile definizione la "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta e, nel caso in esame, il diritto alla demolizione è venuto meno in seguito alla alienazione. Il richiamo degli attori all' art. 111 cpc non è
del tutto esatto: l'interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, perché
tale interesse è un requisito per la trattazione del merito della domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale;
diversamente, la sua mancanza può anche sopravvenire in corso di causa, purché
sia presente al momento della decisione e, al riguardo, l'effettivo interesse si è traferito ormai agli acquirenti. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene al soggetto, o non appartiene più,
come nella specie, per quanto riguarda l'aspetto della proprietà.
Diverso il diritto al risarcimento dei danni subiti, che spetta a chi ne sia proprietario al momento del verificarsi dell'evento dannoso, e, configurandosi come un diritto autonomo rispetto a quello di pagina 5 di 7 proprietà, non segue quest'ultimo nell'ipotesi di alienazione, salvo che non sia pattuito il contrario,
perché tale pretesa risarcitoria non costituisce un accessorio del diritto di proprietà ma si configura come un diritto di credito, distinto ed autonomo rispetto al diritto reale. In altri termini, la suddetta autonomia comporta che il diritto al risarcimento del danno subito dall'immobile, in caso di alienazione del bene, non si trasferisce insieme al diritto reale, come accadrebbe se fosse un elemento accessorio,
ma è suscettibile solo di specifico atto di cessione ai sensi dell'art. 1260 c.c. (Cass., sez. un., sentenza n. 2951 del 16 febbraio 2016). Nel caso di specie, tale atto non solo non si rinviene ma su tale specifico punto l'acquirente nell'atto di acquisto ha espressamente dichiarato che : (…) è e rimane,
per quanto di suo diritto, estranea alla vertenza [in esame] ed alle relative spese”. La domanda per risarcimento del danno rimane quindi integra e può essere decisa nel merito da questo Giudice.
Nel merito, le richieste di risarcimento di parte attrice devono essere rigettate: l'attrice non ha provato i danni subiti, nulla avendo dedotto al riguardo né si è premunita di allegare una perizia di parte che permetteva di identificare la qualità e la quantità dei predetti danni. Tali considerazioni sono state condivise anche dal CTU che ha riferito che gli attori non hanno dato dimostrazione di danni materiali o immateriali subìti in conseguenza della realizzazione dei manufatti in oggetto (pag. 13). Lo stesso
CTU ha riferito che l'unico danno che poteva essere richiesto dagli attori sarebbe stato quello di un effettivo minor prezzo di vendita della loro proprietà in conseguenza della realizzazione dei manufatti,
ma neanche per questo aspetto gli attori hanno riportato elementi idonei a provare il deprezzamento.
Non può quindi accogliersi la richiesta risarcitoria come non può accogliersi la richiesta di demolizione delle opere per la sopravvenuta carenza di legittimazione da parte degli attori. Tuttavia, il CTU ha evidenziato che la progettazione delle strutture non è stata eseguita da un tecnico abilitato, ma dalla ditta esecutrice, disattendendo non solo le norme urbanistiche (D.P.R. n. 380/01) ma anche l'allora vigente normativa tecnica per le costruzioni (N.T.C. 2008) il mancato ottenimento delle necessarie autorizzazioni urbanistica e sismica. Il mancato ottenimento di tali autorizzazioni rende di fatto abusive tali opere e le modalità costruttive utilizzate le strutture non offrono sufficiente garanzia alla pubblica pagina 6 di 7 incolumità. Tali esiti impongono a questo Giudice, la trasmissione degli atti di questo procedimento alla Procura della Repubblica per le determinazioni di competenza penale in merito agli accertati abusi,
ai sensi dell'art. 331 comma 4 cpp, e al Comune di Itri per gli aspetti ammnistrativi e urbanistici.
Non merita accoglimento la richiesta dei convenuti sulla condanna degli attori ex art.96 cpc, le vicende dedotte in giudizio hanno richiesto una certa interpretazione e di fatto sono emersi elementi a disfavore anche delle parti convenute.
Le altre questioni devono essere assorbite.
Le spese devono essere compensate per l'esito del giudizio e dei risultati della CTU, la presenza di abusi e la questione della legittimazione.
PQM
- definitivamente pronunciando;
DICHIARA
inammissibili le domande proposte da e circa la demolizione, per Parte_1 Parte_2
sopravvenuta carenza di interesse;
RIGETTA
le domande proposte da e circa il risarcimento del danno. Parte_1 Parte_2
Dichiara la compensazione delle spese.
Pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido le spese di CTU.
Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza e della relazione tecnica di ufficio depositata in data 29 gennaio 2024 dall' ing. alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di CP_6
Cassino e al Comune di Itri per le determinazioni di competenza in ordine agli abusi edilizi accertati dal Consulente.
Cassino, 14 aprile 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 7 di 7