Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/03/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1244 del RGVG dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi, vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Sersale (CZ), alla Via Crotone, n. 31, presso lo studio dell'Avv.
Maurizio Capellupo che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Sersale (CZ), alla Via Bellavista, n.8, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Gentile che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni concordate e riportate in ricorso.
RILEVATO IN FATTO
RGVG n. 1244/2024 - Pagina 1 di 9
1. Con ricorso congiuntamente depositato il 24 luglio 2024, Parte_1
e - premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Sersale Parte_2
(CZ) in data 11 marzo 2006 in regime di comunione dei beni ed in costanza del quale erano nate due figlie: (nata in data [...]) e CP_1 Parte_3
(nata il [...]) - deducevano che a causa di sempre maggiori incompatibilità caratteriali, il rapporto coniugale si era incrinato al punto da far venir meno l'affectio coniugalis e rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, tant'è che dal mese di ottobre del 2024, di comune accordo,
[...]
aveva lasciato la casa coniugale e viveva presso una nuova Parte_1
abitazione, condotta in locazione.
Esponevano, altresì, che prestava attività lavorativa con mansioni Parte_2
di muratore presso l'Azienda “Eurobuilding S.r.l.”, sita in Servigliano (FM), presso la quale era assunto con contratto a tempo indeterminato, percependo una retribuzione mensile netta di circa € 1.500,00 ed un reddito di circa € 25.000,00
(anni 2023 e 2024), oltre all'assegno unico per le due figlie pari ad € 400,00 circa.
Il ricorrente era, inoltre, assegnatario dell'immobile di proprietà sito in CP_2
Sersale (CZ) e di vettura, tipo Fiat Punto tg CP180NE.
era dipendente presso l'Azienda “P.R. Design S.r.l.”, Parte_1
ubicata in Botricello (CZ), presso la quale era assunta dal mese di ottobre 2023 con contratto part-time e a tempo determinato (avente scadenza al 30.09.2024) e percepiva uno stipendio mensile netto di circa € 600,00.
Era, altresì, proprietaria di una vettura, mentre non era titolare di alcun bene immobile.
In ragione di ciò, i coniugi dichiaravano “di essere autonomi economicamente e di non avere nulla a pretendere, l'uno dall'altro”.
Fatte tali premesse, gli odierni ricorrenti adivano l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi con omologazione delle seguenti condizioni:
“- I coniugi si impegnano al reciproco rispetto;
RGVG n. 1244/2024 - Pagina 2 di 9 - La casa coniugale, sita in Sersale (CZ) alla Via Buturo n. 38, rimarrà in uso esclusivo al IG. , il quale sosterrà anche i costi delle relative Parte_2
utenze.
- Le figlie minori, e , restano affidate congiuntamente ad CP_1 Parte_3
entrambi i genitori, in ossequio alla Legge 54/2006, con collocazione principale presso l'abitazione della madre, sita in Sersale (CZ) alla Via G. Mancini n. 22.
- I genitori limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
- La figlia, , frequenta la classe terza dell'Istituto “G. De Persona_1
Nobili” di Catanzaro con profilo scienze umane, dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00; la figlia , la classe prima dell'Istituto Tecnico Persona_2
Economico “G. Pacioli” di Catanzaro, dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore
14:00.
- Il IG. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà Parte_2
diritto di tenere con sé le figlie, durante il periodo scolastico, dal venerdì pomeriggio- prelevandole all'uscita di scuola o, nel caso di vacanze, alle ore 12:00, prelevandole dall'abitazione della madre - alla domenica sera, a settimane alterne.
Inoltre, il padre potrà tenere con sé le figlie un giorno a settimana, nello specifico il mercoledì o il giovedì senza pernottamento. Durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé le figlie 30 giorni, ad anni alterni, dall'1 al 15 luglio e dall'1 al 15 agosto. Le parti concordano che il suddetto diritto di visita potrà essere modificato, di comune accordo, in base alle esigenze dei coniugi, che andranno comunicate entro il 30 maggio di ciascun anno. Durante le festività natalizie, il padre avrà diritto di tenere con sé le figlie dal 23.12 al 28.12 o dal 29.12 al 03.01 ad anni alterni. Le figlie, inoltre, trascorreranno il giorno 06.01, ad anni alterni, con la madre o con il padre. Per le festività pasquali, e CP_1 Parte_3
trascorreranno con il padre, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di Pasquetta. Le
RGVG n. 1244/2024 - Pagina 3 di 9 parti concordano, inoltre, che si impegneranno a far sì che le minori possano partecipare alle occasioni inerenti le rispettive famiglie (compleanni nonni, zii, cugini o altri eventi).
- Durante la permanenza presso il padre o la madre le minori potranno sentire telefonicamente l'altro genitore, ogni qualvolta lo vorranno, così come la madre o il padre potranno telefonare alle minori ogni qualvolta lo riterranno opportuno.
- Il IG. corrisponderà mensilmente alla IG.ra Parte_2 Parte_1
, per il mantenimento delle figlie, la somma di € 500,00 (€ CINQUECENTO),
[...] somma già comprensiva dell'assegno unico familiare, che sarà direttamente richiesto ed incassato dalla madre IG.ra , da Parte_1
corrispondere entro il giorno 20 di ciascun mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre a contribuire nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, extrascolastiche - queste ultime da intendersi per sport, tempo libero, gite scolastiche) e alle spese specialistiche, nonché le spese mediche non rimborsabili dal SSN, necessarie a e CP_1
, che dovranno essere, preventivamente, concordate e successivamente Parte_3 documentate;
ciò fino a quando le figlie non raggiungeranno l'indipendenza economica.
- Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della IG.ra , oppure Parte_1
mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla IG.ra stessa, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare. Pt_1
- l'assegno unico familiare sarà direttamente richiesto ed incassato dalla IG.ra
. Il IG. si impegna a predisporre la Parte_1 Parte_2
documentazione necessaria e propedeutica alla richiesta del predetto assegno unico familiare (ad oggi modello Isee), ed a consegnarla direttamente alla IG.ra
[...]
. Parte_1
- Gli assegni familiari, se dovuti per legge ad uno dei genitori, saranno riconosciuti a favore della IG.ra . Parte_1
- Le detrazioni d'imposta relative alle figlie minori, potranno essere richieste da entrambi i coniugi nella misura del 50 per cento ciascuno.
RGVG n. 1244/2024 - Pagina 4 di 9 Nello specifico qui di seguito le Spese da documentare e per le quali non è richiesta la previa concertazione (A) : 1) Spese mediche: ticket sanitari dovuti in relazione a farmaci prescritti dal medico di base (ad eccezioni di quelli da banco); nonché ad esami diagnostici non invasivi anche se non coperti dal SSN a trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche se prescritti dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o private;
spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo su terapia con specialista privato;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica ed integrativa (ad es. scarpe ortopediche, protesi integrative, occhiali o lenti a contatto se prescritti dallo specialista) nei limiti di un costo medio di mercato;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal SSN se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); spese sanitarie urgenti;
2) Spese scolastiche e di istruzione: iscrizione e contributi obbligatori per la scuola pubblica ed universitaria;
assicurazione scolastica e fondo cassa richiesto dalla scuola;
libri scolastici e materiale di corredo di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell'ordinaria attività didattica;
per le sole materie tecniche e/o artistiche, attrezzature didattiche e informatiche richieste dalla scuola anche in corso di anno (pc/tablet) ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); spese di trasporto
(abbonamento autobus), partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro) dal luogo di residenza all'istituto scolastico se detta spesa necessaria dovrà essere sostenuta successivamente alla quantificazione dell'importo dovuto per il mantenimento ordinario;
3) Altre spese: spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
spese di frequenza di centro estivo organizzato da scuole pubbliche o ente pubblico (es.
Comune) o dai suoi delegati o istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori, grest, campus);
RGVG n. 1244/2024 - Pagina 5 di 9 B) Spese da documentare e subordinate al consenso di entrambi i genitori: 1) Spese medico sanitarie: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, trattamenti sanitarie presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
spese per interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi anche se eseguite presso strutture pubbliche, salvo urgenze, ai fini del consenso informato;
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in genere;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
cicli di psicoterapia e logopedia, cure termali e fisioterapiche;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
2) Spese scolastiche e/o di natura ludica o parascolastica: iscrizioni rette, tasse e on eri di frequenza di scuole private;
iscrizioni, rette tasse, oneri di frequenza e materiali per il conservatorio o scuole formative;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successive alla scuola secondaria superiore;
iscrizioni, rette tasse ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, master e specializzazioni post universitari;
ripetizioni salvo i costi dei corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi, acquisto di libri dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede;
viaggi di studio e di istruzione organizzato dalla scuola, pre-scuola e dopo scuola con pernottamento anche all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere, corsi per attività artistiche
(musica, disegno, pittura) e corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione e vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto), nonché conseguimento della patente presso autoscuola private;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Il rimborso è dovuto pro quota – al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse – entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. In relazione alle spese
RGVG n. 1244/2024 - Pagina 6 di 9 straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, email, fax, PEC, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro, il silenzio si intenderà come consenso alla spesa.
- I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi.
- I ricorrenti si concedono, sin da ora, il reciproco consenso per il rilascio dei passaporti.
- I ricorrenti si impegnano a rispettare gli accordi fin dalla data di deposito di questo ricorso.
Le spese legali sono interamente compensate tra le parti ”.
1.1. Con ordinanza del 12 gennaio 2025, pronunciata all'esito dell'udienza dell'11 dicembre 2024, fissata per la comparizione dei coniugi e la trattazione del procedimento e sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con deposito di note scritte, il Giudice delegato alla trattazione del procedimento – preso atto della volontà trasmessa dalle parti di non volersi riconciliare – rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Ritiene il Tribunale che la domanda di separazione consensuale proposta dai coniugi in epigrafe indicati sia fondata e meritevole, pertanto, di accoglimento.
Ed invero, le risultanze processuali hanno inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c., in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separatamente.
2.1. Quanto alle condizioni concordate dai coniugi, formalizzate nel ricorso introduttivo e afferenti, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali, nonché al mantenimento ordinario e straordinario delle figlie minori,
RGVG n. 1244/2024 - Pagina 7 di 9 e , il Collegio – rilevato che quanto stabilito dai coniugi CP_1 Parte_3 appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico, avuto anche riguardo all'interesse della prole, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto – omologa la separazione dei coniugi alle condizioni pattuite.
2.2. Il Tribunale prende, altresì, atto della reciproca rinuncia manifestata dalle parti all'assegno di mantenimento.
3. Alla luce della domanda congiunta di separazione e della espressa pattuizione dei coniugi contenuto nell'accordo sopra integralmente riportato il Tribunale ritiene sussistenti le condizioni per poter compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da , Parte_1
nata a [...] il [...] e , nato a [...]_2
l'08.09.1968, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 Pt_2
, i quali hanno matrimonio concordatario in Sersale (CZ) in data 11 marzo
[...]
2006, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Sersale (CZ), Anno
2006, Atto n. 1, Parte II, Serie A, Ufficio 0, autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) prende atto della reciproca rinuncia manifestata dalle parti all'assegno di mantenimento;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sersale (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile);
RGVG n. 1244/2024 - Pagina 8 di 9 4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
26 febbraio 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 1244/2024 - Pagina 9 di 9