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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/05/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1175/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1175/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. , nata a [...] il [...], residente CP_1 C.F._1 in Giussano, Via Massimo D'Azeglio n. 55;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesca
Malgaroli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Limbiate, Via Garibaldi
n. 27, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in
Limbiate in data 01/07/1995 trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 52,
Parte II, Serie A, anno 1995.
2. Disporre che il sig. versi alla signora anticipatamente ed entro il giorno 27 del Pt_1 CP_1 mese precedente, per dodici mensilità all'anno, a titolo contributo per il mantenimento delle figlie Per_
e (maggiorenni ma non economicamente autosufficienti) la somma di Euro 604,80 Per_2 Per_ (seicentoquattro/89) di cui Euro 302,40 per ed Euro 302,40 per . Per_2
La somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat (mese rivalutazione agosto).
3. Dare atto che il sig. , in sede di separazione, si è impegnato a continuare a versare Pt_1 direttamente alle figlie un aiuto economico anche dopo il raggiungimento dell'indipendenza economica delle stesse. Ciò in caso di convivenza con la madre e fino ad un massimo di 18 mesi dal reperimento dell'attività lavorativa da parte loro. Il sig. sta attualmente versando Euro Pt_1
300,00 mensili direttamente alla figlia già economicamente autosufficiente. Tale aiuto Per_3 economico è da considerarsi totalmente volontario e potrà cessare anche prima del termine ultimo
(18 mesi dall'indipendenza economica) fissato in sede di separazione.
4. Disporre che i genitori suddividano al 50% le spese extra relative alle figlie, secondo le modalità
e le condizioni previste dal Protocollo del Tribunale di Monza.
Tale obbligo cesserà al raggiungimento da parte di ciascuna delle figlie dell'indipendenza economica o comunque non appena sarà da una di esse iniziata un'occupazione lavorativa o intrapreso un tirocinio remunerato, salvo diverso accordo tra padre e figlie.
5. Disporre che l'Assegno Unico venga percepito nella misura del 100% dalla signora come CP_1 da accordo intervenuto tra le parti in sede di separazione.
6. Dare atto che per quanto riguarda i debiti di famiglia i coniugi si sono già accordati per la suddivisione al 50% :
- del debito con la Compass e delle somme anticipate dalla signora per l'istruzione della CP_1 pratica e l'emissione degli effetti cambiari;
Per_
- del debito e solo fino a maggio 2022. La Signora si è impegnata a pagare e Pt_2 CP_1 tenere indenne il sig. da giugno 2022 alla vendita;
Parte_3
- delle sanzioni pervenute al Signor per i bolli dell'autovettura Audi A4 e relative agli anni Pt_1
2020 e 2021
- dell'importo della sanzione pervenuta ad sig. per errata trasmissione del modello Pt_1
730/2019 una volta che la relativa cartella verrà notificata dall'Agenzia delle Entrate.
- Le parti si accorderanno di volta in volta per il pagamento di ogni debito ulteriore relativo alla famiglia ad oggi non evidenziato. Ogni altra esposizione debitoria ad oggi nota invece resterà a carico esclusivo del coniuge che l'ha contratta.
7. Nulla dichiarare in punto assegni alimentari o di mantenimento dei coniugi per loro espressa rinuncia.
8. Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Limbiate di provvedere alle annotazioni e trascrizioni tutte di legge in relazione all'emananda sentenza, sull'atto di matrimonio iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Limbiate al n. 52, Parte II, Serie A, anno 1995.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza definitiva n. 274/2024 emessa dal Tribunale di Monza in data 16.05.2024 e pubblicata in data 22.05.2024, passata in cosa giudicata.
Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, cosi che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, cosi come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e CP_1 Parte_1
con ricorso depositato in data 20.02.2025, così provvede:
[...]
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e CP_1
in data 1° luglio 1995 (atto n. 52 parte II serie A del registro degli atti di Parte_1 matrimonio del Comune di Limbiate), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Limbiate, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 22 maggio 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1175/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. , nata a [...] il [...], residente CP_1 C.F._1 in Giussano, Via Massimo D'Azeglio n. 55;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesca
Malgaroli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Limbiate, Via Garibaldi
n. 27, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in
Limbiate in data 01/07/1995 trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 52,
Parte II, Serie A, anno 1995.
2. Disporre che il sig. versi alla signora anticipatamente ed entro il giorno 27 del Pt_1 CP_1 mese precedente, per dodici mensilità all'anno, a titolo contributo per il mantenimento delle figlie Per_
e (maggiorenni ma non economicamente autosufficienti) la somma di Euro 604,80 Per_2 Per_ (seicentoquattro/89) di cui Euro 302,40 per ed Euro 302,40 per . Per_2
La somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat (mese rivalutazione agosto).
3. Dare atto che il sig. , in sede di separazione, si è impegnato a continuare a versare Pt_1 direttamente alle figlie un aiuto economico anche dopo il raggiungimento dell'indipendenza economica delle stesse. Ciò in caso di convivenza con la madre e fino ad un massimo di 18 mesi dal reperimento dell'attività lavorativa da parte loro. Il sig. sta attualmente versando Euro Pt_1
300,00 mensili direttamente alla figlia già economicamente autosufficiente. Tale aiuto Per_3 economico è da considerarsi totalmente volontario e potrà cessare anche prima del termine ultimo
(18 mesi dall'indipendenza economica) fissato in sede di separazione.
4. Disporre che i genitori suddividano al 50% le spese extra relative alle figlie, secondo le modalità
e le condizioni previste dal Protocollo del Tribunale di Monza.
Tale obbligo cesserà al raggiungimento da parte di ciascuna delle figlie dell'indipendenza economica o comunque non appena sarà da una di esse iniziata un'occupazione lavorativa o intrapreso un tirocinio remunerato, salvo diverso accordo tra padre e figlie.
5. Disporre che l'Assegno Unico venga percepito nella misura del 100% dalla signora come CP_1 da accordo intervenuto tra le parti in sede di separazione.
6. Dare atto che per quanto riguarda i debiti di famiglia i coniugi si sono già accordati per la suddivisione al 50% :
- del debito con la Compass e delle somme anticipate dalla signora per l'istruzione della CP_1 pratica e l'emissione degli effetti cambiari;
Per_
- del debito e solo fino a maggio 2022. La Signora si è impegnata a pagare e Pt_2 CP_1 tenere indenne il sig. da giugno 2022 alla vendita;
Parte_3
- delle sanzioni pervenute al Signor per i bolli dell'autovettura Audi A4 e relative agli anni Pt_1
2020 e 2021
- dell'importo della sanzione pervenuta ad sig. per errata trasmissione del modello Pt_1
730/2019 una volta che la relativa cartella verrà notificata dall'Agenzia delle Entrate.
- Le parti si accorderanno di volta in volta per il pagamento di ogni debito ulteriore relativo alla famiglia ad oggi non evidenziato. Ogni altra esposizione debitoria ad oggi nota invece resterà a carico esclusivo del coniuge che l'ha contratta.
7. Nulla dichiarare in punto assegni alimentari o di mantenimento dei coniugi per loro espressa rinuncia.
8. Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Limbiate di provvedere alle annotazioni e trascrizioni tutte di legge in relazione all'emananda sentenza, sull'atto di matrimonio iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Limbiate al n. 52, Parte II, Serie A, anno 1995.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza definitiva n. 274/2024 emessa dal Tribunale di Monza in data 16.05.2024 e pubblicata in data 22.05.2024, passata in cosa giudicata.
Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, cosi che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, cosi come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e CP_1 Parte_1
con ricorso depositato in data 20.02.2025, così provvede:
[...]
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e CP_1
in data 1° luglio 1995 (atto n. 52 parte II serie A del registro degli atti di Parte_1 matrimonio del Comune di Limbiate), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Limbiate, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 22 maggio 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi