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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/03/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere est.
All'esito dell'udienza del 20 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 3062 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Sirianni, elettivamente Parte_1 domiciliata come in atti Appellante
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, CP_1 dall'avv. Simona Miglio, elettivamente domiciliato come in atti Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 278/2023 del Tribunale di Rieti, pubblicata in data 30/11/2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
premesso di aver ricevuto dall' in data 01/09/2021 Parte_1 CP_1 comunicazione di indebito relativa alla pensione numero categoria AS P.IVA_1 per un importo contestato pari ad € 4.040,82, ha agito in giudizio contro l CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “ACCERTARE E DICHIARARE l'insussistenza CP_ dell'indebito e l'infondatezza della richiesta di restituzione formulata dall' in data CP_ 01.09.21, in quanto, illegittima e infondata. Conseguentemente CONDANNARE l' alla restituzione in favore della ricorrente delle somme eventualmente trattenute” con vittoria delle spese di lite. Il Tribunale di Rieti, nella resistenza dell ha così statuito: “… dichiara CP_1
l'irripetibilità della somma di euro 4.040,82 richiesta dall' con nota del CP_2
01.09.2021 a titolo di indebito, con conseguente condanna alla restituzione degli CP_ importi eventualmente trattenuti;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 886,00, oltre rimborso forfettario spese generali pari al 15%, IVA e CPA, da distrarsi.” Avverso detta pronuncia ha proposto appello , lamentando l'erroneità Parte_1 della gravata sentenza nella sola parte in cui ha determinato l'ammontare delle spese di lite del grado, omettendo di motivare adeguatamente la quantificazione degli importi tabellari di cui al d.m. n. 55/2014 e, quindi, la liquidazione dell'importo finale di € 886,00, completamente incongruo rispetto ai riferimenti tabellari previsti dalla legge.
Si è costituito in giudizio l resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo. Preliminarmente deve rilevarsi come non ha formato oggetto di impugnazione la statuizione con cui il Tribunale ha dichiarato l'irripetibilità della somma di euro 4.040,82 richiesta dall' appellato con la nota del 1.09.2021, a titolo di CP_2 indebito, e sulla stessa si è formato il giudicato interno. L'appello, limitato al solo esame delle spese liquidate nel precedente grado di giudizio, è infondato e deve essere respinto.
Parte appellante riconduce, condivisibilmente, il valore della controversia nella fascia compresa tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, di cui alle tabelle allegate al DM n. 55/2014. Ebbene, il Collegio, sulla scorta dell'art. 4 del DM 55/2014, riconosce che “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento…” (comma 1).
Pertanto, in applicazione di detta previsione e facendo seguito alla menzionata pronuncia, questo Collegio ritiene che il valore medio debba essere ridotto del 50%, tenuto conto dell'assoluta semplicità della controversia e dell'assenza di qualsiasi particolare attività processuale, essendosi sostanziata quest'ultima successivamente al deposito del ricorso e della notifica all' nel solo deposito CP_1 delle note di trattazione scritta per l'udienza del 12/05/2023, richiamate in quelle successive dell'8/11/2023.
Deve, inoltre, aggiungersi che nulla compete per la fase istruttoria e/o di trattazione, in difetto di alcuna attività in tal senso. Alla luce delle esposte considerazioni consegue, pertanto, che la liquidazione operata dal Tribunale non risulta affatto inferiore ai limiti tariffari di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022. Ed invero, tenuto conto dei valori minimi e della fascia di valore indicata nel gravame competono esattamente: per la Fase di studio della controversia € 213,00, per la Fase introduttiva del giudizio € 213,00, e per la Fase decisionale € 460,00, per un totale di € 886,00, corrispondente a quanto liquidato dal giudice di prime cure. La liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado è, quindi, del tutto congrua rispetto ai parametri di legge, e l'appello si appalesa infondato e deve di conseguenza, essere rigettato. In considerazione del tenore della decisione le spese del grado sono integralmente compensate tra le parti. Stante il tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, atteso che “In tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali trattandosi di fatti insuscettibili di diversa estimazione - della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale ovvero inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014). Difatti, come affermato dalle Sezioni Unite, “l'attestazione del giudice dell'impugnazione ha la funzione ricognitiva della sussistenza di uno soltanto dei presupposti previsti dalla legge, quello di carattere "processuale" attinente al tipo di pronuncia adottata (così, Cass., Sez. 6 - 3, n. 23830 del 20/11/2015; Cass., Sez. 1, n. 9660 del 05/04/2019). Rimane invece affidato all'Amministrazione il compito di accertare in concreto la sussistenza degli altri presupposti dai quali dipende la debenza in concreto della doppia contribuzione (Cass., Sez. 3, n. 26907 del 24/10/2018; Cass., Sez. 3, n. 5955 del 14/03/2014); cosicché, se è vero che - come prevede l'art. 13 comma 1-quater, ultima parte, - l'obbligo del pagamento Pt_2
«sorge al momento del deposito» del provvedimento che respinge integralmente o dichiara inammissibile o improcedibile l'impugnazione, il detto obbligo sorge a condizione che sussistano gli altri presupposti richiesti dalla legge per l'insorgere del debito tributario, da accertarsi a cura dell'amministrazione … In conclusione, va ritenuto che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto" …” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). Pertanto, ferma restando l'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, essa deve ritenersi condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; compensa integralmente tra le parti le spese del grado. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 20/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere est.
All'esito dell'udienza del 20 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 3062 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Sirianni, elettivamente Parte_1 domiciliata come in atti Appellante
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, CP_1 dall'avv. Simona Miglio, elettivamente domiciliato come in atti Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 278/2023 del Tribunale di Rieti, pubblicata in data 30/11/2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
premesso di aver ricevuto dall' in data 01/09/2021 Parte_1 CP_1 comunicazione di indebito relativa alla pensione numero categoria AS P.IVA_1 per un importo contestato pari ad € 4.040,82, ha agito in giudizio contro l CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “ACCERTARE E DICHIARARE l'insussistenza CP_ dell'indebito e l'infondatezza della richiesta di restituzione formulata dall' in data CP_ 01.09.21, in quanto, illegittima e infondata. Conseguentemente CONDANNARE l' alla restituzione in favore della ricorrente delle somme eventualmente trattenute” con vittoria delle spese di lite. Il Tribunale di Rieti, nella resistenza dell ha così statuito: “… dichiara CP_1
l'irripetibilità della somma di euro 4.040,82 richiesta dall' con nota del CP_2
01.09.2021 a titolo di indebito, con conseguente condanna alla restituzione degli CP_ importi eventualmente trattenuti;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 886,00, oltre rimborso forfettario spese generali pari al 15%, IVA e CPA, da distrarsi.” Avverso detta pronuncia ha proposto appello , lamentando l'erroneità Parte_1 della gravata sentenza nella sola parte in cui ha determinato l'ammontare delle spese di lite del grado, omettendo di motivare adeguatamente la quantificazione degli importi tabellari di cui al d.m. n. 55/2014 e, quindi, la liquidazione dell'importo finale di € 886,00, completamente incongruo rispetto ai riferimenti tabellari previsti dalla legge.
Si è costituito in giudizio l resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo. Preliminarmente deve rilevarsi come non ha formato oggetto di impugnazione la statuizione con cui il Tribunale ha dichiarato l'irripetibilità della somma di euro 4.040,82 richiesta dall' appellato con la nota del 1.09.2021, a titolo di CP_2 indebito, e sulla stessa si è formato il giudicato interno. L'appello, limitato al solo esame delle spese liquidate nel precedente grado di giudizio, è infondato e deve essere respinto.
Parte appellante riconduce, condivisibilmente, il valore della controversia nella fascia compresa tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, di cui alle tabelle allegate al DM n. 55/2014. Ebbene, il Collegio, sulla scorta dell'art. 4 del DM 55/2014, riconosce che “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento…” (comma 1).
Pertanto, in applicazione di detta previsione e facendo seguito alla menzionata pronuncia, questo Collegio ritiene che il valore medio debba essere ridotto del 50%, tenuto conto dell'assoluta semplicità della controversia e dell'assenza di qualsiasi particolare attività processuale, essendosi sostanziata quest'ultima successivamente al deposito del ricorso e della notifica all' nel solo deposito CP_1 delle note di trattazione scritta per l'udienza del 12/05/2023, richiamate in quelle successive dell'8/11/2023.
Deve, inoltre, aggiungersi che nulla compete per la fase istruttoria e/o di trattazione, in difetto di alcuna attività in tal senso. Alla luce delle esposte considerazioni consegue, pertanto, che la liquidazione operata dal Tribunale non risulta affatto inferiore ai limiti tariffari di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022. Ed invero, tenuto conto dei valori minimi e della fascia di valore indicata nel gravame competono esattamente: per la Fase di studio della controversia € 213,00, per la Fase introduttiva del giudizio € 213,00, e per la Fase decisionale € 460,00, per un totale di € 886,00, corrispondente a quanto liquidato dal giudice di prime cure. La liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado è, quindi, del tutto congrua rispetto ai parametri di legge, e l'appello si appalesa infondato e deve di conseguenza, essere rigettato. In considerazione del tenore della decisione le spese del grado sono integralmente compensate tra le parti. Stante il tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, atteso che “In tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali trattandosi di fatti insuscettibili di diversa estimazione - della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale ovvero inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014). Difatti, come affermato dalle Sezioni Unite, “l'attestazione del giudice dell'impugnazione ha la funzione ricognitiva della sussistenza di uno soltanto dei presupposti previsti dalla legge, quello di carattere "processuale" attinente al tipo di pronuncia adottata (così, Cass., Sez. 6 - 3, n. 23830 del 20/11/2015; Cass., Sez. 1, n. 9660 del 05/04/2019). Rimane invece affidato all'Amministrazione il compito di accertare in concreto la sussistenza degli altri presupposti dai quali dipende la debenza in concreto della doppia contribuzione (Cass., Sez. 3, n. 26907 del 24/10/2018; Cass., Sez. 3, n. 5955 del 14/03/2014); cosicché, se è vero che - come prevede l'art. 13 comma 1-quater, ultima parte, - l'obbligo del pagamento Pt_2
«sorge al momento del deposito» del provvedimento che respinge integralmente o dichiara inammissibile o improcedibile l'impugnazione, il detto obbligo sorge a condizione che sussistano gli altri presupposti richiesti dalla legge per l'insorgere del debito tributario, da accertarsi a cura dell'amministrazione … In conclusione, va ritenuto che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto" …” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). Pertanto, ferma restando l'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, essa deve ritenersi condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; compensa integralmente tra le parti le spese del grado. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 20/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa