Articolo 1 della Legge 8 gennaio 1959, n. 3
Articolo 2
Versione
27 gennaio 1959
Art. 1.
Le pensioni di cui alla legge 1 luglio 1955, n. 638 , maturate fino al 31 dicembre 1951, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono maggiorate, a decorrere dal 1 gennaio 1958, della seguente misura percentuale:
20 per cento, se la pensione e' maturata anteriormente al 1 gennaio 1948;
16 per cento se la pensione e' maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1948 e il 31 dicembre 1949:
12 per cento se la pensione e' maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 31 dicembre 1951.
La percentuale di aumento e' calcolata sull'importo della pensione a carico del Fondo di previdenza di cui alla stessa legge 1 luglio 1955, n. 638 .
La percentuale di aumento relativa alle pensioni maturate con decorrenza anteriore al 1 maggio 1946 e' calcolata, invece, sull'importo complessivo risultante dalla pensione a carico del Fondo di previdenza e di quella a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria per invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Entrata in vigore il 27 gennaio 1959