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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/09/2025, n. 9291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9291 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dr. Francesco
Rigato all'udienza del 24.9.2025, ha pronunciato in primo grado la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n. 34273/2024 R.G. del Tribunale di Roma, promossa
DA
rappresentato e difeso, per procura in allegato al ricorso introduttivo, Parte_1 dall'Avv. Giuseppe Itri e dall'Avv. Loredana Gombia, presso il cui studio in Roma, Via
Boezio n. 14, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del Direttore Regionale del Lazio p.t., rappresentato e difeso,
[...] per procura generale alle liti depositata in atti, dall'Avv. Roberto De Martino, elettivamente domiciliato presso la sede di Roma, in P.zza delle Cinque Giornate 3
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento malattia professionale e infortunio sul lavoro e determinazione dell'entità delle menomazioni subite.
1 CONCLUSIONI: Come nei rispettivi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.9.2024 si è rivolto al Tribunale di Roma Parte_1
Contr in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di essere dipendente di e in quanto tale di essere stato addetto inizialmente alla manutenzione del verde presso il cimitero
Flaminio di Roma e poi nelle aree verdi stradali e nelle scuole comunali. Precisava di essere stato adibito dapprima alla manutenzione delle aree verdi fino al 2013 e successivamente alla raccolta dei rifiuti porta a porta e alla pulizia dei cassonetti stradali.
Nello svolgimento di attività di manutenzione del verde, utilizzava decespugliatori, tosaerba, che trasmettevano vibrazioni alle mani, alle braccia e alle spalle. La raccolta dei rifiuti porta a porta determina la necessità di movimentare manualmente carichi rappresentati da cassonetti e bidoni pieni di rifiuti, con conseguente sollecitazione del rachide lombo-sacrale e delle spalle. Il ricorrente affermava inoltre di essere esposto al caldo, al freddo, alla pioggia e all'umidità.
Il ricorrente esponeva inoltre di essere affetto da qualche anno da un quadro clinico così sintetizzabile “Polispondilodiscopatia lombo-sacrale, con ernie discali L4-L5 ed L5-S1; con segni clinici di sofferenza neuro-radicolare.”, nonché “Grave artropatia degenerativa di spalla, bilaterale, con edema delle contrapposte superfici articolari e tendinopatia del sovra spinato;
deficit articolare”;
Quanto alla eziologia di dette patologie, assumeva che le stesse non possono che essere riconducibili all'attività lavorativa svolta, sopra descritta e soggiungeva che esse comportano postumi permanenti valutabili in misura percentuale, ciascuna e complessivamente, come risulta dai certificati specialistici allegati in atti.
Il 31.3.2023 e il 26.5.2023 aveva chiesto all' il riconoscimento delle indennità previste CP_1 per legge ma l aveva respinto entrambe le domande. L aveva poi respinto anche CP_1 CP_1 il ricorso proposto in opposizione ai rigetti iniziali.
Soggiungeva inoltre il ricorrente che in data 17.04.2019, durante l'orario di lavoro e nello svolgimento delle proprie mansioni, scendendo dal camion era finito con il piede in una buca della strada, procurandosi un trauma distorsivo del collo del piede sinistro, come refertato presso il P.S. dell'Ospedale S. Eugenio, dove si era recato per gli accertamenti e le cure necessarie. La prognosi per inabilità temporanea assoluta al lavoro si protraeva fino al 25.05.2019 compreso, per complessivi 38 giorni.
2 L' aveva quindi aperto la pratica di infortunio con il n. 516696340 e con CP_1 provvedimento del 29.05.2019, aveva liquidato l'indennità temporanea per complessivi 35 giorni, comunicando di non aver riscontrato alcuna menomazione dell'integrità psico-fisica.
Tuttavia, dagli accertamenti strumentali effettuati a seguito di tale infortunio, risultava una
“sofferenza osteocondrale a livello del domo astragalico, con ampia lesione condrale” per cui il ricorrente, in data 22.03.2022, subiva un intervento di “artroplastica del collo piede sn.”. L'infortunio veniva riaperto con inabilità temporanea al lavoro che si protraeva fino al
17.07.2022. In data 11.05.2022 l comunicava di non aver riscontrato menomazione CP_1 dell'integrità psico-fisica ed in data 9.07.2022 di procedere alla segnalazione del caso all'INPS per competenza. Avverso tali provvedimenti il ricorrente tramite Patronato aveva presentato opposizione in data 15.07.2022, ma il 16.07.2022 l comunicava di non CP_1 poter riconoscere alcuna prestazione, in quanto l'evento era da attribuirsi a malattia comune.
Il 17.07.2023 il ricorrente sollecitava la visita collegiale richiesta in sede di opposizione, ma in data 14.10.2023 l comunicava l'archiviazione del caso, in quanto “nonostante i CP_1 ripetuti inviti”, il ricorrente non si sarebbe presentato a visita. Il ricorrente contestava tuttavia di aver mai ricevuto le convocazioni da parte dell' CP_1
Osserva inoltre il ricorrente che deve ritenersi sussistente senza alcun dubbio il nesso eziologico, ossia, il nesso di causalità tra l'attività lavorativa (morbigena) svolta e le malattie denunciate, attività lavorativa che appare esserne anche la causa esclusiva.
Al caso di specie è, infatti, applicabile la c.d. “presunzione d'origine” delle malattie professionali denunciate, in quanto la lavorazione svolta è fra quelle elencate nelle tabelle allegate al T.U. 1124/65, come modificato dal D.lgs 38/2000.
Deduceva che il sistema tabellare fornisce elementi che consentono di fare chiarezza ai fini dell'indennizzabilità per le malattie professionali: se infatti il lavoratore ha contratto la malattia in una delle lavorazioni indicate nelle tabelle, quella malattia è, fino a prova contraria, “professionale” e come tale indennizzabile. Quindi il nesso di causalità sopra descritto deve ritenersi presunto. Quanto agli orientamenti giurisprudenziali, rilevava come la Corte di cassazione afferma stabilmente che “in tema di assicurazione contro le malattie professionali, l'accertamento che sia la lavorazione che la malattia, manifestatasi entro il periodo massimo di indennizzabilità, siano comprese tra quelle tabellate, comporta l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere a carico dell' di provare una diversa CP_1 eziologia della malattia stessa” (Cass. Sentenza n. 19047/2006, n. 10192/2007; ante
3 Cass. Sentenza n. 1143/1992). Al riguardo il ricorrente osservava inoltre che la
“Polispondilodiscopatia lombo-sacrale, con ernie discali L4-L5 ed L5-S1; con segni clinici di sofferenza neuro-radicolare”, da cui è affetto, può essere ricondotta alla voce prevista nelle tabelle del DM 12 luglio 2000 con il codice 193 “Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico strumentale di discoartrosi polidistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare” per la quale è prevista una percentuale di danno biologico fino al 25%, o, ancora, a quella prevista nella nuova tabella delle malattie professionali allegata al DM 9 aprile 2008, alla voce 77: “Ernia discale lombare” per la quale è prevista una percentuale di danno biologico fino al 12% e, dunque, ritenersi direttamente riconducibile a: a)“Lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero”; b) “Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”; così come previsto dalla tabella stessa.
Per quanto riguarda, invece, la “artropatia degenerativa di spalla, bilaterale, con edema delle contrapposte superfici articolari e tendinopatia del sovra spinato;
deficit articolare”, essa può essere ricondotta alle voci previste nelle tabelle del DM 12 luglio 2000 (e successive modifiche ed integrazioni) con i codici 223, 227 e 228, rispettivamente:
“Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale” per la quale è prevista una percentuale di danno biologico del 25%, per l'arto dominante e del 20% per il non dominante;
“Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale”, con la previsione di una percentuale di danno fino al 4%; “Esiti di lesioni tendinee del muscolo bicipite brachiale, a seconda del deficit di forza”, con la previsione di una percentuale di danno fino al 6%; o, ancora, a quella prevista nella nuova tabella delle malattie professionali allegata al DM 9 aprile 2008, alla voce 78) “Malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore: a) Tendinite del sovraspinoso;
b) Tendinite del capolungo bicipite” da ritenersi direttamente riconducibili a: “Lavorazioni svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue e impegno di forza”, qual'è appunto quella svolta dal ricorrente per anni e caratterizzata quotidianamente dall'utilizzo di strumenti vibranti
(decespugliatori, tosaerba, ecc.) e dalla movimentazione dei contenitori di rifiuti, nell'azione continua di sollevamento di essi oltre le spalle e di torsione per lo svuotamento
4 nei cassoni degli automezzi, azioni che richiedono un importante impegno complessivo del sistema mani-braccia-spalle. Per tale patologia le suddette tabelle prevedono una percentuale di danno fino al 12%.
Tutto ciò esposto, rassegnava le seguenti conclusioni, chiedendo:
- di accertare che le patologie denunciate all' il 31.3.2023 e il 26.5.2023 sono state CP_1 contratte a causa dell'attività lavorativa svolta comportando ciascuna una menomazione dell'integrità psicofisica in misura compresa tra il 6% e il 12%, con un danno valutabile in misura compresa tra il 12% e il 24% e comunque superiore al 6%; accertare che l'evento occorso al ricorrente il 17.5.2019 durante lo svolgimento della attività lavorativa è da qualificare come infortunio sul lavoro e conseguentemente accertare e dichiarare che tale infortunio ha comportato una menomazione dell'integrità psicofisica in misura compresa tra 1% e 6%; pertanto chiede che in caso di riconoscimento di un grado percentuale complessivo inferiore al 16% l sia condannato al pagamento dell'indennizzo in capitale per danno CP_1 biologico, in caso di riconoscimento di un grado complessivo superiore al 16%condannare l al pagamento al ricorrente della rendita di legge CP_1
Condannarsi infine alla refusione delle spese di lite da distrarre in favore dei difensori CP_1 antistatari.
L' si è tempestivamente costituito in giudizio e ha resistito alla domanda, CP_1 chiedendone l'integrale rigetto per infondatezza.
Escussi i testi e disposta la TU medico-legale, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale delle parti, il Giudice ha deciso la causa, come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I testi escussi (colleghi di lavoro del ricorrente), hanno integralmente confermato quanto allegato in ricorso in ordine alle concrete modalità di svolgimento dell'attività di operatore ecologico svolta dal . Pt_1
Contr La TE dipendente di quale operatrice ecologica dal 2010, ha Testimone_1 riferito di aver lavorato in precedenza, così come il presso Roma Multiservizi spa. Pt_1
Contr La precisato di non avere mai avuto controversie con affermava di essere Tes_1 stata assunta dalla Multiservizi nel 2006 e vi era rimasta sino al 2010, quando era passata Contr alle dipendenze dell' La TE riferiva che il ha sempre svolto le sue stesse Pt_1 mansioni, pur non avendo sempre fatto parte della stessa squadra della Tes_1
5 Entrambi si occupavano del taglio dell'erba su tutto il territorio di Roma, ove vi era necessità, utilizzando decespugliatori denominati ECO 5000.
La TE precisava di aver lavorato, così come il nella zona sud di Roma, ove Pt_1 anche attualmente prestano servizio occupandosi entrambi della raccolta porta a porta. I due avevano iniziato ad occuparsi della raccolta porta a porta nel 2012 e sino a tale anno, ossia dal 2010 al 2012, si eravamo occupati del taglio dell'erba. La affermava che Tes_1
l'attiva sua e del ricorrente nella attualità consiste nell'effettuare la raccolta dei rifiuti porta a porta, nel caricare detti rifiuti di varie tipologie e peso nel cassone dei mezzi utilizzati, nell'effettuare la pulizia delle aree attorno ai cassonetti e nel caricare a mano sul mezzo sacchi contenenti potature di piante e rifiuti ingombranti. Il carico del mezzo imponeva il lancio verso l'altro dei sacchi contenenti i rifiuti e, fatta eccezione per la plastica, materiale più leggero rispetto ad altre tipologie di rifiuti, per il resto si trattava di carichi gravosi, tanto che era a conoscenza di patologie alle spalle che affliggono molti colleghi.
La TE soggiungeva che sino al 2021 le operazioni necessarie a portare i contenitori dei rifiuti sino al mezzo utilizzato e lo svuotamento dei predetti contenitori nel cassone erano effettuate solo manualmente perché non vi era modo di agganciare i contenitori dei rifiuti ai mezzi, pur dotati di rastrelliere. In seguito erano stati introdotti mezzi che, oltre a essere dotati delle rastrelliere, hanno anche due fori sul retro per poter gettare a mano i rifiuti nel cassone. Alcuni dei vecchi mezzi, anche se in numero ridotto secondo la TE sarebbero inoltre ancora in uso. La soggiungeva poi che la rastrelliera presente su detti Tes_1 veicoli è utilizzabile solo se i contenitori sono adatti alla macchina perché altrimenti lo scarico deve essere eseguito manualmente dagli operatori. Sul retro del camion in prossimità della rastrelliera, vi sono due aperture mediante le quali è possibile scaricare il contenuto dei bidoncini con organico e carta nel cassone.
La TE riferiva poi che l'orario osservato è distribuito su tre turni: dalle ore 6:00 alle ore
12:30, orario osservato sempre dal lunedì al giovedì in quanto dal lunedì al giovedì il turno
è solo quello dalle 6:00 alle 12:30. Solo tra il 2020 e il 2022 in occasione degli eventi pandemici al fine di evitare assembramenti ai dipendenti era stata data la possibilità di prendere servizio alle 5:00 o alle 5:30 del mattino con fine turno alle 11:00 o alle 11:30 a seconda dell'ora di inizio. Il venerdì e il sabato il turno inizia alle ore 6:00 e finisce alle
12:00.
Con riguardo alla attrezzatura data in dotazione dalla azienda la TE precisava che allorché si occupava, così come il ricorrente, del taglio dell'erba, venivano utilizzati decespugliatori che trasmettevano molte vibrazioni. L'attività di taglio dell'erba era resa
6 inoltre ancor più gravosa dalla circostanza costituita dalla necessità di intervenire su quelle che vengono chiamate “spallette” a bordo strada, che sono quasi sempre piuttosto ripide e impongono di tenersi in equilibrio nonostante il peso del decespugliatore.
Contr La TE , anch'ella collega del ricorrente, dipendente di dal 2009 Testimone_2
Contr e quindi da prima che il venisse assunto da riferiva di occuparsi di tutti i tipi di Pt_1
Contr servizi svolti da e di far parte della stessa squadra del La TE precisava di Pt_1 aver lavorato spesso insieme al ricorrente sul camion grande che è in grado di agganciare i cassonetti di maggiori dimensioni. Nella maggior parte dei casi però i due si occupano della raccolta porta a porta nella zona di Roma sud.
La TE aggiungeva che la raccolta porta a porta consente di utilizzare un furgone meno grande del camion per i cassonetti, con capacità di carico sino a 35 quintali. Nel caso della raccolta porta a porta solitamente i bidoncini vengono presi a mano e svotati sempre a mano. Solo da circa due o tre anni sono stati acquistati furgoni che consentono di aprire le sponde laterali senza grande difficoltà e di evitare di lanciare nel cassone i sacchi dell'immondizia. Precisava tuttavia che i mezzi nuovi sono pochi e che nessuno dei bidoncini attualmente in uso all'utenza può essere agganciato ai furgoni che vengono utilizzati. Evidenziava inoltre che, specie quando si tratta di rifiuti non chiusi in sacchetti come nel caso della carta o dell'organico ma anche della plastica, gli operatori ecologici sono costretti a mettersi in punta di piedi per sollevarsi sino a riuscire a ribaltare il bidoncino oltre le sponde del furgone se si tratta di uno dei mezzi più vecchi dei quali sembra esserne ancora in uso uno solo.
Quanto ai turni di lavoro la TE riferiva che essi sono tre. Quello mattutino va dalle 6:00 alle 12:30 dal lunedì al giovedì. Il venerdì e il sabato va dalle 6:00 alle 12:00. Il turno pomeridiano dal lunedì al giovedì si protrae dalle 13:15 alle 19:45; il venerdì e il sabato va invece dalle 13:15 alle 19:15. Il turno seminotturno va dalle 20:30 alle 3:00 dal lunedì al giovedì; il venerdì e il sabato dalle 20:30 alle 2:30.
La TE dichiarava infine di essere stata presente quando il ricorrente si infortunò nel corso del mese di aprile del 2019. In quel caso i due operatori avevano in uso il camion grande per i cassonetti di maggiori dimensioni. Era mattina e il scendendo dal Pt_1 camion si procurò una storta molto dolorosa, tanto che si rese necessario portarlo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Eugenio.
Il tenore delle dichiarazioni testimoniali raccolte, univoco e circostanziato, costituisce quadro pienamente confermativo delle tesi del ricorrente.
7 Al fine di verificare l'eziologia della malattia professionale e al fine di valutare inoltre l'incidenza sul grado di menomazione dell'integrità psico-fisica del ricorrente dell'infortunio occorso al ricorrente, in corso di causa era disposta inoltre consulenza tecnica d'ufficio.
La TU Dr. , a seguito di studio degli atti di causa e di visita del Persona_1 ricorrente, ha formulato nei confronti del la seguente diagnosi, trovandolo affetto Pt_1 dalle seguenti patologie: “sindrome da conflitto acromion-claveare bilaterale più marcato a destra;
protrusioni discali al rachide lombosacrale, presenza di ernia mediana L4/L5 e stenosi secondaria segmentaria con radicolopatia cronica agli arti inferiori;
esito di trauma distorsivo alla caviglia sinistra con sofferenza condrale e subcondrale astragalica”.
Tanto premesso, ha esposto che “L'attività lavorativa svolta dal periziando di cui si è dato atto dettagliatamente, riconducibile ad attività come giardiniere di aree di verde pubblico e dal 2012 come operatore ecologico, ha comportato e tuttora comporta in modo continuativo la necessità di sollevare e mobilizzare carichi pesanti, di utilizzare strumenti di lavoro pesanti e appoggiati alle spalle che oltre al peso proprio funzionano emettendo vibrazioni agli arti superiori. Tali condizioni ripetitive e prolungate agiscono esercitando sollecitazioni a carico delle strutture capsulari e legamentose di rinforzo e sulle superfici articolari stesse acromion-claveari, creando i presupposti per una circoscritta reazione infiammatoria cronica che è causa della sintomatologia dolorosa, della difficoltà di scorrimento delle superfici, pur trattandosi di articolazioni poco mobili, di progressiva rigidità. Tutto questo rappresenta il presupposto anatomopatologico della sindrome da conflitto, che nel caso di specie è documentata strumentalmente con gli accertamenti di
RM.
Per quanto attiene alla patologia discale ed erniaria del tratto lombosacrale le modalità di insorgenza sono simili in quanto i fattori causali sono riconducibili, ugualmente, al micro- e macro-traumatismo connotato di continuità e di sovraccarico sulle strutture fibrocartilaginee dei dischi intervertebrali. A differenza della regione acromion-claveare la patologia discale si sviluppa su una regione più ampia ed estesa e tende a coinvolgere, come fattore irritativo radicolare agli spazi contigui sopra e sottostanti. Nel caso di specie le regioni anatomiche maggiormente coinvolte sono gli ultimi spazi lombari da L3/L4 in giù che corrispondono ai punti di maggiore sollecitazione della colonna.
Anche in questo caso, quindi, si riconosce il nesso causale con l'attività lavorativa svolta e il riconoscimento strumentale che ne conferma la diagnosi.
8 Infine, per quanto attiene al sinistro denunciato come infortunio lavorativo del 17.04.2019 le modalità descritte, ovvero un trauma riportato scendendo da un camion rendono ragione del sommarsi delle sollecitazioni derivate da una distrazione delle componenti capsulo-legamentose della tibiotarsica con una azione di compressione da parte della tibia sull'astragalo. Il combinarsi dei due meccanismi ha provocato gli effetti – resisi poi primariamente evidenti – della sofferenza cartilaginea astragalica. Ritengo quindi di poter rispondere ai quesiti posti dal Magistrato:
-la natura professionale della malattia denunciata e il conseguente grado di menomazione dell'integrità psicofisica in termini di danno biologico ai sensi del d.lgs. 38/2000
Per quanto argomentato ritengo che si debba riconoscere la natura professionale delle patologie denunciate in data 31.03.2023 e 26.05.2023, da cui i conseguenti gradi menomazione:
Cod. 114, corrispondente alla voce ernia del disco lombare con interessamento radicolare documentato 8% cod. 227, esiti di lesioni anatomiche articolari documentate 4%.
- se, in conseguenza dell'infortunio occorso il 17.4.2019, il abbia subito una lesione Pt_1 dell'integrità psicofisica e, in caso affermativo, descriva le lesioni riportate dal medesimo ricorrente, la data di insorgenza, la loro evoluzione, lo stato attuale delle lesioni e il conseguente grado di menomazione dell'integrità psicofisica in termini di danno biologico ai sensi del d.lgs. 38/2000”. In conseguenza dell'infortunio lavorativo occorsogli il 17.04.2019 alla caviglia sinistra trattato chirurgicamente il ricorrente ha subito una lesione inquadrabile come:
cod. 203 per analogia, limitazione dei movimenti della sottoastragalica di circa 1/3, 2%.
Il grado di invalidità complessiva attuale è pari al 14% (quattordici per cento)”.
Vista l'analiticità dell'enunciazione delle patologie riscontrate, l'esaustività della spiegazione della loro incidenza funzionale sullo stato di salute del soggetto sottoposto a perizia, la serietà e completezza degli accertamenti clinici, si ritengono assolutamente condivisibili le conclusioni diagnostiche cui il TU è pervenuto dopo accurata anamnesi e visita del periziando.
Può quindi concludersi che il ricorrente ha subito per cause lavorative una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura complessiva del 14%.
Risulta quindi accertato il diritto del ricorrente, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 38/2000, alla liquidazione dell'indennizzo corrispondente all'accertato grado di menomazione dell'integrità psico-fisica, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
9 L' va quindi condannato a liquidare in favore del ricorrente il predetto indennizzo, con CP_1 gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Considerato che le richieste di parte ricorrente sono risultate totalmente fondate, le spese di lite sostenute dalla predetta parte, liquidate come in dispositivo, vanno integralmente poste a carico dell' , in applicazione del principio della soccombenza. CP_1
Lo stesso dicasi per le spese di TU, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
1. accerta e dichiara che in conseguenza delle malattie professionali riscontrate e dell'infortunio occorso il 17.4.2019 sul lavoro (sindrome da conflitto acromion- claveare bilaterale più marcato a destra;
protrusioni discali al rachide lombosacrale, presenza di ernia mediana L4/L5 e stenosi secondaria segmentaria con radicolopatia cronica agli arti inferiori;
esito di trauma distorsivo alla caviglia sinistra con sofferenza condrale e subcondrale astragalica) è derivata al ricorrente una menomazione complessiva dell'integrità psico-fisica in misura del 14%;
2. per l'effetto condanna l a liquidare in suo favore il relativo indennizzo, con gli CP_1 interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo;
3. condanna l a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in CP_1 euro 2.300,00, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, IVA e
CPA da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
4. pone le spese di TU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Roma, 24 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Francesco Rigato
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