Articolo 2 della Legge 22 dicembre 1959, n. 1119
Articolo 1
Versione
19 gennaio 1960
Art. 2.
Alla spesa occorrente sara' provveduto mediante riduzione del fondo di riserva per spese impreviste, iscritto al capitolo n. 379 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 19 gennaio 1960