TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 4096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4096 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza in persona della Dr.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 23.05.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato nella causa iscritta al n. 12422/2024 R.G.L. promossa
TRA
nato a [...] il [...], residente ivi in Strada Vicinale Parte_1
Tierzo n. 81, cod. fisc. , rappresentato e difeso, dall'avv. CodiceFiscale_1
Maria Viscardi congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Alessandra De
Marco elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via Cavalli di Bronzo n. 10 come in atti;
Ricorrente
E
(C.F ) Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura come in atti CP_1
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 27.05.2024 il sig. conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi a questo Giudice del lavoro l' esponendo di aver lavorato CP_1 alle dipendenze della Controparte_2 dal 02/07/2013 al 31/05/2015, con mansioni di
[...] operaio, di non aver percepito le mensilità dal mese di Dicembre 2013 al mese di Aprile 2014, nonché la tredicesima mensilità 2013 ed il TFR;
di aver presentato il 17/02/2015 ricorso ex art. 633 c.p.c. (R.G. 3414/15) presso il Tribunale di Napoli, al fine di recuperare le suddette mensilità; che con decreto ingiuntivo n. 589/2015 del Tribunale di Napoli - Giudice Dott. Maria Vittoria Ciaramella, la Controparte_2 veniva ingiunta a pagare in favore di ,
[...] Parte_1 la somma di € 5.678,45 oltre interessi e rivalutazione, come per legge;
nelle more, la società veniva assoggettata alla procedura di fallimento aperta in data 15/02/2021 dal Tribunale di Siena, il cui stato passivo diventava esecutivo in data 01/12/2021; in data 27/09/2022, il presentava Pt_1 domanda di intervento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto nonché per i crediti di lavoro diversi dal TFR;
gli veniva liquidato esclusivamente il TFR, ma non l'importo dovuto a titolo di crediti di lavoro;
al ricorrente perveniva comunicazione con la quale l' lo informava che la sua CP_1 domanda di intervento del Fondo di garanzia per la liquidazione dei crediti di lavoro non era stata accolta perché: “Le retribuzioni richieste non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo”. Avverso tale decisione il Sig. presentava ricorso amministrativo senza Pt_1 ricevere alcuna risposta.
Ciò premesso chiedeva: << Alla S. V. Ill.ma affinché, ex art. 442 c.p.c., voglia: fissare con decreto l'udienza di discussione della causa affinché, all'esito di eventuali mezzi istruttori o ctu ritenuti opportuni, si possano accogliere le seguenti conclusioni accogliere il ricorso e, per l'effetto, come si evince dal Ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo d.i. n. 589/2015 nonché dalle buste paga prodotte nel giudizio dichiarare l'illegittimità dell'operato dell' CP_1 in ordine al rigetto della domanda proposta dall'istante; accertare come dovuto al l'importo di € 3.294,63 per la liquidazione dei crediti di Pt_1 lavoro (art. 2 d. Lgs. 80/92) ovvero ancora la somma - maggiore o minore - ritenuta dovuta dall'Ill.mo Giudice, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
condannare l in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.>>
L' , costituitosi con memoria del 10.12.2024 si opponeva alla domanda CP_1 sostenendone la infondatezza, deduceva l'improponibilità del ricorso non essendoci prova della presentazione di una domanda amministrativa né della documentazione necessaria. Non risultava presentata domanda telematica. Eccepiva inoltre l'improcedibilità della domanda giudiziale, per altrettanto evidente carenza di ricorso /i amministrativo/i in violazione di quanto disposto dall'art.46 L.88/89.
L'istituto eccepiva l'intervenuta decadenza annuale ex art.47 del D.P.R. 639/70, per le ultime tre mensilità e la prescrizione annuale ex art. 2 comma 5 D.L.vo 80/92. per le ultime tre mensilità essendo intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in data 10.6.15 come dedotto dalla stessa controparte e la domanda amministrativa risulta presentata in data 27.9.22 trascorso l'anzidetto termine annuale.
Pertanto, concludeva chiedendo: <Voglia l'Ill.mo Giudice, per i motivi suesposti, in via preliminare dichiarare la nullità del presente ricorso nonchè l' inammissibilità della domanda giudiziaria per quanto dedotto e, ancora, l'improponibilità ed improcedibilità della stessa e per l'effetto l'inammissibilità del ricorso giudiziario medesimo e, in ogni caso, respingere il ricorso per avvenuta prescrizione e decadenza del diritto nonché, nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese e competenze del giudizio.>>
Lette le note a trattazione scritta, la causa viene decisa all'odierna udienza, con sentenza depositata telematicamente. Va respinta l' eccezione di inammissibilità della domanda giudiziale sollevata dall' posto che il ricorrente ha documentato l' inoltro del ricorso in sede CP_1 amministrativa sulla domanda al Fondo di Garanzia respinta dal convenuto.
Neppure è maturata la prescrizione del credito di cui è causa il cui termine è annuale. La Suprema Corte ha ormai consolidato il principio di diritto secondo cui il diritto del lavoratore di ottenere dall in caso di insolvenza del datore di CP_1 lavoro, la corresponsione di emolumenti retributivi inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale soggetto a prescrizione annuale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, restando pertanto esclusa la fattispecie dell'obbligazione solidale (così, tra le più recenti, Cass. nn. 16852 del 2020 e 23533 del 2021).
Invero, il diverso principio di diritto enunciato da Cass. S.U. n. 13988 del 2002 secondo cui il credito relativo al TFR e agli altri emolumenti retributivi dovuti negli ultimi tre mesi del rapporto non muterebbe la propria natura retributiva quando venga fatto valere nei confronti del Fondo di garanzia, risulta disatteso fin da Cass. n. 27917 del 2005, cui sono seguite numerose successive conformi (tra le quali Cass. nn. 16617 del 2011, 12971 del 2014 e 20547 del 2015) che hanno via via consolidato il diverso principio sopra ricordato e recentemente ribadito da Cass. nn. 16852 del 2020 e 23533 del 2021, cit., che ormai è assurto al rango di "diritto vivente" (nell'accezione fatta propria da ult. da Cass. S.U. n. 4135 del 2019, ossia di stabile approdo interpretativo del giudice di legittimità). Devesi pertanto escludere la ricorrenza della fattispecie dell'obbligazione solidale per cui non può trovare applicazione il principio di diritto (pacifico nella giurisprudenza della Corte di Cassazione almeno fin da Cass. n. 5762 del 1999) secondo cui la conversione della prescrizione breve in prescrizione decennale derivante da un giudicato di condanna formatosi nei confronti di un coobbligato solidale opera ex art. 1310 c.c. anche nei riguardi degli altri coobbligati solidali rimasti estranei al giudizio.
Principio che non può, per i motivi su esposti, attagliarsi alla fattispecie in questione sebbene il ricorrente, su domanda del 17.2.2015, avesse ottenuto nei riguardi del suo datore di lavoro decreto ingiuntivo n. 589/2015 ormai divenuto esecutivo. Il termine di prescrizione del credito di cui si discute è certamente quindi annuale. Quanto alla decorrenza di detto termine, si osserva che il diritto nei riguardi del Fondo di Garanzia al pagamento del TFR e delle ultime mensilità di retribuzione si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 della l. n.297 del 1982 richiamato dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del CP_1 lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia. ( Cassazione Sez.
6 - L, Ordinanza n. 17643 del 25/08/2020 (Rv. 658937 - 02) Nella specie, la società da cui il ricorrente dipendeva ( la
[...]
è stata assoggettata alla Controparte_2 Controparte_2 procedura di fallimento aperta in data 15.2.2021 dal Tribunale di Siena e lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo il 1°.12.2021 ditalchè la domanda di intervento del Fondo di Garanzia all' protocollata il 27.9.2022 appare CP_1 tempestiva ai fini dell' interruzione del termine di prescrizione. ( c.f.r. documenti in atti). Anche l' eccezione preliminare di prescrizione pertanto va rigettata. Venendo all' esame del merito il ricorso va tuttavia respinto in quanto, come correttamente rilevato dall' istituto previdenziale, le mensilità di retribuzione oggetto della domanda amministrativa non rientrano tra quelle assicurate dal Fondo ai sensi dell' art. 2 c. 1 D.lvo 80/92. L' art. 2 rubricato “ Intervento del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297” stabilisce al primo comma: “1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione
o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa. Orbene, nella fattispecie all' attenzione del Tribunale dalla lettura dell' estratto conto previdenziale si ricava che il rapporto di lavoro alle dipendenze della i Controparte_2 interruppe definitivamente il 10.6.2015 dopo che il lavoratore aveva fruito di un secondo periodo di Cassa Integrazione in deroga. Infatti, nei primi sei mesi del 2015 venne prodotta anche una retribuzione pari ad euro 785,00 ( c.f.r. risultanze dell' estratto previdenziale). Ne deriva che, in base alla chiara dizione normativa, le mensilità richieste dal al Fondo di Garanzia , attinenti, per sua stessa deduzione, ai mesi da Pt_1
Dicembre 2013 ad Aprile 2014 non rientravano nell' ambito di intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l' CP_1
Il ricorso deve conseguentemente essere respinto ma , considerata la complessità delle questioni affrontate e le condizioni economiche del ricorrente, sussistono gravi motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta la domanda e compensa le spese del giudizio. Si comunichi. Napoli, il 23.5.2025. ILGDL Dott.ssa Clara Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza in persona della Dr.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 23.05.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato nella causa iscritta al n. 12422/2024 R.G.L. promossa
TRA
nato a [...] il [...], residente ivi in Strada Vicinale Parte_1
Tierzo n. 81, cod. fisc. , rappresentato e difeso, dall'avv. CodiceFiscale_1
Maria Viscardi congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Alessandra De
Marco elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via Cavalli di Bronzo n. 10 come in atti;
Ricorrente
E
(C.F ) Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura come in atti CP_1
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 27.05.2024 il sig. conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi a questo Giudice del lavoro l' esponendo di aver lavorato CP_1 alle dipendenze della Controparte_2 dal 02/07/2013 al 31/05/2015, con mansioni di
[...] operaio, di non aver percepito le mensilità dal mese di Dicembre 2013 al mese di Aprile 2014, nonché la tredicesima mensilità 2013 ed il TFR;
di aver presentato il 17/02/2015 ricorso ex art. 633 c.p.c. (R.G. 3414/15) presso il Tribunale di Napoli, al fine di recuperare le suddette mensilità; che con decreto ingiuntivo n. 589/2015 del Tribunale di Napoli - Giudice Dott. Maria Vittoria Ciaramella, la Controparte_2 veniva ingiunta a pagare in favore di ,
[...] Parte_1 la somma di € 5.678,45 oltre interessi e rivalutazione, come per legge;
nelle more, la società veniva assoggettata alla procedura di fallimento aperta in data 15/02/2021 dal Tribunale di Siena, il cui stato passivo diventava esecutivo in data 01/12/2021; in data 27/09/2022, il presentava Pt_1 domanda di intervento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto nonché per i crediti di lavoro diversi dal TFR;
gli veniva liquidato esclusivamente il TFR, ma non l'importo dovuto a titolo di crediti di lavoro;
al ricorrente perveniva comunicazione con la quale l' lo informava che la sua CP_1 domanda di intervento del Fondo di garanzia per la liquidazione dei crediti di lavoro non era stata accolta perché: “Le retribuzioni richieste non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo”. Avverso tale decisione il Sig. presentava ricorso amministrativo senza Pt_1 ricevere alcuna risposta.
Ciò premesso chiedeva: << Alla S. V. Ill.ma affinché, ex art. 442 c.p.c., voglia: fissare con decreto l'udienza di discussione della causa affinché, all'esito di eventuali mezzi istruttori o ctu ritenuti opportuni, si possano accogliere le seguenti conclusioni accogliere il ricorso e, per l'effetto, come si evince dal Ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo d.i. n. 589/2015 nonché dalle buste paga prodotte nel giudizio dichiarare l'illegittimità dell'operato dell' CP_1 in ordine al rigetto della domanda proposta dall'istante; accertare come dovuto al l'importo di € 3.294,63 per la liquidazione dei crediti di Pt_1 lavoro (art. 2 d. Lgs. 80/92) ovvero ancora la somma - maggiore o minore - ritenuta dovuta dall'Ill.mo Giudice, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
condannare l in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.>>
L' , costituitosi con memoria del 10.12.2024 si opponeva alla domanda CP_1 sostenendone la infondatezza, deduceva l'improponibilità del ricorso non essendoci prova della presentazione di una domanda amministrativa né della documentazione necessaria. Non risultava presentata domanda telematica. Eccepiva inoltre l'improcedibilità della domanda giudiziale, per altrettanto evidente carenza di ricorso /i amministrativo/i in violazione di quanto disposto dall'art.46 L.88/89.
L'istituto eccepiva l'intervenuta decadenza annuale ex art.47 del D.P.R. 639/70, per le ultime tre mensilità e la prescrizione annuale ex art. 2 comma 5 D.L.vo 80/92. per le ultime tre mensilità essendo intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in data 10.6.15 come dedotto dalla stessa controparte e la domanda amministrativa risulta presentata in data 27.9.22 trascorso l'anzidetto termine annuale.
Pertanto, concludeva chiedendo: <Voglia l'Ill.mo Giudice, per i motivi suesposti, in via preliminare dichiarare la nullità del presente ricorso nonchè l' inammissibilità della domanda giudiziaria per quanto dedotto e, ancora, l'improponibilità ed improcedibilità della stessa e per l'effetto l'inammissibilità del ricorso giudiziario medesimo e, in ogni caso, respingere il ricorso per avvenuta prescrizione e decadenza del diritto nonché, nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese e competenze del giudizio.>>
Lette le note a trattazione scritta, la causa viene decisa all'odierna udienza, con sentenza depositata telematicamente. Va respinta l' eccezione di inammissibilità della domanda giudiziale sollevata dall' posto che il ricorrente ha documentato l' inoltro del ricorso in sede CP_1 amministrativa sulla domanda al Fondo di Garanzia respinta dal convenuto.
Neppure è maturata la prescrizione del credito di cui è causa il cui termine è annuale. La Suprema Corte ha ormai consolidato il principio di diritto secondo cui il diritto del lavoratore di ottenere dall in caso di insolvenza del datore di CP_1 lavoro, la corresponsione di emolumenti retributivi inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale soggetto a prescrizione annuale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, restando pertanto esclusa la fattispecie dell'obbligazione solidale (così, tra le più recenti, Cass. nn. 16852 del 2020 e 23533 del 2021).
Invero, il diverso principio di diritto enunciato da Cass. S.U. n. 13988 del 2002 secondo cui il credito relativo al TFR e agli altri emolumenti retributivi dovuti negli ultimi tre mesi del rapporto non muterebbe la propria natura retributiva quando venga fatto valere nei confronti del Fondo di garanzia, risulta disatteso fin da Cass. n. 27917 del 2005, cui sono seguite numerose successive conformi (tra le quali Cass. nn. 16617 del 2011, 12971 del 2014 e 20547 del 2015) che hanno via via consolidato il diverso principio sopra ricordato e recentemente ribadito da Cass. nn. 16852 del 2020 e 23533 del 2021, cit., che ormai è assurto al rango di "diritto vivente" (nell'accezione fatta propria da ult. da Cass. S.U. n. 4135 del 2019, ossia di stabile approdo interpretativo del giudice di legittimità). Devesi pertanto escludere la ricorrenza della fattispecie dell'obbligazione solidale per cui non può trovare applicazione il principio di diritto (pacifico nella giurisprudenza della Corte di Cassazione almeno fin da Cass. n. 5762 del 1999) secondo cui la conversione della prescrizione breve in prescrizione decennale derivante da un giudicato di condanna formatosi nei confronti di un coobbligato solidale opera ex art. 1310 c.c. anche nei riguardi degli altri coobbligati solidali rimasti estranei al giudizio.
Principio che non può, per i motivi su esposti, attagliarsi alla fattispecie in questione sebbene il ricorrente, su domanda del 17.2.2015, avesse ottenuto nei riguardi del suo datore di lavoro decreto ingiuntivo n. 589/2015 ormai divenuto esecutivo. Il termine di prescrizione del credito di cui si discute è certamente quindi annuale. Quanto alla decorrenza di detto termine, si osserva che il diritto nei riguardi del Fondo di Garanzia al pagamento del TFR e delle ultime mensilità di retribuzione si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 della l. n.297 del 1982 richiamato dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del CP_1 lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia. ( Cassazione Sez.
6 - L, Ordinanza n. 17643 del 25/08/2020 (Rv. 658937 - 02) Nella specie, la società da cui il ricorrente dipendeva ( la
[...]
è stata assoggettata alla Controparte_2 Controparte_2 procedura di fallimento aperta in data 15.2.2021 dal Tribunale di Siena e lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo il 1°.12.2021 ditalchè la domanda di intervento del Fondo di Garanzia all' protocollata il 27.9.2022 appare CP_1 tempestiva ai fini dell' interruzione del termine di prescrizione. ( c.f.r. documenti in atti). Anche l' eccezione preliminare di prescrizione pertanto va rigettata. Venendo all' esame del merito il ricorso va tuttavia respinto in quanto, come correttamente rilevato dall' istituto previdenziale, le mensilità di retribuzione oggetto della domanda amministrativa non rientrano tra quelle assicurate dal Fondo ai sensi dell' art. 2 c. 1 D.lvo 80/92. L' art. 2 rubricato “ Intervento del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297” stabilisce al primo comma: “1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione
o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa. Orbene, nella fattispecie all' attenzione del Tribunale dalla lettura dell' estratto conto previdenziale si ricava che il rapporto di lavoro alle dipendenze della i Controparte_2 interruppe definitivamente il 10.6.2015 dopo che il lavoratore aveva fruito di un secondo periodo di Cassa Integrazione in deroga. Infatti, nei primi sei mesi del 2015 venne prodotta anche una retribuzione pari ad euro 785,00 ( c.f.r. risultanze dell' estratto previdenziale). Ne deriva che, in base alla chiara dizione normativa, le mensilità richieste dal al Fondo di Garanzia , attinenti, per sua stessa deduzione, ai mesi da Pt_1
Dicembre 2013 ad Aprile 2014 non rientravano nell' ambito di intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l' CP_1
Il ricorso deve conseguentemente essere respinto ma , considerata la complessità delle questioni affrontate e le condizioni economiche del ricorrente, sussistono gravi motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta la domanda e compensa le spese del giudizio. Si comunichi. Napoli, il 23.5.2025. ILGDL Dott.ssa Clara Ruggiero