CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 09/02/2026, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 551/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
MANZI CIRO, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4085/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar,14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia,81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Teverola - Via Camillo Benso Conte Di Cavour,1 81030 Teverola CE
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Fabb. A/4 81100 Caserta CE elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM.PAG. n. 02820259005257326 TASSA AUTOMOBIL 2011
- INTIM.PAG. n. 02820259005257326 TARI 2014
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Fabb. A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282016033068844
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282017001937813
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 353/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Ricorrente_1
Trattare il ricorso in Camera di consiglio;
- accertare e dichiarare la prescrizione e/o la decadenza del credito portato in esecuzione nelle cartelle n. 028 2016 0033068844 000 e 028 2017 001937813 000: - per l'effetto, annullare le stesse e l'intimazione di pagamento n. 028 2025 9005257326 000; - condannare le parti resistenti al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno a norma dell'art. 96 c.p.c. equitativamente determinata;
- con vittoria di diritti, spese ed onorari del presente giudizio da attribuirsi all'avvocato anticipatario
Resistenti:
Agenzia delle Entrate- Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore
Rinunciare alla pubblica udienza, essendo la causa istruita per tabulas;
- dichiarare l'incompetenza territoriale del giudice della adita Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Caserta in favore di quello di
Napoli in relazione alla cartella di pagamento n. 028 2016 0033068844 000; - dichiarare per la parte restante l'inammissibilità del ricorso per tardività ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21 del
Decreto Legislativo n. 546/1992; rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- condannare il ricorrente medesimo al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15 - comma 2/sexies - del richiamato Decreto Legislativo.
Regione Campania in persona del Presidente pro tempore
Rigettare il ricorso nel merito perché infondato e confermare la legittimità degli atti emessi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
(non costituito) Comune di Teverola in persona del Sindaco pro tempore
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 13.06.2025, a mezzo del servizio postale con lettera raccomandata n. 67422093853-2, da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per la provincia di Caserta è stata notificata al signor Ricorrente_1
l'intimazione di pagamento n. 028 2025 9005257326 000. Per un importo complessivo di euro
849,89.
Detta intimazione è - tra l'altro - da riferire alle sottese cartelle di pagamento di seguito indicate:
- n. 028 2016 0033068844 000, emessa per mancato pagamento di Tasse automobilistiche - annualità
2011 - e notificata in data 10.06.2017 - Importo da versare pari ad euro 353,29 - Ente che ha emesso il ruolo Regione Campania;
- n. 028 2017 0011937813 000, emessa per mancato pagamento della TA.RI - annualità 2014 - e notificata in data 15.02.2018 - Importo da versare pari ad euro 154,85 - Ente che ha emesso il ruolo
Comune di Teverola.
Avverso tale intimazione l'interessato ha prodotto il ricorso in epigrafe, eccependo: - la nullità - totale o parziale - dell'atto opposto per intervenuta decadenza e maturata prescrizione del diritto di credito portato in esecuzione
In sede di controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate-Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore ha fatto presente. -in via preliminare, l'incompetenza per territorio del giudice di questa adita
Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado in favore di quello di Napoli, relativamente alla cartella di pagamento n. 028 2016 0033068844 000, emessa per mancato pagamento di Tasse automobilistiche;
-
l'inammissibilità del ricorso per la parte restante del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 - comma 3 - e 21 del Decreto Legislativo n. 546/1992; - l'interruzione del decorso del termine di prescrizione stante la sussistenza di altri atti successivamente notificati;
- la conseguente tardività dell'azione di parte ricorrente, nonché l'infondatezza dell'eccezione riferita al maturare di detto termine di prescrizione;
- la proroga delle attività di notifica per effetto della disciplina emergenziale per far fronte agli eventi legati alla pandemia da COVID 19; - la propria carenza di legittimazione passiva, non potendo essere opposta all'Agente della riscossione l'eccezione di mancata notifica dei titoli presupposti all'intimazione di pagamento impugnato;
- l'analoga carenza in ordine alla doglianza relativa alla intervenuta decadenza ed alla maturata prescrizione.
Sempre in sede di controdeduzioni, l'altra parte resistente Regione Campania in persona del Presidente pro tempore ha evidenziato: - il difetto di legittimazione passiva, non riguardando le doglianze sollevate dal contribuente la propria attività di accertamento;
- l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso afferenti al merito della pretesa tributaria, ai sensi dell'art. 19 - comma 3 - del Decreto Legislativo n. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il rispetto del termine di prescrizione. E, a sostegno delle proprie difese in sede di produzione di brevi repliche la stessa parte ricorrente ha ribadito: - la nullità dell'intimazione opposta e degli atti sottesi impugnati nei termini senza che possa essere invocata l'inammissibilità del ricorso;
- la maturata prescrizione triennale del diritto portato dalla cartella di pagamento n. 028 2016 0033068844 000; - l'analoga maturata prescrizione quinquennale del diritto portato dalla cartella n. 028 2017 0011937813 000; - la competenza territoriale della Corte adita;
- le avvenute notifiche delle intimazioni di pagamento successive alle cartelle secondo il rito degli irreperibili con deposito degli atti presso la Casa comunale senza poi eseguire i successivi adempimenti previsti dalla Legge per completare il procedimento;
- l'improduttività degli effetti della disciplina emergenziale per far far fronte all'emergenza pandemica da COVID 19.
All'udienza del 04.02.2026, ove la trattazione della causa è avvenuta in Camera di Consiglio ed il
Comune di Teverola, benché evocato in giudizio, ha ritenuto di non costituirsi, il Giudice ha trattenuto la causa per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va rigettato.
Giova doverosamente premettere che secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte “….
l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo, divenuto definitivo per mancata impugnazione, non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo. Ne consegue che, in base all'art. 19 - comma 3 - del Decreto Legislativo 31.12.1992 n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Risulta pertanto evidente che qualsivoglia eccezione ad essa relativa, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica ….. era assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato”. (Cassazione Ordinanza n. 3005/2020).
Ciò posto, in ordine alla eccepita nullità - totale o parziale - dell'atto opposto e degli atti sottesi per intervenuta decadenza e maturata prescrizione del diritto di credito portato in esecuzione giova - in primis
- rilevare che detti atti sono stati notificati nei termini di legge
A parte l'intimazione di pagamento n. n. 028 2025 9005257326 000, ritualmente notificata il 13.06.2025 a mani di persona di famiglia ed opposta con il ricorso in trattazione, nel dettaglio:
1) l'emissione della cartella sottesa n. 028 2016 0033068844 000 quale atto di messa in mora per mancato pagamento di Tasse automobilistiche - annualità 2011 - è stata a suo tempo preceduta dalla notifica, entro il termine triennale di prescrizione e direttamente a mani dell'interessato, dell'avviso di accertamento prodromico n.201400137670 in data 24.04.2014, non impugnato entro 60 giorni e divenuto definitivo.
Nel rispetto dello stesso termine è poi avvenuta la notifica della cartella suddetta in data 10.06.2017 a mani della moglie del ricorrente assente e non opposta - Importo da versare pari ad euro 353,29 - Ente che ha emesso il ruolo Regione Campania. Dell'avviso di avvenuta notifica l'interessato ha avuto notizia con raccomandata n. 57301688394-2 del 12.06.2017.
Alla notifica di detta cartella ha fatto poi seguito anche la notifica dei seguenti atti : - intimazione di pagamento n. 028 2019 9009449615 000, notificata in data 25.09.2021 a mani della moglie del ricorrente assente e non opposta. Anche in questo caso, dell'avviso di avvenuta notifica l'interessato ha ricevuto notizia a mezzo lettera raccomandata n. 57331133268-8 del 27.09.2021.
- intimazione di pagamento non opposta n. 028 2024 9002163069 000, spedita con lettera raccomandata n. 675229875367, e notificata in data 21.05.2024 con deposito dell'atto, in busta chiusa e sigillata, nella
Casa comunale di Teverola, affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione del destinatario ed invio di avviso di notifica allo stesso in data 06.06.2024 con lettera raccomandata n. RME 67522987536-7
2) la cartella n. 028 2017 0011937813 000, emessa per mancato pagamento della TA.RI - annualità
2014 - è stata notificata, entro il termine quinquennale, in data 15.02.2018 a mani della moglie del ricorrente assente e non opposta - Importo da versare pari ad euro 154,85 - Ente che ha emesso il ruolo
Comune di Teverola. Pure in questa circostanza, dell'avviso di avvenuta notifica l'interessato ha ricevuto notizia a mezzo lettera raccomandata n. 57304849996-6 del 20.02.2018.
Alla notifica di detta cartella ha fatto poi seguito anche la notifica del seguente atto interruttivo della prescrizione: - - intimazione di pagamento n. 028 2019 9009449615 000, notificata in data 25.09.2021 a mani della moglie del ricorrente assente e non opposta.
Ciò precisato, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che, non essendo rilevabile d'ufficio,
l'eccezione di prescrizione del diritto alle pretese tributarie deve essere formulata in modo chiaro, preciso e dettagliato.
Invero, “l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice. Ove il debitore eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, avrebbe determinato l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 del codice civile
“ (Cassazione n. 15346/2016).
Dello stesso tenore, l'avviso giurisprudenziale secondo il quale “perché l'eccezione di prescrizione, sia validamente formulata, pur non essendo necessarie espressioni sacramentali, occorre pur sempre una manifestazione non equivoca della volontà di contrastare la pretesa di controparte con riferimento al decorso del tempo quale motivo per rigettare la pretesa.” (Cassazione 12.11.1998 n. 11412).
Nella fattispecie al vaglio, la parte si è solamente limitata ad asserire la nullità per prescrizione
(rispettivamente triennale e quinquennale) del diritto portato dalle due cartelle sottese all'intimazione opposta, nonostante fosse suo precipuo onere indicare la normativa di rifermento, le ragioni di fatto e di diritto alla base della doglianza, il dies a quo e il dies ad quem, nonché produrre idonea documentazione a supporto.
Stante – allora - l'omessa tempestiva impugnazione nei termini di legge degli atti sottesi a quello opposto, una tale circostanza non può che comportare l'irretrattabilità dei crediti portati, con conseguente avvenuto consolidamento delle pretese tributarie e formazione del giudicato per essere i crediti divenuti certi, liquidi ed esigibili.
Nelle nullità di qualsiasi natura opera – difatti - il principio generale della cristallizzazione e consolidamento delle pretese del titolare del poter impositivo, sicché anche gli atti astrattamente nulli, se non divenuti oggetto di specifiche censure da parte dei contribuenti, si evolvono e si trasformano in atti sani e generatori di effetti giuridici.
“L'omessa tempestiva impugnazione dell'atto – benché di formazione stragiudiziale o amministrativa – suscettibile di successiva riscossione coattiva comporta l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito.” (Cassazione 01.03.2017n.5265).
E prima ancora “Dalla mancata proposizione dell'opposizione non discendono effetti processuali, ma la irretrattabilità del credito qualunque ne sia la fonte pubblica o privata” (Cassazione n.8335/2003).
Tutto questo comporta il rigetto del ricorso ed esime dal valutare ulteriori questioni sollevate dalle parti. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore delle parti resistenti che liquida in euro 300,00 ciascuno.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
MANZI CIRO, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4085/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar,14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia,81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Teverola - Via Camillo Benso Conte Di Cavour,1 81030 Teverola CE
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Fabb. A/4 81100 Caserta CE elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM.PAG. n. 02820259005257326 TASSA AUTOMOBIL 2011
- INTIM.PAG. n. 02820259005257326 TARI 2014
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Fabb. A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282016033068844
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282017001937813
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 353/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Ricorrente_1
Trattare il ricorso in Camera di consiglio;
- accertare e dichiarare la prescrizione e/o la decadenza del credito portato in esecuzione nelle cartelle n. 028 2016 0033068844 000 e 028 2017 001937813 000: - per l'effetto, annullare le stesse e l'intimazione di pagamento n. 028 2025 9005257326 000; - condannare le parti resistenti al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno a norma dell'art. 96 c.p.c. equitativamente determinata;
- con vittoria di diritti, spese ed onorari del presente giudizio da attribuirsi all'avvocato anticipatario
Resistenti:
Agenzia delle Entrate- Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore
Rinunciare alla pubblica udienza, essendo la causa istruita per tabulas;
- dichiarare l'incompetenza territoriale del giudice della adita Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Caserta in favore di quello di
Napoli in relazione alla cartella di pagamento n. 028 2016 0033068844 000; - dichiarare per la parte restante l'inammissibilità del ricorso per tardività ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21 del
Decreto Legislativo n. 546/1992; rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- condannare il ricorrente medesimo al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15 - comma 2/sexies - del richiamato Decreto Legislativo.
Regione Campania in persona del Presidente pro tempore
Rigettare il ricorso nel merito perché infondato e confermare la legittimità degli atti emessi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
(non costituito) Comune di Teverola in persona del Sindaco pro tempore
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 13.06.2025, a mezzo del servizio postale con lettera raccomandata n. 67422093853-2, da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per la provincia di Caserta è stata notificata al signor Ricorrente_1
l'intimazione di pagamento n. 028 2025 9005257326 000. Per un importo complessivo di euro
849,89.
Detta intimazione è - tra l'altro - da riferire alle sottese cartelle di pagamento di seguito indicate:
- n. 028 2016 0033068844 000, emessa per mancato pagamento di Tasse automobilistiche - annualità
2011 - e notificata in data 10.06.2017 - Importo da versare pari ad euro 353,29 - Ente che ha emesso il ruolo Regione Campania;
- n. 028 2017 0011937813 000, emessa per mancato pagamento della TA.RI - annualità 2014 - e notificata in data 15.02.2018 - Importo da versare pari ad euro 154,85 - Ente che ha emesso il ruolo
Comune di Teverola.
Avverso tale intimazione l'interessato ha prodotto il ricorso in epigrafe, eccependo: - la nullità - totale o parziale - dell'atto opposto per intervenuta decadenza e maturata prescrizione del diritto di credito portato in esecuzione
In sede di controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate-Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore ha fatto presente. -in via preliminare, l'incompetenza per territorio del giudice di questa adita
Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado in favore di quello di Napoli, relativamente alla cartella di pagamento n. 028 2016 0033068844 000, emessa per mancato pagamento di Tasse automobilistiche;
-
l'inammissibilità del ricorso per la parte restante del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 - comma 3 - e 21 del Decreto Legislativo n. 546/1992; - l'interruzione del decorso del termine di prescrizione stante la sussistenza di altri atti successivamente notificati;
- la conseguente tardività dell'azione di parte ricorrente, nonché l'infondatezza dell'eccezione riferita al maturare di detto termine di prescrizione;
- la proroga delle attività di notifica per effetto della disciplina emergenziale per far fronte agli eventi legati alla pandemia da COVID 19; - la propria carenza di legittimazione passiva, non potendo essere opposta all'Agente della riscossione l'eccezione di mancata notifica dei titoli presupposti all'intimazione di pagamento impugnato;
- l'analoga carenza in ordine alla doglianza relativa alla intervenuta decadenza ed alla maturata prescrizione.
Sempre in sede di controdeduzioni, l'altra parte resistente Regione Campania in persona del Presidente pro tempore ha evidenziato: - il difetto di legittimazione passiva, non riguardando le doglianze sollevate dal contribuente la propria attività di accertamento;
- l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso afferenti al merito della pretesa tributaria, ai sensi dell'art. 19 - comma 3 - del Decreto Legislativo n. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il rispetto del termine di prescrizione. E, a sostegno delle proprie difese in sede di produzione di brevi repliche la stessa parte ricorrente ha ribadito: - la nullità dell'intimazione opposta e degli atti sottesi impugnati nei termini senza che possa essere invocata l'inammissibilità del ricorso;
- la maturata prescrizione triennale del diritto portato dalla cartella di pagamento n. 028 2016 0033068844 000; - l'analoga maturata prescrizione quinquennale del diritto portato dalla cartella n. 028 2017 0011937813 000; - la competenza territoriale della Corte adita;
- le avvenute notifiche delle intimazioni di pagamento successive alle cartelle secondo il rito degli irreperibili con deposito degli atti presso la Casa comunale senza poi eseguire i successivi adempimenti previsti dalla Legge per completare il procedimento;
- l'improduttività degli effetti della disciplina emergenziale per far far fronte all'emergenza pandemica da COVID 19.
All'udienza del 04.02.2026, ove la trattazione della causa è avvenuta in Camera di Consiglio ed il
Comune di Teverola, benché evocato in giudizio, ha ritenuto di non costituirsi, il Giudice ha trattenuto la causa per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va rigettato.
Giova doverosamente premettere che secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte “….
l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo, divenuto definitivo per mancata impugnazione, non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo. Ne consegue che, in base all'art. 19 - comma 3 - del Decreto Legislativo 31.12.1992 n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Risulta pertanto evidente che qualsivoglia eccezione ad essa relativa, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica ….. era assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato”. (Cassazione Ordinanza n. 3005/2020).
Ciò posto, in ordine alla eccepita nullità - totale o parziale - dell'atto opposto e degli atti sottesi per intervenuta decadenza e maturata prescrizione del diritto di credito portato in esecuzione giova - in primis
- rilevare che detti atti sono stati notificati nei termini di legge
A parte l'intimazione di pagamento n. n. 028 2025 9005257326 000, ritualmente notificata il 13.06.2025 a mani di persona di famiglia ed opposta con il ricorso in trattazione, nel dettaglio:
1) l'emissione della cartella sottesa n. 028 2016 0033068844 000 quale atto di messa in mora per mancato pagamento di Tasse automobilistiche - annualità 2011 - è stata a suo tempo preceduta dalla notifica, entro il termine triennale di prescrizione e direttamente a mani dell'interessato, dell'avviso di accertamento prodromico n.201400137670 in data 24.04.2014, non impugnato entro 60 giorni e divenuto definitivo.
Nel rispetto dello stesso termine è poi avvenuta la notifica della cartella suddetta in data 10.06.2017 a mani della moglie del ricorrente assente e non opposta - Importo da versare pari ad euro 353,29 - Ente che ha emesso il ruolo Regione Campania. Dell'avviso di avvenuta notifica l'interessato ha avuto notizia con raccomandata n. 57301688394-2 del 12.06.2017.
Alla notifica di detta cartella ha fatto poi seguito anche la notifica dei seguenti atti : - intimazione di pagamento n. 028 2019 9009449615 000, notificata in data 25.09.2021 a mani della moglie del ricorrente assente e non opposta. Anche in questo caso, dell'avviso di avvenuta notifica l'interessato ha ricevuto notizia a mezzo lettera raccomandata n. 57331133268-8 del 27.09.2021.
- intimazione di pagamento non opposta n. 028 2024 9002163069 000, spedita con lettera raccomandata n. 675229875367, e notificata in data 21.05.2024 con deposito dell'atto, in busta chiusa e sigillata, nella
Casa comunale di Teverola, affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione del destinatario ed invio di avviso di notifica allo stesso in data 06.06.2024 con lettera raccomandata n. RME 67522987536-7
2) la cartella n. 028 2017 0011937813 000, emessa per mancato pagamento della TA.RI - annualità
2014 - è stata notificata, entro il termine quinquennale, in data 15.02.2018 a mani della moglie del ricorrente assente e non opposta - Importo da versare pari ad euro 154,85 - Ente che ha emesso il ruolo
Comune di Teverola. Pure in questa circostanza, dell'avviso di avvenuta notifica l'interessato ha ricevuto notizia a mezzo lettera raccomandata n. 57304849996-6 del 20.02.2018.
Alla notifica di detta cartella ha fatto poi seguito anche la notifica del seguente atto interruttivo della prescrizione: - - intimazione di pagamento n. 028 2019 9009449615 000, notificata in data 25.09.2021 a mani della moglie del ricorrente assente e non opposta.
Ciò precisato, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che, non essendo rilevabile d'ufficio,
l'eccezione di prescrizione del diritto alle pretese tributarie deve essere formulata in modo chiaro, preciso e dettagliato.
Invero, “l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice. Ove il debitore eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, avrebbe determinato l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 del codice civile
“ (Cassazione n. 15346/2016).
Dello stesso tenore, l'avviso giurisprudenziale secondo il quale “perché l'eccezione di prescrizione, sia validamente formulata, pur non essendo necessarie espressioni sacramentali, occorre pur sempre una manifestazione non equivoca della volontà di contrastare la pretesa di controparte con riferimento al decorso del tempo quale motivo per rigettare la pretesa.” (Cassazione 12.11.1998 n. 11412).
Nella fattispecie al vaglio, la parte si è solamente limitata ad asserire la nullità per prescrizione
(rispettivamente triennale e quinquennale) del diritto portato dalle due cartelle sottese all'intimazione opposta, nonostante fosse suo precipuo onere indicare la normativa di rifermento, le ragioni di fatto e di diritto alla base della doglianza, il dies a quo e il dies ad quem, nonché produrre idonea documentazione a supporto.
Stante – allora - l'omessa tempestiva impugnazione nei termini di legge degli atti sottesi a quello opposto, una tale circostanza non può che comportare l'irretrattabilità dei crediti portati, con conseguente avvenuto consolidamento delle pretese tributarie e formazione del giudicato per essere i crediti divenuti certi, liquidi ed esigibili.
Nelle nullità di qualsiasi natura opera – difatti - il principio generale della cristallizzazione e consolidamento delle pretese del titolare del poter impositivo, sicché anche gli atti astrattamente nulli, se non divenuti oggetto di specifiche censure da parte dei contribuenti, si evolvono e si trasformano in atti sani e generatori di effetti giuridici.
“L'omessa tempestiva impugnazione dell'atto – benché di formazione stragiudiziale o amministrativa – suscettibile di successiva riscossione coattiva comporta l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito.” (Cassazione 01.03.2017n.5265).
E prima ancora “Dalla mancata proposizione dell'opposizione non discendono effetti processuali, ma la irretrattabilità del credito qualunque ne sia la fonte pubblica o privata” (Cassazione n.8335/2003).
Tutto questo comporta il rigetto del ricorso ed esime dal valutare ulteriori questioni sollevate dalle parti. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore delle parti resistenti che liquida in euro 300,00 ciascuno.