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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 08/07/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 512 /2024
Oggi 08/07/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 512/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Costanzo ( per procura in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Andronico
( per procura in atti Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: mansioni superiori e differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso di esser dipendente di dal 19.10.2015, Parte_1 Controparte_1
dapprima con contratto a termine ripetutamente prorogato e poi trasformato a tempo indeterminato, inquadrato al IV livello del CCNL Terziario-Distribuzione e Servizi
(Confcommercio) con mansioni di macellaio, deducendo di aver svolto mansioni superiori a quelle formalmente risultanti dal contratto di lavoro, ha chiesto la condanna della
2 resistente al pagamento delle differenze retributive maturate in costanza di rapporto ed ammontanti ad € 24.241,74 al lordo delle ritenute di legge.
Si è costituita la resistente contestando quanto dedotto dal lavoratore e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante escussione di testimoni e CTU, e discussa all'odierna udienza mediante lo scambio di note scritte tra le parti.
Il ricorso è fondato ed è accolto.
Il ricorrente ha assunto di aver svolto e di continuare a svolgere mansioni superiori rispetto a quelle risultanti dal formale inquadramento contrattuale, in quanto i suoi compiti comportano una certa autonomia operativa svolgendo mansioni di concetto comportanti particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza tanto in ordine alla organizzazione del reparto di macelleria, effettuando gli ordini e risolvendo gli eventuali problemi connessi,
curando il rispetto delle norme igieniche, quanto relativamente all'aspetto più tecnico relativo al taglio/disossatura/rimondatura/sfesatura e confezionamento delle carni.
Occorre premettere che la domanda di riconoscimento dell'inquadramento in una fascia funzionale superiore a quella di appartenenza, nonché al riconoscimento delle correlative differenze retributive per mansioni superiori trova fondamento nell'art. 2103, comma 1,
prima parte, c.c., il quale dispone: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le
quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente
acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione
della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento
corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non
abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo
un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi”.
Va, inoltre, precisato che gli elementi costitutivi della pretesa qui azionata sono rappresentati, oltre che dal contenuto delle mansioni di fatto espletate, anche dal contenuto di quelle caratterizzanti, secondo i profili delineati dalla contrattazione collettiva che regola il rapporto, la qualifica superiore rivendicata.
3 La Suprema Corte ha avvisato, a tal proposito, che “Il lavoratore che agisca in giudizio per
ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi
posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili
caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli
concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto“(v. Cassazione civile, sez.
lav., 21/05/2003, n. 8025). Ciò che assume tanta maggiore rilevanza quando il sistema di classificazione contrattuale, come quello in discussione, prevede una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, perché spetta in tale caso al lavoratore un onere di allegazione e di prova non solo in ordine allo svolgimento della suddetta attività di base,
ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (cfr. in tale senso Cass.
12092/2004).
Occorre dunque preliminarmente verificare il contenuto delle mansioni tipiche della qualifica ricoperta dalla ricorrente e di quella dalla stessa rivendicata, secondo le declaratorie contrattuali.
Orbene, il CCNL Terziario distribuzione e servizi prevede che appartengano al terzo livello
“ … i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari
conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di
autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una
specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e
tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè: … 31. macellaio specializzato provetto: è il lavoratore
con specifiche ed adeguate capacità professionali acquisite mediante approfondita preparazione teorico
e tecnico-pratica che, in autonomia operativa, nell'ambito delle mansioni assegnate, esegue con
perizia tutte le seguenti fasi di lavoro: taglio anatomico, disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a
filo, a mano e a macchina, presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento delle
confezioni ritirate dal banco;
… 32. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese
nella predetta elencazione.”.
4 L'art. 113 del citato CCNL aggiunge: “Dichiarazione a verbale Nelle aziende a integrale libero
servizio, in contesti organizzativi per i quali l'orario di servizio al pubblico non consenta la presenza
continuativa di figure che svolgono funzioni di coordinamento e controllo, sono ricompresi
nell'ambito della declaratoria del terzo livello quei lavoratori che, limitatamente al reparto di loro
competenza, svolgano anche compiti accessori di raccordo organizzativo per l'applicazione e la
verifica delle disposizioni ricevute dalle suddette figure di coordinamento e controllo.”.
Appartengo al IV livello invece: “… i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita
e relative operazioni complementari, nonchè i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche
conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè: … 23.
specialista di macelleria gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni
di vendita;
….”.
Tanto premesso, sulla scorta dell'istruttoria espletata può affermarsi che le mansioni effettivamente svolte da siano riconducibili al livello III° CCNL Terziario Parte_1
distribuzione e servizi.
Invero, tanto i colleghi del ricorrente , Parte_2 Testimone_1
(cfr., verbale di udienza del 24.9.2024), e quanto i testi di Testimone_2 Testimone_3
parte resistente , capo settore merceologico di dal 2021 e Testimone_4 CP_1 Tes_5
, capo area della Sicilia Occidentale di (cfr., verbali di udienza del 5.11.2024
[...] CP_1
e del 21.1.2025) hanno rappresentato che:
1. LL, CC, coniglio, agnello, agnellone e LL possono arrivare anche interi
(sempre questi ultimi a Natale e a Pasqua) e dunque occorre procedere alle opportune operazioni di taglio/disossatura etc.;
2. Il ricorrente effettua i controlli HCCP;
3. Il ricorrente effettua proposte di ordini.
Tali attività, lungi dal poter esser essere ridotte all'esecuzione di meri ordini operativi,
rispecchiano ad avviso del Tribunale l'autonomia operativa disegnata dalla declaratoria superiore invocata.
5 In ordine alla quantificazione del dovuto con riguardo al superiore inquadramento del ricorrente, ci si riporta alle conclusioni – relative alle mansioni corrispondenti al III° livello
CCNL Terziario e servizi, - cui è giunto il CTU nominato in corso di causa.
Ed invero, il CTU – con considerazioni pienamente condivisibili in quanto supportate dalla documentazione versata in atti e da un ragionamento lineare ed approfondito, nonché
esaurientemente motivate, immuni da contraddizioni e vizi logici – ha calcolato le somme dovute alla ricorrente (cfr., CTU a firma del dott.ssa in atti). Persona_1
In proposito, mette conto osservare che “il giudice del merito, quando aderisce alle
conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei
consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo
convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei
consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese
perché incompatibili con le conclusioni tratte” (Cass. civ. n. 282/2009; così anche Cass. civ. n.
8355/2007 e n. 12080/2000).
Dunque, deve essere condannata al pagamento della somma, al Controparte_1
lordo delle ritenute di legge, di € 23.014,77, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale dalla data delle singole scadenze sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 stante la relativa difficoltà della causa.
Le spese della CTU vanno definitivamente poste a carico di Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, in parziale accoglimento del ricorso, così provvede:
- condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
al pagamento, in favore di , della somma di € 23.014,77 al lordo delle Parte_1
ritenute di legge, oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale dalla data delle singole scadenze sino al soddisfo;
6 - condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
al pagamento, al pagamento delle spese di lite sostenute da , che liquida in Parte_1
€ 5.388,00 oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore.
Marsala, 8.7.2025
IL GIUDICE
-Cinzia Immordino
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Cinzia Immordino in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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