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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/12/2025, n. 5446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5446 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13077/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice AN IT De IO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 13077/2024 promossa da:
I Sig.ri , nato in [...] il [...], Controparte_1 [...]
, nata in Guatemala il [...], in [...] e – unitamente al Sig. Parte_1
, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale della minore Controparte_2
, nata in [...] il [...]. Persona_1 tutti difesi e rappresentati, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Jacopo Piccioli (c.f.
e ER IG C.F._1 Email_1
( ), entrambi del Foro di Firenze, C.F._2 ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Firenze Corso Italia n. 33. ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_3 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso cui è domiciliato;
resistente costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda
o eccezione disattesa, accertare e dichiarare che i Sig.ri , nato in [...]
Guatemala il 3 dicembre 1943, , nata in [...] il 28 Parte_1 agosto 1985 nonché la medesima ed il Sig. Parte_1 [...]
, in qualità di esercenti l patria potestà genitoriale della minore Controparte_2 Persona_1
, nata in [...] il [...], tutti residenti in [...], sono cittadini
[...] italiani sin dalla nascita e/o comunque hanno pieno diritto al riconoscimento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis quale discendenti del Sig. di Giò e Persona_2 conseguentemente ordinare alle competenti Autorità Amministrative di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni prescritte dalla legge nei Registri dello Stato Civile. Con vittoria di spese, anche generali, compensi professionali ed accessori di legge”.
Conclusioni di parte convenuta: “In via preliminare: sospendersi il presente giudizio in attesa che la
Corte costituzionale si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 bis della Legge
n. 91/1992 sollevata dal Tribunale di Torino;
nel merito: pronunciarsi secondo giustizia sulle domande formulate dalla parte ricorrente, previa verifica dell'ammissibilità delle stesse alla luce del corredo documentale offerto in produzione. In ogni caso, compensarsi le spese processuali, in ragione dell'impossibilità per il di gestire il caso di cui si tratta in sede Controparte_3 amministrativa, a causa dell'elevato numero di analoghe richieste pendenti presso gli uffici consolari.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti: Controparte_1
nato in [...] il [...], nata in
[...] Parte_1
Guatemala il 28 agosto 1985, in proprio e – unitamente al Sig. , in Controparte_2 qualità di esercenti la responsabilità genitoriale della minore , nata Persona_1 in Guatemala il 17 luglio 2019 convenivano in giudizio il chiedendo di Controparte_3 accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano (alias , Persona_3 Persona_4 [...]
, ) nato a [...], il [...] ( cfr. doc. in Persona_4 Persona_5 atti. n. 1).
Gli stessi allegavano che il cittadino italiano (alias Persona_3
, , ) emigrava in Guatemala, Persona_4 Persona_4 Persona_5 senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino Guatemalano, come risulta dal certificato rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri della repubblica di Guatemala, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “Dichiar(o) che, a seguito del controllo dei fascicoli presenti nel
Dipartimento di Archivio e Centro di Documentazione, non risulta alcun registro a nome della persona identificata come , conosciuto Persona_3 Persona_3 anche come , , Persona_4 Persona_4 Persona_5 , di origine italiano, in cui risulti che abbia optato per la nazionalità guatemalteca” (cfr.
[...] doc. in atti n. 4).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_3 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il si costituiva in giudizio. Controparte_3
Il Pubblico Ministero in data 17.09.2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 14.11.2025 i ricorrenti eccepivano la tardività della costituzione di parte convenuta;
rilevavano l'infondatezza dell'istanza di sospensione del processo per la questione di incostituzionalità sollevata dal Tribunale di Torino, trattandosi di causa iscritta precedentemente al
27.3.2025 e osservavano che i fatti allegati in ricorso non erano stati contestati da controparte. La difesa dei ricorrenti insisteva nell'accoglimento del ricorso.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Sempre preliminarmente va evidenziata l'infondatezza dell'istanza di sospensione del processo proposta dalla parte convenuta, atteso che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal
Tribunale di Torino concerne l'art. 3 bis della Legge n. 91/1992, introdotto dall'art. 1 del DL n.
36/2025, non applicabile alle cause, come quella in oggetto, introdotte in data antecedente al
27.3.2025.
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
l'avo (alias , Persona_2 Per_3 Persona_4 Persona_4
) emigrava in Guatemala, dove contraeva matrimonio con la
[...] Persona_5
Sig.ra Persona_6 dall' unione coniugale dei predetti nasceva, in Guatemala, la figlia nata il Persona_7
5.03.1917, (cfr. doc. in atti n. 2); Il sig. (alias , Persona_2 Per_3 Persona_4 Persona_4
) decedeva in data 7.08.1952 (cfr. doc. in atti n. 3);
[...] Persona_5
La sig.ra in data 6.08.1949 contraeva matrimonio con il sig. Persona_7 Persona_8
(doc. 5);
[...]
La sig.ra si univa con il sig. e da tale unione Persona_7 Controparte_4 nasceva il figlio , nato il [...] (doc. 6) odierno ricorrente; Controparte_1
- il predetto, in data 23.02.1979 contraeva matrimonio con la Sig.ra Per_1 Controparte_5
(cfr. doc. in atti n. 7) e dalla loro unione nasceva, in data 28.08.1985 la figlia
[...] [...]
, odierna ricorrente (cfr. doc. in atti n. 8); Parte_1
- in data 30.03.2011, contraeva matrimonio con Parte_1
, cittadino americano, (cfr. doc. in atti n. 9) e da tale unione Controparte_2 nasceva , nata il [...], odierna ricorrente minorenne Persona_1
(cfr. doc. in atti n.10)
L'art. 1 della legge n. 555/1912 prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo per linea maschile, ovvero che fosse cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, escludendo per la madre la possibilità di trasmettere la propria cittadinanza e la L. n. 91/1992 confermava il principio dello ius sanguinis per cui è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano che non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare la cittadinanza italiana iure sanguinis, con la possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione;
- pertanto, il sig. (alias , CP_1 Persona_2 Per_3 Persona_4 [...]
) non avendo perso la cittadinanza italiana per Persona_4 Persona_5 rinuncia o naturalizzazione (cfr. doc. in atti n. 4), l'ha pacificamente trasmessa, iure sanguinis, anche alla figlia (cfr. doc. in atti n. 2) e da questa a tutti i suoi discendenti, Persona_7 compresi gli odierni ricorrenti.
- i ricorrenti, pertanto, ex art. 14 d.lgs 30.07.1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, avrebbero dovuto limitarsi ad agire in via amministrativa, ovvero con istanza all'autorità consolare italiana presso il paese di residenza, per il riconoscimento del proprio status civitatis, essendo il riconoscimento del detto status di origine giurisprudenziale soltanto per i discendenti per via materna nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, ovvero prima del 1 gennaio 1948 e nel vigore della
Legge n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione alla donna dello stato di cittadina che le sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria (cfr. Cass. SS. UU. N. 4466/2009); - Tuttavia, i ricorrenti deducevano la ormai nota situazione di enorme ritardo in cui versano i in Guatemala nell'evasione delle richieste di cittadinanza iure sanguinis Parte_2
e la notoria l'impossibilità di presentare le domande, attraverso l'unico sistema consentito, il c.d. prenot@mi, poiché il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. con sostanziale paralisi del diritto di presentazione delle richieste ed evidente pregiudizio.
Sulla base di queste premesse i ricorrenti insistono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
****
La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Nel merito, risulta dalla documentazione in atti, debitamente tradotta ed apostillata, che il sig.
(alias , , Persona_2 Per_3 Persona_4 Persona_4
) emigrava in Argentina dopo l'unificazione del Regno d'Italia ed in Persona_5 epoca pre-costituzionale.
Pertanto, e poiché risulta dalla documentazione allegata che il il sig. CP_1 Persona_3
(alias , , )
[...] Persona_4 Persona_4 Persona_5 cittadino italiano, nato a [...], il [...] (cfr. doc. in atti. n. 1). non è stato naturalizzato cittadino guatemalano (cfr. doc. in atti n. 4) né ha mai rinunciato volontariamente alla cittadinanza italiana, in applicazione del suddetto principio ha conservato la cittadinanza stessa trasmettendola alla figlia (cfr. doc. in atti n. 2) e costei a tutti i suoi Persona_7 discendenti, compresi gli odierni ricorrenti come sopra enucleati (cfr. doc. in atti da 5-10).
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , Controparte_3 il ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie l'Argentina sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, è nota l'impossibilità di accedere al servizio offerto dai in Guatemala, Parte_2 analogamente a quanto avviene nella maggior parte dei Paesi sudamericani poiché tutti gli appuntamenti per il servizio risultano già prenotati e con conseguente invito per gli istanti di ricontrollare successivamente il portale prenot@mi per eventuali cancellazioni o nuovi appuntamenti.
Orbene, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse della ricorrente a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Controparte_1
nato in [...] il [...],
[...] Parte_1
nata in [...] il [...], , nata in
[...] Persona_1
Guatemala il 17 luglio 2019il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Torino, lì 14.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa AN IT De IO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice AN IT De IO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 13077/2024 promossa da:
I Sig.ri , nato in [...] il [...], Controparte_1 [...]
, nata in Guatemala il [...], in [...] e – unitamente al Sig. Parte_1
, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale della minore Controparte_2
, nata in [...] il [...]. Persona_1 tutti difesi e rappresentati, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Jacopo Piccioli (c.f.
e ER IG C.F._1 Email_1
( ), entrambi del Foro di Firenze, C.F._2 ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Firenze Corso Italia n. 33. ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_3 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso cui è domiciliato;
resistente costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda
o eccezione disattesa, accertare e dichiarare che i Sig.ri , nato in [...]
Guatemala il 3 dicembre 1943, , nata in [...] il 28 Parte_1 agosto 1985 nonché la medesima ed il Sig. Parte_1 [...]
, in qualità di esercenti l patria potestà genitoriale della minore Controparte_2 Persona_1
, nata in [...] il [...], tutti residenti in [...], sono cittadini
[...] italiani sin dalla nascita e/o comunque hanno pieno diritto al riconoscimento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis quale discendenti del Sig. di Giò e Persona_2 conseguentemente ordinare alle competenti Autorità Amministrative di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni prescritte dalla legge nei Registri dello Stato Civile. Con vittoria di spese, anche generali, compensi professionali ed accessori di legge”.
Conclusioni di parte convenuta: “In via preliminare: sospendersi il presente giudizio in attesa che la
Corte costituzionale si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 bis della Legge
n. 91/1992 sollevata dal Tribunale di Torino;
nel merito: pronunciarsi secondo giustizia sulle domande formulate dalla parte ricorrente, previa verifica dell'ammissibilità delle stesse alla luce del corredo documentale offerto in produzione. In ogni caso, compensarsi le spese processuali, in ragione dell'impossibilità per il di gestire il caso di cui si tratta in sede Controparte_3 amministrativa, a causa dell'elevato numero di analoghe richieste pendenti presso gli uffici consolari.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti: Controparte_1
nato in [...] il [...], nata in
[...] Parte_1
Guatemala il 28 agosto 1985, in proprio e – unitamente al Sig. , in Controparte_2 qualità di esercenti la responsabilità genitoriale della minore , nata Persona_1 in Guatemala il 17 luglio 2019 convenivano in giudizio il chiedendo di Controparte_3 accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano (alias , Persona_3 Persona_4 [...]
, ) nato a [...], il [...] ( cfr. doc. in Persona_4 Persona_5 atti. n. 1).
Gli stessi allegavano che il cittadino italiano (alias Persona_3
, , ) emigrava in Guatemala, Persona_4 Persona_4 Persona_5 senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino Guatemalano, come risulta dal certificato rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri della repubblica di Guatemala, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “Dichiar(o) che, a seguito del controllo dei fascicoli presenti nel
Dipartimento di Archivio e Centro di Documentazione, non risulta alcun registro a nome della persona identificata come , conosciuto Persona_3 Persona_3 anche come , , Persona_4 Persona_4 Persona_5 , di origine italiano, in cui risulti che abbia optato per la nazionalità guatemalteca” (cfr.
[...] doc. in atti n. 4).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_3 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il si costituiva in giudizio. Controparte_3
Il Pubblico Ministero in data 17.09.2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 14.11.2025 i ricorrenti eccepivano la tardività della costituzione di parte convenuta;
rilevavano l'infondatezza dell'istanza di sospensione del processo per la questione di incostituzionalità sollevata dal Tribunale di Torino, trattandosi di causa iscritta precedentemente al
27.3.2025 e osservavano che i fatti allegati in ricorso non erano stati contestati da controparte. La difesa dei ricorrenti insisteva nell'accoglimento del ricorso.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Sempre preliminarmente va evidenziata l'infondatezza dell'istanza di sospensione del processo proposta dalla parte convenuta, atteso che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal
Tribunale di Torino concerne l'art. 3 bis della Legge n. 91/1992, introdotto dall'art. 1 del DL n.
36/2025, non applicabile alle cause, come quella in oggetto, introdotte in data antecedente al
27.3.2025.
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
l'avo (alias , Persona_2 Per_3 Persona_4 Persona_4
) emigrava in Guatemala, dove contraeva matrimonio con la
[...] Persona_5
Sig.ra Persona_6 dall' unione coniugale dei predetti nasceva, in Guatemala, la figlia nata il Persona_7
5.03.1917, (cfr. doc. in atti n. 2); Il sig. (alias , Persona_2 Per_3 Persona_4 Persona_4
) decedeva in data 7.08.1952 (cfr. doc. in atti n. 3);
[...] Persona_5
La sig.ra in data 6.08.1949 contraeva matrimonio con il sig. Persona_7 Persona_8
(doc. 5);
[...]
La sig.ra si univa con il sig. e da tale unione Persona_7 Controparte_4 nasceva il figlio , nato il [...] (doc. 6) odierno ricorrente; Controparte_1
- il predetto, in data 23.02.1979 contraeva matrimonio con la Sig.ra Per_1 Controparte_5
(cfr. doc. in atti n. 7) e dalla loro unione nasceva, in data 28.08.1985 la figlia
[...] [...]
, odierna ricorrente (cfr. doc. in atti n. 8); Parte_1
- in data 30.03.2011, contraeva matrimonio con Parte_1
, cittadino americano, (cfr. doc. in atti n. 9) e da tale unione Controparte_2 nasceva , nata il [...], odierna ricorrente minorenne Persona_1
(cfr. doc. in atti n.10)
L'art. 1 della legge n. 555/1912 prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo per linea maschile, ovvero che fosse cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, escludendo per la madre la possibilità di trasmettere la propria cittadinanza e la L. n. 91/1992 confermava il principio dello ius sanguinis per cui è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano che non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare la cittadinanza italiana iure sanguinis, con la possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione;
- pertanto, il sig. (alias , CP_1 Persona_2 Per_3 Persona_4 [...]
) non avendo perso la cittadinanza italiana per Persona_4 Persona_5 rinuncia o naturalizzazione (cfr. doc. in atti n. 4), l'ha pacificamente trasmessa, iure sanguinis, anche alla figlia (cfr. doc. in atti n. 2) e da questa a tutti i suoi discendenti, Persona_7 compresi gli odierni ricorrenti.
- i ricorrenti, pertanto, ex art. 14 d.lgs 30.07.1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, avrebbero dovuto limitarsi ad agire in via amministrativa, ovvero con istanza all'autorità consolare italiana presso il paese di residenza, per il riconoscimento del proprio status civitatis, essendo il riconoscimento del detto status di origine giurisprudenziale soltanto per i discendenti per via materna nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, ovvero prima del 1 gennaio 1948 e nel vigore della
Legge n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione alla donna dello stato di cittadina che le sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria (cfr. Cass. SS. UU. N. 4466/2009); - Tuttavia, i ricorrenti deducevano la ormai nota situazione di enorme ritardo in cui versano i in Guatemala nell'evasione delle richieste di cittadinanza iure sanguinis Parte_2
e la notoria l'impossibilità di presentare le domande, attraverso l'unico sistema consentito, il c.d. prenot@mi, poiché il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. con sostanziale paralisi del diritto di presentazione delle richieste ed evidente pregiudizio.
Sulla base di queste premesse i ricorrenti insistono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
****
La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Nel merito, risulta dalla documentazione in atti, debitamente tradotta ed apostillata, che il sig.
(alias , , Persona_2 Per_3 Persona_4 Persona_4
) emigrava in Argentina dopo l'unificazione del Regno d'Italia ed in Persona_5 epoca pre-costituzionale.
Pertanto, e poiché risulta dalla documentazione allegata che il il sig. CP_1 Persona_3
(alias , , )
[...] Persona_4 Persona_4 Persona_5 cittadino italiano, nato a [...], il [...] (cfr. doc. in atti. n. 1). non è stato naturalizzato cittadino guatemalano (cfr. doc. in atti n. 4) né ha mai rinunciato volontariamente alla cittadinanza italiana, in applicazione del suddetto principio ha conservato la cittadinanza stessa trasmettendola alla figlia (cfr. doc. in atti n. 2) e costei a tutti i suoi Persona_7 discendenti, compresi gli odierni ricorrenti come sopra enucleati (cfr. doc. in atti da 5-10).
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , Controparte_3 il ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie l'Argentina sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, è nota l'impossibilità di accedere al servizio offerto dai in Guatemala, Parte_2 analogamente a quanto avviene nella maggior parte dei Paesi sudamericani poiché tutti gli appuntamenti per il servizio risultano già prenotati e con conseguente invito per gli istanti di ricontrollare successivamente il portale prenot@mi per eventuali cancellazioni o nuovi appuntamenti.
Orbene, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse della ricorrente a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Controparte_1
nato in [...] il [...],
[...] Parte_1
nata in [...] il [...], , nata in
[...] Persona_1
Guatemala il 17 luglio 2019il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Torino, lì 14.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa AN IT De IO