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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/10/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6226 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Valentina Caredda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
02/08/1969, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Cristian Piu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
LB SS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 23/09/1995, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Quartu Sant'Elena.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
23/09/1995 tra e , trascritto presso il Parte_1 Parte_2 registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, anno 1995, numero
119, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Quartu Sant'Elena tra e in Parte_1 Parte_2 data 23 settembre 1995, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile
Pag. 2 di 3 dello stesso Comune (atto n. 119 - parte II - serie A - anno 1995), con ogni conseguente effetto di legge.
2) Assegnare la casa coniugale, sita in Quartu Sant'Elena nella via Basciu n. 49, alla signora (che ne è esclusiva proprietaria) con quanto la arreda Pt_1 perché vi risieda con i figli e Persona_1 Persona_2
, entrambi maggiorenni e il secondo ancora studente e non
[...] economicamente indipendente.
3) Il verserà direttamente al figlio , a titolo di Pt_2 Persona_2 contributo per il suo mantenimento, un assegno di € 250,00/mese, da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di agosto 2026 e provvederà con la medesima modalità al pagamento del 50% delle spese straordinarie, da identificarsi secondo le linee guida del Tribunale di Milano.
Nessuna somma per il figlio ormai economicamente Persona_1 indipendente.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 16/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6226 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Valentina Caredda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
02/08/1969, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Cristian Piu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
LB SS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 23/09/1995, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Quartu Sant'Elena.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
23/09/1995 tra e , trascritto presso il Parte_1 Parte_2 registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, anno 1995, numero
119, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Quartu Sant'Elena tra e in Parte_1 Parte_2 data 23 settembre 1995, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile
Pag. 2 di 3 dello stesso Comune (atto n. 119 - parte II - serie A - anno 1995), con ogni conseguente effetto di legge.
2) Assegnare la casa coniugale, sita in Quartu Sant'Elena nella via Basciu n. 49, alla signora (che ne è esclusiva proprietaria) con quanto la arreda Pt_1 perché vi risieda con i figli e Persona_1 Persona_2
, entrambi maggiorenni e il secondo ancora studente e non
[...] economicamente indipendente.
3) Il verserà direttamente al figlio , a titolo di Pt_2 Persona_2 contributo per il suo mantenimento, un assegno di € 250,00/mese, da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di agosto 2026 e provvederà con la medesima modalità al pagamento del 50% delle spese straordinarie, da identificarsi secondo le linee guida del Tribunale di Milano.
Nessuna somma per il figlio ormai economicamente Persona_1 indipendente.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 16/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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