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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/09/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice nel procedimento r.g.n. 772/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 19.09.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 24/03/2025 da e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. FERRARO MICHELE, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in MADDALONI in data 03/10/2005; rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nati tre figli: (31.07.2006), (03.06.2008) ed Per_1 Per_2
(15.04.2015); Per_3 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso, così come parzialmente modificate con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 19.09.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
− I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
− la casa coniugale, sita in AL (CE) alla Via Vincenzo Rossi nr. 20, di proprietà esclusiva della SI.ra
, sarà assegnata alla stessa, con tutti gli arredi esistenti;
Pt_2
− Il Sig. verserà, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo di mantenimento per i tre figli, Parte_1 SI.ra , la somma mensile di euro 300,00 (100,00 a figlio) rivalutabile annualmente secondo gli Parte_2 indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso. Inoltre,
l'assegno unico per i figli a carico sarà percepito dalla SI.ra al 100%; Pt_2
− I figli saranno affidati congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dalla madre e dal padre e le decisioni di maggiore 2
interesse per i figli dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni dei figli ed anche dell'età degli stessi;
Per_
− Il SI. potrà vedere i figli e quando vorrà, di comune accordo con gli stessi, vista la Parte_1 Per_1 loro età avanzata;
− Il figlio invece, data l'età, ad anni alterni, trascorrerà le festività di Natale, Capodanno e Pasqua Per_3
(comprese le due vigilie e la Pasquetta) con la madre o con il padre. Il giorno del compleanno di uno dei genitori il minore trascorrerà il pranzo o la cena con il festeggiato. Il giorno del compleanno del minore, ad anni alterni, questi trascorreranno il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, salvo diversi accordi tra il padre e la madre.
Per quanto riguarda le vacanze estive, il padre, in accordo con la madre almeno due mesi prima e compatibilmente con gli impegni del figlio, potrà tenere con sé per una settimana consecutiva (o a luglio Per_3
o ad agosto);
− Gli stessi confermano il reciproco permesso per l'espatrio e si obbligano a comunicare immediatamente all'altro coniuge ogni eventuale cambio di residenza e/o di utenza telefonica. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
rilevato che le parti hanno dato atto che il ricorrente percepisce una pensione di invalidità di € 850,00 e che la ricorrente percepisce l'assegno unico per intero (circa 600,00); ritenuto che le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 19.09.2025; letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e nata a Parte_1 Parte_2
AL (CE) il 12/04/1983;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MADDALONI di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 158, parte II, serie A, anno 2005);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di conSIlio del 19/09/2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso 3
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice nel procedimento r.g.n. 772/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 19.09.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 24/03/2025 da e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. FERRARO MICHELE, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in MADDALONI in data 03/10/2005; rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nati tre figli: (31.07.2006), (03.06.2008) ed Per_1 Per_2
(15.04.2015); Per_3 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso, così come parzialmente modificate con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 19.09.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
− I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
− la casa coniugale, sita in AL (CE) alla Via Vincenzo Rossi nr. 20, di proprietà esclusiva della SI.ra
, sarà assegnata alla stessa, con tutti gli arredi esistenti;
Pt_2
− Il Sig. verserà, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo di mantenimento per i tre figli, Parte_1 SI.ra , la somma mensile di euro 300,00 (100,00 a figlio) rivalutabile annualmente secondo gli Parte_2 indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso. Inoltre,
l'assegno unico per i figli a carico sarà percepito dalla SI.ra al 100%; Pt_2
− I figli saranno affidati congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dalla madre e dal padre e le decisioni di maggiore 2
interesse per i figli dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni dei figli ed anche dell'età degli stessi;
Per_
− Il SI. potrà vedere i figli e quando vorrà, di comune accordo con gli stessi, vista la Parte_1 Per_1 loro età avanzata;
− Il figlio invece, data l'età, ad anni alterni, trascorrerà le festività di Natale, Capodanno e Pasqua Per_3
(comprese le due vigilie e la Pasquetta) con la madre o con il padre. Il giorno del compleanno di uno dei genitori il minore trascorrerà il pranzo o la cena con il festeggiato. Il giorno del compleanno del minore, ad anni alterni, questi trascorreranno il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, salvo diversi accordi tra il padre e la madre.
Per quanto riguarda le vacanze estive, il padre, in accordo con la madre almeno due mesi prima e compatibilmente con gli impegni del figlio, potrà tenere con sé per una settimana consecutiva (o a luglio Per_3
o ad agosto);
− Gli stessi confermano il reciproco permesso per l'espatrio e si obbligano a comunicare immediatamente all'altro coniuge ogni eventuale cambio di residenza e/o di utenza telefonica. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
rilevato che le parti hanno dato atto che il ricorrente percepisce una pensione di invalidità di € 850,00 e che la ricorrente percepisce l'assegno unico per intero (circa 600,00); ritenuto che le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 19.09.2025; letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e nata a Parte_1 Parte_2
AL (CE) il 12/04/1983;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MADDALONI di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 158, parte II, serie A, anno 2005);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di conSIlio del 19/09/2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso 3
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese