Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 18/03/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00187/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00648/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 648 del 2024, proposto dalla sig.ra EL TT, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Falcone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bagnara Calabra, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Giulio Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Calabria, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Postorino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento:
- dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Bagnara sull’istanza del 24/10/2024 con la quale è stata chiesta la conclusione del procedimento relativo alla convenzione urbanistica stipulata del 4.12.2008 con l’adozione degli atti conseguenti;
nonché per:
- la condanna del Comune ad adottare il provvedimento richiesto dalla ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bagnara Calabra e della Regione Calabria;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 30.11.2024, la ricorrente, ai sensi degli artt. 31-117 c.p.a., ha chiesto l’accertamento giurisdizionale dell’illegittimità del contegno inerte tenuto dal Comune di Bagnara Calabra a fronte dell’istanza del 24.10.2024, con la quale ha sollecito l’attuazione della convenzione urbanistica, dalla stessa sottoscritta in data 4.12.2008, avente ad oggetto un Piano Urbanistico Attuativo ad iniziativa privata (cd. P.U.A.).
2. In data 10.01.2025, la ricorrente ha prodotto documentazione, tra cui la nota prot. n. 47793 del 2/12/2024, con cui il Responsabile della U.O.C. 4 del Comune di Bagnara, in riscontro all’istanza in questione, ha conclusivamente opposto l’asserita decadenza delle “ condizioni per la realizzazione del progetto denominato Bagnara 1 di cui al Piano Attuativo approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 14/06/2006”.
3. L’amministrazione comunale di Bagnara ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per genericità e, in subordine, l’improcedibilità dello stesso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo evaso l’istanza della ricorrente nelle more del giudizio. Nel merito, l’amministrazione ha, comunque, chiesto il rigetto del gravame, per insussistenza dell’obbligo giuridico di provvedere.
4. La Regione Calabria, evocata in giudizio, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, oltre che, genericamente, la “ improcedibilità, inammissibilità ed infondatezza in fatto e diritto del ricorso, quantomeno per come introdotto nei confronti della Regione ”.
5. Con memoria depositata in data 3.02.2025, la ricorrente ha preso atto della risposta fornita dal Comune di Bagnara in corso di causa, preannunciando la proposizione di un ricorso autonomo. Ha, comunque, chiesto la liquidazione delle spese di lite in applicazione del principio di soccombenza virtuale.
6. In occasione della camera di consiglio del 5 febbraio 2025, nel corso della quale il difensore della ricorrente ha insistito per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non sussistendo, nel caso in esame, i presupposti per una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Ed invero, tenuto conto delle allegazioni ricorsuali, l’azione posta all’attenzione del Collegio, pur qualificata ai sensi degli artt. 31-117 c.p.a., integra piuttosto gli estremi di una domanda - attratta alla giurisdizione esclusiva di questo Tribunale, ex art. 133 comma 1, lett. a) n. 2 c.p.a. - di accertamento del preteso inadempimento dell’obbligo del Comune di Bagnara Calabra di dare esecuzione alla convenzione urbanistica siglata in data 4.12.2008 (a cui la Regione Calabria è effettivamente estranea), rientrante tra gli accordi sostitutivi di provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990 (cfr., tra le tante, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 10/01/2023, n.12; sez. IV, 12/12/2022, n. 2735; T.A.R. Piemonte, Torino, 4.01.2023, n. 13). Premessa la suddetta riqualificazione dell’azione, ex art. 32 c.p.a., non è, dunque, possibile ritenere che la risposta resa dal Comune di Bagnara Calabra soddisfi pienamente la “ pretesa della ricorrente ”, con conseguente impossibilità di dichiarare cessata la materia del contendere.
8. Tuttavia, a fronte della presa d’atto della nota prot. n. 47793 del 2/12/2024 e della dichiarata volontà della ricorrente di proporre avverso la stessa “ autonomo ricorso ”, non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità dell’odierno gravame per sopravvenuta carenza di interesse.
9. Stante la definizione in rito della controversia, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Mazzulla | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO