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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 10/12/2024, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
1^ Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. MIRO SANTANGELO - PRESIDENTE REL
dott.ssa MANUELA PALVARINI - GIUDICE
dott.ssa MARIA EUGENIA PUPA_ - GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 4810 2024 . promosso con ricorso congiunto da:
27/08/1977 VA (VA) ( Parte_1
e
12/05/1976 AT (VA) C Persona_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Busto Arsizio
Conclusioni per il PM.: conclude per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Busto Arsizio i ricorrenti chiedevano che venisse omologata la separazione personale degli stessi
Indicavano quindi compiutamente le condizioni regolative dei rapporti personali ed economici.
Il Pubblico ministero, presa visione del ricorso, concludeva chiedendo l'accoglimento della domanda.
All'udienza sostituita con il deposito di note scritte i ricorrenti confermavano la circostanza riferita e chiedevano l'accoglimento della domanda.
Il Tribunale esperiva inutilmente il tentativo di conciliazione.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
1 I ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in NO GO in data 23 giugno 2007, matrimonio trascritto negli atti dello Stato civile del medesimo comune -atto numero 19 parte seconda sezione A anno 2007 - .
Le predette circostanze sono state provate documentalmente.
Dalle concordi dichiarazioni dei ricorrenti va ritenuto accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
OMOLOGA
La separazione personale dei sigg.ri e in Parte_1 Persona_1 relazione al matrimonio concordatario contratto in NO GO in data 23 giugno 2007, matrimonio trascritto negli atti dello Stato civile del medesimo comune -atto numero 19 parte seconda sezione A anno 2007 - . alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2 2) I sigg.ri e sono proprietari esclusivi nella misura del 50% ciascuno dell'immobile Per_1 Pt_1 adibito ad abitazione coniugale, sito in NO AN (VA), Via M. Polo n. 25/D, edificio residenziale monofamiliare di nuova costruzione, completato nel 2011, di cui alla pratica edilizia n.
2009/195, giusta documentazione in atti;
tuttavia, il sig. si impegna a cedere, come di fatto cede Pt_1
a titolo oneroso la propria quota di proprietà alla sig.ra la quale ivi continuerà ad abitare con Per_1 tutto l'arredo contenuto;
3) il prezzo della cessione a favore della sig.ra viene concordato in complessivi € 40.000,00 e Per_1 corrisposto nelle seguenti modalità e tempistiche:
(a) la somma di € 10.000,00 è già stata versata dalla sig.ra in data 30.9.2024 mediante Per_1 bonifico bancario e il sig. Pt_1
(b) la restante somma di € 30.000,00 verrà versata mediante il pagamento, sino al saldo integrale, del finanziamento personale, a suo tempo richiesto dalla sig.ra ed a lei intestato, per l'acquisto Per_1 dell'autovettura del sig. targata GF032GW, a lui intestata e che in ogni caso rimarrà nel di lui Pt_1 uso e nella di lui disponibilità;
4) il sig. si impegna a rilasciare la casa coniugale, sita in NO GO (VA), via M. Polo n. Pt_1
25/D, non appena avrà reperito una nuova ed idonea abitazione diversa, asportando tutti i propri effetti personali;
5) in relazione alla predetta abitazione adibita a casa coniugale, sita in NO GO (VA), via M.
Polo n. 25/D, allo stato di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, le parti concordemente si impegnano a trasferire, come di fatto, trasferiscono e ad intestare in via esclusiva la proprietà per l'intero, nonché il relativo contratto di mutuo gravante sul medesimo immobile, a favore della sig.ra nata a [...] il [...] e residente in [...]Persona_1
(VA), Via Marco Polo n. 25/D (c.f. ), con conseguente cessione a titolo oneroso C.F._1 a favore di quest'ultima della quota di proprietà del sig. i coniugi Pt_1
3 stabiliscono altresì che detta cessione preveda l'accollo in via esclusiva del residuo del mutuo, secondo il piano di ammortamento prestabilito, alla sig.ra ed il contestuale svincolo del sig. Per_1 Pt_1 dal medesimo contratto;
il bene immobile in parola, costituito da abitazione e box, è così meglio identificato e censito:
• immobile di proprietà di nata a [...] il [...] (c.f. Persona_1
) e di , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._1 Parte_1
), in ragione del 50% ciascuno, costituito dalla casa coniugale, sita in NO C.F._2
GO (Va), Via M. Polo n. 25/D, abitazione civile ed autorimessa, il tutto distinto presso il Catasto
Fabbricati – Ufficio Provinciale di Varese come segue:
-Comune di NO GO, foglio 8, particella n. 19672, sub. 1, via M. Polo n. 25/D, cat. A/7, cl. 3, piano S1-T1, vani 10,5, superficie catastale 173 mq, rendita catastale € 1.193,02; Particelle corrispondenti al catasto terreni Comune di CASSANO MAGNAGO (C004) (VA) - Foglio 9 Particella
19672;
- Comune di NO GO, foglio 8, particella n. 19672, sub. 2, via M. Polo n. 25/D, cat. C/6, cl. 8, piano S1, cons. 51, superficie catastale 55, rendita catastale € 163,30;
- confini in senso orario: strada vicinale, mappali 19248 – 19250 – 16698 – 16534 e 15247.
Provenienza: trattasi di edificio residenziale monofamiliare di nuova costruzione, completato nel 2011, di cui alla pratica edilizia n. 2009/195 e di cui al contratto di mutuo ipotecario, giusta documentazione già qui allegata.
La cessione della quota di proprietà, di cui sopra, è liberamente convenuta tra le parti in ambito di sistemazione di rapporti patrimoniali tra coniugi che addivengono alla separazione. L'immobile è conforme alla normativa urbanistica e non sono state eseguite modificazioni senza autorizzazione.
4 Dichiarazione ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 articolo 19, comma 14
(convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010). I coniugi dichiarano che:
a) i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria depositata in catasto;
b) i dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto, e in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
c) l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari. Con espressa rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale per gli immobili in oggetto con pieno esonero da responsabilità per il Conservatore dei Registri Immobiliari al riguardo, e con espressa dichiarazione di null'altro pretendere per questa cessione. Ai sensi dell'art. 19 legge 6.03.1987 n. 74 trattatasi di atti esenti da imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa (cfr. Cass. Civ. Sez. V del 12.5.2000 n. 6065) per il ché le parti invocano dette agevolazioni fiscali. Le spese per l'atto notarile e delle conseguenti formalità, comprese le imposte/tasse se dovute, saranno a carico della sig.ra Per_1
6) sul predetto immobile adibito a casa coniugale grava un mutuo ipotecario di cui al n. 134278 Rep., n,
15182 Racc. a firma del Notaio in Busto Arsizio Dr. , registrato presso Agenzia delle Entrate Per_2 di Busto Arsizio in data 20.09.2010, al n. 5201, serie 1T, acceso presso l'istituto Unicredit in relazione al quale entrambi i coniugi risultano parimenti cointestatari e garanti in via solidale e indivisibile;
tuttavia, le parti concordano che solo la sig.ra continuerà ad onorare il pagamento in via Per_1 esclusiva di tutte le ulteriori rate del mutuo residue ed ancora in essere e così fino alla sua totale estinzione per effetto del trasferimento/cessione di quota di cui al punto precedente;
5 7) il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, secondo il regime dell'affidamento Persona_3 congiunto, con collocamento c.d. “paritario” rispettivamente presso ciascun genitore, con uguali tempistiche ed in modalità alternata, settimanalmente ovvero secondo un calendario concordato tra i genitori, sulla scorta dei rispettivi impegni lavorativi e delle esigenze primarie del figlio minore;
8) con specifico riferimento alle festività, i genitori potranno vedere e tenere con sé il figlio minore
, previo accordo: Per_3
(a) durante le festività natalizie, per 8 giorni consecutivi ciascuno, alternando annualmente tra di loro il giorno di Natale o Capodanno, in modo tale che chi dei due genitori non abbia trascorso con il figlio il giorno di Natale, potrà trascorrere con lui quello di Capodanno e viceversa;
(b) durante le festività pasquali, alternando tra di loro il giorno di Pasqua o “Pasquetta”, in modo tale che chi dei due genitori non abbia trascorso con il figlio il giorno di Pasqua, potrà trascorrere con lui quello di “Pasquetta” e viceversa;
(c) durante le vacanze estive, per 3 (tre) settimane, anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31/05 di ogni anno, ciascuno comunicando all'altro il luogo ed i recapiti del soggiorno;
(d) il tutto, in ogni caso, in funzione degli impegni scolastici e di studio, extrascolastici, ludici e sportivi del minore ed in funzione del suo tempo libero, e comunque previo accordo tra i genitori medesimi, con facoltà delle parti di derogare tali previsioni in qualsiasi momento, dietro reciproco avviso, nel precipuo interesse del figlio;
(e) per tutto quanto qui non espressamente indicato e precisato in ordine agli impegni ed alle attività quotidiane relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche ed alle frequentazioni abituali del figlio minore, qualora richiesto, si procederà al deposito del piano genitoriale;
6 9) a titolo di contributo al mantenimento del minore , i ricorrenti, alla luce degli accordi di cui al Per_3 punto superiore, ritengono non necessario prevedere alcuna somma, provvedendovi in via diretta nei giorni in cui lo stesso resta rispettivamente con il padre e con la madre;
10) le spese straordinarie relative al figlio minore verranno sostenute dai genitori nella misura del 20% a carico del sig. e nella misura dell'80% a carico della madre sig.ra esse dovranno Pt_1 Per_1 essere preventivamente concordate, fatta salva l'urgenza ed il preminente interesse del minore, ed adeguatamente documentate al fine di ottenerne il rimborso a favore del genitore che le ha anticipate. In caso di disaccordo verrà applicato il protocollo in vigore presso la locale Corte D'Appello;
11) i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento, essendo economicamente indipendenti e dotati di autonoma capacità lavorativa;
12) le parti si rilasciano reciprocamente l'assenso al rilascio del passaporto per il figlio minore valido per l'espatrio, rendendosi disponibili agli adempimenti necessari a quanto sopra. I sottoscritti e dichiarano, inoltre, di non volersi riconciliare, Persona_1 Parte_1 rinunciando espressamente al tentativo di conciliazione stante l'insussistenza dei presupposti per un esito positivo dello stesso, e di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza. Dichiara compensate le spese di lite.
manda
la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939 N. 1238 e successive modifiche.
Dà atto che le parti hanno rinunziato all'impugnazione della sentenza.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del_09/12/2024
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Miro Santangelo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
1^ Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. MIRO SANTANGELO - PRESIDENTE REL
dott.ssa MANUELA PALVARINI - GIUDICE
dott.ssa MARIA EUGENIA PUPA_ - GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 4810 2024 . promosso con ricorso congiunto da:
27/08/1977 VA (VA) ( Parte_1
e
12/05/1976 AT (VA) C Persona_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Busto Arsizio
Conclusioni per il PM.: conclude per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Busto Arsizio i ricorrenti chiedevano che venisse omologata la separazione personale degli stessi
Indicavano quindi compiutamente le condizioni regolative dei rapporti personali ed economici.
Il Pubblico ministero, presa visione del ricorso, concludeva chiedendo l'accoglimento della domanda.
All'udienza sostituita con il deposito di note scritte i ricorrenti confermavano la circostanza riferita e chiedevano l'accoglimento della domanda.
Il Tribunale esperiva inutilmente il tentativo di conciliazione.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
1 I ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in NO GO in data 23 giugno 2007, matrimonio trascritto negli atti dello Stato civile del medesimo comune -atto numero 19 parte seconda sezione A anno 2007 - .
Le predette circostanze sono state provate documentalmente.
Dalle concordi dichiarazioni dei ricorrenti va ritenuto accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
OMOLOGA
La separazione personale dei sigg.ri e in Parte_1 Persona_1 relazione al matrimonio concordatario contratto in NO GO in data 23 giugno 2007, matrimonio trascritto negli atti dello Stato civile del medesimo comune -atto numero 19 parte seconda sezione A anno 2007 - . alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2 2) I sigg.ri e sono proprietari esclusivi nella misura del 50% ciascuno dell'immobile Per_1 Pt_1 adibito ad abitazione coniugale, sito in NO AN (VA), Via M. Polo n. 25/D, edificio residenziale monofamiliare di nuova costruzione, completato nel 2011, di cui alla pratica edilizia n.
2009/195, giusta documentazione in atti;
tuttavia, il sig. si impegna a cedere, come di fatto cede Pt_1
a titolo oneroso la propria quota di proprietà alla sig.ra la quale ivi continuerà ad abitare con Per_1 tutto l'arredo contenuto;
3) il prezzo della cessione a favore della sig.ra viene concordato in complessivi € 40.000,00 e Per_1 corrisposto nelle seguenti modalità e tempistiche:
(a) la somma di € 10.000,00 è già stata versata dalla sig.ra in data 30.9.2024 mediante Per_1 bonifico bancario e il sig. Pt_1
(b) la restante somma di € 30.000,00 verrà versata mediante il pagamento, sino al saldo integrale, del finanziamento personale, a suo tempo richiesto dalla sig.ra ed a lei intestato, per l'acquisto Per_1 dell'autovettura del sig. targata GF032GW, a lui intestata e che in ogni caso rimarrà nel di lui Pt_1 uso e nella di lui disponibilità;
4) il sig. si impegna a rilasciare la casa coniugale, sita in NO GO (VA), via M. Polo n. Pt_1
25/D, non appena avrà reperito una nuova ed idonea abitazione diversa, asportando tutti i propri effetti personali;
5) in relazione alla predetta abitazione adibita a casa coniugale, sita in NO GO (VA), via M.
Polo n. 25/D, allo stato di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, le parti concordemente si impegnano a trasferire, come di fatto, trasferiscono e ad intestare in via esclusiva la proprietà per l'intero, nonché il relativo contratto di mutuo gravante sul medesimo immobile, a favore della sig.ra nata a [...] il [...] e residente in [...]Persona_1
(VA), Via Marco Polo n. 25/D (c.f. ), con conseguente cessione a titolo oneroso C.F._1 a favore di quest'ultima della quota di proprietà del sig. i coniugi Pt_1
3 stabiliscono altresì che detta cessione preveda l'accollo in via esclusiva del residuo del mutuo, secondo il piano di ammortamento prestabilito, alla sig.ra ed il contestuale svincolo del sig. Per_1 Pt_1 dal medesimo contratto;
il bene immobile in parola, costituito da abitazione e box, è così meglio identificato e censito:
• immobile di proprietà di nata a [...] il [...] (c.f. Persona_1
) e di , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._1 Parte_1
), in ragione del 50% ciascuno, costituito dalla casa coniugale, sita in NO C.F._2
GO (Va), Via M. Polo n. 25/D, abitazione civile ed autorimessa, il tutto distinto presso il Catasto
Fabbricati – Ufficio Provinciale di Varese come segue:
-Comune di NO GO, foglio 8, particella n. 19672, sub. 1, via M. Polo n. 25/D, cat. A/7, cl. 3, piano S1-T1, vani 10,5, superficie catastale 173 mq, rendita catastale € 1.193,02; Particelle corrispondenti al catasto terreni Comune di CASSANO MAGNAGO (C004) (VA) - Foglio 9 Particella
19672;
- Comune di NO GO, foglio 8, particella n. 19672, sub. 2, via M. Polo n. 25/D, cat. C/6, cl. 8, piano S1, cons. 51, superficie catastale 55, rendita catastale € 163,30;
- confini in senso orario: strada vicinale, mappali 19248 – 19250 – 16698 – 16534 e 15247.
Provenienza: trattasi di edificio residenziale monofamiliare di nuova costruzione, completato nel 2011, di cui alla pratica edilizia n. 2009/195 e di cui al contratto di mutuo ipotecario, giusta documentazione già qui allegata.
La cessione della quota di proprietà, di cui sopra, è liberamente convenuta tra le parti in ambito di sistemazione di rapporti patrimoniali tra coniugi che addivengono alla separazione. L'immobile è conforme alla normativa urbanistica e non sono state eseguite modificazioni senza autorizzazione.
4 Dichiarazione ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 articolo 19, comma 14
(convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010). I coniugi dichiarano che:
a) i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria depositata in catasto;
b) i dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto, e in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
c) l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari. Con espressa rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale per gli immobili in oggetto con pieno esonero da responsabilità per il Conservatore dei Registri Immobiliari al riguardo, e con espressa dichiarazione di null'altro pretendere per questa cessione. Ai sensi dell'art. 19 legge 6.03.1987 n. 74 trattatasi di atti esenti da imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa (cfr. Cass. Civ. Sez. V del 12.5.2000 n. 6065) per il ché le parti invocano dette agevolazioni fiscali. Le spese per l'atto notarile e delle conseguenti formalità, comprese le imposte/tasse se dovute, saranno a carico della sig.ra Per_1
6) sul predetto immobile adibito a casa coniugale grava un mutuo ipotecario di cui al n. 134278 Rep., n,
15182 Racc. a firma del Notaio in Busto Arsizio Dr. , registrato presso Agenzia delle Entrate Per_2 di Busto Arsizio in data 20.09.2010, al n. 5201, serie 1T, acceso presso l'istituto Unicredit in relazione al quale entrambi i coniugi risultano parimenti cointestatari e garanti in via solidale e indivisibile;
tuttavia, le parti concordano che solo la sig.ra continuerà ad onorare il pagamento in via Per_1 esclusiva di tutte le ulteriori rate del mutuo residue ed ancora in essere e così fino alla sua totale estinzione per effetto del trasferimento/cessione di quota di cui al punto precedente;
5 7) il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, secondo il regime dell'affidamento Persona_3 congiunto, con collocamento c.d. “paritario” rispettivamente presso ciascun genitore, con uguali tempistiche ed in modalità alternata, settimanalmente ovvero secondo un calendario concordato tra i genitori, sulla scorta dei rispettivi impegni lavorativi e delle esigenze primarie del figlio minore;
8) con specifico riferimento alle festività, i genitori potranno vedere e tenere con sé il figlio minore
, previo accordo: Per_3
(a) durante le festività natalizie, per 8 giorni consecutivi ciascuno, alternando annualmente tra di loro il giorno di Natale o Capodanno, in modo tale che chi dei due genitori non abbia trascorso con il figlio il giorno di Natale, potrà trascorrere con lui quello di Capodanno e viceversa;
(b) durante le festività pasquali, alternando tra di loro il giorno di Pasqua o “Pasquetta”, in modo tale che chi dei due genitori non abbia trascorso con il figlio il giorno di Pasqua, potrà trascorrere con lui quello di “Pasquetta” e viceversa;
(c) durante le vacanze estive, per 3 (tre) settimane, anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31/05 di ogni anno, ciascuno comunicando all'altro il luogo ed i recapiti del soggiorno;
(d) il tutto, in ogni caso, in funzione degli impegni scolastici e di studio, extrascolastici, ludici e sportivi del minore ed in funzione del suo tempo libero, e comunque previo accordo tra i genitori medesimi, con facoltà delle parti di derogare tali previsioni in qualsiasi momento, dietro reciproco avviso, nel precipuo interesse del figlio;
(e) per tutto quanto qui non espressamente indicato e precisato in ordine agli impegni ed alle attività quotidiane relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche ed alle frequentazioni abituali del figlio minore, qualora richiesto, si procederà al deposito del piano genitoriale;
6 9) a titolo di contributo al mantenimento del minore , i ricorrenti, alla luce degli accordi di cui al Per_3 punto superiore, ritengono non necessario prevedere alcuna somma, provvedendovi in via diretta nei giorni in cui lo stesso resta rispettivamente con il padre e con la madre;
10) le spese straordinarie relative al figlio minore verranno sostenute dai genitori nella misura del 20% a carico del sig. e nella misura dell'80% a carico della madre sig.ra esse dovranno Pt_1 Per_1 essere preventivamente concordate, fatta salva l'urgenza ed il preminente interesse del minore, ed adeguatamente documentate al fine di ottenerne il rimborso a favore del genitore che le ha anticipate. In caso di disaccordo verrà applicato il protocollo in vigore presso la locale Corte D'Appello;
11) i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento, essendo economicamente indipendenti e dotati di autonoma capacità lavorativa;
12) le parti si rilasciano reciprocamente l'assenso al rilascio del passaporto per il figlio minore valido per l'espatrio, rendendosi disponibili agli adempimenti necessari a quanto sopra. I sottoscritti e dichiarano, inoltre, di non volersi riconciliare, Persona_1 Parte_1 rinunciando espressamente al tentativo di conciliazione stante l'insussistenza dei presupposti per un esito positivo dello stesso, e di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza. Dichiara compensate le spese di lite.
manda
la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939 N. 1238 e successive modifiche.
Dà atto che le parti hanno rinunziato all'impugnazione della sentenza.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del_09/12/2024
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Miro Santangelo
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