Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 2378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2378 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 776 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. ADRIANA LAURI Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t.
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.01.24, il ricorrente esponeva: che già invalido civile all'80%, in data 26.01.2023, presentava all domanda CP_1 di aggravamento al fine di ottenere il riconoscimento della invalidità totale e/o dell'indennità di accompagnamento;
che in data 28.4.23, in accoglimento della sua domanda, veniva riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua a decorrere dal 26.01.23; che, in data 30.06.2023, presentava mediante patronato modello AP70 ai fini della fase concessoria della suddetta prestazione;
che in data 01.09.2023 veniva inviato sollecito di pagamento;
che l non liquidava la pensione di invalidità civile ed i relativi CP_1 importi per maggiorazione sociale previsti dalla normativa e nulla veniva corrisposto a titolo di indennità di accompagnamento;
che egli si trovava in possesso dei requisiti previsti dalla legge per beneficiare della pensione di invalidità civile con le relative maggiorazioni sociali come previste dal D.L. n. 104 del 14.8.20 a far data dalla domanda amministrativa.
Tanto premesso, concludeva: “A. accertare e dichiarare il diritto del sig. ad ottenere la pensione di invalidità civile con le Parte_1
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maggiorazioni sociali ex decreto legge del 14 agosto 2020, n. 104 e l'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 1 GENNAIO 2023 o da altra data che il giudicante riterrà; B. condannare l al pagamento, CP_1 in favore del ricorrente, della pensione di invalidità civile con le relative maggiorazioni sociali e dell'indennità di accompagnamento maturate e maturande a far data dal 1 febbraio 2023 o da altra data che il giudicante riterrà, oltre gli interessi legali dall'insorgenza del diritto sino al saldo;
C. per l'effetto condannare l al pagamento delle spese e dei CP_1 compensi di lite oltre accessori con attribuzione al procuratore anticipatario.”
L' , benché regolarmente citato, non si costituiva. CP_1
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
La domanda può essere accolta.
Dalla documentazione in atti si evince che il ricorrente ha diritto ad ottenere sia i ratei della indennità di accompagnamento come riconosciuti nel verbale del 26.01.2023 sia la pensione di invalidità civile con le relative maggiorazioni sociali.
Il legislatore, con decorrenza da luglio 2020, ha previsto un incremento fino ad euro 660,79 per l'anno 2023 e fino ad euro 735,00 per il 2024 per
13 mensilità, in favore dei soggetti riconosciuti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti a partire dai 18 anni di età.
Si tratta del beneficio previsto dalla legge 448/2001 art. 38 comma 1 (il cosiddetto “incremento al milione”) nonché dal comma 6 dell'articolo 70 della legge 388/2000 i quali dispongono l'incremento delle pensioni a favore dei soggetti disagiati con più di 60 anni di età che, con la sentenza della Corte Costituzionale (n. 152/2020) e il decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, è stato esteso agli invalidi totali con età superiore ai 18 anni.
La norma prevede che per gli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi in possesso dei requisiti di legge, l'adeguamento viene riconosciuto in automatico, con decorrenza dal 20 luglio 2020. Tali soggetti, quindi, non devono presentare nessuna domanda.
Alla luce di quanto esposto il sig. , che non ha visto l'aumento Parte_1 automatico della sua pensione di invalidità civile, ha diritto a percepire le relative integrazioni ex art. 70 legge 388/2000 e la maggiorazione ex art. 38 legge 448/2001 con conseguente ripristino del trattamento pensionistico comprensivo degli importi di maggiorazione sociale a far data dal 1° febbraio 2023.
Inoltre, il ricorrente ha dimostrato di non aver mai ricevuto la maggiorazione sociale né l'indennità di accompagnamento come riconosciuta con verbale di invalidità civile del 28.4.2023; difatti dal libretto CP_1 postale depositato agli atti si evince che il ricorrente ha percepito per
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l'anno 2023 l'importo mensile di euro 324,24, per l'anno 2024 l'importo mensile di euro 343,66 e per l'anno 2025 percepisce euro 346,33.
Sulla scorta di tali premesse il ricorso va accolto e l condannato al CP_1 pagamento in favore del ricorrente della pensione di invalidità civile con le relative maggiorazioni sociali e dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 26.01.23, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali
-nei limiti di cui all'art.16, comma VI, legge 412/91- sui ratei maturati dalla data di maturazione dei medesimi.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l al pagamento in favore CP_1 della pensione di invalidità civile con le relative Parte_1 maggiorazioni sociali e dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 26.01.23, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali -nei limiti di cui all'art.16, comma VI, legge 412/91- sui ratei maturati dalla data di maturazione dei medesimi.
Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi CP_1
€ 1800,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario, con distrazione.
Napoli, il 27.3.2025
IL GIUDICE
Stefania Borrelli
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