Sentenza 16 marzo 1999
Massime • 1
I provvedimenti della Corte di appello di cui agli artt. 330, 332, 333 cod. civ. sono adottati a conclusione di un procedimento di tipo non contenzioso, (e privo, pertanto, di un vero e proprio contraddittorio), non hanno il carattere della decisorietà e della definitività (essendo revocabili e modificabili per motivi tanto sopravvenuti quanto preesistenti), non risolvono conflitti tra diritti contrapposti (costituendo una forma di governo di interessi sottratti all'autonomia privata), e non sono, pertanto, passibili di impugnazione con il rimedio straordinario del ricorso ex art. 111 Cost..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/1999, n. 2337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2337 |
| Data del deposito : | 16 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PA GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAZIO 20/C, presso l'avvocato CLAUDIO COGGIATTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FILIPPO TORTORICI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO;
- intimato -
avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di PALERMO Sezione Minori, depositata il 13/03/98;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Il Dott. AC RO ricorre deducendo cinque motiva avverso l'ordinanza 13 marzo 1998 con cui la Corte d'Appello di Palermo, sezione minori, ha confermato il provvedimento con cui il giudice di primo grado ha stabilito che AR e LE RO figli minori del sig. RO e della di lui defunta moglie ON AN 9 dovessero avere "incontri" con i nonni materni e con gli zii, e nel contempo ha impartito al sig. RO, ai nonni ed agli zii, un complesso di prescrizioni.
Il ricorso è notificato al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile in quanto rivolto contro provvedimento non suscettibile di ricorso per cassazione. E questa constatazione consente di superare la circostanza che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato ai controinteressati (zii e nonni materni di AR e LE RO).
È infatti ormai pacifico insegnamento di questa Corte che i provvedimenti della corte di appello di cui all'art. 330, 332 e 333 c.c. sono adottati a conclusione di un procedimento di tipo non contenzioso e privo di un vero e proprio contraddittorio, non hanno il carattere della decisorietà e definitività (essendo revocabili e modificabili per motivi sia sopravvenuti che preesistenti), non risolvono conflitti tra diritti contrapposti (costituendo una forma di governo di interessi sottratti all'autonomia privata), non sono, per tutto ciò, passibili di impugnazione con il rimedio straordinario del ricorso ex art. 111 cost (si veda da ultimo Cass. 1 luglio 1998, n. 6421). Simile orientamento ha suscitato taluni dubbi perché sottrae al controllo di legittimità anche provvedimenti che incidono a fondo sui rapporti fra genitore e figlio giungendo a sottrarre al genitore la potestà parentale, o a privarlo della convivenza con i suoi bambini, e quindi potrebbero pregiudicare diritti sanciti negli artt.29 e 30 Cost. Nel caso di specie per altro non si pongono simili problemi;
il giudice di Palermo si è infatti limitato a disciplinare gli incontri dei bambini con i parenti materni, in conformità del resto a quanto affermato di recente da questa Corte con sentenza 9606/1998, secondo cui "non possono ritenersi privi di tutela vincoli (nel caso di specie fra nonni e nipoti) che affondano le loro radici nella tradizione familiare la quale trova il suo riconoscimento anche nella Costituzione (art. 29 Cost.), laddove, invece, anche un tal tipo di provvedimenti deve risultare sempre e solo ispirato al precipuo interesse del minore".
Misure di carattere così limitato non incidono sulla posizione e sul ruolo del padre e quindi sicuramente non pregiudicano diritti soggettivi;
esse possono quindi giungere al sindacato di questa Corte sol quando (come appunto accaduto nella vicenda conclusa dalla già citata pronuncia 9606/1998) siano contenute nei provvedimenti connessi all'affidamento dei figli in sede di separazione personale dei coniugi.
Il ricorrente si rende ben conto di queste obbiezioni e richiama a sostegno della propria tesi la giurisprudenza (per altro non univoca) di questa Corte che ha parlato di un "diritto al doppio grado di giudizio", che deriverebbe da specifiche norme di legge o dai principi costituzionali;
e che ha quindi affermato che è ammissibile l'impugnazione con cui la parte sottopone all'esame del giudice di legittimità il proprio (reale o presunto) diritto soggettivo al rispetto delle regole processuali che siano rivolte a garantire il doppio grado di giudizio (Cass. 11 febbraio 1997, n. 1278; Cass. 17 giugno 1995, n. 6851; Cass. 16 marzo 1993, n. 3127). Il ricorrente tenta poi di estendere tale giurisprudenza fino a comprendervi un "diritto al giusto processo" e quindi a chiedere a questa Corte un pregnante esame sulle procedure adottate dai giudici minorili di primo grado e d'appello che - a suo dire - avrebbero violato il suo diritto alla difesa, avrebbero agito a seguito di una lettera della zia dei bambini e non di una formale istanza, in grado d'appello non avrebbero adeguatamente esaminato i motivi di gravame. Tutte queste considerazioni sfocerebbero per altro in un pieno sindacato di questa Corte sui provvedimenti in esame, almeno sotto i profili procedurali, e simile sindacato contraddirebbe con la natura dei provvedimenti stessi, quale è stata in precedenza individuata. Specie quando come - come accade qui in concreto - la pronuncia del giudice di merito appaia piuttosto articolata ed argomentata. Non vi è luogo a provvedere per le spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara la inammissibilità del ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 21 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 16 Marzo 1999