Art. 3.
Il Governo del Re e' autorizzato pure ad accettare in proprieta' gli stabili anzidetti, tosto che gli aventi diritto vi abbiano rinunziato, con dichiarazione incondizionata.
Il Governo del Re e' autorizzato pure ad accettare in proprieta' gli stabili anzidetti, tosto che gli aventi diritto vi abbiano rinunziato, con dichiarazione incondizionata.