Articolo 1 della Legge 1 dicembre 1961, n. 1492
Articolo 2
Versione
14 febbraio 1962
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare l'Accordo internazionale del grano 1959, adottato a Ginevra il 10 marzo 1959.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1962