Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare l'Accordo internazionale del grano 1959, adottato a Ginevra il 10 marzo 1959.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare l'Accordo internazionale del grano 1959, adottato a Ginevra il 10 marzo 1959.