Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/03/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza del 10.3.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n.7469 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023
TRA
avv. DI BARI D Parte_1
e avv. B BORRELLI CP_1
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato nell'anno 2023 e ritualmente notificato, l'istante ha chiesto di accertare il diritto a conseguire il bonus bebè per 31 mensilità dalla domanda amministrativa del
1.10.2017 sino al terzo anno di età della figlia minore ) pari ad euro 4960,00 ovvero di Persona_1 misura diversa di giustizia con condanna al pagamento della somma residua non versata di euro 960,00 oltre accessori. L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Istruita con prove CP_1 documentali, all'udienza odierna, la causa veniva decisa con sentenza. CP_
2. Va rilevato a verbale d'udienza del 17 febbraio 2025 l' ha dato atto del fatto che l'indebito percepito dall'istante a titolo di bonus bebè ammonta ad euro 1280,00 anziché euro 3840,00 in origine reclamata con la nota del 17 giugno 2022. In parte qua va dichiarata la cessazione della materia del contendere in parte qua. CP_
3. Per tal via, l' ha ammesso ex se il diritto dell'istante a conseguire la prestazione de qua sul piano del an debeatur. CP_
4. Attesa la mancata contestazione specifica da parte dell' anche in merito al quantum debeatur va accertato il diritto dell'istante a conseguire il bonus bebè per 31 mensilità dalla domanda amministrativa del 1.10.2017 sino al terzo anno di età della figlia minore (14.4.202) per l'importo Per_1
CP_ di euro 4960,00 e che non sussiste l'indebito di cui alla nota dl 17.6.2022. Per conseguenza, va CP_ condannato l' al pagamento in favore dell'istante della somma residua non versata a titolo di bonus ridetto per l'importo di euro 960,00 oltre accessori.
5. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza dell' in considerazione del valore e CP_1 dell'attività della causa svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, decidendo sulla causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere in parte qua, nei termini di cui in motivazione;
accerta il diritto dell'istante a conseguire il bonus bebè per l'importo di euro 4960,00 e che non sussiste CP_ l'indebito di cui alla nota dl 17.6.2022, nei termini di cui in motivazione;
CP_ condanna l' per conseguenza al pagamento in favore dell'istante della somma residua non versata a titolo di bonus ridetto per l'importo di euro 960,00 oltre accessori come per legge, nei termini di cui in motivazione;
condanna l' a pagare al ricorrente le spese di causa per la somma di euro 900,00, oltre IVA CPA e CP_1 rimborso anche forfettario delle spese come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 10.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.Giuseppe Minervini
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