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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 20/05/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Rgac n. 1133/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Rgac n. 1133/2021
TRA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 io dell'av ate, sito in Roma viale Pasteur n. 5, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(P.I. C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
stu enic n Roma alla via Cratilo D'Atene n. 31, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
E
; Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente, notificato, Parte_1 conveniva in giudizio Controparte_1 CP_2
deducendo: -ch , in l
[...]
Casette di Cerveteri, Via Furbara Sasso altezza civico 57/59, l'autovettura Audi A3, targa CX439KP, di proprietà di e condotta dallo Controparte_2 stesso, aveva tamponato con la parte an veicolo Fiat Uno, targa CB239524, di proprietà di il quale era alla guida e Controparte_3 aveva lo stesso senso di marcia;
-che, dopo essere stato tamponato, il veicolo Fiat Uno, per inerzia, era proseguito abbattendo un muretto di cemento e un cartello verticale segnalante la fermata autobus, arrestandosi al bordo della carreggiata;
-che il conducente della Fiat Uno, a seguito Controparte_3 dell'urto, veniva sbalzato all'esterno del veicolo e rinvenuto dai Carabinieri ancora cosciente, come attestato nella relazione dagli stessi redatta;
-che contemporaneamente, il veicolo Audi A3 si era girato, collidendo col marciapiede, con un veicolo in sosta e aveva proseguito la sua corsa per diverse decine di metri;
-che erano sopraggiunti i Carabinieri di Cerveteri che avevano effettuato i rilievi del caso, constatando lo stato di ebbrezza del conducente , il quale veniva di conseguenza arrestato;
-che i Controparte_2
Carabinieri anche le sommarie informazioni testimoniali di presente sul posto;
-che era Testimone_1 Controparte_3 deceduto quasi due ore dopo, presso l'ospedale di Ladispoli ove era stato trasportato;
-che l'attrice era la moglie, separata, nonché erede, del deceduto dal quale aveva avuto i figli , nel 1988, e Controparte_3 Per_1 Per_2 ocedimento penale RGNR 1 r omicidio s colposo, in cui l'attrice era costituita parte civile, si era concluso con il patteggiamento;
-che nel corso delle indagini i consulenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, ing. (per la Persona_3 ricostruzione del sinistro) e la dott.ssa per le Persona_4 considerazioni medico legali), avevano red relazioni tecniche;
-che l'assicurazione nulla aveva corrisposto all'attrice quale danno parentale anche se i due coniugi avevano ancora rapporti personali, in quanto il loro secondo figlio, era seguito, sin dal 2008, dal servizio Per_2 disabili adulti della Asl Roma essere stato in carico al servizio tutela salute mentale e riabilitazione età evolutiva, in quanto affetto da “Disabilità intellettiva di grado medio associato a deficit dell'attenzione e disturbo del comportamento”; -che, inoltre, l'assicurazione non aveva considerato che on era deceduto sul colpo ma era sopravvissuto per quasi Controparte_3 due ore, cosciente, nelle quali la vittima aveva avuto la consapevolezza della propria imminente morte, la c.d. lucida agonia, foriera di un danno non patrimoniale, trasmissibile agli eredi, tra i quali l'istante. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “dichiarare la responsabilità del convenuto nella Controparte_2 produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, c
[...] al risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimonia CP_1 munque denominati subiti dall'istante nella misura di euro 200.000,00, o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta equa dal Tribunale. Ai fini del contributo unificato per gli atti giudiziari si dichiara che la somma richiesta, compresi interessi e rivalutazione, è da intendersi comunque inferiore ad Euro 260.000,00 ma il relativo importo non viene versato stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
2.Si costituiva in giudizio eccependo la Controparte_1 carenza di legittimazione a eparata, sicché alcun danno parentale vi poteva essere;
l'insussistenza del danno morale catastrofale;
il concorso di colpa della vittima per non avere indossato la cintura di sicurezza. Sulla scorta delle seguenti considerazioni, rassegnava le conclusioni del seguente tenore: “- in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva della sig.ra con condanna alle spese e competenze del Parte_1 presente giudizio le, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto, oltre che del tutto sfornita di prova, con condanna alle spese e competenze del presente giudizio;
- in via subordinata, limitare l'eventuale risarcimento alla minor somma realmente dovuta e provata, tenendo conto del prevalente concorso della vittima, in questo caso con compensazione delle spese”.
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., svolta la prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4.Dalla relazione di servizio delle Forze dell'Ordine intervenute in conseguenza dell'incidente si apprende che “L'autovettura A percorreva Via Furbara Sasso direzione Via Aurelia, giunta all'altezza del civico 57/59 altezza ristorante “Da Guiduccio” tamponava violentemente con la parte anteriore sinistra il veicolo B che la precedeva, mentre a seguito dell'urto il veicolo B, di inerzia senza controllo continuava la marcia sfiorando il veicolo E in sosta, abbatteva un muretto di cemento e un cartello verticale Fermata Autobus, percorreva ancora diverse decine di metri all'interno la cunetta che costeggia l'arteria stradale fino ad arrestarsi ai bordi della carreggiata, mentre il conducente a seguito dell'urto veniva scaraventato all'esterno dell'abitacolo (come da prima dichiarazione a verbale resa dalla passeggera agli scriventi e trovato dai verbalizzanti ancora cosciente presso veicolo da lui condotto. Il veicolo A dopo la collisione, si girava e collideva contro il marciapiede di cemento posto a protezione del ristorante, quindi con la parte posteriore sinistra impattava la parte posteriore del veicolo C in sosta, il quale di conseguenza urtava il veicolo D affianco parcheggiato;
il veicolo A dopo l'urto a causa della velocità elevata, ormai senza controllo e con le ruote forate, proseguiva la sua corsa fino ad arrestarsi a diverse decine di metri nel centro della strada. I verbalizzanti, stante i danni riportati dal veicolo A, la velocità non commisurata alle condizioni della strada, la guida in stato di ebbrezza alcolica del conducente, non esclude che questi possa aver perso il controllo ancora prima dell'urto (…) VARIE: Veniva allertata la C.O. di Civitavecchia affinchè disponesse accertamenti del tasso alcoolemico dei conducenti dei veicoli, stante la notizia dell'avvenuto decesso presso il PIT di Ladispoli del conducente del veicolo B la CO disponeva l'invio sul posto del Comandante della Stazione CC di Campo di Mare competente per territorio giunto Per_5 unitamente a personale della stazione alle successive ore 22.45. I veicoli A e B venivano sequestrati con verbale a parte, affidati alla depositeria di Tes_2
di Cerveteri Via Fontana Morella e messi a disposizi
[...] Cont nte Alle ore 23 circa stante l'accertamento eseguito presso l'Ospedale civile di Civitavecchia ove il deferito, è ricoverato, è Controparte_2 stato riscontrato il tasso alcol emico con il valo iva dichiarato in stato di arresto per omicidio stradale e piantonato da nostro personale presso l'ospedale di Civitavecchia ove è ricoverato”. Dalla documentazione si evince anche che l'incidente è avvenuto alle ore 20 circa, mentre già all'arrivo al Pronto Soccorso alle ore 21.36 veniva CP_3 dichiarato de Si tratta, tra l'altro di dinamica, non contestata dall'assicurazione, la quale ha rilevato il concorso di colpa della vittima in assenza dell'uso delle cinture di sicurezza. Sotto tale profilo la relazione svolta nel procedimento penale a mezzo del ctu Ing. incaricato dal PM dott.ssa nel Persona_3 Persona_4 proc 310/2019 di effettuare una ric nti, rilevava: “gli airbag frontali e laterali risultano espulsi dal proprio alloggiamento e si nota anche l'attivazione dei pretensionatori delle cinture di sicurezza. Da quest'ultima affermazione si deduce che dato che la cintura di sicurezza era bloccata tutta all'interno del suo alloggiamento il conducente non ne facesse uso al momento del sinistro (…) Conclusioni: in seguito al sinistro il che verosimilmente non indossava le cinture di sicurezza CP_3 veniva proiettato all'esterno dell'abitacolo e rinvenuto in careggiata”. In termini di gravità della colpa e di contributo effettivo alla produzione dei danni, appare pari al 15% la colpa dell'attore, perché rimane senz'altro prevalente la grave imprudenza ed imperizia del conducente convenuto il quale si trovava alla guida in condizioni psichicamente alterate per un tasso alcolemico notevolmente elevato.
5.Sotto il profilo del rapporto parentale vale ricordare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, poiché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” (cfr Cass. civ. Sez. III Ord., 08/04/2020, n. 7743). Dunque, la convivenza non assurge ad imprescindibile presupposto per la risarcibilità del danno in favore del congiunto superstite, bensì quale elemento probatorio della ampiezza e profondità del rapporto, risarcibile, però, ove effettivo anche in assenza di una condizione di convivenza tra il defunto ed il parente superstite. Inoltre, qualora la liquidazione del danno viene richiesta da soggetti appartenenti alla famiglia nucleare (genitori, figli, fratelli o sorelle, coniuge), può presumersi la sussistenza di un intenso vincolo affettivo e di un progetto di vita comune, tale da cagionare quella sofferenza e quell'alterazione dell'esistenza che normalmente si accompagnano alla perdita di una persona tanto cara;
quando invece il risarcimento è richiesto da soggetti diversi da quelli appartenenti alla famiglia nucleare, deve essere provata l'esistenza di un saldo vincolo affettivo, che consenta di presumere il pregiudizio non patrimoniale patito in conseguenza della scomparsa del congiunto, a prescindere, lo si è detto, dal requisito della convivenza con quest'ultimo (Cass. 21230/2016; Cass. 29332/2017). Ancora di recente la Suprema Corte ha affermato che “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (Cass. civ. Sez. III Sent., 15/07/2022, n. 22397; Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 15/02/2018, n. 3767). Perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da un soggetto esterno al nucleo familiare ristretto (come ad esempio i nipoti, zii, affini), sebbene non sia più ritenuto indispensabile l'elemento della convivenza, si dovrà provare l'effettività e la consistenza del vincolo affettivo (Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., (ud. 11/05/2022) 05-07-2022, n. 21256). Quanto ai soggetti che non appartengono alla famiglia nucleare -ossia l'ex coniuge separata- non rientrando questi nella categoria di soggetti nei cui confronti è prevista una presunzione (in ogni caso relativa) di danno, è posto a loro carico l'onere di provare l'effettiva sussistenza del legame affettivo e di reciproca solidarietà con il defunto, tale da integrare i presupposti per l'insorgenza e la risarcibilità del danno non patrimoniale. Inoltre, per il coniuge in regime di separazione va osservato che la separazione integra un elemento che può portare a ritenere attenuata, ovvero addirittura del tutto superata, la presunzione di perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il coniuge defunto (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1025 del 17/01/2013), ferma restando la possibilità per il coniuge superstite di dimostrare la sussistenza di un vincolo affettivo particolarmente intenso nonostante la separazione, ovvero nell'assenza di convivenza, la quale, benché non costituisca, in generale, connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 18284 del 25/06/2021), è certamente rilevante e deve essere valutata, unitamente agli altri elementi forniti, i quali dovranno essere valutati, in maniera unitaria e complessiva ai sensi dell'art. 2729 c.c.. Nel caso di specie, deve osservarsi che gli elementi acquisiti in giudizio contrari alla sussistenza di “un vincolo affettivo particolarmente intenso, con la conseguenza che l'evento morte ha determinato un pregiudizio in capo al superstite” (Cass. civ. Sez. III, Sent., 17-01-2013, n. 1025; Cass. civ. 9010/2022, Cass. civ. 28222/2019:), essendo la separazione risalente da oltre 20 anni, avendo la vittima ricostituito un nuovo rapporto affettivo stabile, profondo e duraturo, non bastando quindi la mera circostanza della condivisione di figli nati in costanza del precedente matrimonio. In conclusione, deve ritenersi non provata la sussistenza di quel vincolo particolarmente intenso richiesto per integrare il danno da perdita del rapporto parentale in capo a la cui relativa domanda deve Parte_1 pertanto essere rigettata.
6.Diversamente per quanto riguarda la domanda di risarcimento proposta iure hereditatis per il danno morale catastrofale. È stato ritenuto, in astratto, configurabile e trasmissibile iure hereditatis il danno non patrimoniale nelle due componenti di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, configurabile in capo alla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo e di danno morale "terminale o catastrofale o catastrofico", ossia del danno consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte, con conseguente acquisizione di una pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi. Quindi, con riguardo al danno biologico terminale, concretamente richiesto e che è sempre presente a prescindere dallo stato di coscienza del leso, è configurabile, e trasmissibile "iure successionis", ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea, essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente (Cass. civ. Sez. lavoro, 28/02/2022, n. 6503; Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 22/01/2021, n. 1406; Cass. civ. Sez. III Ord., 05/07/2019, n. 18056; per la giurisprudenza di merito recente cfr Tribunale Cosenza Sez. II Sent., 12/08/2021). Sempre secondo una recente pronuncia della Suprema Corte "in tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo" (Cass. Civ. n. 7923/2024). Il riconoscimento del danno catastrofale va riconosciuto per la sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine, a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo trascorso tra le lesioni e il decesso. Pertanto, il fatto che la morte sia avvenuta rapidamente dopo nemmeno due ore dall'incidente non esclude il riconoscimento del danno catastrofale, non rilevando di per sé solo il tempo tra il sinistro e la morte, posto che è evidente dalla prova documentale e testimoniale che in seguito all'impatto la vittima ha mantenuto uno stato di coscienza e consapevolezza tali da apprendere la gravità dell'incidente, delle sue condizioni e delle lesioni riportate, nonché quindi del presumibile e verosimile sopraggiungere ineluttabile della morte, come in effetti occorso dopo circa due ore. Ai fini della liquidazione del danno morale catastrofale, esclusa l'applicabilità dei criteri orientativi specifici indicati per il danno non patrimoniale terminale nelle tabelle milanesi, in quanto elaborati su di una valutazione unitaria del danno terminale nelle sue diverse accezioni (morale e biologico, quest'ultima non richiesta e non ricorrente per il breve lasso di tempo del sopraggiungere della morte), va applicato un criterio equitativo puro. Venendo in rilievo un danno per la sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine, tale danno è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando, ai fini della liquidazione in via equitativa in base alle specificità del caso concreto, soltanto l'intensità della sofferenza medesima.
7.Nel caso di specie le modalità in cui si è verificato il fatto, la gravità delle lesioni, giustificano il riconoscimento di un danno nella misura di euro 20.000, da ridursi del 15% e quindi pari ad euro 17.000,00. Va a questo punto considerato che si tratta di una richiesta risarcitoria iure hereditatis. Con il coniuge concorrono come concreditori i due figli, i quali tuttavia hanno concluso una transazione tombale (quindi comprensiva delle poste iure hereditatis) con l'assicurazione ricevendo delle somme nella fase stragiudiziale. Pertanto, l'assicurazione è liberata per le quote dei figli eredi in virtù della transazione e va condannata a pagare la quota ereditaria di 1/3 al coniuge, quindi pari 5.666,66. Su questo importo spetta, inoltre, il risarcimento del danno da ritardo, che si calcola devalutando la somma totale alla data del fatto e calcolando gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza a vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del DM vigente, della somma riconosciuta all'attrice e dell'attività processuale in concreto svolta.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente la domanda di DICHIARA la Parte_1 responsabilità per le causali di cui in Controparte_2 nella causazione del decesso di co Controparte_3 del 15% in capo alla vittima, e, p NA Controparte_2
e al risarcimento iure Controparte_1 morale catastrofale patito da da liquidarsi, come da Controparte_3 motivazione, nell'importo di e ivalutazioni ed interessi legali come da motivazione;
-RESPINGE per il resto la domanda di risarcimento svolta iure proprio;
-CONDANNA e al Controparte_2 Controparte_1 pagamento in nte Parte_1 giudizio da liquidarsi nell'importo complessivo di euro 3.500,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dell'Erario in ragione dell'ammissione al gratuito patrocinio dell'attrice;
Si comunichi. Civitavecchia 20.05.2025
Il giudice
Daniele Sodani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Rgac n. 1133/2021
TRA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 io dell'av ate, sito in Roma viale Pasteur n. 5, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(P.I. C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
stu enic n Roma alla via Cratilo D'Atene n. 31, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
E
; Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente, notificato, Parte_1 conveniva in giudizio Controparte_1 CP_2
deducendo: -ch , in l
[...]
Casette di Cerveteri, Via Furbara Sasso altezza civico 57/59, l'autovettura Audi A3, targa CX439KP, di proprietà di e condotta dallo Controparte_2 stesso, aveva tamponato con la parte an veicolo Fiat Uno, targa CB239524, di proprietà di il quale era alla guida e Controparte_3 aveva lo stesso senso di marcia;
-che, dopo essere stato tamponato, il veicolo Fiat Uno, per inerzia, era proseguito abbattendo un muretto di cemento e un cartello verticale segnalante la fermata autobus, arrestandosi al bordo della carreggiata;
-che il conducente della Fiat Uno, a seguito Controparte_3 dell'urto, veniva sbalzato all'esterno del veicolo e rinvenuto dai Carabinieri ancora cosciente, come attestato nella relazione dagli stessi redatta;
-che contemporaneamente, il veicolo Audi A3 si era girato, collidendo col marciapiede, con un veicolo in sosta e aveva proseguito la sua corsa per diverse decine di metri;
-che erano sopraggiunti i Carabinieri di Cerveteri che avevano effettuato i rilievi del caso, constatando lo stato di ebbrezza del conducente , il quale veniva di conseguenza arrestato;
-che i Controparte_2
Carabinieri anche le sommarie informazioni testimoniali di presente sul posto;
-che era Testimone_1 Controparte_3 deceduto quasi due ore dopo, presso l'ospedale di Ladispoli ove era stato trasportato;
-che l'attrice era la moglie, separata, nonché erede, del deceduto dal quale aveva avuto i figli , nel 1988, e Controparte_3 Per_1 Per_2 ocedimento penale RGNR 1 r omicidio s colposo, in cui l'attrice era costituita parte civile, si era concluso con il patteggiamento;
-che nel corso delle indagini i consulenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, ing. (per la Persona_3 ricostruzione del sinistro) e la dott.ssa per le Persona_4 considerazioni medico legali), avevano red relazioni tecniche;
-che l'assicurazione nulla aveva corrisposto all'attrice quale danno parentale anche se i due coniugi avevano ancora rapporti personali, in quanto il loro secondo figlio, era seguito, sin dal 2008, dal servizio Per_2 disabili adulti della Asl Roma essere stato in carico al servizio tutela salute mentale e riabilitazione età evolutiva, in quanto affetto da “Disabilità intellettiva di grado medio associato a deficit dell'attenzione e disturbo del comportamento”; -che, inoltre, l'assicurazione non aveva considerato che on era deceduto sul colpo ma era sopravvissuto per quasi Controparte_3 due ore, cosciente, nelle quali la vittima aveva avuto la consapevolezza della propria imminente morte, la c.d. lucida agonia, foriera di un danno non patrimoniale, trasmissibile agli eredi, tra i quali l'istante. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “dichiarare la responsabilità del convenuto nella Controparte_2 produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, c
[...] al risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimonia CP_1 munque denominati subiti dall'istante nella misura di euro 200.000,00, o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta equa dal Tribunale. Ai fini del contributo unificato per gli atti giudiziari si dichiara che la somma richiesta, compresi interessi e rivalutazione, è da intendersi comunque inferiore ad Euro 260.000,00 ma il relativo importo non viene versato stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
2.Si costituiva in giudizio eccependo la Controparte_1 carenza di legittimazione a eparata, sicché alcun danno parentale vi poteva essere;
l'insussistenza del danno morale catastrofale;
il concorso di colpa della vittima per non avere indossato la cintura di sicurezza. Sulla scorta delle seguenti considerazioni, rassegnava le conclusioni del seguente tenore: “- in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva della sig.ra con condanna alle spese e competenze del Parte_1 presente giudizio le, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto, oltre che del tutto sfornita di prova, con condanna alle spese e competenze del presente giudizio;
- in via subordinata, limitare l'eventuale risarcimento alla minor somma realmente dovuta e provata, tenendo conto del prevalente concorso della vittima, in questo caso con compensazione delle spese”.
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., svolta la prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4.Dalla relazione di servizio delle Forze dell'Ordine intervenute in conseguenza dell'incidente si apprende che “L'autovettura A percorreva Via Furbara Sasso direzione Via Aurelia, giunta all'altezza del civico 57/59 altezza ristorante “Da Guiduccio” tamponava violentemente con la parte anteriore sinistra il veicolo B che la precedeva, mentre a seguito dell'urto il veicolo B, di inerzia senza controllo continuava la marcia sfiorando il veicolo E in sosta, abbatteva un muretto di cemento e un cartello verticale Fermata Autobus, percorreva ancora diverse decine di metri all'interno la cunetta che costeggia l'arteria stradale fino ad arrestarsi ai bordi della carreggiata, mentre il conducente a seguito dell'urto veniva scaraventato all'esterno dell'abitacolo (come da prima dichiarazione a verbale resa dalla passeggera agli scriventi e trovato dai verbalizzanti ancora cosciente presso veicolo da lui condotto. Il veicolo A dopo la collisione, si girava e collideva contro il marciapiede di cemento posto a protezione del ristorante, quindi con la parte posteriore sinistra impattava la parte posteriore del veicolo C in sosta, il quale di conseguenza urtava il veicolo D affianco parcheggiato;
il veicolo A dopo l'urto a causa della velocità elevata, ormai senza controllo e con le ruote forate, proseguiva la sua corsa fino ad arrestarsi a diverse decine di metri nel centro della strada. I verbalizzanti, stante i danni riportati dal veicolo A, la velocità non commisurata alle condizioni della strada, la guida in stato di ebbrezza alcolica del conducente, non esclude che questi possa aver perso il controllo ancora prima dell'urto (…) VARIE: Veniva allertata la C.O. di Civitavecchia affinchè disponesse accertamenti del tasso alcoolemico dei conducenti dei veicoli, stante la notizia dell'avvenuto decesso presso il PIT di Ladispoli del conducente del veicolo B la CO disponeva l'invio sul posto del Comandante della Stazione CC di Campo di Mare competente per territorio giunto Per_5 unitamente a personale della stazione alle successive ore 22.45. I veicoli A e B venivano sequestrati con verbale a parte, affidati alla depositeria di Tes_2
di Cerveteri Via Fontana Morella e messi a disposizi
[...] Cont nte Alle ore 23 circa stante l'accertamento eseguito presso l'Ospedale civile di Civitavecchia ove il deferito, è ricoverato, è Controparte_2 stato riscontrato il tasso alcol emico con il valo iva dichiarato in stato di arresto per omicidio stradale e piantonato da nostro personale presso l'ospedale di Civitavecchia ove è ricoverato”. Dalla documentazione si evince anche che l'incidente è avvenuto alle ore 20 circa, mentre già all'arrivo al Pronto Soccorso alle ore 21.36 veniva CP_3 dichiarato de Si tratta, tra l'altro di dinamica, non contestata dall'assicurazione, la quale ha rilevato il concorso di colpa della vittima in assenza dell'uso delle cinture di sicurezza. Sotto tale profilo la relazione svolta nel procedimento penale a mezzo del ctu Ing. incaricato dal PM dott.ssa nel Persona_3 Persona_4 proc 310/2019 di effettuare una ric nti, rilevava: “gli airbag frontali e laterali risultano espulsi dal proprio alloggiamento e si nota anche l'attivazione dei pretensionatori delle cinture di sicurezza. Da quest'ultima affermazione si deduce che dato che la cintura di sicurezza era bloccata tutta all'interno del suo alloggiamento il conducente non ne facesse uso al momento del sinistro (…) Conclusioni: in seguito al sinistro il che verosimilmente non indossava le cinture di sicurezza CP_3 veniva proiettato all'esterno dell'abitacolo e rinvenuto in careggiata”. In termini di gravità della colpa e di contributo effettivo alla produzione dei danni, appare pari al 15% la colpa dell'attore, perché rimane senz'altro prevalente la grave imprudenza ed imperizia del conducente convenuto il quale si trovava alla guida in condizioni psichicamente alterate per un tasso alcolemico notevolmente elevato.
5.Sotto il profilo del rapporto parentale vale ricordare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, poiché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” (cfr Cass. civ. Sez. III Ord., 08/04/2020, n. 7743). Dunque, la convivenza non assurge ad imprescindibile presupposto per la risarcibilità del danno in favore del congiunto superstite, bensì quale elemento probatorio della ampiezza e profondità del rapporto, risarcibile, però, ove effettivo anche in assenza di una condizione di convivenza tra il defunto ed il parente superstite. Inoltre, qualora la liquidazione del danno viene richiesta da soggetti appartenenti alla famiglia nucleare (genitori, figli, fratelli o sorelle, coniuge), può presumersi la sussistenza di un intenso vincolo affettivo e di un progetto di vita comune, tale da cagionare quella sofferenza e quell'alterazione dell'esistenza che normalmente si accompagnano alla perdita di una persona tanto cara;
quando invece il risarcimento è richiesto da soggetti diversi da quelli appartenenti alla famiglia nucleare, deve essere provata l'esistenza di un saldo vincolo affettivo, che consenta di presumere il pregiudizio non patrimoniale patito in conseguenza della scomparsa del congiunto, a prescindere, lo si è detto, dal requisito della convivenza con quest'ultimo (Cass. 21230/2016; Cass. 29332/2017). Ancora di recente la Suprema Corte ha affermato che “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (Cass. civ. Sez. III Sent., 15/07/2022, n. 22397; Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 15/02/2018, n. 3767). Perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da un soggetto esterno al nucleo familiare ristretto (come ad esempio i nipoti, zii, affini), sebbene non sia più ritenuto indispensabile l'elemento della convivenza, si dovrà provare l'effettività e la consistenza del vincolo affettivo (Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., (ud. 11/05/2022) 05-07-2022, n. 21256). Quanto ai soggetti che non appartengono alla famiglia nucleare -ossia l'ex coniuge separata- non rientrando questi nella categoria di soggetti nei cui confronti è prevista una presunzione (in ogni caso relativa) di danno, è posto a loro carico l'onere di provare l'effettiva sussistenza del legame affettivo e di reciproca solidarietà con il defunto, tale da integrare i presupposti per l'insorgenza e la risarcibilità del danno non patrimoniale. Inoltre, per il coniuge in regime di separazione va osservato che la separazione integra un elemento che può portare a ritenere attenuata, ovvero addirittura del tutto superata, la presunzione di perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il coniuge defunto (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1025 del 17/01/2013), ferma restando la possibilità per il coniuge superstite di dimostrare la sussistenza di un vincolo affettivo particolarmente intenso nonostante la separazione, ovvero nell'assenza di convivenza, la quale, benché non costituisca, in generale, connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 18284 del 25/06/2021), è certamente rilevante e deve essere valutata, unitamente agli altri elementi forniti, i quali dovranno essere valutati, in maniera unitaria e complessiva ai sensi dell'art. 2729 c.c.. Nel caso di specie, deve osservarsi che gli elementi acquisiti in giudizio contrari alla sussistenza di “un vincolo affettivo particolarmente intenso, con la conseguenza che l'evento morte ha determinato un pregiudizio in capo al superstite” (Cass. civ. Sez. III, Sent., 17-01-2013, n. 1025; Cass. civ. 9010/2022, Cass. civ. 28222/2019:), essendo la separazione risalente da oltre 20 anni, avendo la vittima ricostituito un nuovo rapporto affettivo stabile, profondo e duraturo, non bastando quindi la mera circostanza della condivisione di figli nati in costanza del precedente matrimonio. In conclusione, deve ritenersi non provata la sussistenza di quel vincolo particolarmente intenso richiesto per integrare il danno da perdita del rapporto parentale in capo a la cui relativa domanda deve Parte_1 pertanto essere rigettata.
6.Diversamente per quanto riguarda la domanda di risarcimento proposta iure hereditatis per il danno morale catastrofale. È stato ritenuto, in astratto, configurabile e trasmissibile iure hereditatis il danno non patrimoniale nelle due componenti di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, configurabile in capo alla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo e di danno morale "terminale o catastrofale o catastrofico", ossia del danno consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte, con conseguente acquisizione di una pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi. Quindi, con riguardo al danno biologico terminale, concretamente richiesto e che è sempre presente a prescindere dallo stato di coscienza del leso, è configurabile, e trasmissibile "iure successionis", ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea, essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente (Cass. civ. Sez. lavoro, 28/02/2022, n. 6503; Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 22/01/2021, n. 1406; Cass. civ. Sez. III Ord., 05/07/2019, n. 18056; per la giurisprudenza di merito recente cfr Tribunale Cosenza Sez. II Sent., 12/08/2021). Sempre secondo una recente pronuncia della Suprema Corte "in tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo" (Cass. Civ. n. 7923/2024). Il riconoscimento del danno catastrofale va riconosciuto per la sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine, a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo trascorso tra le lesioni e il decesso. Pertanto, il fatto che la morte sia avvenuta rapidamente dopo nemmeno due ore dall'incidente non esclude il riconoscimento del danno catastrofale, non rilevando di per sé solo il tempo tra il sinistro e la morte, posto che è evidente dalla prova documentale e testimoniale che in seguito all'impatto la vittima ha mantenuto uno stato di coscienza e consapevolezza tali da apprendere la gravità dell'incidente, delle sue condizioni e delle lesioni riportate, nonché quindi del presumibile e verosimile sopraggiungere ineluttabile della morte, come in effetti occorso dopo circa due ore. Ai fini della liquidazione del danno morale catastrofale, esclusa l'applicabilità dei criteri orientativi specifici indicati per il danno non patrimoniale terminale nelle tabelle milanesi, in quanto elaborati su di una valutazione unitaria del danno terminale nelle sue diverse accezioni (morale e biologico, quest'ultima non richiesta e non ricorrente per il breve lasso di tempo del sopraggiungere della morte), va applicato un criterio equitativo puro. Venendo in rilievo un danno per la sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine, tale danno è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando, ai fini della liquidazione in via equitativa in base alle specificità del caso concreto, soltanto l'intensità della sofferenza medesima.
7.Nel caso di specie le modalità in cui si è verificato il fatto, la gravità delle lesioni, giustificano il riconoscimento di un danno nella misura di euro 20.000, da ridursi del 15% e quindi pari ad euro 17.000,00. Va a questo punto considerato che si tratta di una richiesta risarcitoria iure hereditatis. Con il coniuge concorrono come concreditori i due figli, i quali tuttavia hanno concluso una transazione tombale (quindi comprensiva delle poste iure hereditatis) con l'assicurazione ricevendo delle somme nella fase stragiudiziale. Pertanto, l'assicurazione è liberata per le quote dei figli eredi in virtù della transazione e va condannata a pagare la quota ereditaria di 1/3 al coniuge, quindi pari 5.666,66. Su questo importo spetta, inoltre, il risarcimento del danno da ritardo, che si calcola devalutando la somma totale alla data del fatto e calcolando gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza a vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del DM vigente, della somma riconosciuta all'attrice e dell'attività processuale in concreto svolta.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente la domanda di DICHIARA la Parte_1 responsabilità per le causali di cui in Controparte_2 nella causazione del decesso di co Controparte_3 del 15% in capo alla vittima, e, p NA Controparte_2
e al risarcimento iure Controparte_1 morale catastrofale patito da da liquidarsi, come da Controparte_3 motivazione, nell'importo di e ivalutazioni ed interessi legali come da motivazione;
-RESPINGE per il resto la domanda di risarcimento svolta iure proprio;
-CONDANNA e al Controparte_2 Controparte_1 pagamento in nte Parte_1 giudizio da liquidarsi nell'importo complessivo di euro 3.500,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dell'Erario in ragione dell'ammissione al gratuito patrocinio dell'attrice;
Si comunichi. Civitavecchia 20.05.2025
Il giudice
Daniele Sodani