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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/09/2025, n. 8780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8780 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 47043/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni, spirati i termini per l deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da: elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. De Girolamo Raffaele che la Parte_1 rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
- rappresentati e difesi dai propri funzionari Avv.ti Alessandra Molfese
[...]
e Emilia Principe ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20/12/2024 conveniva in giudizio, dinnanzi a codesto Parte_1
Tribunale, il e l' , Controparte_1 Controparte_1 premettendo di aver presentato domanda di inserimento nelle graduatorie scolastiche provinciali di Roma
(classi di concorso B019 e ADSS) per il biennio 2024/25 e 2025/26 allegando, come titoli la frequenza ai seguenti corsi:
1) Corso di perfezionamento sulla metodologia CLIL, lingua tedesca, presso la Scuola Superiore per
Mediatori Linguistici I.U.M. ACADEMY SCHOOL;
2) Corso di perfezionamento sulla metodologia CLIL, lingua inglese, presso l'Università Telematica
“E CAMPUS”, unitamente al possesso delle Certificazioni linguistiche di livello C2 Inglese e B2
Tedesco.
Parte ricorrente deduceva che - a seguito di un quesito in merito alla validità dei corsi CLIL rilasciati dalle
Scuole Superiori per Mediatori Linguistici – il MIM si fosse pronunciato con parere del 11.06.2024 n.
11276 nel senso che i corsi CLIL possono essere rilasciati solo dalle Università; pertanto, e in conseguenza di tale parere, con provvedimento n. 0036648/2024 del 10/09/2024, il Dirigente dell
[...]
di Roma, decurtava alla ricorrente tre punti in Controparte_2 graduatoria, disconoscendo la validità ai fini del detto punteggio del predetto corso di perfezionamento sulla metodologia CLIL presso la I.U.M. ACADEMY SCHOOL di Napoli.
Tanto premesso, parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “.IN VIA PRINCIPALE 1. Ritenere, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere correttamente inserita nelle Graduatorie Provinciali per il conferimento delle supplenze (GPS), 2024/2026, Classi di Concorso B019 - LABORATORI DI SERVIZI DI
RICETTIVITA' ALBERGHIERA per le supplenze ITP SC. SECONDARIA I E II GRADO II FASCIA
e ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO per le supplenze SU POSTO DI
SOSTEGNO I FASCIA, gestite dall' con i seguenti punteggi: Controparte_3
- Classe di concorso B019 con i seguenti punteggi: • TITOLO DI ACCESSO: 16 pt • TITOLI CULTURALI: 26 pt • PUNTEGGIO SERVIZI: 12 pt con un punteggio complessivo di 54pt. - Classe di concorso ADSS con i seguenti punteggi: • TITOLO DI ACCESSO:36 pt • TITOLI CULTURALI: 17 pt • PUNTEGGIO SERVIZI: 12 pt con un punteggio complessivo di 65 pt o, in subordine, con i punteggi ritenuti di giustizia, con conseguente riposizionamento nelle rispettive graduatorie.
2. conseguentemente, per l'effetto, ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a procedere alla correzione delle suddette graduatorie, inserendo la ricorrente ai rispettivi posti e con i punteggi
a lei legittimamente spettanti per come sopra specificati;
3. ove ritenuto necessario, a tal fine, preventivamente disapplicare gli atti e provvedimenti presupposti (O.M., D.M. e decreti di riferimento) e consequenziali (graduatorie provinciali delle supplenze e graduatorie di istituto della Provincia di Roma vigenti per il biennio 2024 -2026 gestite dall'
[...]
, per le classi di concorso B019 - LABORATORI DI SERVIZI DI Controparte_3
RICETTIVITA' ALBERGHIERA per le supplenze ITP SC. SECONDARIA I E II GRADO II FASCIA
e ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO per le supplenze SU POSTO DI
SOSTEGNO I FASCIA;
4. ordinare alle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per il corretto inserimento della ricorrente nelle dette graduatorie;
5. adottare ogni altro provvedimento ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito;
IN VIA
SUBORDINATA 6. Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del riscorso, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi risarcita il danno causato dalla inosservanza, da parte della Amministrazione, dei doveri di correttezza e buona fede che le incombono nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, da cui deriva una responsabilità di tipo relazionale o da contatto sociale qualificato.
7. Con riserva di agire in separato giudizio per la quantificazione del danno.
8. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario per anticipo fattone.”.
Il convenuto, costituendosi in giudizio, resisteva al ricorso, deducendo la legittimità CP_1 dell'operato dell'Amministrazione.
Sono invece rimasti contumaci gli altri soggetti inseriti in graduatoria, evocati quali controinteressati. All'odierna udienza, celebrata con le modalità della trattazione scritta, previo scambio di memorie, la causa, di natura documentale, è stata decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e pertanto non può essere accolto.
La ricorrente assume che ingiustamente non le è stato riconosciuto il punteggio aggiuntivo di 3 punti
(previsto dalle tabelle allegate all'OM 88/2024) per la frequenza al Corso di perfezionamento CLIL, lingua tedesca, pari a 60 CFU, presso la la I.U.M. ACADEMY SCHOOL di Napoli., conseguito all'esito di esame superato in data 22/2/2024. Diversamente, i 3 punti aggiuntivi le sarebbero stati riconosciuti per il conseguimento del Corso di perfezionamento sulla metodologia CLIL, lingua inglese, presso l'Università Telematica “E CAMPUS”, rispetto al quale infatti la ricorrente non muove censure di sorta.
1.1. Ebbene, è opportuno ricostruire il quadro normativo.
All'O.M. n. 88/2024, emessa dal per l'aggiornamento delle GPS biennio 2024/2026, sono allegate le tabelle di valutazione titoli che prevedono - per quanto qui di interesse - l'attribuzione di punteggio aggiuntivo per i candidati in possesso di certificazioni CLIL (acronimo di Content and Language
Integrated Learning, ovvero una metodologia che prevede l'insegnamento di contenuti disciplinari in lingua straniera) o CeClil (ovvero corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL). In particolare, la tabella richiamata dai ricorrenti alla voce B “Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso”, così dispone per quanto qui di interesse:
- punti 6 vengono assegnati per “Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo
14 del DM 249/2010 ovvero titolo di abilitazione all'insegnamento in CLIL in un paese UE, per ciascun titolo”;
- punti 3 vengono assegnati per “Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale al personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6,
o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.14, per ciascun titolo”.
Quel che qui rileva è che non esiste allo stato una fonte normativa che abiliti espressamente le “Scuole superiori di mediazione linguistica” a rilasciare la certificazione CLIL od organizzare corsi di perfezionamento in materia e, invece, le fonti normative fanno espresso ed esclusivo riferimento alle
“Università”. Infatti l'art. 14 del D.M. 10 settembre 2010 n. 249, rubricato: “Corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera”, prevede: “
1. Le universita' nei propri regolamenti didattici di ateneo possono disciplinare corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. Ai predetti corsi accedono gli insegnanti in possesso di abilitazione e di competenze certificate nella lingua straniera di almeno Livello C1 del "Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue" pubblicato nel
2001 dal Consiglio d'Europa.
2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono istituiti per la scuola secondaria di secondo grado e prevedono l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi comprensivi di un tirocinio di almeno 300 ore pari a 12 crediti formativi universitari.
3. Per garantire uniformita' tra i predetti corsi, le universita' si adeguano ai criteri stabiliti dal con proprio decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.
4. A conclusione del corso, al candidato che supera con esito favorevole l'esame finale e' rilasciato il certificato attestante le acquisite competenze per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera”. Anche l'art. 5 del Decreto del Direttore generale n. 6/2012, nell'ambito della definizione degli aspetti caratterizzanti i corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, secondo la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nei licei e negli istituti tecnici (art. 1 – Oggetto) prevede che, “1 . I corsi di perfezionamento sono realizzati da strutture universitarie … individuate attraverso appositi bandi …”.
1.2. Con il D.M. n. 1511 del 23 giugno 2022 tale previsione è stata modificata.
In particolare, il suddetto decreto, deputato a disciplinare gli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento per la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nelle scuole dell'infanzia e primaria e dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento con metodologia CLIL di discipline non linguistiche in lingua straniera rivolti ai docenti in servizio nelle scuole secondarie di primo e secondo, all'art. 4 prevede che, “1. I corsi di perfezionamento sono realizzati da Università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le Università telematiche… individuate attraverso appositi bandi …”.
In conclusione, tutte le fonti normative, richiamate nel provvedimento ministeriale impugnato, prevedono l'insegnamento riservato di questi specifici corsi cc.dd. CLIL o di perfezionamento di tale metodologia presso le Università e non anche presso le Scuole superiori di mediazione linguistica.
Sulla stessa questione di diritto si è espresso anche il Tar del Lazio con sentenza n. 17836/2024 del
15.10.2024 in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella che ci occupa, il quale, dopo ampia e attenta ricostruzione del quadro normativo, è giunto alla conclusione che: “non esista allo stato una fonte normativa che abiliti espressamente le Scuole superiori di mediazione linguistica a rilasciare la certificazione CLIL od organizzare corsi di perfezionamento in materia”.
Il Tar nella predetta sentenza ha pure evidenziato come: “Dalla medesima normativa in analisi si evince, inoltre, come le Università che possono erogare tali insegnamenti debbano partecipare a bandi selettivi e rispondere a specifici criteri indicati dal al fine di garantire uniformità tra i predetti corsi. Ciò, in ultima analisi, escluderebbe la possibilità, CP_1 adombrata da parte ricorrente, che la legittimazione all'organizzazione di tali corsi potrebbe derivare automaticamente ed in via alternativa all'Istituto ricorrente per via dell'avere inserito tali insegnamenti nell'ambito del proprio Statuto, per essere
Istituto abilitato ad attivare corsi di studi equipollenti alle Classi di laurea L-12 e LM-94 o per figurare nell'elenco dei soggetti “per la formazione del personale della scuola” ai sensi del decreto direttoriale del n. 13 del Controparte_1
5 luglio 2013, proprio perché la facoltà di impartire corsi CLIL richiede per legge il processo di selezione sopra indicato anche per le stesse Università”.
1.3. Infine, deve ribadirsi che le Scuole superiori per mediatori linguistici sono disciplinate dal D.M. n. 38 del 2002 e dal D.M. n. 59 del 2018 che, secondo la formulazione attualmente vigente, riconoscono ad esse la possibilità di erogare esclusivamente corsi di durata triennale equipollenti alla Classe L12 (art. 1, comma 2, del D.M. n. 38 del 2002) e corsi di durata biennale, equipollenti, ai soli fini professionali e concorsuali, alla Classe LM-94 (art. 4, D.M. n. 59 del 2018). Ne consegue che ove le Scuole superiori per mediatori linguistici attivino liberamente ulteriori corsi – come nel caso di specie il corso di perfezionamento CLIL pari a 60 CFU seguito dal ricorrente – il relativo titolo è privo di valore legale.
In definitiva la domanda va rigettata.
2. Quanto alla pretesa lesione del legittimo affidamento è sufficiente rilevare che, come eccepito dall'amministrazione, tenuto conto delle suindicate indicazioni, essa ha provveduto in occasione dell'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per il biennio 2024/2026 a rettificare i punteggi relativi ai titoli CLIL, sia nel caso in cui gli stessi fossero stati dichiarati dagli aspiranti in sede di aggiornamento sia ove già dichiarati nei precedenti bienni di vigenza delle graduatorie, e ciò in esercizio del potere di autotutela riconosciutole dalla Legge n. 241/1990, al fine di garantire il ripristino della legalità dell'azione amministrativa, in ossequio al principio di parità di trattamento tra gli aspiranti.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente, CP_1 liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge.
Roma, 11.09.2025
Il Giudice
Silvia Antonioni