Ordinanza collegiale 30 giugno 2020
Ordinanza collegiale 20 agosto 2020
Sentenza 26 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 26/01/2021, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/01/2021
N. 00105/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01671/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1671 del 2010, proposto da
Consorzio Lumera, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Barel, Diego Signor, con domicilio eletto presso lo studio Bruno Barel in San Vendemiano, via Friuli, 10;
contro
Comune di Asiago, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Domenichelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Gall. G. Berchet n. 8;
nei confronti
Eredi di EG MP, NI IA, SA US e ON Giuliana, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Asiago n. 90 del 1 giugno 2010 avente ad oggetto 'Piano di Lottizzazione Ambito 'C' Lumera. Provvedimento di non adozione'; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Asiago;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2020 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- il presente ricorso s’inserisce nell’ambito di un ampio contenzioso instaurato dal Consorzio ricorrente contro il Comune di Asiago per contrastare i provvedimenti adottati dall’ente nel ritenuto intento di impedire l’urbanizzazione delle zone di espansione previste dagli strumenti urbanistici comunali allora vigenti, in attesa della riforma del PAT;
- con il ricorso all’esame il Consorzio Lumera ha impugnato la deliberazione della Giunta comunale di Asiago n. 90 del 1 giugno 2010 avente ad oggetto “Piano di Lottizzazione Ambito C: Lumera. Provvedimento di non adozione” e gli atti istruttori presupposti;
- nelle note d’udienza depositate in data 9 dicembre 2020 il Comune di Asiago ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso per effetto dell’adozione del PAT del Comune di Asiago con deliberazione del Consiglio comunale n.1/2011 e ratificato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 706/2012 che ha stralciato la volumetria a destinazione residenziale prevista dal P.R.G. nelle Aree di trasformazione residenziale – Ambiti di trasformazione esterna all’edificato, tra le quali rientrano quelle di proprietà della ricorrente;
- il ricorso proposto dalla stessa ricorrente avverso i sopraindicati atti di pianificazione è stato rigettato con sentenza di questo T.A.R. n. 687 del 30 luglio 2020;
Ritenuto che:
- il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 35, comma 1, lett. c), in quanto, per effetto del suddetto stralcio, il bene della vita in astratto conseguibile dal ricorrente per effetto dell’azione demolitoria proposta (ovvero l’approvazione del piano di lottizzazione dell’ambito C) non è, allo stato, conseguibile, perché impedito dalle previsioni pianificatorie successive;
- ai sensi del maggioritario orientamento giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, perché il giudice si pronunci sull’illegittimità degli atti impugnati, nel caso sia venuto meno l’interesse all’annullamento degli stessi, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a, occorre che la domanda risarcitoria sia stata proposta nello stesso giudizio, oppure la parte ricorrente dimostri che ha già incardinato un separato giudizio di risarcimento o che è in procinto di farlo, non essendo in proposito sufficienti manifestazioni generiche di interesse (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 1 luglio 2019, n.1516 e la giurisprudenza ivi richiamata: T.A.R. Sicilia, Palermo, 22 marzo 2019, n. 823, T.A.R. Piemonte, Sez. II, 18 settembre 2018, n. 1034, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 15 marzo 2018, n. 731, id., sez. IV, 11 maggio 2018, n. 1256, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 28 giugno 2017, n. 1573; Consiglio di Stato, sez. IV, 18 agosto 2017, n. 4033; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 19 aprile 2019, n. 267, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater, Sent. 15 maggio 2019, n. 6020, id., Sez. I Quater, 21 marzo 2019, n. 3791; T.A.R. Veneto, sez. III, 26 marzo 2018, n. 341);
- nel caso di specie, la domanda risarcitoria non è stata proposta nel corso del presente giudizio, né la parte ricorrente ha dichiarato di non averla ancora incardinata;
Ritenuto, infine, che sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 17 dicembre 2020 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO