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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/03/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
583/2024 RG.
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Clotilde Parise ‒ presidente
Marco Campagnolo ‒ consigliere relatore
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
), con l'avv. Parte_1 C.F._1
TOMASELLI NATHALIE
contro
, Controparte_1 C.F._2
con l'avv. GALLINARO MARIA TERESA
oggetto: lesione personale;
causa trattenuta in decisione sulle conclusioni: per la parte appellante : piaccia all'Ecc.ma Corte Parte_1
d'Appello di Venezia, contrariis rejectis, ed in totale riforma dell'appellata sentenza nel merito in via principale e in totale riforma dell'appellata sentenza:
1 - accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta impresa individuale in persona del legale rappresentate sig. P_
, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., in P_
relazione al sinistro occorso alla Sig.ra in Parte_1
Casalserugo, Piazzetta Aldo Moro, il 15.04.2021;
- condannare la convenuta impresa individuale in P_
persona del legale rappresentate , al risarcimento, P_
anche in via equitativa, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice come meglio specificati nella narrativa del presente atto, e complessivamente determinati nella somma di € 16.695,25 (già detratta la somma di € 1.500,00 corrisposta ante causam e trattenuta a mero titolo di acconto) o quella diversa, maggiore o minore, che verrà riconosciuta di giustizia a seguito dell'espletata istruttoria;
nel merito in via subordinata:
- accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta impresa individuale in persona del legale rappresentate sig. P_
, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c., in P_
relazione al sinistro occorso a in Casalserugo, Parte_1
Piazzetta Aldo Moro, il 15.04.2021; e per l'effetto
- condannare la convenuta impresa individuale in P_
persona del legale rappresentate , al risarcimento, P_
anche in via equitativa, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice, come meglio specificati nella narrativa del presente atto, e complessivamente determinati nella somma di € 16.695,25 (già detratta la somma di € 1.500,00 corrisposta ante causam e trattenuta a mero titolo di acconto) o quella diversa, maggiore o minore, che verrà riconosciuta di giustizia a seguito dell'espletata istruttoria;
in ogni caso:
2 - condannare la convenuta impresa individuale in P_
persona del legale rappresentate sig. , al pagamento di P_
interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme di cui sopra anche secondo i criteri di cui alla sentenza della Suprema Corte n. 1712 del 1995, dal sinistro al saldo.
- condannare la convenuta impresa individuale in P_
persona del legale rappresentate sig. alla integrale P_
rifusione delle spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le spese di CTU (€ 854,00) e CTP (€ 610,00), da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
nel merito in via gradata:
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di gravame proposti in via principale si chiede all'Ecc.ma Corte,
a parziale riforma delle statuizioni della sentenza di primo grado,
- disporsi la totale compensazione delle spese di lite ivi comprese le spese di CTU e CTP, per entrambi i gradi di giudizio;
nel merito in via ulteriormente gradata: nella denegata e non creduta ipotesi di riconferma nel merito della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Padova, si chiede che l'Ecc.ma Corte disponga la totale compensazione delle spese di lite per il presente gravame.
In via istruttoria: si precisa che nel corso dell'istruttoria di primo grado il Giudice ordinava a parte attrice la produzione in giudizio di documentazione fotografica, in cartaceo, e a colori e si fa pertanto istanza di acquisizione della predetta documentazione allegata in cartaceo al fascicolo di primo grado. Si prende atto dell'ordinanza istruttoria del 26.01.2023 secondo cui “la dinamica del fatto non necessiti di prove testimoniali in quanto è già sufficiente la documentazione prodotta”, e, laddove ritenuto necessario si insiste per
3 l'ammissione delle prove orali come articolate nella seconda memoria autorizzata e come ampiamente ripercorse in seno alla discussione orale e precisazione delle conclusioni del 18.01.2024 e che di seguito si ritrascrivono:
1) vero che il giorno 15.04.2021 alle ore 12.05 circa, in località
Casalserugo, la Sig.ra si trovava a percorrere a piedi Parte_1
il marciapiedi di piazzetta Aldo Moro durante lo svolgimento del consueto mercato settimanale;
2) vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo precedente la Sig.ra transitava sul marciapiede che Parte_1
costeggia il Municipio nello spazio retrostante l'autoveicolo attrezzato per uso negozio targato BW909PM in uso all'impresa individuale
[...]
; P_
3) vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui ai capitoli precedenti l'autoveicolo attrezzato per uso negozio targato BW909PM in uso all'impresa individuale usufruiva del collegamento P_
all'energia elettrica mediante un cavo mobile di colore grigio, collegato all'interno del Municipio?
4) vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo precedente il cavo grigio di collegamento all'energia elettrica era libero a spirale sull'asfalto e sul marciapiede;
5) vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo precedente il cavo grigio di collegamento all'energia elettrica era privo di protezioni;
6) vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo precedente il cavo grigio di collegamento all'energia elettrica era privo di segnalazioni nelle immediate vicinanze;
4 7) vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo precedente il cavo grigio di collegamento all'energia elettrica attraversava il marciapiede per tutta la sua larghezza;
8) vero che nel transitare nei pressi del predetto furgone attrezzato per Contr il mercato settimanale in uso al Sig. la Sig.ra Parte_1
inciampava sul cavo di colore grigio di collegamento all'energia elettrica cadendo rovinosamente a terra;
9) vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui ai capitoli precedenti la Sig.ra veniva soccorsa dai Sigg.ri Sig.ri Parte_1
e che prestavano i primi soccorsi;
Parte_2 Parte_3
10) vero che a seguito della denuncia querela sporta dalla Sig.ra venivano assunte a sommarie informazioni dai Carabinieri Parte_1
di Casalserugo i Sigg.ri e;
Parte_2 Parte_3
11) vero che il Sig. rilasciava ai Carabinieri di Parte_2
Casalserugo le dichiarazioni di cui al doc17 di parte attrice che le si rammostra;
12) vero che il Sig. rilasciava ai Carabinieri di Parte_3
Casalserugo le dichiarazioni di cui al doc. 18 di parte attrice che le si rammostra;
13) vero che successivamente al sinistro che vedeva coinvolta la Sig.ra i Carabinieri di Casalserugo a seguito di sopralluogo sui Parte_1
luoghi dell'evento acquisivano in data 15.07.2021 la documentazione fotografica di cui al doc. 19 di parte attrice che le si rammostra;
14) vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo precedente, quindi successivamente al verificarsi del sinistro, veniva posizionato un tappetino in gomma sul marciapiede a copertura del cavo di alimentazione dell'energia elettrica che riforniva l'autoveicolo attrezzato per uso negozio targato BW909PM.
5 Si indicano sin d'ora quali testi i Sig.ri e Parte_2 Parte_3
, nonché gli Agenti verbalizzanti ed in particolare il Mar. Magg.
[...]
Costantino Bellucci e Lgt. C. S. Giovanni Patisso presso il Comando
Stazione Carabinieri di Casalserugo;
con riserva di altri indicarne. Si chiede sin d'ora di essere abilitati a prova contraria con i testi indicati a prova diretta sulle circostanze di prova ex adverso articolate, ove ammesse;
per la parte appellata : nel merito: Controparte_1
rigettarsi il proposto gravame e confermarsi l'impugnata sentenza n.
163/2024 emessa dal Tribunale di Padova in data 18.1.2024 nella causa rubricata al 3566/2024 R.G. Con integrale rifusione delle spese e competenze del presente giudizio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con sentenza n. 163/2024 il tribunale di Padova ha così deciso:
«definitivamente pronunziando, rigetta la domanda. Condanna
a rifondere a le spese di giudizio, Parte_1 P_
liquidate in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali. Pone anche le spese di ctu definitivamente a carico della . Parte_1
2. Il tribunale ha osservato che: in data 15.4.2021, alle ore 12.05 circa, , nel camminare lungo il marciapiede Parte_1
costeggiante il Municipio in piazzetta Aldo Moro, a Casalserugo (PD), durante lo svolgimento del mercato settimanale, è inciampata cadendo rovinosamente a terra a causa di un cavo elettrico lasciato libero sul marciapiede, non segnalato e privo di protezione, riportando un
6 «politraumatismo contusivo all'emisoma sx (spalla sx, emitorace sx, polso sx, anca sx e ginocchio sx)» (vd. doc. 3 . Parte_1
3. Il cavo collegava l'autoveicolo attrezzato per uso negozio targato
BW909PM, in ditta a e in uso all'impresa individuale CP_2
, esercente il dettaglio di prodotti ittici, con la presa P_
elettrica predisposta dal comune di Casalserugo, situata all'interno del
Municipio.
4. , in data 14.7.2021, ha presentato formale Parte_1
denuncia-querela contro ignoti e a seguito delle indagini espletate, il
PM ha esercitato l'azione penale nei confronti di per il P_
reato previsto ex art. 590 cp. Nelle more del giudizio è stato sottoscritto un accordo transattivo con cui si è impegnata a Parte_1
rimettere la querela, riservandosi di agire civilmente per il risarcimento dei danni, a fronte del pagamento da parte di di € P_
1.500,00, offerti dallo stesso a titolo di risarcimento del danno patito, pur senza riconoscere la propria responsabilità in ordine ai fatti contestati.
5. ha adito quindi il Tribunale di Padova con Parte_1
domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, pari a € 16.695,25, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (con acconto di € 1.500,00 già detratto) ex art. 2051 cc, e in via subordinata ex art. 2043 cc, oltre l'integrale rifusione delle spese e competenze di lite, comprese le spese di CTU e CTP.
6. Con comparsa del 28.9.2022 si è costituito P_
resistendo a quanto dedotto dall'attrice.
7. Il Tribunale, con sentenza resa ex art. 281 sexies cpc, ha rigettato la domanda poiché, nonostante la caduta di sia stata Parte_1
determinata dal cavo elettrico sul marciapiede, il predetto cavo era ben
7 visibile, essendo il fatto accaduto in pieno giorno, e pertanto il comportamento imprudente dell'attrice ha interrotto il nesso causale tra il fatto e l'evento dannoso, connotandosi come «esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro».
8. Con atto del 4.4.2024 ha proposto appello Parte_1
deducendo sette motivi.
9. La parte appellata si è costituita Controparte_1
con comparsa del 25.07.2024 resistendo al gravame.
10. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 189 cpc, con i termini di legge per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
11. Col primo motivo (pagg. 9-12), l'appellante deduce: «errata e/o contraddittoria motivazione in ordine all'accertamento del fatto storico ed alle risultanze istruttorie e documentali in atti». Sostiene che il
Tribunale, ha accertato i fatti così come da lei prospettati, ma ha poi errato nel non considerare la pericolosità del cavo elettrico e nel non riconoscere la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il fatto dannoso.
12. Ad avviso della Corte, il motivo non è fondato. In effetti,
è inciampata su un cavo elettrico ben visibile, Parte_1
posizionato sul marciapiede, che collegava l'autoveicolo in uso Contr all'impresa on l'allacciamento elettrico all'interno del Municipio.
La circostanza che il cavo fosse facilmente visibile in pieno giorno, e che l'appellante si trovasse presso un mercato (una situazione quindi in cui si doveva camminare prestando particolare attenzione) è rilevante poiché, per giurisprudenza di legittimità, in applicazione dell'art. 2051 cc, «quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso
8 danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso» (vd. Cass.
SU 20943/2022, Cass. 11152/2023).
13. Il caso fortuito di cui all'art. 2051 cc, infatti, può essere rappresentato anche dalla condotta del danneggiato, quando tale imprudente comportamento riveste esclusiva efficienza causale nel produrre il danno. La condotta del danneggiato deve essere valutata a seconda del grado di incidenza sull'evento, in applicazione dell'art. 1227, 1° comma cc, tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela da ricondursi al principio di solidarietà ex art. 2
Cost. (vd. Cass. SU 20943/2022, Cass. 11152/2023).
14. Nel caso in esame, si ritiene che se l'appellante avesse tenuto un comportamento più attento e prudente, avrebbe potuto accorgersi della presenza del cavo elettrico e, di conseguenza, evitare la caduta.
15. Quanto poi alla pericolosità del cavo «libero e mobile con conseguente pericolo di inciampo per chiunque si trovasse a transitarvi accanto o addirittura di possibile scarica elettrica e/o dispersione di corrente» (vd. atto di citazione appello p. 12), la giurisprudenza ha sottolineato che la responsabilità ex art. 2051 cc ha natura oggettiva e prescinde da qualunque indagine sulla colpa: spetta quindi al danneggiato dimostrare il nesso eziologico tra la cosa e l'evento, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della prima. Inoltre, il riferimento a omissioni, violazione di obblighi legali, di norme tecniche o criteri di comune prudenza del custode rileva solo ex art. 2043 cc «salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a
9 dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso», come avviene nel caso in esame (vd. Cass. SU 20943/2022,
Cass. 12663/2024, Cass. 11152/2023, Cass. 2477/2018, Cass.
2483/2018).
16. Nella specie, al contrario, il nesso di causa è escluso dal fatto il cavo elettrico era senza alcun dubbio visibile, tenuto conto di tutte le circostanze di tempo e luogo, e non era stato collocato con modalità tali da costituire insidia o trabocchetto: che poi attraversasse longitudinalmente il marciapiede non appare sufficiente a neutralizzare la condotta quanto meno distratta dell'infortunata.
17. Col secondo motivo (pagg. 12-15) l'appellante deduce: «errata
e/o contraddittoria motivazione in ordine alla (non) sussistenza della responsabilità custodiale ex art. 2051 cc per caso fortuito dovuto al comportamento della danneggiata». Sostiene che il tribunale ha erroneamente operato un'inversione logica nella motivazione, facendo ricadere sull'attrice la responsabilità della mancata prova di aver usato la necessaria diligenza e presupponendo che la stessa avrebbe dovuto dare prova positiva della responsabilità della convenuta.
18. Il motivo non è fondato, poiché l'articolo 2051 cc, relativo alla responsabilità da cosa in custodia che causa un danno ad altri, prevede che chi subisce il danno ha l'onere di dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia e il fatto dannoso, mentre il custode deve provare il caso fortuito, ossia un evento che ne faccia escludere la responsabilità.
19. Come si è detto, la giurisprudenza ha chiarito a più riprese che la responsabilità del custode per i danni cagionati è di tipo oggettivo e non presunto, ma è necessario che il danneggiato dimostri il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno. Ora, ha Parte_1
10 dimostrato che la caduta è avvenuta per via del cavo elettrico posizionato sul marciapiede. Il convenuto , tuttavia, ha P_
dimostrato l'interruzione del nesso, ovvero che l'evento si è verificato per il comportamento disattento e imprudente dell'attrice, che si qualifica come causa autonoma dell'evento. Nella comparsa di costituzione di primo grado di , infatti, si legge che «è in P_
ogni caso lecito dedurre la visibilità e prevedibilità della presenza del cavo elettrico: era giorno di mercato a Casalserugo e molti dei banchi- furgoni presenti in loco si collegano alla rete elettrica comunale confluendo all'interno dell'androne del vicino municipio…il furgone del convenuto, adibito al commercio di prodotti ittici freschi era, come sempre avvenuto negli ultimi vent'anni, collegato anche alla rete idrica comunale, con una conseguente ridondanza di cavi a tutto vantaggio della visibilità degli stessi;
inoltre, l'infortunio è avvenuto a mezzogiorno di una soleggiata giornata di aprile, con condizioni di visibilità ottimali». «L'attrice, inoltre, che abita nelle immediate vicinanze, era ed è una frequentatrice assidua del mercato settimanale
a Casalserugo: elementi tutti sufficientemente idonei ad inferire una conoscenza dei luoghi e la prevedibilità soggettiva di cavi a terra, normalmente correlata alla presenza di mercati ambulanti» (vd. pag. 3 comparsa di costituzione di primo grado ). P_
20. Inoltre, è orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità che la natura della cosa ha valore sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito: meno questa è intrinsecamente pericolosa (un cavo ben visibile) «tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad
11 escludere, dunque, la responsabilità del custode» (vd. Cass.
12663/2024).
21. Col terzo motivo (pagg. 15-18) l'appellante deduce: «errata
e/contraddittoria motivazione in ordine alla sussistenza della responsabilità dell'attrice – inapplicabilità dell'art. 1227, 2° comma cc». Sostiene che il tribunale ha errato nel privilegiare la posizione del convenuto addebitando unicamente alla danneggiata un comportamento negligente e riconoscendo come sussistente l'esimente del caso fortuito costituito dal fatto colposo dell'appellante; inoltre, col quarto motivo
(pag. 19) deduce: «erronea e/o omessa motivazione in ordine alla sussistenza, in via subordinata, della corresponsabilità dell'attrice - applicabilità dell'art. 1227 co. 1 c.c.» e sostiene che il tribunale non ha considerato l'ipotesi di un possibile concorso colposo del danneggiato alla luce del disposto di cui all'art. 1227, 1° comma cc, al fine di graduare le responsabilità.
22. Entrambi i motivi non sono fondati, poiché il primo giudice ha semplicemente ritenuto che il comportamento dell'appellante, imprudente e disattento, integrasse in via esclusiva il caso fortuito ex art. 2051 cc. L'articolo 1227, 1° comma cc è stato richiamato in sentenza allo scopo di valutare la condotta della danneggiata
Contr nell'interazione con la cosa in custodia al anche in applicazione del dovere generale di ragionevole cautela e il principio di solidarietà ex art. 2 Cost, mentre non è stato fatto alcun riferimento alla diversa fattispecie prevista dall'art. 1227, 2° comma cc.
23. Col quinto motivo (pagg. 19 -20) l'appellante deduce: «erronea
e/o omessa motivazione in ordine alla sussistenza, in via subordinata, della responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 cc». Sostiene che il Tribunale ha omesso di considerare l'ipotesi di sussistenza ai
12 danni dell'attrice del danno ex art. 2043 cc in ragione del fatto che il convenuto posizionava un cavo elettrico sul marciapiede, destinato al transito dei pedoni.
24. Il motivo non può essere accolto, poiché per agire ai sensi dell'art. 2043 cc è necessario provare il dolo o la colpa dell'antagonista,
e questo non è avvenuto nel corso del giudizio – vd. p. es. Cass.
3294/2022: «ai fini della responsabilità risarcitoria ex art. 2043 cc per omissione, non è sufficiente la sussistenza di un obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso quale criterio oggettivo integrante il nesso di causalità materiale, ma occorre altresì un criterio soggettivo di imputazione della responsabilità relativo a un addebito quantomeno colposo all'agente». Non v'è infatti alcun riscontro che l'appellato abbia posto in essere una condotta negligente o imprudente, e che collocando il cavo elettrico abbia creato un'insidia, o comunque una fonte di pericolo per i terzi, tale da far sorgere una responsabilità extracontrattuale a suo carico.
25. Il sesto motivo (pagg. 20-24) che tratta la «quantificazione del danno a seguito dell'espletata ctu medico legale» è assorbito dal rigetto dei precedenti.
26. Anche il settimo motivo (p. 24) va disatteso, poiché in ipotesi di rigetto del gravame, si limita a chiedere la compensazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio o in via del tutto residuale dell'appello,
«in ragione dell'evidente carattere punitivo della predetta sentenza»: trattasi all'evidenza di un argomento non pertinente, considerato che la decisione è stata motivata sul punto centrale della causa, ovvero l'inesistenza del nesso di causa.
27. Per le indicate ragioni, l'appello proposto Parte_1
non può essere accolto. Le spese sono regolate secondo la soccombenza
13 e liquidate applicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento (da
€ 5.201,00 a € 26.000,00), avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM 55/2014).
28. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1‒quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l.
228/2012, sicché la parte obbligata deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da , e conferma la Parte_1
sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere le spese liquidate in € Parte_1
1.984,00 per compenso a favore della parte appellata, oltre accessori di legge;
3. deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato e manda alla cancelleria per competenza;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
Venezia, 21.3.2025.
Il consigliere estensore
Marco Campagnolo
la Presidente
Clotilde Parise
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
583/2024 RG.
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Clotilde Parise ‒ presidente
Marco Campagnolo ‒ consigliere relatore
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
), con l'avv. Parte_1 C.F._1
TOMASELLI NATHALIE
contro
, Controparte_1 C.F._2
con l'avv. GALLINARO MARIA TERESA
oggetto: lesione personale;
causa trattenuta in decisione sulle conclusioni: per la parte appellante : piaccia all'Ecc.ma Corte Parte_1
d'Appello di Venezia, contrariis rejectis, ed in totale riforma dell'appellata sentenza nel merito in via principale e in totale riforma dell'appellata sentenza:
1 - accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta impresa individuale in persona del legale rappresentate sig. P_
, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., in P_
relazione al sinistro occorso alla Sig.ra in Parte_1
Casalserugo, Piazzetta Aldo Moro, il 15.04.2021;
- condannare la convenuta impresa individuale in P_
persona del legale rappresentate , al risarcimento, P_
anche in via equitativa, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice come meglio specificati nella narrativa del presente atto, e complessivamente determinati nella somma di € 16.695,25 (già detratta la somma di € 1.500,00 corrisposta ante causam e trattenuta a mero titolo di acconto) o quella diversa, maggiore o minore, che verrà riconosciuta di giustizia a seguito dell'espletata istruttoria;
nel merito in via subordinata:
- accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta impresa individuale in persona del legale rappresentate sig. P_
, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c., in P_
relazione al sinistro occorso a in Casalserugo, Parte_1
Piazzetta Aldo Moro, il 15.04.2021; e per l'effetto
- condannare la convenuta impresa individuale in P_
persona del legale rappresentate , al risarcimento, P_
anche in via equitativa, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice, come meglio specificati nella narrativa del presente atto, e complessivamente determinati nella somma di € 16.695,25 (già detratta la somma di € 1.500,00 corrisposta ante causam e trattenuta a mero titolo di acconto) o quella diversa, maggiore o minore, che verrà riconosciuta di giustizia a seguito dell'espletata istruttoria;
in ogni caso:
2 - condannare la convenuta impresa individuale in P_
persona del legale rappresentate sig. , al pagamento di P_
interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme di cui sopra anche secondo i criteri di cui alla sentenza della Suprema Corte n. 1712 del 1995, dal sinistro al saldo.
- condannare la convenuta impresa individuale in P_
persona del legale rappresentate sig. alla integrale P_
rifusione delle spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le spese di CTU (€ 854,00) e CTP (€ 610,00), da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
nel merito in via gradata:
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di gravame proposti in via principale si chiede all'Ecc.ma Corte,
a parziale riforma delle statuizioni della sentenza di primo grado,
- disporsi la totale compensazione delle spese di lite ivi comprese le spese di CTU e CTP, per entrambi i gradi di giudizio;
nel merito in via ulteriormente gradata: nella denegata e non creduta ipotesi di riconferma nel merito della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Padova, si chiede che l'Ecc.ma Corte disponga la totale compensazione delle spese di lite per il presente gravame.
In via istruttoria: si precisa che nel corso dell'istruttoria di primo grado il Giudice ordinava a parte attrice la produzione in giudizio di documentazione fotografica, in cartaceo, e a colori e si fa pertanto istanza di acquisizione della predetta documentazione allegata in cartaceo al fascicolo di primo grado. Si prende atto dell'ordinanza istruttoria del 26.01.2023 secondo cui “la dinamica del fatto non necessiti di prove testimoniali in quanto è già sufficiente la documentazione prodotta”, e, laddove ritenuto necessario si insiste per
3 l'ammissione delle prove orali come articolate nella seconda memoria autorizzata e come ampiamente ripercorse in seno alla discussione orale e precisazione delle conclusioni del 18.01.2024 e che di seguito si ritrascrivono:
1) vero che il giorno 15.04.2021 alle ore 12.05 circa, in località
Casalserugo, la Sig.ra si trovava a percorrere a piedi Parte_1
il marciapiedi di piazzetta Aldo Moro durante lo svolgimento del consueto mercato settimanale;
2) vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo precedente la Sig.ra transitava sul marciapiede che Parte_1
costeggia il Municipio nello spazio retrostante l'autoveicolo attrezzato per uso negozio targato BW909PM in uso all'impresa individuale
[...]
; P_
3) vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui ai capitoli precedenti l'autoveicolo attrezzato per uso negozio targato BW909PM in uso all'impresa individuale usufruiva del collegamento P_
all'energia elettrica mediante un cavo mobile di colore grigio, collegato all'interno del Municipio?
4) vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo precedente il cavo grigio di collegamento all'energia elettrica era libero a spirale sull'asfalto e sul marciapiede;
5) vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo precedente il cavo grigio di collegamento all'energia elettrica era privo di protezioni;
6) vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo precedente il cavo grigio di collegamento all'energia elettrica era privo di segnalazioni nelle immediate vicinanze;
4 7) vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo precedente il cavo grigio di collegamento all'energia elettrica attraversava il marciapiede per tutta la sua larghezza;
8) vero che nel transitare nei pressi del predetto furgone attrezzato per Contr il mercato settimanale in uso al Sig. la Sig.ra Parte_1
inciampava sul cavo di colore grigio di collegamento all'energia elettrica cadendo rovinosamente a terra;
9) vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui ai capitoli precedenti la Sig.ra veniva soccorsa dai Sigg.ri Sig.ri Parte_1
e che prestavano i primi soccorsi;
Parte_2 Parte_3
10) vero che a seguito della denuncia querela sporta dalla Sig.ra venivano assunte a sommarie informazioni dai Carabinieri Parte_1
di Casalserugo i Sigg.ri e;
Parte_2 Parte_3
11) vero che il Sig. rilasciava ai Carabinieri di Parte_2
Casalserugo le dichiarazioni di cui al doc17 di parte attrice che le si rammostra;
12) vero che il Sig. rilasciava ai Carabinieri di Parte_3
Casalserugo le dichiarazioni di cui al doc. 18 di parte attrice che le si rammostra;
13) vero che successivamente al sinistro che vedeva coinvolta la Sig.ra i Carabinieri di Casalserugo a seguito di sopralluogo sui Parte_1
luoghi dell'evento acquisivano in data 15.07.2021 la documentazione fotografica di cui al doc. 19 di parte attrice che le si rammostra;
14) vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo precedente, quindi successivamente al verificarsi del sinistro, veniva posizionato un tappetino in gomma sul marciapiede a copertura del cavo di alimentazione dell'energia elettrica che riforniva l'autoveicolo attrezzato per uso negozio targato BW909PM.
5 Si indicano sin d'ora quali testi i Sig.ri e Parte_2 Parte_3
, nonché gli Agenti verbalizzanti ed in particolare il Mar. Magg.
[...]
Costantino Bellucci e Lgt. C. S. Giovanni Patisso presso il Comando
Stazione Carabinieri di Casalserugo;
con riserva di altri indicarne. Si chiede sin d'ora di essere abilitati a prova contraria con i testi indicati a prova diretta sulle circostanze di prova ex adverso articolate, ove ammesse;
per la parte appellata : nel merito: Controparte_1
rigettarsi il proposto gravame e confermarsi l'impugnata sentenza n.
163/2024 emessa dal Tribunale di Padova in data 18.1.2024 nella causa rubricata al 3566/2024 R.G. Con integrale rifusione delle spese e competenze del presente giudizio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con sentenza n. 163/2024 il tribunale di Padova ha così deciso:
«definitivamente pronunziando, rigetta la domanda. Condanna
a rifondere a le spese di giudizio, Parte_1 P_
liquidate in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali. Pone anche le spese di ctu definitivamente a carico della . Parte_1
2. Il tribunale ha osservato che: in data 15.4.2021, alle ore 12.05 circa, , nel camminare lungo il marciapiede Parte_1
costeggiante il Municipio in piazzetta Aldo Moro, a Casalserugo (PD), durante lo svolgimento del mercato settimanale, è inciampata cadendo rovinosamente a terra a causa di un cavo elettrico lasciato libero sul marciapiede, non segnalato e privo di protezione, riportando un
6 «politraumatismo contusivo all'emisoma sx (spalla sx, emitorace sx, polso sx, anca sx e ginocchio sx)» (vd. doc. 3 . Parte_1
3. Il cavo collegava l'autoveicolo attrezzato per uso negozio targato
BW909PM, in ditta a e in uso all'impresa individuale CP_2
, esercente il dettaglio di prodotti ittici, con la presa P_
elettrica predisposta dal comune di Casalserugo, situata all'interno del
Municipio.
4. , in data 14.7.2021, ha presentato formale Parte_1
denuncia-querela contro ignoti e a seguito delle indagini espletate, il
PM ha esercitato l'azione penale nei confronti di per il P_
reato previsto ex art. 590 cp. Nelle more del giudizio è stato sottoscritto un accordo transattivo con cui si è impegnata a Parte_1
rimettere la querela, riservandosi di agire civilmente per il risarcimento dei danni, a fronte del pagamento da parte di di € P_
1.500,00, offerti dallo stesso a titolo di risarcimento del danno patito, pur senza riconoscere la propria responsabilità in ordine ai fatti contestati.
5. ha adito quindi il Tribunale di Padova con Parte_1
domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, pari a € 16.695,25, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (con acconto di € 1.500,00 già detratto) ex art. 2051 cc, e in via subordinata ex art. 2043 cc, oltre l'integrale rifusione delle spese e competenze di lite, comprese le spese di CTU e CTP.
6. Con comparsa del 28.9.2022 si è costituito P_
resistendo a quanto dedotto dall'attrice.
7. Il Tribunale, con sentenza resa ex art. 281 sexies cpc, ha rigettato la domanda poiché, nonostante la caduta di sia stata Parte_1
determinata dal cavo elettrico sul marciapiede, il predetto cavo era ben
7 visibile, essendo il fatto accaduto in pieno giorno, e pertanto il comportamento imprudente dell'attrice ha interrotto il nesso causale tra il fatto e l'evento dannoso, connotandosi come «esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro».
8. Con atto del 4.4.2024 ha proposto appello Parte_1
deducendo sette motivi.
9. La parte appellata si è costituita Controparte_1
con comparsa del 25.07.2024 resistendo al gravame.
10. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 189 cpc, con i termini di legge per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
11. Col primo motivo (pagg. 9-12), l'appellante deduce: «errata e/o contraddittoria motivazione in ordine all'accertamento del fatto storico ed alle risultanze istruttorie e documentali in atti». Sostiene che il
Tribunale, ha accertato i fatti così come da lei prospettati, ma ha poi errato nel non considerare la pericolosità del cavo elettrico e nel non riconoscere la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il fatto dannoso.
12. Ad avviso della Corte, il motivo non è fondato. In effetti,
è inciampata su un cavo elettrico ben visibile, Parte_1
posizionato sul marciapiede, che collegava l'autoveicolo in uso Contr all'impresa on l'allacciamento elettrico all'interno del Municipio.
La circostanza che il cavo fosse facilmente visibile in pieno giorno, e che l'appellante si trovasse presso un mercato (una situazione quindi in cui si doveva camminare prestando particolare attenzione) è rilevante poiché, per giurisprudenza di legittimità, in applicazione dell'art. 2051 cc, «quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso
8 danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso» (vd. Cass.
SU 20943/2022, Cass. 11152/2023).
13. Il caso fortuito di cui all'art. 2051 cc, infatti, può essere rappresentato anche dalla condotta del danneggiato, quando tale imprudente comportamento riveste esclusiva efficienza causale nel produrre il danno. La condotta del danneggiato deve essere valutata a seconda del grado di incidenza sull'evento, in applicazione dell'art. 1227, 1° comma cc, tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela da ricondursi al principio di solidarietà ex art. 2
Cost. (vd. Cass. SU 20943/2022, Cass. 11152/2023).
14. Nel caso in esame, si ritiene che se l'appellante avesse tenuto un comportamento più attento e prudente, avrebbe potuto accorgersi della presenza del cavo elettrico e, di conseguenza, evitare la caduta.
15. Quanto poi alla pericolosità del cavo «libero e mobile con conseguente pericolo di inciampo per chiunque si trovasse a transitarvi accanto o addirittura di possibile scarica elettrica e/o dispersione di corrente» (vd. atto di citazione appello p. 12), la giurisprudenza ha sottolineato che la responsabilità ex art. 2051 cc ha natura oggettiva e prescinde da qualunque indagine sulla colpa: spetta quindi al danneggiato dimostrare il nesso eziologico tra la cosa e l'evento, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della prima. Inoltre, il riferimento a omissioni, violazione di obblighi legali, di norme tecniche o criteri di comune prudenza del custode rileva solo ex art. 2043 cc «salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a
9 dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso», come avviene nel caso in esame (vd. Cass. SU 20943/2022,
Cass. 12663/2024, Cass. 11152/2023, Cass. 2477/2018, Cass.
2483/2018).
16. Nella specie, al contrario, il nesso di causa è escluso dal fatto il cavo elettrico era senza alcun dubbio visibile, tenuto conto di tutte le circostanze di tempo e luogo, e non era stato collocato con modalità tali da costituire insidia o trabocchetto: che poi attraversasse longitudinalmente il marciapiede non appare sufficiente a neutralizzare la condotta quanto meno distratta dell'infortunata.
17. Col secondo motivo (pagg. 12-15) l'appellante deduce: «errata
e/o contraddittoria motivazione in ordine alla (non) sussistenza della responsabilità custodiale ex art. 2051 cc per caso fortuito dovuto al comportamento della danneggiata». Sostiene che il tribunale ha erroneamente operato un'inversione logica nella motivazione, facendo ricadere sull'attrice la responsabilità della mancata prova di aver usato la necessaria diligenza e presupponendo che la stessa avrebbe dovuto dare prova positiva della responsabilità della convenuta.
18. Il motivo non è fondato, poiché l'articolo 2051 cc, relativo alla responsabilità da cosa in custodia che causa un danno ad altri, prevede che chi subisce il danno ha l'onere di dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia e il fatto dannoso, mentre il custode deve provare il caso fortuito, ossia un evento che ne faccia escludere la responsabilità.
19. Come si è detto, la giurisprudenza ha chiarito a più riprese che la responsabilità del custode per i danni cagionati è di tipo oggettivo e non presunto, ma è necessario che il danneggiato dimostri il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno. Ora, ha Parte_1
10 dimostrato che la caduta è avvenuta per via del cavo elettrico posizionato sul marciapiede. Il convenuto , tuttavia, ha P_
dimostrato l'interruzione del nesso, ovvero che l'evento si è verificato per il comportamento disattento e imprudente dell'attrice, che si qualifica come causa autonoma dell'evento. Nella comparsa di costituzione di primo grado di , infatti, si legge che «è in P_
ogni caso lecito dedurre la visibilità e prevedibilità della presenza del cavo elettrico: era giorno di mercato a Casalserugo e molti dei banchi- furgoni presenti in loco si collegano alla rete elettrica comunale confluendo all'interno dell'androne del vicino municipio…il furgone del convenuto, adibito al commercio di prodotti ittici freschi era, come sempre avvenuto negli ultimi vent'anni, collegato anche alla rete idrica comunale, con una conseguente ridondanza di cavi a tutto vantaggio della visibilità degli stessi;
inoltre, l'infortunio è avvenuto a mezzogiorno di una soleggiata giornata di aprile, con condizioni di visibilità ottimali». «L'attrice, inoltre, che abita nelle immediate vicinanze, era ed è una frequentatrice assidua del mercato settimanale
a Casalserugo: elementi tutti sufficientemente idonei ad inferire una conoscenza dei luoghi e la prevedibilità soggettiva di cavi a terra, normalmente correlata alla presenza di mercati ambulanti» (vd. pag. 3 comparsa di costituzione di primo grado ). P_
20. Inoltre, è orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità che la natura della cosa ha valore sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito: meno questa è intrinsecamente pericolosa (un cavo ben visibile) «tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad
11 escludere, dunque, la responsabilità del custode» (vd. Cass.
12663/2024).
21. Col terzo motivo (pagg. 15-18) l'appellante deduce: «errata
e/contraddittoria motivazione in ordine alla sussistenza della responsabilità dell'attrice – inapplicabilità dell'art. 1227, 2° comma cc». Sostiene che il tribunale ha errato nel privilegiare la posizione del convenuto addebitando unicamente alla danneggiata un comportamento negligente e riconoscendo come sussistente l'esimente del caso fortuito costituito dal fatto colposo dell'appellante; inoltre, col quarto motivo
(pag. 19) deduce: «erronea e/o omessa motivazione in ordine alla sussistenza, in via subordinata, della corresponsabilità dell'attrice - applicabilità dell'art. 1227 co. 1 c.c.» e sostiene che il tribunale non ha considerato l'ipotesi di un possibile concorso colposo del danneggiato alla luce del disposto di cui all'art. 1227, 1° comma cc, al fine di graduare le responsabilità.
22. Entrambi i motivi non sono fondati, poiché il primo giudice ha semplicemente ritenuto che il comportamento dell'appellante, imprudente e disattento, integrasse in via esclusiva il caso fortuito ex art. 2051 cc. L'articolo 1227, 1° comma cc è stato richiamato in sentenza allo scopo di valutare la condotta della danneggiata
Contr nell'interazione con la cosa in custodia al anche in applicazione del dovere generale di ragionevole cautela e il principio di solidarietà ex art. 2 Cost, mentre non è stato fatto alcun riferimento alla diversa fattispecie prevista dall'art. 1227, 2° comma cc.
23. Col quinto motivo (pagg. 19 -20) l'appellante deduce: «erronea
e/o omessa motivazione in ordine alla sussistenza, in via subordinata, della responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 cc». Sostiene che il Tribunale ha omesso di considerare l'ipotesi di sussistenza ai
12 danni dell'attrice del danno ex art. 2043 cc in ragione del fatto che il convenuto posizionava un cavo elettrico sul marciapiede, destinato al transito dei pedoni.
24. Il motivo non può essere accolto, poiché per agire ai sensi dell'art. 2043 cc è necessario provare il dolo o la colpa dell'antagonista,
e questo non è avvenuto nel corso del giudizio – vd. p. es. Cass.
3294/2022: «ai fini della responsabilità risarcitoria ex art. 2043 cc per omissione, non è sufficiente la sussistenza di un obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso quale criterio oggettivo integrante il nesso di causalità materiale, ma occorre altresì un criterio soggettivo di imputazione della responsabilità relativo a un addebito quantomeno colposo all'agente». Non v'è infatti alcun riscontro che l'appellato abbia posto in essere una condotta negligente o imprudente, e che collocando il cavo elettrico abbia creato un'insidia, o comunque una fonte di pericolo per i terzi, tale da far sorgere una responsabilità extracontrattuale a suo carico.
25. Il sesto motivo (pagg. 20-24) che tratta la «quantificazione del danno a seguito dell'espletata ctu medico legale» è assorbito dal rigetto dei precedenti.
26. Anche il settimo motivo (p. 24) va disatteso, poiché in ipotesi di rigetto del gravame, si limita a chiedere la compensazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio o in via del tutto residuale dell'appello,
«in ragione dell'evidente carattere punitivo della predetta sentenza»: trattasi all'evidenza di un argomento non pertinente, considerato che la decisione è stata motivata sul punto centrale della causa, ovvero l'inesistenza del nesso di causa.
27. Per le indicate ragioni, l'appello proposto Parte_1
non può essere accolto. Le spese sono regolate secondo la soccombenza
13 e liquidate applicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento (da
€ 5.201,00 a € 26.000,00), avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM 55/2014).
28. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1‒quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l.
228/2012, sicché la parte obbligata deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da , e conferma la Parte_1
sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere le spese liquidate in € Parte_1
1.984,00 per compenso a favore della parte appellata, oltre accessori di legge;
3. deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato e manda alla cancelleria per competenza;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
Venezia, 21.3.2025.
Il consigliere estensore
Marco Campagnolo
la Presidente
Clotilde Parise
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