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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 11/07/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Verbale di udienza con sentenza contestuale
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
(c.f. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1 GIUSEPPE GARIBALDI, 68 09072 CABRAS ITALIA Difeso dall'avv. COGOTTI NUNZIO (c.f. ) con C.F._2 studio in VIA MASONES, 74 ORISTANO
– Parte principale –
(c.f. ), residente in [...]Parte_2 C.F._3 UMBERTO I, 48 09070 RIOLA CP_1 Difeso dall'avv. ATZENI SEBASTIANO (c.f.
), con studio in VIA BUSACHI, 7 09170 ORI- C.F._4
STANO
M.R. COSTRUZIONI VENDITA E AFFITTI SRLS (c.f.
) P.IVA_1 Contumace
– Controparte –
Ruolo: n. 243/2025 r.g.c.c.
Svolgimento dell'udienza
Il 11 luglio 2025 sono presenti le note conclusive delle parti.
— 1 — Le parti concludono come segue:
: Parte_1 1) Condannare l'Ing. e l' Parte_2 [...]
in solido e per l'intero tra loro, al risarci- Controparte_2 mento dei danni ammontanti alla somma di euro 34.264,96; 2) Condannare i resistenti al pagamento delle spese e compensi del presente procedimento, in solido e per l'intero, oltre spese generali ed accessori di legge.
: Parte_2
- In via principale, rigettare per i motivi sopra esposti, e in quanto infondate in fatto e in diritto, tutte le domande avanzate nel pre- sente procedimento dai Signori e nei con- Parte_1 Parte_3 fronti dell'ing. in quanto nessuna responsabilità può es- Parte_2 sergli addebitata quale progettista e/o direttore dei lavori,
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna dell'ing.
considerato il reale apporto professionale-intellettuale del pro- Pt_2 fessionista, ridurre proporzionalmente l'eventuale responsabilità del professionista e per l'effetto ridurre le somme eventualmente dovute ai ricorrenti della somma di Euro 6.630,02 vantata dall'ing. in Pt_2 virtù del residuo credito professionale che si eccepisce formalmente in compensazione.
- In via ulteriormente subordinata, condannare i ricorrenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa,
- In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.
La lettura della sentenza è sostituita dal deposito.
Ragioni della decisione
1. I fatti di causa.
Il 1° aprile 2022 e hanno affidato a Parte_1 Parte_3 MR Costruzioni Vendita e Affitti s.r.l.s. l'esecuzione di lavori di ristrut- turazione per il loro immobile a Oristano in via Masones 49. A tale scopo, hanno affidato la progettazione e la direzione dei lavori all'ing.
— 2 — Parte_2 Lamentando errori di progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori, i committenti hanno chiesto un accertamento tecnico preventivo, dal quale sono emersi:
— vizi di esecuzione: posa sbagliata delle tegole (da rifare), coi- bentazione a parete (da rifare a cappotto), prospetto principale ruotato tra il piano terra e il secondo piano (vizio meramente estetico da risar- cire), pensilina di pendenza sbagliata (da rifare), dimensione degli in- fissi diversa da quella in progetto.
— difformità tra quanto progettato e quanto eseguito: il secondo piano non è stato completato, l'altezza di gronda è superiore di 19 cm su un lato e 30 cm sull'altro (serve una variante).
— costi di ripristino: 24.004,30 o 27.111,26 € a seconda che gli infissi debbano essere esclusi o inclusi nei costi di ripristino. Concluso l'accertamento preventivo, i committenti hanno conve- nuto per il giudizio di merito MR e l'ing. chiedendo un risarci- Pt_2 mento pari a 34.264,96 € (cui sono state aggiunte allo stesso titolo spese legali che invece dovranno essere esaminate separatamente). Ritualmente convenuti, MR non si è costituita, mentre l'ing.
[...] CP_ ha ricusato ogni responsabilità, come di seguito sarà illustrato.
2. La posizione di MR.
Sulla base dei noti principi in materia di prova in relazione all'ina- dempimento, MR, omettendo di costituirsi, ha anche omesso di fornire qualunque prova dell'adempimento o dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause a lei non imputabili. Deve quindi essere ritenuta responsabile e condannata al risarci- mento del danno, nei limiti che saranno di seguito precisati.
3. La posizione dell'ing. Pt_2
3.1. Le obbligazioni del direttore dei lavori.
Una costante degli addebiti mossi al direttore dei lavori è di non aver vigilato sull'esecuzione dei lavori. Dal canto suo, l'ing. ha Pt_2
— 3 — sempre rimarcato che il direttore dei lavori non ha il dovere di essere presente costantemente in cantiere né tantomeno di controllare la cor- retta esecuzione di attività materiali in cantiere. Al riguardo cita due sentenze di cassazione, dal quale pretende di trarre argomenti a suo fa- vore. Premesso in diritto che i doveri del direttore dei lavori negli ap- palti tra privati non sono codificati, in quanto questo specifico contratto d'opera intellettuale non è disciplinato da alcuna norma di legge, né risultano stabiliti dalle parti, è certamente corretto rifarsi alla giurispru- denza in materia. Cass. n. 20557/2014 ha concluso che «Il direttore dei lavori, in sostanza, assume la specifica funzione di tutelare la posizione del com- mittente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità a quanto stabilito nel capitolato di appalto. Da questo, tuttavia, non deriva a suo carico né una responsa- bilità per cattiva esecuzione dei lavori imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, né un obbligo continuo di vigilanza anche in rela- zione a profili - tutto sommato marginali - come quello della copertura con teloni di plastica durante i lavori di scopertura e successiva rico- struzione del tetto. È fuori discussione, del resto, che questa sia stata, nella realtà, l'esclusiva causa del danno lamentato dall'originario at- tore». Cass. n. 14751/2019 ha concluse che «il direttore dei lavori, per- tanto, assume la specifica funzione di tutelare la posizione del commit- tente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei la- vori abbia luogo in conformità a quanto stabilito nel capitolato di ap- palto e quindi al progetto, fermo l'obbligo di intervento quando quest'ultimo presenti riconoscibili fattori di rischio (cfr. Cass.,
15/06/2018, n. 15732); da questo, e proprio per questo, non deriva a suo carico né una responsabilità per cattiva esecuzione dei lavori rife- ribile all'appaltatore, né un obbligo continuo di vigilanza anche in re- lazione a condotte marginali, sicché, in assenza di un qualche indice che faccia supporre che l'appaltatore sia stato sottoposto dal commit- tente a direttive così stringenti da sottrargli qualsiasi possibilità di au- todeterminazione, l'appaltatore rimane esclusivo responsabile dell'esecuzione delle opere previste ovvero dei danni conseguenti a ne- gligenza nell'attuazione medesima (Cass., n. 20557 del 2014, cit., pag.
16) ciò posto, come anticipato, non è discusso ed è oggetto d'incensu- rato accertamento in fatto - coincidente in primo e secondo grado - la
— 4 — circostanza per cui si trattò di negligenza in un'attività, quella di ap- posizione della guaina impermeabilizzante, senza alcuna difficoltà particolare, non bisognevole di alcuna direttiva specifica (pag. 8 della sentenza gravata), ovvero rientrante nella fattispecie di opera esecutiva non complessa e oggetto di "competenze e capacità di modesti operai edili" (pag. 12 del ricorso)». L'ing. dà quindi una lettura del tutto parziale delle sen- Pt_2 tenze in questione, ignorando completamente il fatto che la sorve- glianza non richiesta è quella su attività marginali, non su ogni attività esecutiva in generale, pena la sterilizzazione totale del suo incarico, po- sto che tutta l'attività dell'appaltatore è esecutiva. Se poi le attività malamente eseguite nel caso di specie siano mar- ginali o meno si vedrà dettagliatamente in seguito. Al riguardo non sarà seguito il metro fissato da Cass. n. 14751/2019, che ha ritenuto attività priva di difficoltà particolari la posa della guaina impermeabilizzante;
al contrario, la posa della guaina è attività che, per quanto di non ecces- siva difficoltà, è fondamentale, in quanto la sua cattiva esecuzione è puntualmente fonte di gravi infiltrazioni, e spesso eseguita malamente, con l'omissione delle attività preparatorie o la cattiva esecuzione della posa vera e propria. Sarà invece seguito il metro fissato da Cass. n. 20557/2014, che ha ritenuto attività marginale la copertura degli spazi con teloni di plastica. Le responsabilità dell'ing. saranno quindi valutate sulla Pt_2 base di questi principi di diritto, e non delle considerazioni della consu- lente tecnica, che ha fornito indicazioni di riparto di responsabilità che non le competevano.
3.2. Le tegole.
Con riferimento alla posa sbagliata delle tegole, l'ing. so- Pt_2 stiene di aver sollecitato più volte titolare della MR, a CP_4 posare correttamente le tegole. A sostegno, ha prodotto estratti di chat WhatsApp intrattenute tra loro. In particolare, si può leggere che il pro- blema è stato fatto presente una prima volta il 13 ottobre 2022, in quanto dal cattivo posizionamento delle tegole erano derivate infiltrazioni, e poi una seconda volta il 2 dicembre 2022. Fermo che la posa delle tegole non può essere qualificata come attività marginale, ritiene il giudice che la condotta non sia sufficiente a mandare esente l'ing. da responsabilità. Pt_2
— 5 — In questo contesto, non ha alcun senso attribuire la responsabilità ai committenti per aver sospeso i lavori il 16 marzo 2023, a ben cinque mesi dalla scoperta del vizio, in quanto a quel punto era del tutto evi- dente che l'appaltatore non voleva o non era in grado di porre rimedio alla cattiva esecuzione del lavoro. Ha invece molta rilevanza l'affermazione che dopo la sospen- sione dei lavori il cantiere è rimasto in stato di abbandono fino al 17 gennaio 2024, data del sopralluogo nel contesto dell'accertamento tec- nico preventivo. Per ben nove mesi, quindi, il fabbricato è rimasto espo- sto alle intemperie, e questa è una responsabilità che deve essere ascritta ai committenti, rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c. In definitiva, ritiene, il giudice, che il direttore dei lavori, con la propria omissione, abbia concorso a causare il danno, e per questo ne deve rispondere, dedotta la quota di danno ascrivibile ai committenti. Non essendo tuttavia possibile individuare quote precise di responsabi- lità, in via equitativa si ritiene di dover prendere a riferimento l'importo stimato dalla consulente a tale titolo, 8.503,78 €, e ridurlo proporzio- nalmente, tenuto conto del tempo intercorso tra la comparsa delle infil- trazioni e la sospensione dei lavori da un lato (154 giorni), e del tempo intercorso tra la sospensione dei lavori e l'ultimo sopralluogo (307 giorni). Ritiene, infatti, il giudice, che i convenuti debbano rispondere delle sole intemperie che si sono abbattute sull'immobile nel tempo in cui il cantiere era nella loro disponibilità materiale. Di conseguenza, 8.503,78 (totale danno) sta a 461 (totale giorni) come x (quota di danno attribuibile ai convenuti) sta a 154 (giorni in cui il cantiere è rimasto nella disponibilità dei convenuti). La quota di danno attribuibile ai convenuti a tale titolo è quindi pari a 2.840,74 €.
3.3. Il cappotto termico.
Con riferimento alla posa del cappotto termico, l'ing. si Pt_2 limita a rimarcare che l'adempimento in questione è meramente esecu- tivo. La difesa non può essere accolta. Richiamato il principio che il direttore dei lavori non ha il dovere di essere sempre presente in cantiere ma deve comunque prestare una vigilanza di massima sull'esecuzione dei lavori, il fatto che il cappotto termico sia stato posato in maniera errata e incompleta e che il direttore dei lavori non se ne sia mai reso conto porta all'ovvia conclusione che questi non abbia mai, nemmeno
— 6 — una sola volta, fatto alcuna verifica al riguardo. Questo è certamente un inadempimento. Di tale danno il direttore dei lavori deve rispondere per intero, non essendo rinvenibile un concorso colposo del creditore.
3.4. Le pensiline.
Con riferimento alla posa delle pensiline esterne a prolungamento del tetto, l'ing. si difende in modo del tutto analogo a quanto in Pt_2 visto in relazione alle tegole. Rimarca, infatti, dopo che, come si è visto al § 3.1, aveva già sollecitato la sistemazione del tetto (o meglio, delle tegole), di aver avvertito di controllare il posizionamento CP_4 delle travi su cui poggiano le pensiline (per iscritto lo stesso 2 dicembre 2022, con invio di foto il successivo 28 dicembre). Questo caso, tuttavia, va trattato diversamente. La consulente, in- fatti, ha fatto presente che la cattiva posa delle pensiline è dipeso da una libera iniziativa dell'appaltatore, che però ha agito in un contesto di omessa progettazione. La responsabilità dell'ing. quindi, è an- Pt_2 cora più estesa, perché investe non solo la sua attività di direttore dei lavori, ma, a monte, di progettista.
3.5. Le varianti in corso d'opera.
Con riferimento alle modifiche apportate durante l'esecuzione delle opere, l'ing. sostiene che in parte siano state richieste dai Pt_2 committenti (diversa distribuzione degli ambienti al secondo piano, modifica della scala al piano terra), in parte dovute all'incremento vo- lumetrico che si è verificato con la posa della copertura. Sostiene anche che non sia obbligatorio presentare una variante a ogni modifica, ma che sia sufficiente un'unica variante alla conclusione dei lavori, inca- rico che, peraltro, non gli sarebbe stato attribuito. Letta la consulenza tecnica, si constata che la diversa distribu- zione degli ambienti non è stata considerata dalla consulente, in quanto frutto dell'interruzione dei lavori, e la scala al piano terra non è indicata come elemento modificato. Interessante, poi, la scelta di parole sull'incremento volumetrico, indicato come «derivato dalla posa della copertura», come se ne costi- tuisse un effetto naturale. Al contrario, leggendo la consulenza tecnica
— 7 — si può constatare che l'appaltatore ha sbagliato a posare l'intera coper- tura, sopraelevando l'edificio, rispetto al progetto, di 19 cm nel pro- spetto sud-est e di 30 cm nel prospetto nord-ovest. Ciò ha comportato un incremento volumetrico di 8,33 m3, fatto che costringerà i commit- tenti ad apportare una variante. Ancora una volta, la responsabilità dell'ing. è evidente, in quanto la posa della copertura è un'atti- Pt_2 vità fondamentale, sulla quale avrebbe dovuto vigilare.
3.6. Gli infissi.
Con riferimento alla dimensione degli infissi, l'ing. ricusa
Pt_2 ogni responsabilità, sostenendo che siano stati scelti dai committenti senza considerare gli elaborati tecnici del progetto. Gli infissi da loro scelti, tuttavia, sono stati segnalati dall'ing. come si può vedere
Pt_2 dalla mail agli atti (doc. 4 . Parte_4 Stando così le cose, non ha alcun pregio porre l'attenzione sul fatto che sull'ordine c'è la firma dei committenti. Il fatto che gli infissi siano stati indicati dall'ing. ha indotto i committenti a confidare
Pt_2 che fossero adatti. L'ing. vorrebbe far passare la scelta dei committenti come
Pt_2 arbitraria e financo contraria alle sue indicazioni, ma di ciò non vi è alcuna prova. Anzi, gli elementi presenti depongono in senso contrario. Semplicemente, l'ing. non ha prestato attenzione alla compati-
Pt_2 bilità tra gli infissi da lui segnalati e il progetto da lui stesso redatto.
3.7. L'eccezione di compensazione.
In via subordinata, l'ing. fa presente di non essere stato Pt_2 interamente pagato, mancando all'appello il pagamento dei compensi dovuti per tutta la fase di direzione dei lavori, asseverazione di confor- mità per le opere completate al 30% e l'asseverazione per il superbonus, per un totale di 6.630,02 €. Non c'è dubbio che nessun compenso possa essere riconosciuto per l'attività di direzione dei lavori, nella quale l'ing. si è dimo- Pt_2 strato gravemente inadempiente per le ragioni sopra illustrate. Sarebbe astrattamente possibile riconoscergli in compensazione i crediti dovuti per le altre attività, ma non è possibile farlo in concreto, in quanto non vi è alcuna indicazione idonea a scindere i corrispettivi dovuti per l'una e per l'altra attività, così che l'eccezione deve essere rigettata per intero.
— 8 —
4. Conclusioni.
In definitiva, entrambi i convenuti devono rispondere dei costi di rispristino fino alla concorrenza di 21.448,22 €, importo calcolato de- ducendo dall'ammontare stimato dalla consulente la quota di danno ri- feribile ai committenti. Di tali danni appaltatore e direttore dei lavori devono rispondere solidalmente, per le ragioni sopra illustrate. Nei rapporti interni, si ri- tiene equo attribuire il 70% di responsabilità all'appaltatore, per la cat- tiva esecuzione, che è stata determinante, e il 30% al committente, per la vigilanza carente e per la scelta degli infissi.
5. Le spese del processo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispo- sitivo, tenuto conto che la causa è stata di complessità media in tutte le fasi dell'accertamento tecnico preventivo e minima in tutte le fasi di merito, di valore definitivamente accertato in 21.448,22 €. Le spese di consulenza tecnica devono essere poste definitiva- mente a carico dei soccombenti.
Dispositivo
Il Tribunale: 1. condanna M.R. Costruzioni Vendita e Affitti s.r.l.s. ed Pt_2
in solido tra loro, a risarcire a e a
[...] Parte_1 Parte_3 in parti uguali, 21.448,22 € 2. condanna M.R. Costruzioni Vendita e Affitti s.r.l.s. ed Pt_2
in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali, che si
[...] liquidano in 2.337 € per compensi dell'istruzione preventiva e in 2.540
€ per compensi del merito, oltre accessori di legge, oltre spese vive per contributi unificati, marche da bollo, compensi del consulente tecnico del giudice e del consulente tecnico di parte 3. dichiara che M.R. Costruzioni Vendita e Affitti s.r.l.s. ed
[...]
nei rapporti interni, sono responsabili del risarcimento e CP_5 delle spese, rispettivamente, per il 70% e il 30%
— 9 — Si comunichi.
11 luglio 2025
Il giudice Nicolò Sesta
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