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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 07/06/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. Nr. 719/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 719/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'avv. Galuzzi Romina, come da C.F._2
procura alle liti in atti;
ATTORI
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio Controparte_1 C.F._3
dall'avv. Primizia Alfredo, come da procura alle liti in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del
20.11.2024.
pagina 1 di 7 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e , premesso di essere proprietari e possessori dell'immobile ad uso Parte_1 Parte_2
civile abitazione sito in Riccione (RN), via Lanciano n.14, confinante con l'immobile ad uso civile abitazione sito in Riccione (RN) via Abruzzi n.15, di proprietà di , esponevano che Controparte_1
durante i lavori di scavo e pulizia del loro giardino ove doveva essere realizzata la nuova rete di acque chiare e acque scure per servire il loro fabbricato in ristrutturazione, il aveva lamentato la CP_1
rottura, a causa degli scavi, della propria condotta fognaria che attraversava il suo giardino fino a raggiungere il collettore della rete fognaria pubblica posta su Via Lanciano. Gli odierni attori rappresentavano che il tecnico incaricato dal aveva asserito come la tubazione fognaria del CP_1
fosse presente dal 1988 in forza di un diritto di servitù sul fondo di proprietà degli stessi, CP_1
circostanza dai medesimi contestata, evidenziando che tale servitù non era mai stata menzionata dai loro danti causa, né riportata nell'atto di acquisto dell'immobile. e Parte_1 Parte_2
esponevano che, dovendo il presentare la pratica di agibilità-abitabilità che richiedeva CP_1
l'acquisizione del consenso del proprietario del fondo in cui si trovavano le condotte della rete fognaria per l'allaccio alla rete fognaria pubblica, avevano raggiunto con lo stesso un accordo transattivo parziale con il quale, al fine di evitare un reciproco aggravamento di danni e fermi ed impregiudicati i diritti delle parti rispetto al riconoscimento dei propri diritti reali, avevano acconsentito al passaggio della tubazione fognaria sul proprio lotto in favore del unicamente allo scopo di consentirgli CP_1
la presentazione della pratica di agibilità-abitabilità che, poi, il non aveva depositato nei CP_1
termini al Comune di Riccione. Evidenziato come la presenza della tubazione fognaria dell'immobile di proprietà del limitasse fortemente il pieno godimento del bene immobile dagli stessi CP_1
acquistato, e convenivano in giudizio chiedendo Parte_1 Parte_2 Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni avversa domanda, eccezione e difesa, premessa ogni opportuna declaratoria del caso: -accertare l'inesistenza di diritti reali minori affermati dal convenuto sopra l'immobile di proprietà e in possesso degli attori sito in Riccione (RN) Via Lanciano n.14, composto da un'abitazione indipendente con autorimessa e cantina e corte pertinenziale, il tutto identificato al NCEU del Comune di Riccione al foglio 19, mappale 566, sub.3 (cat. C/6), sub.4 (cat. C/2) e sub.5 (cat. A/3) e, in particolare, sulla corte pertinenziale del predetto bene;
-voglia conseguentemente condannare il convenuto alla rimozione delle condotte fognarie, serventi l'immobile di sua proprietà e sito in Riccione (RN) Via Abruzzi n.15, dalla corte pertinenziale degli attori, e al ripristino dei luoghi;
-in ogni caso, con condanna di spese di lite del presente procedimento, della fase di mediazione, maggiorate di rimborso spese generali 15% ed accessori di legge”.
pagina 2 di 7 Si costitutiva in giudizio il quale, preliminarmente, chiedeva di essere autorizzato Controparte_1
alla chiamata in causa di , e i quali avevano prestato CP_2 Controparte_3 Controparte_4
la garanzia per evizione nel rogito notarile con cui avevano alienato l'immobile dallo stesso acquistato.
Nel merito, il contestate le allegazioni attoree, evidenziava come il suo fondo ed il fondo CP_1
degli attori avevano costituito, in passato, un unico fondo di proprietà di il Controparte_5
quale, sulla parte di fondo avente accesso da via Abruzzi, aveva realizzato in epoca antecedente al 1963 il corpo di fabbrica - oggi di sua proprietà - canalizzando la condotta fognaria di scarico nel collettore comunale di via Lanciano. Il poi, rappresentava che, con frazionamento del 12.11.1963, il CP_1
aveva diviso in due la sua proprietà che, successivamente, aveva trasferito a terzi. L'odierno CP_5
convenuto, evidenziata la natura apparente della servitù di scarico fognario che, quindi, può essere costituita sia per usucapione che per destinazione del padre di famiglia, chiedeva al Tribunale di così provvedere: “In via preliminare ed in rito: fissare una nuova udienza autorizzando la chiamata in causa del terzo: - , residente in [...]; - CP_2 CP_3
, residente in [...]; - residente in [...]al Viale
[...] Controparte_4
Termoli, n. 8, ai sensi dell'art. 269 c.p.c.; In via principale e nel merito: - rigettare le domande attoree poiché assolutamente infondate, in fatto ed in diritto. In via subordinata: - nel caso di accoglimento della pretesa attorea condannare i terzi chiamati in causa: , e CP_2 Controparte_3 CP_4
in solido tra loro, a manlevare il sig. per quanto fosse eventualmente
[...] Controparte_1
tenuto a pagare a qualsiasi titolo, nessuno escluso, in favore degli attori;
-inoltre, nel caso di accoglimento della pretesa attorea, condannare i terzi chiamati in causa: , CP_2 CP_3
e in solido tra loro, a corrispondere al sig. l'importo
[...] Controparte_4 Controparte_1
equivalente alla diminuzione di prezzo corrisposto in sede di acquisto, in conseguenza dell'eliminazione della servitù di attraversamento della condotta fognaria nella proprietà degli attori;
-inoltre, nel caso di accoglimento della pretesa attorea, condannare i terzi chiamati in causa: CP_2
, e in solido tra loro a corrispondere al sig.
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1
le somme occorrenti per la rimozione delle condotte fognarie dalla corte pertinenziale degli attori e al ripristino dello status quo ante;
-inoltre, nel caso di accoglimento della pretesa attorea, condannare i terzi chiamati in causa: , e in solido tra loro a CP_2 Controparte_3 Controparte_4
corrispondere al sig. l'importo occorrente per realizzare la nuova condotta fognaria Controparte_1
da canalizzare verso il collettore fognario di Via Abruzzi. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, con attribuzione”.
pagina 3 di 7 Le parti comparivano all'udienza del 06.07.2022 alla quale il Giudice, rigettata l'istanza formulata dal convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c., assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., fissando l'udienza per l'ammissione delle istanze istruttorie.
A scioglimento della riserva trattenuta all'esito della successiva udienza - sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 20.11.2024 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni e, all'esito, il
Giudice tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente, occorre individuare i principi che, in diritto, vengono in rilievo nel caso di specie in cui e hanno proposto una actio negatoria servitutis, contestando Parte_1 Parte_2
l'esistenza del diritto di servitù affermato dal sull'immobile di cui gli stessi si affermano CP_1
proprietari.
Così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di "actio negatoria servitutis", la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo
e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte” (cfr. Cass. n. 1905/2023). Nella negatoria servitutis, quindi, per dimostrare la proprietà dell'immobile non è richiesta una prova rigorosa mediante titoli di acquisto o di usucapione, essendo sufficiente la dimostrazione fornita con ogni mezzo di prova, anche con presunzioni (in tal senso, Cass. n. 803/2022).
Inoltre, deve rilevarsi come l'interesse ad esperire l'actio negatoria sussista non solo laddove il convenuto, con azioni concrete, determini una situazione di incertezza circa l'esistenza o meno di un diritto di servitù a vantaggio del proprio fondo, ma anche quando, pur non denunciandosi l'avvenuto esercizio di atti materiali lesivi della proprietà, a fronte di pretese reali affermate dalla controparte si intenda far chiarezza con l'accertamento dell'infondatezza di dette pretese il cui esercizio, per il tempo prescritto dalla legge, potrebbe comportare l'acquisto per usucapione della servitù.
pagina 4 di 7 Orbene, nel caso di specie, a fronte delle allegazioni delle parti, sussiste senz'altro l'interesse ad esperire l'actio negatoria servitutis in capo agli odierni attori i quali, mediante la produzione dell'atto di compravendita dell'immobile sito in Riccione (RN), via Lanciano n.14, identificato al NCEU del
Comune di Riccione al foglio 19, mappale 566, sub.3, sub.4 e sub.5 (cfr. doc. 1), hanno comprovato di possedere il predetto immobile in forza di un valido titolo.
Al contrario, il non ha assolto all'onere sul medesimo incombente di dimostrare l'esistenza CP_1
del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale.
L'odierno convenuto, infatti, non ha fornito alcun elemento utile ad affermare la sussistenza della servitù e la natura apparente della stessa, rilevante ai fini della possibilità di costituzione della servitù per usucapione o destinazione del padre di famiglia.
Il non ha comprovato che la condotta fognaria è stata realizzata da CP_1 Controparte_5
quale unico proprietario del fondo che è stato, poi, frazionato nei due fondi pervenuti agli odierni attori ed al la predetta circostanza, infatti, è frutto di una mera deduzione dell'odierno convenuto CP_1
(“Tale circostanza deve ritenersi assolutamente incontestata dal momento che il fabbricato di proprietà del convenuto, come si evince anche dal suo titolo di provenienza (rogito del 19.7.2016 ricevuto dal notaio che si produce all. 2) nel corso degli anni, prima Persona_1
dell'acquisto operato dal è stato oggetto solo di un intervento di sostituzione della copertura CP_1
a tetto, come si evince dall'autorizzazione rilasciata dal Comune di Riccione in data 31.10.1988 (che si produce all. 3)”) e non risulta suffragata da alcun elemento di prova.
L'unico capitolo testimoniale formulato dal è inidoneo a fornire una simile prova, essendo CP_1
generico e del tutto irrilevante al fine di comprovare il momento in cui sarebbe stato realizzato, all'interno della proprietà degli attori, il pozzetto/sifone di ispezione che, secondo quanto dallo stesso prospettato, rivelerebbe il carattere apparente della servitù.
Non può attribuirsi rilievo neppure alla planimetria allegata all'autorizzazione rilasciata dal Comune di
Riccione in data 31.10.1988 in quanto tale planimetria rappresenta il fondo di proprietà del e CP_1 il fatto che in essa sia tracciata la condotta fognaria con la dicitura “canalizzazione acque nere” nulla dice circa l'esistenza di opere nel fondo di proprietà degli odierni attori.
Inoltre, nella planimetria si legge “sifone ispez. in altra prop. prima di confluire nel collettore di via
Lanciano”, ma tale indicazione non consente di individuare l' “altra proprietà” e, inoltre, non è chiaro se, a quell'epoca, il sifone fosse già esistente o fosse ancora da realizzare.
In conclusione, in accoglimento della domanda attorea, va dichiarato che l'immobile sito in Riccione
(RN), via Lanciano n.14, identificato al NCEU del Comune di Riccione al foglio 19, mappale 566,
pagina 5 di 7 sub.3, sub.4 e sub.
5 - e, in particolare, la corte pertinenziale dello stesso - non è gravato da alcuna servitù in favore del fondo di proprietà del CP_1
Inoltre, poiché l'actio negatoria servitutis è finalizzata non solo all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù altrui, ma anche alla eliminazione della assunta situazione antigiuridica posta in essere dal terzo mediante la rimozione delle opere lesive dei diritto di proprietà dal medesimo realizzate, allo scopo di ottenere la effettiva libertà del fondo, il deve essere condannato a rimuovere le CP_1
condotte fognarie dal fondo di proprietà degli attori così come da questi ultimi richiesto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM 55/2014 come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta, applicando i valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale ed il valore minimo per la fase trattazione/istruttoria, essendo state depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. senza lo svolgimento di attività istruttoria.
e hanno chiesto, altresì, il rimborso dei costi e delle spese legali Parte_1 Parte_2
relative alla partecipazione al procedimento di mediazione. Al riguardo, la costante giurisprudenza di merito ha osservato che, in forza del principio della causalità, le spese connesse alla mediazione devono essere poste a carico della parte soccombente rientrando nel novero delle spese processuali di cui all'art. 91 c.p.c. (Tribunale Modena 09/03/2012; Tribunale Massa 09/11/2016; Tribunale Milano
21/07/2016; Tribunale Mantova 09/04/2018). E' stato anche affermato che “il rapporto tra la mediazione e processo civile non si limita, infatti, ad una relazione "cronologica", necessaria ovvero facoltativa, implicando anche un necessario coordinamento tra l' attività svolta avanti al mediatore e quella dinanzi al giudice, sotto una pluralità di profili"; pertanto la condotta della parte nel corso della mediazione non può non avere ricadute nel successivo processo in termini di spese di lite, nel senso che la parte soccombente può essere condannata a rimborsare al vincitore anche le spese da questo sostenute per l' esperimento del tentativo obbligatorio, in quanto qualificabili come esborsi ai sensi e per gli effetti dell' art. 91 c.p.c.” (Tribunale Trieste 11/03/2021).
Nel caso di specie, essendo il procedimento di mediazione condizione di procedibilità della domanda ed essendo nello stesso necessaria l'assistenza di un avvocato, deve essere liquidata in favore degli odierni attori la somma di euro 440,00 a titolo di compenso di cui alla tabella allegata al D.M. n.
55/2014, mentre non può essere agli stessi riconosciuto alcun importo a titolo di rimborso delle spese sostenute, non essendo tale spese documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
719/2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 6 di 7 - dichiara che l'immobile sito in Riccione (RN), via Lanciano n.14, identificato al NCEU del Comune di Riccione al foglio 19, mappale 566, sub.3, sub.4 e sub.
5 - e, in particolare, la corte pertinenziale dello stesso - di proprietà di e non è gravato da alcuna servitù in Parte_1 Parte_2
favore del fondo di proprietà di;
Controparte_1
- condanna a rimuovere le condotte fognarie dal fondo di proprietà di Controparte_1 Parte_1
e
[...] Parte_2
- condanna al pagamento in favore della parte attrice delle spese di lite che si Controparte_1
liquidano in complessivi euro 4.677,00 (di cui euro 440,00 per il procedimento di mediazione ed euro
4.237,00 per il presente giudizio) a titolo di compenso professionale e in euro 274,65 a titolo di spese, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 7 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 719/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'avv. Galuzzi Romina, come da C.F._2
procura alle liti in atti;
ATTORI
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio Controparte_1 C.F._3
dall'avv. Primizia Alfredo, come da procura alle liti in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del
20.11.2024.
pagina 1 di 7 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e , premesso di essere proprietari e possessori dell'immobile ad uso Parte_1 Parte_2
civile abitazione sito in Riccione (RN), via Lanciano n.14, confinante con l'immobile ad uso civile abitazione sito in Riccione (RN) via Abruzzi n.15, di proprietà di , esponevano che Controparte_1
durante i lavori di scavo e pulizia del loro giardino ove doveva essere realizzata la nuova rete di acque chiare e acque scure per servire il loro fabbricato in ristrutturazione, il aveva lamentato la CP_1
rottura, a causa degli scavi, della propria condotta fognaria che attraversava il suo giardino fino a raggiungere il collettore della rete fognaria pubblica posta su Via Lanciano. Gli odierni attori rappresentavano che il tecnico incaricato dal aveva asserito come la tubazione fognaria del CP_1
fosse presente dal 1988 in forza di un diritto di servitù sul fondo di proprietà degli stessi, CP_1
circostanza dai medesimi contestata, evidenziando che tale servitù non era mai stata menzionata dai loro danti causa, né riportata nell'atto di acquisto dell'immobile. e Parte_1 Parte_2
esponevano che, dovendo il presentare la pratica di agibilità-abitabilità che richiedeva CP_1
l'acquisizione del consenso del proprietario del fondo in cui si trovavano le condotte della rete fognaria per l'allaccio alla rete fognaria pubblica, avevano raggiunto con lo stesso un accordo transattivo parziale con il quale, al fine di evitare un reciproco aggravamento di danni e fermi ed impregiudicati i diritti delle parti rispetto al riconoscimento dei propri diritti reali, avevano acconsentito al passaggio della tubazione fognaria sul proprio lotto in favore del unicamente allo scopo di consentirgli CP_1
la presentazione della pratica di agibilità-abitabilità che, poi, il non aveva depositato nei CP_1
termini al Comune di Riccione. Evidenziato come la presenza della tubazione fognaria dell'immobile di proprietà del limitasse fortemente il pieno godimento del bene immobile dagli stessi CP_1
acquistato, e convenivano in giudizio chiedendo Parte_1 Parte_2 Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni avversa domanda, eccezione e difesa, premessa ogni opportuna declaratoria del caso: -accertare l'inesistenza di diritti reali minori affermati dal convenuto sopra l'immobile di proprietà e in possesso degli attori sito in Riccione (RN) Via Lanciano n.14, composto da un'abitazione indipendente con autorimessa e cantina e corte pertinenziale, il tutto identificato al NCEU del Comune di Riccione al foglio 19, mappale 566, sub.3 (cat. C/6), sub.4 (cat. C/2) e sub.5 (cat. A/3) e, in particolare, sulla corte pertinenziale del predetto bene;
-voglia conseguentemente condannare il convenuto alla rimozione delle condotte fognarie, serventi l'immobile di sua proprietà e sito in Riccione (RN) Via Abruzzi n.15, dalla corte pertinenziale degli attori, e al ripristino dei luoghi;
-in ogni caso, con condanna di spese di lite del presente procedimento, della fase di mediazione, maggiorate di rimborso spese generali 15% ed accessori di legge”.
pagina 2 di 7 Si costitutiva in giudizio il quale, preliminarmente, chiedeva di essere autorizzato Controparte_1
alla chiamata in causa di , e i quali avevano prestato CP_2 Controparte_3 Controparte_4
la garanzia per evizione nel rogito notarile con cui avevano alienato l'immobile dallo stesso acquistato.
Nel merito, il contestate le allegazioni attoree, evidenziava come il suo fondo ed il fondo CP_1
degli attori avevano costituito, in passato, un unico fondo di proprietà di il Controparte_5
quale, sulla parte di fondo avente accesso da via Abruzzi, aveva realizzato in epoca antecedente al 1963 il corpo di fabbrica - oggi di sua proprietà - canalizzando la condotta fognaria di scarico nel collettore comunale di via Lanciano. Il poi, rappresentava che, con frazionamento del 12.11.1963, il CP_1
aveva diviso in due la sua proprietà che, successivamente, aveva trasferito a terzi. L'odierno CP_5
convenuto, evidenziata la natura apparente della servitù di scarico fognario che, quindi, può essere costituita sia per usucapione che per destinazione del padre di famiglia, chiedeva al Tribunale di così provvedere: “In via preliminare ed in rito: fissare una nuova udienza autorizzando la chiamata in causa del terzo: - , residente in [...]; - CP_2 CP_3
, residente in [...]; - residente in [...]al Viale
[...] Controparte_4
Termoli, n. 8, ai sensi dell'art. 269 c.p.c.; In via principale e nel merito: - rigettare le domande attoree poiché assolutamente infondate, in fatto ed in diritto. In via subordinata: - nel caso di accoglimento della pretesa attorea condannare i terzi chiamati in causa: , e CP_2 Controparte_3 CP_4
in solido tra loro, a manlevare il sig. per quanto fosse eventualmente
[...] Controparte_1
tenuto a pagare a qualsiasi titolo, nessuno escluso, in favore degli attori;
-inoltre, nel caso di accoglimento della pretesa attorea, condannare i terzi chiamati in causa: , CP_2 CP_3
e in solido tra loro, a corrispondere al sig. l'importo
[...] Controparte_4 Controparte_1
equivalente alla diminuzione di prezzo corrisposto in sede di acquisto, in conseguenza dell'eliminazione della servitù di attraversamento della condotta fognaria nella proprietà degli attori;
-inoltre, nel caso di accoglimento della pretesa attorea, condannare i terzi chiamati in causa: CP_2
, e in solido tra loro a corrispondere al sig.
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1
le somme occorrenti per la rimozione delle condotte fognarie dalla corte pertinenziale degli attori e al ripristino dello status quo ante;
-inoltre, nel caso di accoglimento della pretesa attorea, condannare i terzi chiamati in causa: , e in solido tra loro a CP_2 Controparte_3 Controparte_4
corrispondere al sig. l'importo occorrente per realizzare la nuova condotta fognaria Controparte_1
da canalizzare verso il collettore fognario di Via Abruzzi. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, con attribuzione”.
pagina 3 di 7 Le parti comparivano all'udienza del 06.07.2022 alla quale il Giudice, rigettata l'istanza formulata dal convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c., assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., fissando l'udienza per l'ammissione delle istanze istruttorie.
A scioglimento della riserva trattenuta all'esito della successiva udienza - sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 20.11.2024 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni e, all'esito, il
Giudice tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente, occorre individuare i principi che, in diritto, vengono in rilievo nel caso di specie in cui e hanno proposto una actio negatoria servitutis, contestando Parte_1 Parte_2
l'esistenza del diritto di servitù affermato dal sull'immobile di cui gli stessi si affermano CP_1
proprietari.
Così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di "actio negatoria servitutis", la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo
e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte” (cfr. Cass. n. 1905/2023). Nella negatoria servitutis, quindi, per dimostrare la proprietà dell'immobile non è richiesta una prova rigorosa mediante titoli di acquisto o di usucapione, essendo sufficiente la dimostrazione fornita con ogni mezzo di prova, anche con presunzioni (in tal senso, Cass. n. 803/2022).
Inoltre, deve rilevarsi come l'interesse ad esperire l'actio negatoria sussista non solo laddove il convenuto, con azioni concrete, determini una situazione di incertezza circa l'esistenza o meno di un diritto di servitù a vantaggio del proprio fondo, ma anche quando, pur non denunciandosi l'avvenuto esercizio di atti materiali lesivi della proprietà, a fronte di pretese reali affermate dalla controparte si intenda far chiarezza con l'accertamento dell'infondatezza di dette pretese il cui esercizio, per il tempo prescritto dalla legge, potrebbe comportare l'acquisto per usucapione della servitù.
pagina 4 di 7 Orbene, nel caso di specie, a fronte delle allegazioni delle parti, sussiste senz'altro l'interesse ad esperire l'actio negatoria servitutis in capo agli odierni attori i quali, mediante la produzione dell'atto di compravendita dell'immobile sito in Riccione (RN), via Lanciano n.14, identificato al NCEU del
Comune di Riccione al foglio 19, mappale 566, sub.3, sub.4 e sub.5 (cfr. doc. 1), hanno comprovato di possedere il predetto immobile in forza di un valido titolo.
Al contrario, il non ha assolto all'onere sul medesimo incombente di dimostrare l'esistenza CP_1
del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale.
L'odierno convenuto, infatti, non ha fornito alcun elemento utile ad affermare la sussistenza della servitù e la natura apparente della stessa, rilevante ai fini della possibilità di costituzione della servitù per usucapione o destinazione del padre di famiglia.
Il non ha comprovato che la condotta fognaria è stata realizzata da CP_1 Controparte_5
quale unico proprietario del fondo che è stato, poi, frazionato nei due fondi pervenuti agli odierni attori ed al la predetta circostanza, infatti, è frutto di una mera deduzione dell'odierno convenuto CP_1
(“Tale circostanza deve ritenersi assolutamente incontestata dal momento che il fabbricato di proprietà del convenuto, come si evince anche dal suo titolo di provenienza (rogito del 19.7.2016 ricevuto dal notaio che si produce all. 2) nel corso degli anni, prima Persona_1
dell'acquisto operato dal è stato oggetto solo di un intervento di sostituzione della copertura CP_1
a tetto, come si evince dall'autorizzazione rilasciata dal Comune di Riccione in data 31.10.1988 (che si produce all. 3)”) e non risulta suffragata da alcun elemento di prova.
L'unico capitolo testimoniale formulato dal è inidoneo a fornire una simile prova, essendo CP_1
generico e del tutto irrilevante al fine di comprovare il momento in cui sarebbe stato realizzato, all'interno della proprietà degli attori, il pozzetto/sifone di ispezione che, secondo quanto dallo stesso prospettato, rivelerebbe il carattere apparente della servitù.
Non può attribuirsi rilievo neppure alla planimetria allegata all'autorizzazione rilasciata dal Comune di
Riccione in data 31.10.1988 in quanto tale planimetria rappresenta il fondo di proprietà del e CP_1 il fatto che in essa sia tracciata la condotta fognaria con la dicitura “canalizzazione acque nere” nulla dice circa l'esistenza di opere nel fondo di proprietà degli odierni attori.
Inoltre, nella planimetria si legge “sifone ispez. in altra prop. prima di confluire nel collettore di via
Lanciano”, ma tale indicazione non consente di individuare l' “altra proprietà” e, inoltre, non è chiaro se, a quell'epoca, il sifone fosse già esistente o fosse ancora da realizzare.
In conclusione, in accoglimento della domanda attorea, va dichiarato che l'immobile sito in Riccione
(RN), via Lanciano n.14, identificato al NCEU del Comune di Riccione al foglio 19, mappale 566,
pagina 5 di 7 sub.3, sub.4 e sub.
5 - e, in particolare, la corte pertinenziale dello stesso - non è gravato da alcuna servitù in favore del fondo di proprietà del CP_1
Inoltre, poiché l'actio negatoria servitutis è finalizzata non solo all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù altrui, ma anche alla eliminazione della assunta situazione antigiuridica posta in essere dal terzo mediante la rimozione delle opere lesive dei diritto di proprietà dal medesimo realizzate, allo scopo di ottenere la effettiva libertà del fondo, il deve essere condannato a rimuovere le CP_1
condotte fognarie dal fondo di proprietà degli attori così come da questi ultimi richiesto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM 55/2014 come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta, applicando i valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale ed il valore minimo per la fase trattazione/istruttoria, essendo state depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. senza lo svolgimento di attività istruttoria.
e hanno chiesto, altresì, il rimborso dei costi e delle spese legali Parte_1 Parte_2
relative alla partecipazione al procedimento di mediazione. Al riguardo, la costante giurisprudenza di merito ha osservato che, in forza del principio della causalità, le spese connesse alla mediazione devono essere poste a carico della parte soccombente rientrando nel novero delle spese processuali di cui all'art. 91 c.p.c. (Tribunale Modena 09/03/2012; Tribunale Massa 09/11/2016; Tribunale Milano
21/07/2016; Tribunale Mantova 09/04/2018). E' stato anche affermato che “il rapporto tra la mediazione e processo civile non si limita, infatti, ad una relazione "cronologica", necessaria ovvero facoltativa, implicando anche un necessario coordinamento tra l' attività svolta avanti al mediatore e quella dinanzi al giudice, sotto una pluralità di profili"; pertanto la condotta della parte nel corso della mediazione non può non avere ricadute nel successivo processo in termini di spese di lite, nel senso che la parte soccombente può essere condannata a rimborsare al vincitore anche le spese da questo sostenute per l' esperimento del tentativo obbligatorio, in quanto qualificabili come esborsi ai sensi e per gli effetti dell' art. 91 c.p.c.” (Tribunale Trieste 11/03/2021).
Nel caso di specie, essendo il procedimento di mediazione condizione di procedibilità della domanda ed essendo nello stesso necessaria l'assistenza di un avvocato, deve essere liquidata in favore degli odierni attori la somma di euro 440,00 a titolo di compenso di cui alla tabella allegata al D.M. n.
55/2014, mentre non può essere agli stessi riconosciuto alcun importo a titolo di rimborso delle spese sostenute, non essendo tale spese documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
719/2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 6 di 7 - dichiara che l'immobile sito in Riccione (RN), via Lanciano n.14, identificato al NCEU del Comune di Riccione al foglio 19, mappale 566, sub.3, sub.4 e sub.
5 - e, in particolare, la corte pertinenziale dello stesso - di proprietà di e non è gravato da alcuna servitù in Parte_1 Parte_2
favore del fondo di proprietà di;
Controparte_1
- condanna a rimuovere le condotte fognarie dal fondo di proprietà di Controparte_1 Parte_1
e
[...] Parte_2
- condanna al pagamento in favore della parte attrice delle spese di lite che si Controparte_1
liquidano in complessivi euro 4.677,00 (di cui euro 440,00 per il procedimento di mediazione ed euro
4.237,00 per il presente giudizio) a titolo di compenso professionale e in euro 274,65 a titolo di spese, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 7 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
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